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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66395/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66395/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'avv. SPADA TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIALE ANGELICO, 35 00195 ROMA presso il difensore avv. SPADA TOMMASO
ATTORI
contro
E VIALE PARIOLI N. 28 (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. PETTINI CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA VIGLIENA, 2 ROMA presso il difensore avv. PETTINI CLAUDIA
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale amministratore e Parte_1 legale rappresentante dell'impresa individuale avente sede in Roma, Parte_1
Via Nino Oxilia n. 6 B - 6 C, e hanno convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
perché ne venisse dichiarata la responsabilità per gli episodi Controparte_3 di infiltrazioni verificatesi da settembre 2020 (sversamento di acqua putrida nel piano seminterrato del proprio negozio) e, per l'effetto, venisse condannato al risarcimento integrale dei danni patiti e all'integrale rifacimento del sistema fognario in riferimento alle porzioni d'interesse ed ai CP_4 tratti afferenti i locali commerciali degli attori e comunque all'esecuzione sul medesimo sistema pagina 1 di 4 fognario di tutti gli interventi necessari ed opportuni per eliminare definitivamente le cause dannose lamentate dagli attori.
1.1. è proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Nino Oxilia n. 6 B, piano S1-T, e Parte_1 comproprietaria insieme a dell'immobile sito in Roma, Viale Parioli n. 28 - Via Parte_2
Nino Oxilia n. 6 C, Piano S1-T. Tali immobili, compresi nel fabbricato del Condominio di
[...]
, sono adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa e alla sede del Controparte_3 negozio impresa individuale gestita da quest'ultima e da Parte_1 [...] per commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento ed accessori e calzature. Gli attori Parte_2 hanno evidenziato che da settembre 2020 era iniziato un importante sversamento di acqua putrida nel piano seminterrato del proprio negozio e che, a fronte dell'inerzia del gli stessi avevano CP_1 incaricato il il quale - a seguito di un sopralluogo - aveva verificato una lesione Controparte_5 alla parte terminale della colonna in ghisa condominiale di raccolta degli scarichi delle proprietà sovrastanti (relazione del 12 ottobre 2020). Hanno riferito, poi, che persistendo l'inerzia del avevano incaricato “la predetta società per l'esecuzione di scavi, seguendo la via CP_1 d'acqua fino a rinvenire un pozzetto nel quale confluivano gli scarichi delle acque nere del fabbricato e del bagno del piano terra del negozio stesso, e per la riparazione del pozzetto medesimo” ma che tale intervento non aveva risolto il fenomeno infiltrativo, perdurando ad oggi il gocciolamento di acqua maleodorante.
Secondo la ricostruzione attorea lo sversamento, inoltre, era peggiorato a seguito dell'intervento di spurgo effettuato, nel dicembre 2020, dalla società su incarico della Parte_3 pescheria (negozio ubicato in Via Nino Oxilia n. 8 accanto a quello degli attori e gestito dalla
[...]
al fine di eliminare un'occlusione nel tratto fognario interessato dall'attività della pescheria e CP_6 connesso alle tubazioni dell'impianto fognario condominiale.
1.2. Il Condominio, costituitosi oltre il termine ex art. 166 c.p.c., contestava ogni avversa doglianza e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di terzo nei confronti della proprietaria del CP_6 negozio pescheria, nei confronti dell'Assicurazione del Condominio e nei confronti della ex amministratrice. Il sosteneva, infatti, che le infiltrazioni fossero state causate dalle CP_1 CP_ operazioni eseguite dalla presso l'impianto della . Parte_3 CP_8
1.3. Il giudice, con ordinanza del 1 marzo 2023, dichiarava il convenuto incorso nella decadenza di cui all'art. 167 co. 3 c.p.c. e, per questo, rigettava la richiesta di chiamata dei terzi.
1.4. All'udienza del 5 luglio 2023 il Giudice disponeva CTU e nominava consulente l'Arch. Per_1
[...]
1.5. In data 3 dicembre 2024, chiusa la fase istruttoria il giudice, assegnati i termini ex lege, tratteneva la causa in decisione.
2. Nella relazione peritale redatta dal CTU, le cui conclusioni sono pienamente da condividere in quanto corrette sotto il profilo logico e tecnico e supportate da completa e pertinente motivazione, è stato dettagliatamente descritto lo stato dei luoghi, in particolare, del piano interrato che è l'unico locale interessato dagli sversamenti denunziati. Il Consulente ha evidenziato che “lo stato di manutenzione del locale di cui trattasi è risultato essere assente. Era presente un tubo in pvc ed un secchio colmo di acqua il cui livello era il medesimo in entrambi i sopralluoghi. La presenza di tale tubazione era inutile stante l'assenza di infiltrazioni. Inoltre, anche qualora le stesse fossero state presenti, e così non è, la collocazione di tale tubazione non avrebbe consentito la raccolta di eventuali fuoriuscite di acqua poiché la stessa non è collegato ad alcun condotto”. Dai sopralluoghi espletati, dunque, è stata accertata l'assenza di ammaloramenti delle pareti e del controsoffitto riconducibili ad pagina 2 di 4 infiltrazioni, nonché l'insussistenza di infiltrazioni attive al piano interrato, per cui il CTU non ritiene necessario alcun intervento sull'impianto fognario;
“il CTU ed i CTP sono potuti scendere al piano interrato in cui è stata riscontrata la presenza di un saggio realizzato all'angolo formato dalla parete
a sinistra della scala e da quella verso il cortile condominiale. Le parti, unitamente al CTU, così come riportato a verbale, hanno accertato l'assenza di infiltrazioni attive al piano interrato”.
2.1. Si legge, infatti, nella Consulenza che le cause delle infiltrazioni “sono state rimosse con un intervento eseguito il 29 novembre 2020 ossia più di tre anni fa e il CTP nulla ha osservato in merito” e ancora che “le cause delle lamentate infiltrazioni sono state eliminate attraverso l'intervento effettuato dal sul pozzetto che raccoglie le acque della colonna discendente che CP_5 attraversa l'immobile degli attori e quello eseguito dall'idraulico nel locale pescheria al civ. 8 della
, che in data 29 novembre 2020, è andato ad eseguire un intervento di modifica del Controparte_1 convogliamento dell'acqua del pozzetto di drenaggio”. Secondo il Consulente la presenza di uno sversamento anche a seguito della riparazione fatta dal derivava dall'intervento CP_5 effettuato nel locale commerciale sito al civ. 8 di , adibito a pescheria, ove era stato Controparte_1 realizzato un “pozzetto sifonato di drenaggio dell'acqua del lavaggio che [..] era stato fatto confluire in un canale in muratura, che transita sotto i pavimenti dei negozi, parallelamente alla , e CP_1 che probabilmente era una fognatura in disuso”, oggetto poi di riparazione che aveva definitivamente arrestato le infiltrazioni.
2.2. Alla luce delle risultanze della CTU deve, pertanto, essere rigettata la domanda di rifacimento del sistema fognario in quanto infondata in ragione dell'attuale assenza di infiltrazioni attive. CP_4
3. Trova parziale accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni patiti dagli attori nei termini che seguono. La CTU ha accertato che, con ogni probabilità, la causa delle infiltrazioni manifestatesi nel settembre 2020, oggi non più attive, fosse da addebitare alla lesione e fessurazione della parte terminale della colonna condominiale di scarico che attraversa l'immobile degli attori e il cui pozzetto è visibile attraverso il saggio effettuato al piano interrato (relazione di CTU pag. 19). Sui danni subiti, il Consulente afferma che “relativamente alla entità e consistenza dei danni denunciati da parte attrice, così come riportato al paragrafo 5.1, da quanto agli atti sembrerebbe che le infiltrazioni abbiano interessato il pavimento del locale rivestito in ceramiche. La ricerca della causa delle lamentate infiltrazioni ha comportato la realizzazione di un saggio su due pareti del piano interrato (cfr. relazione fotografica, foto da n. 28 a n. 32)”. Posta la natura condominiale della colonna lesionata, grava sul la responsabilità presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fatto che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra nesso e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima” (cfr., ex multis, Cass. n. 30775/2017). È bene evidenziare, tuttavia, che l'art. 2051 c.c., pur delineando una forma di responsabilità presunta (secondo una parte della giurisprudenza una vera e propria responsabilità oggettiva), non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa custodita e il danno e dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale (causalità adeguata) della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ebbene, in ragione della natura presunta della responsabilità del custode dei beni CP_1 condominiali ai sensi dell'art. 2051 c.c., spetta agli attori dar prova dell'esistenza di un danno subìto e della sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e il bene custodito, secondo il criterio del “più probabile che non”, e al offrire l'eventuale prova liberatoria del caso fortuito. CP_1
pagina 3 di 4 3.2. Ebbene, nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno non è fondata se non limitatamente ai danni patrimoniali cagionati al piano interrato a seguito delle ricerche effettuate per riparare l'infiltrazione (realizzazione di un saggio su due pareti); non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento rispetto ai danni derivanti dalla chiusura del negozio, né per quelli patiti dalla perdita di merci e beni in quanto sul punto gli attori non hanno adempiuto al proprio onere probatorio e si sono limitati ad allegare documentazione contabile, anche particolarmente risalente, senza offrire una puntuale e adeguata esplicazione, né in ordine alla sussistenza del danno, né al nesso causale.
L'unico danno provato e - pertanto - risarcibile attiene al ripristino del piano interrato, lesionato per accertare la causa delle infiltrazioni e riparare, poi, la colonna condominiale. Si condivide la prospettazione fatta dal CTU in ordine alla somma necessaria a ripristinare il piano interrato dell'immobile di proprietà degli attori, quantificata in euro 2.815,00, oltre IVA, da rivalutarsi all'attualità. Inoltre, divenendo l'entità risarcitoria così liquidata un debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla suindicata somma complessiva.
4. Visto il parziale accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente e il rigetto della domanda di rifacimento dell'impianto fognario, nonché in ragione dell'assenza di infiltrazioni attive, le spese di lite devono essere compensate per la metà, rimanendo la residua metà a carico del CP_1 convenuto, che con la sua condotta ha dato origine alla causa. La giurisprudenza ammette infatti la compensazione delle spese, totale o parziale, in caso di soccombenza reciproca o di parziale accoglimento della domanda (cfr., ex multis, Cass., sez. III , 18 dicembre 2024 , n. 33147; Cass., sez.
II, 3 febbraio 2025 , n. 2592). Le spese di CTU devono invece essere definitivamente poste per intero a carico del ancorché solo parzialmente soccombente, soccorrendo in tal caso una CP_1 valutazione in termini di necessità dello strumento processuale della CTU.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara la responsabilità del nella Controparte_3 determinazione dell'evento dannoso subito da parte attrice e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento per equivalente dei danni subiti, della somma complessiva di
€ 2.815,00, IVA esclusa, da rivalutarsi all'attualità; 2) rigetta la domanda di risarcimento in forma specifica e di rifacimento del sistema fognario
CP_4
3) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della metà delle spese di CP_1 lite, che compensa per la residua metà e che liquida, per l'intero, in € 3.800,00, oltre spese generali,
IVA e Cpa come per legge;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, CP_1 così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66395/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'avv. SPADA TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIALE ANGELICO, 35 00195 ROMA presso il difensore avv. SPADA TOMMASO
ATTORI
contro
E VIALE PARIOLI N. 28 (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. PETTINI CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA VIGLIENA, 2 ROMA presso il difensore avv. PETTINI CLAUDIA
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale amministratore e Parte_1 legale rappresentante dell'impresa individuale avente sede in Roma, Parte_1
Via Nino Oxilia n. 6 B - 6 C, e hanno convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
perché ne venisse dichiarata la responsabilità per gli episodi Controparte_3 di infiltrazioni verificatesi da settembre 2020 (sversamento di acqua putrida nel piano seminterrato del proprio negozio) e, per l'effetto, venisse condannato al risarcimento integrale dei danni patiti e all'integrale rifacimento del sistema fognario in riferimento alle porzioni d'interesse ed ai CP_4 tratti afferenti i locali commerciali degli attori e comunque all'esecuzione sul medesimo sistema pagina 1 di 4 fognario di tutti gli interventi necessari ed opportuni per eliminare definitivamente le cause dannose lamentate dagli attori.
1.1. è proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Nino Oxilia n. 6 B, piano S1-T, e Parte_1 comproprietaria insieme a dell'immobile sito in Roma, Viale Parioli n. 28 - Via Parte_2
Nino Oxilia n. 6 C, Piano S1-T. Tali immobili, compresi nel fabbricato del Condominio di
[...]
, sono adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa e alla sede del Controparte_3 negozio impresa individuale gestita da quest'ultima e da Parte_1 [...] per commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento ed accessori e calzature. Gli attori Parte_2 hanno evidenziato che da settembre 2020 era iniziato un importante sversamento di acqua putrida nel piano seminterrato del proprio negozio e che, a fronte dell'inerzia del gli stessi avevano CP_1 incaricato il il quale - a seguito di un sopralluogo - aveva verificato una lesione Controparte_5 alla parte terminale della colonna in ghisa condominiale di raccolta degli scarichi delle proprietà sovrastanti (relazione del 12 ottobre 2020). Hanno riferito, poi, che persistendo l'inerzia del avevano incaricato “la predetta società per l'esecuzione di scavi, seguendo la via CP_1 d'acqua fino a rinvenire un pozzetto nel quale confluivano gli scarichi delle acque nere del fabbricato e del bagno del piano terra del negozio stesso, e per la riparazione del pozzetto medesimo” ma che tale intervento non aveva risolto il fenomeno infiltrativo, perdurando ad oggi il gocciolamento di acqua maleodorante.
Secondo la ricostruzione attorea lo sversamento, inoltre, era peggiorato a seguito dell'intervento di spurgo effettuato, nel dicembre 2020, dalla società su incarico della Parte_3 pescheria (negozio ubicato in Via Nino Oxilia n. 8 accanto a quello degli attori e gestito dalla
[...]
al fine di eliminare un'occlusione nel tratto fognario interessato dall'attività della pescheria e CP_6 connesso alle tubazioni dell'impianto fognario condominiale.
1.2. Il Condominio, costituitosi oltre il termine ex art. 166 c.p.c., contestava ogni avversa doglianza e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di terzo nei confronti della proprietaria del CP_6 negozio pescheria, nei confronti dell'Assicurazione del Condominio e nei confronti della ex amministratrice. Il sosteneva, infatti, che le infiltrazioni fossero state causate dalle CP_1 CP_ operazioni eseguite dalla presso l'impianto della . Parte_3 CP_8
1.3. Il giudice, con ordinanza del 1 marzo 2023, dichiarava il convenuto incorso nella decadenza di cui all'art. 167 co. 3 c.p.c. e, per questo, rigettava la richiesta di chiamata dei terzi.
1.4. All'udienza del 5 luglio 2023 il Giudice disponeva CTU e nominava consulente l'Arch. Per_1
[...]
1.5. In data 3 dicembre 2024, chiusa la fase istruttoria il giudice, assegnati i termini ex lege, tratteneva la causa in decisione.
2. Nella relazione peritale redatta dal CTU, le cui conclusioni sono pienamente da condividere in quanto corrette sotto il profilo logico e tecnico e supportate da completa e pertinente motivazione, è stato dettagliatamente descritto lo stato dei luoghi, in particolare, del piano interrato che è l'unico locale interessato dagli sversamenti denunziati. Il Consulente ha evidenziato che “lo stato di manutenzione del locale di cui trattasi è risultato essere assente. Era presente un tubo in pvc ed un secchio colmo di acqua il cui livello era il medesimo in entrambi i sopralluoghi. La presenza di tale tubazione era inutile stante l'assenza di infiltrazioni. Inoltre, anche qualora le stesse fossero state presenti, e così non è, la collocazione di tale tubazione non avrebbe consentito la raccolta di eventuali fuoriuscite di acqua poiché la stessa non è collegato ad alcun condotto”. Dai sopralluoghi espletati, dunque, è stata accertata l'assenza di ammaloramenti delle pareti e del controsoffitto riconducibili ad pagina 2 di 4 infiltrazioni, nonché l'insussistenza di infiltrazioni attive al piano interrato, per cui il CTU non ritiene necessario alcun intervento sull'impianto fognario;
“il CTU ed i CTP sono potuti scendere al piano interrato in cui è stata riscontrata la presenza di un saggio realizzato all'angolo formato dalla parete
a sinistra della scala e da quella verso il cortile condominiale. Le parti, unitamente al CTU, così come riportato a verbale, hanno accertato l'assenza di infiltrazioni attive al piano interrato”.
2.1. Si legge, infatti, nella Consulenza che le cause delle infiltrazioni “sono state rimosse con un intervento eseguito il 29 novembre 2020 ossia più di tre anni fa e il CTP nulla ha osservato in merito” e ancora che “le cause delle lamentate infiltrazioni sono state eliminate attraverso l'intervento effettuato dal sul pozzetto che raccoglie le acque della colonna discendente che CP_5 attraversa l'immobile degli attori e quello eseguito dall'idraulico nel locale pescheria al civ. 8 della
, che in data 29 novembre 2020, è andato ad eseguire un intervento di modifica del Controparte_1 convogliamento dell'acqua del pozzetto di drenaggio”. Secondo il Consulente la presenza di uno sversamento anche a seguito della riparazione fatta dal derivava dall'intervento CP_5 effettuato nel locale commerciale sito al civ. 8 di , adibito a pescheria, ove era stato Controparte_1 realizzato un “pozzetto sifonato di drenaggio dell'acqua del lavaggio che [..] era stato fatto confluire in un canale in muratura, che transita sotto i pavimenti dei negozi, parallelamente alla , e CP_1 che probabilmente era una fognatura in disuso”, oggetto poi di riparazione che aveva definitivamente arrestato le infiltrazioni.
2.2. Alla luce delle risultanze della CTU deve, pertanto, essere rigettata la domanda di rifacimento del sistema fognario in quanto infondata in ragione dell'attuale assenza di infiltrazioni attive. CP_4
3. Trova parziale accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni patiti dagli attori nei termini che seguono. La CTU ha accertato che, con ogni probabilità, la causa delle infiltrazioni manifestatesi nel settembre 2020, oggi non più attive, fosse da addebitare alla lesione e fessurazione della parte terminale della colonna condominiale di scarico che attraversa l'immobile degli attori e il cui pozzetto è visibile attraverso il saggio effettuato al piano interrato (relazione di CTU pag. 19). Sui danni subiti, il Consulente afferma che “relativamente alla entità e consistenza dei danni denunciati da parte attrice, così come riportato al paragrafo 5.1, da quanto agli atti sembrerebbe che le infiltrazioni abbiano interessato il pavimento del locale rivestito in ceramiche. La ricerca della causa delle lamentate infiltrazioni ha comportato la realizzazione di un saggio su due pareti del piano interrato (cfr. relazione fotografica, foto da n. 28 a n. 32)”. Posta la natura condominiale della colonna lesionata, grava sul la responsabilità presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fatto che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra nesso e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima” (cfr., ex multis, Cass. n. 30775/2017). È bene evidenziare, tuttavia, che l'art. 2051 c.c., pur delineando una forma di responsabilità presunta (secondo una parte della giurisprudenza una vera e propria responsabilità oggettiva), non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa custodita e il danno e dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale (causalità adeguata) della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ebbene, in ragione della natura presunta della responsabilità del custode dei beni CP_1 condominiali ai sensi dell'art. 2051 c.c., spetta agli attori dar prova dell'esistenza di un danno subìto e della sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e il bene custodito, secondo il criterio del “più probabile che non”, e al offrire l'eventuale prova liberatoria del caso fortuito. CP_1
pagina 3 di 4 3.2. Ebbene, nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno non è fondata se non limitatamente ai danni patrimoniali cagionati al piano interrato a seguito delle ricerche effettuate per riparare l'infiltrazione (realizzazione di un saggio su due pareti); non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento rispetto ai danni derivanti dalla chiusura del negozio, né per quelli patiti dalla perdita di merci e beni in quanto sul punto gli attori non hanno adempiuto al proprio onere probatorio e si sono limitati ad allegare documentazione contabile, anche particolarmente risalente, senza offrire una puntuale e adeguata esplicazione, né in ordine alla sussistenza del danno, né al nesso causale.
L'unico danno provato e - pertanto - risarcibile attiene al ripristino del piano interrato, lesionato per accertare la causa delle infiltrazioni e riparare, poi, la colonna condominiale. Si condivide la prospettazione fatta dal CTU in ordine alla somma necessaria a ripristinare il piano interrato dell'immobile di proprietà degli attori, quantificata in euro 2.815,00, oltre IVA, da rivalutarsi all'attualità. Inoltre, divenendo l'entità risarcitoria così liquidata un debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla suindicata somma complessiva.
4. Visto il parziale accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente e il rigetto della domanda di rifacimento dell'impianto fognario, nonché in ragione dell'assenza di infiltrazioni attive, le spese di lite devono essere compensate per la metà, rimanendo la residua metà a carico del CP_1 convenuto, che con la sua condotta ha dato origine alla causa. La giurisprudenza ammette infatti la compensazione delle spese, totale o parziale, in caso di soccombenza reciproca o di parziale accoglimento della domanda (cfr., ex multis, Cass., sez. III , 18 dicembre 2024 , n. 33147; Cass., sez.
II, 3 febbraio 2025 , n. 2592). Le spese di CTU devono invece essere definitivamente poste per intero a carico del ancorché solo parzialmente soccombente, soccorrendo in tal caso una CP_1 valutazione in termini di necessità dello strumento processuale della CTU.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara la responsabilità del nella Controparte_3 determinazione dell'evento dannoso subito da parte attrice e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento per equivalente dei danni subiti, della somma complessiva di
€ 2.815,00, IVA esclusa, da rivalutarsi all'attualità; 2) rigetta la domanda di risarcimento in forma specifica e di rifacimento del sistema fognario
CP_4
3) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della metà delle spese di CP_1 lite, che compensa per la residua metà e che liquida, per l'intero, in € 3.800,00, oltre spese generali,
IVA e Cpa come per legge;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, CP_1 così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
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