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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1854/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI SI AL, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. BOSCOLO MENEGUOLO ALESSANDRA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“Le parti, sig. rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandro Di Blasi e la Parte_1
sig.ra rappresenta ed assistita dall'avv. Alessandra Boscolo Meneguolo Controparte_1
hanno presentato ricorso per separazione dei coniugi in cui hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare.
Ciò premesso le parti chiedono congiuntamente la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, al quale integralmente si riportano.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito civile in data 21.05.2016 a Chioggia, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 27, Parte I, anno 2016, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori a Chioggia il 28.10.2007, a Chioggia il 23.02.2009 e Per_1 Per_2
a Chioggia il 26.03.2018; che gli stessi ponevano la residenza familiare nell'immobile Per_3
sito in Chioggia, via Domenico Schiavo, 124 (in comproprietà al 50% ciascuno).
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.05.2025 per il 23.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 23.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il PM interveniva regolarmente nel giudizio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Chioggia, via Domenico Schiavo, 124 (proprietà al 50% ciascuno)
descritto catastalmente- Comune di Chioggia, foglio 39, particella 1473, zona 2 cat. A/3, classe 5, vani 4,5, rendita catastale euro 418,33 con le relative pertinenze ed i relativi arredi e corredi, viene assegnata alla sig.ra affinché vi risieda con i figli. I Controparte_1
coniugi continueranno a pagare i ratei del mutuo al 50% ciascuno;
3. i figli , e vengono affidati in via esclusiva alla madre con collocazione Per_1 Per_2 Per_3
prevalente presso la stessa. In considerazione dell'età delle figlie e potranno Per_1 Per_2 incontrarsi con il padre, tenuto conto degli impegni scolastici delle stesse e di lavoro del padre, presso l'abitazione dei nonni paterni ove il sig. attualmente risiede o presso Pt_1
l'abitazione degli zii paterni o altro luogo concordato tra i genitori. Quanto al figlio minore il padre potrà vedere il figlio presso l'abitazione dei propri genitori in Chioggia, Via Per_3
Cesare Battisti, 104 due pomeriggi la settimana dalle 17.30 alle 21.30, compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi/sportivi del minore nonché degli impegni di lavoro dei genitori, e con la disponibilità accordata dai nonni e/o dagli zii paterni i quali prenderanno parte agli incontri;
4. il sig. concorrerà al mantenimento dei figli corrispondendo alla moglie la somma Pt_1
complessiva di euro 450,00 mensili (centocinquanta/00 per ciascun figlio) entro il giorno
15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT che verrà calcolata decorso un anno dal deposito del presente ricorso. L'assegno universale e/o ogni altro emolumento equivalente verrà percepito esclusivamente dalla madre, mentre saranno al 50% tra le parti le detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa. Le spese straordinarie dei figli elencate nel protocollo del
Tribunale di Venezia 20.09.2019 verranno ripartite al 50% tra ciascun genitore;
5. il sig. concorrerà nel mantenimento della moglie sig.ra Pt_1 Controparte_1
corrispondendo alla stessa euro 100,00 mensili entro il 15 di ogni mese oltre rivalutazione
Istat su base annuale;
6. le parti sin da ora si rilasciano il consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto.
Con riferimento ai figli minori eventuali viaggi all'estero dovranno essere concordati di volta in volta ed in caso di dissenso tra i coniugi, la decisione verrà rimessa al Giudice Tutelare di
Venezia;
7. la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni in appresso riportate ed in ogni caso previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019 a cui si rimanda, stabilendosi che le spese eventuali della baby- sitter dovranno essere previamente concordate. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1854/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI SI AL, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. BOSCOLO MENEGUOLO ALESSANDRA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“Le parti, sig. rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandro Di Blasi e la Parte_1
sig.ra rappresenta ed assistita dall'avv. Alessandra Boscolo Meneguolo Controparte_1
hanno presentato ricorso per separazione dei coniugi in cui hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare.
Ciò premesso le parti chiedono congiuntamente la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, al quale integralmente si riportano.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito civile in data 21.05.2016 a Chioggia, regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 27, Parte I, anno 2016, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori a Chioggia il 28.10.2007, a Chioggia il 23.02.2009 e Per_1 Per_2
a Chioggia il 26.03.2018; che gli stessi ponevano la residenza familiare nell'immobile Per_3
sito in Chioggia, via Domenico Schiavo, 124 (in comproprietà al 50% ciascuno).
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 13.05.2025 per il 23.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 17.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 23.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il PM interveniva regolarmente nel giudizio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Chioggia, via Domenico Schiavo, 124 (proprietà al 50% ciascuno)
descritto catastalmente- Comune di Chioggia, foglio 39, particella 1473, zona 2 cat. A/3, classe 5, vani 4,5, rendita catastale euro 418,33 con le relative pertinenze ed i relativi arredi e corredi, viene assegnata alla sig.ra affinché vi risieda con i figli. I Controparte_1
coniugi continueranno a pagare i ratei del mutuo al 50% ciascuno;
3. i figli , e vengono affidati in via esclusiva alla madre con collocazione Per_1 Per_2 Per_3
prevalente presso la stessa. In considerazione dell'età delle figlie e potranno Per_1 Per_2 incontrarsi con il padre, tenuto conto degli impegni scolastici delle stesse e di lavoro del padre, presso l'abitazione dei nonni paterni ove il sig. attualmente risiede o presso Pt_1
l'abitazione degli zii paterni o altro luogo concordato tra i genitori. Quanto al figlio minore il padre potrà vedere il figlio presso l'abitazione dei propri genitori in Chioggia, Via Per_3
Cesare Battisti, 104 due pomeriggi la settimana dalle 17.30 alle 21.30, compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi/sportivi del minore nonché degli impegni di lavoro dei genitori, e con la disponibilità accordata dai nonni e/o dagli zii paterni i quali prenderanno parte agli incontri;
4. il sig. concorrerà al mantenimento dei figli corrispondendo alla moglie la somma Pt_1
complessiva di euro 450,00 mensili (centocinquanta/00 per ciascun figlio) entro il giorno
15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT che verrà calcolata decorso un anno dal deposito del presente ricorso. L'assegno universale e/o ogni altro emolumento equivalente verrà percepito esclusivamente dalla madre, mentre saranno al 50% tra le parti le detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa. Le spese straordinarie dei figli elencate nel protocollo del
Tribunale di Venezia 20.09.2019 verranno ripartite al 50% tra ciascun genitore;
5. il sig. concorrerà nel mantenimento della moglie sig.ra Pt_1 Controparte_1
corrispondendo alla stessa euro 100,00 mensili entro il 15 di ogni mese oltre rivalutazione
Istat su base annuale;
6. le parti sin da ora si rilasciano il consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto.
Con riferimento ai figli minori eventuali viaggi all'estero dovranno essere concordati di volta in volta ed in caso di dissenso tra i coniugi, la decisione verrà rimessa al Giudice Tutelare di
Venezia;
7. la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni in appresso riportate ed in ogni caso previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019 a cui si rimanda, stabilendosi che le spese eventuali della baby- sitter dovranno essere previamente concordate. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero