TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5062/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 5062/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRINI CP_1 C.F._1
IA e dell'avv. NATOLI LIDIA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVESTRINI IA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPOTORTI VALERIA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 24 aprile 25, ha convenuto in giudizio l per CP_1 CP_2 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente alle percezione del reddito di cittadinanza relativo agli anni 2020-
2021 e per l'effetto b) ripristinare il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza sia per i mesi oggetto di revoca che per i mesi successivi
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
CP_ c) accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di revoca emessi dall' e della conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate e per l'effetto
d) condannare l' alla restituzione delle somme pignorate e indebitamente richieste in CP_2 restituzione mediante il pignoramento della pensione
IN VIA SUBORDINATA
e) Accertare e dichiarare, in ogni caso, la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 2.301,12 avanzata dall' nei confronti del ricorrente, quindi CP_2
f) Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € € 2.301,12 erogata dall' in CP_2 favore del Sig. nel periodo dal1.6.2020 al 37.8.2021, o per il diverso periodo, CP_1
o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, e conseguentemente
g) annullare il relativo provvedimento restitutorio e per l'effetto
CP_ h) condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
i) Con condanna alle spese di lite ed onorari di causa di causa da distrarre agli antistatari legali.”
Il ricorrente ha riferito:
CP_
• che con provvedimento del 28.6.2024, rubricato al n. 170487, l' gli ha comunicato che “per il periodo dall'1 giugno 2020 al 31.8.2021 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione reddito di cittadinanza per un importo complessivo di euro
2301,12 per la seguente motivazione: mancanza del requisiti di residenza (art 2. Co 1 a)
2 l 26/2019) – non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo” (doc. 1
– provvedimento del 28.6.2024);
• che, in forza di ciò, l'ente ha pignorato la pensione nella misura di euro 98,33 mensili
(doc. 2 – pignoramento) al fine di recuperare tale somma;
• che la richiesta di riesame è stata rigettata avendo comunicato che “il CP_2 riconoscimento dell'indebito dovuto alla mancanza del requisito della residenza CP_ continuativa non le è stato riconosciuto dall' ma dal Comune di Milano, quindi deve rivolgersi a loro” (sub doc 3);
• che tale motivazione è del tutto priva di giustificazione in quanto la domanda di reddito di CP_ cittadinanza è stata presentata all' che ha l'onere di accertare le informazioni assunte, accedendo agli uffici competenti, tra cui il Comune;
• che, nelle more, è stato altresì presentato, sempre mediante patronato, ricorso ammnistrativo avverso il provvedimento del 28.6.2024, ribadendo la continuità della permanenza sul territorio nazionale (doc. 4 – ricorso amministrativo);
• che, tra i documenti prodotti unitamente al ricorso amministrativo, è stato allegato il certificato storico ove risulta la residenza presso il comune di Milano dal 9.5.1969 sino al
5.10.2017 e iscritto da irreperibile il 3.5.2018 per poi da tale data sino ad oggi, residente in [...] e successivamente in via Lopez Sabatino 8, ove risulta l'attuale residenza (doc. 5 – certificato storico); che sono stati, altresì, allegati alcuni documenti da cui risulta l'effettiva permanenza continua sul territorio nazionale, quali ad esempio,
CUD, buste paga e certificati medici;
• che, in altri termini, nonostante dal certificato storico risultasse un periodo di irreperibilità anagrafica dal 5.10.2017 al 3.5.2018, è rimasto in Italia per dieci anni senza soluzione di continuità;
CP_
• che la pretesa creditoria dell' è infondata poiché ha sempre vissuto sul territorio italiano.
2. L' , si è costituito in giudizio contestando il ricorso di cui ha chiesto il rigetto. ha CP_2 CP_2 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di accertamento del requisito della residenza e ha chiesto la chiamata in causa del Comune.
3. La causa, ritenutane la natura documentale, è stata decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
*** 4. In primo luogo, va detto che non si è ritenuto di chiamare in causa il Comune di Milano in CP_ quanto la legittimazione passiva sussiste in capo a ente che eroga la prestazione avente carattere assistenziale. Da ciò discende, altresì, la sussistenza della giurisdizione in capo al
GO, contestata da . CP_2
5. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 4/2019, conv. In L. n. 26/2019, “Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: (…)
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:…
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo”.
6. Nel nostro caso, non è contestato da il possesso dei requisiti reddituali. CP_2
7. Quanto alla presenza ininterrotta si condivide l'interpretazione fornita anche da pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 1172/23, secondo cui “la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento da non identificare con l' assoluta costante ininterrotta permanenza sul territorio. L'equiparazione tra italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno rende irrilevante l'abbandono temporaneo del Paese da parte dello straniero. Ove si versi in materia di previdenza destinata a far fronte al sostentamento della persona , qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio , appunto, di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'Uomo ( cfr Cass 22421/2019)”.
8. Nel caso di specie, il ricorrente non è contestato che il ricorrente ha presentato domanda di
RdC in data 31/7/2019 ed è documentale che il beneficio sia stato revocato in quanto non avrebbe risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo.
9. La parte ricorrente, tuttavia, nonostante risulti anagraficamente irreperibile dal 5.10.2017 al
3.5.2018 ha documentato la propria presenza continuativa in Italia producendo sia documentazione attestante i rapporti di lavoro intercorsi sia visite sia certificati medici (v. doc. ti allegati al ricorso).
10. In particolare, il ricorrente ha documentato di aver lavorato presso la società Manpower srl dall' aprile 2017 a novembre 2017 (doc 7 - buste paga 2017) e a dicembre 2017 presso la
RA CO (doc 8 - busta paga di dicembre 2017); il ricorrente ha documentato l'assunzione dalla società Sintetica CO in data 1.2.2018 (doc 23 - buste paga Febbraio e Marzo 2018) e, nell'agosto 2018, dalla (doc. 24 - busta paga ). Il ricorrente ha quindi CP_3 CP_3 prodotto contratto di assunzione a tempo determinato presso la società dal CP_4
7.2.2018 al 18.8.2018 nonché documenti attestanti visite mediche e certificati medici relativi al periodo in cui è risultato irreperibile (v. doc. 16-22 ric.).
11. non ha mosso alcuna contestazione specifica alla suddetta documentazione limitandosi CP_2
a richiamare l'accertamento della irreperibilità anagrafica effettuato dal Comune.
12. Nel caso di specie, risulta quindi sussistere il requisito della residenza, il quale va inteso, come specificato dalla pronuncia sopra richiamata, alla stregua di radicamento sul territorio.
13. La domanda deve, conseguentemente, essere accolta con riconoscimento del beneficio anche per il periodo contestato e con condanna dell' a restituite gli importi trattenuti. CP_2
14. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definendo il giudizio, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo oggetto di causa e condanna alla restituzione delle somme CP_2 oggetto di recupero;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 1.200,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Milano, 10/07/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5062/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 5062/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRINI CP_1 C.F._1
IA e dell'avv. NATOLI LIDIA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVESTRINI IA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPOTORTI VALERIA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 24 aprile 25, ha convenuto in giudizio l per CP_1 CP_2 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente alle percezione del reddito di cittadinanza relativo agli anni 2020-
2021 e per l'effetto b) ripristinare il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza sia per i mesi oggetto di revoca che per i mesi successivi
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
CP_ c) accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di revoca emessi dall' e della conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate e per l'effetto
d) condannare l' alla restituzione delle somme pignorate e indebitamente richieste in CP_2 restituzione mediante il pignoramento della pensione
IN VIA SUBORDINATA
e) Accertare e dichiarare, in ogni caso, la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 2.301,12 avanzata dall' nei confronti del ricorrente, quindi CP_2
f) Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € € 2.301,12 erogata dall' in CP_2 favore del Sig. nel periodo dal1.6.2020 al 37.8.2021, o per il diverso periodo, CP_1
o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, e conseguentemente
g) annullare il relativo provvedimento restitutorio e per l'effetto
CP_ h) condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
i) Con condanna alle spese di lite ed onorari di causa di causa da distrarre agli antistatari legali.”
Il ricorrente ha riferito:
CP_
• che con provvedimento del 28.6.2024, rubricato al n. 170487, l' gli ha comunicato che “per il periodo dall'1 giugno 2020 al 31.8.2021 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione reddito di cittadinanza per un importo complessivo di euro
2301,12 per la seguente motivazione: mancanza del requisiti di residenza (art 2. Co 1 a)
2 l 26/2019) – non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo” (doc. 1
– provvedimento del 28.6.2024);
• che, in forza di ciò, l'ente ha pignorato la pensione nella misura di euro 98,33 mensili
(doc. 2 – pignoramento) al fine di recuperare tale somma;
• che la richiesta di riesame è stata rigettata avendo comunicato che “il CP_2 riconoscimento dell'indebito dovuto alla mancanza del requisito della residenza CP_ continuativa non le è stato riconosciuto dall' ma dal Comune di Milano, quindi deve rivolgersi a loro” (sub doc 3);
• che tale motivazione è del tutto priva di giustificazione in quanto la domanda di reddito di CP_ cittadinanza è stata presentata all' che ha l'onere di accertare le informazioni assunte, accedendo agli uffici competenti, tra cui il Comune;
• che, nelle more, è stato altresì presentato, sempre mediante patronato, ricorso ammnistrativo avverso il provvedimento del 28.6.2024, ribadendo la continuità della permanenza sul territorio nazionale (doc. 4 – ricorso amministrativo);
• che, tra i documenti prodotti unitamente al ricorso amministrativo, è stato allegato il certificato storico ove risulta la residenza presso il comune di Milano dal 9.5.1969 sino al
5.10.2017 e iscritto da irreperibile il 3.5.2018 per poi da tale data sino ad oggi, residente in [...] e successivamente in via Lopez Sabatino 8, ove risulta l'attuale residenza (doc. 5 – certificato storico); che sono stati, altresì, allegati alcuni documenti da cui risulta l'effettiva permanenza continua sul territorio nazionale, quali ad esempio,
CUD, buste paga e certificati medici;
• che, in altri termini, nonostante dal certificato storico risultasse un periodo di irreperibilità anagrafica dal 5.10.2017 al 3.5.2018, è rimasto in Italia per dieci anni senza soluzione di continuità;
CP_
• che la pretesa creditoria dell' è infondata poiché ha sempre vissuto sul territorio italiano.
2. L' , si è costituito in giudizio contestando il ricorso di cui ha chiesto il rigetto. ha CP_2 CP_2 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di accertamento del requisito della residenza e ha chiesto la chiamata in causa del Comune.
3. La causa, ritenutane la natura documentale, è stata decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
*** 4. In primo luogo, va detto che non si è ritenuto di chiamare in causa il Comune di Milano in CP_ quanto la legittimazione passiva sussiste in capo a ente che eroga la prestazione avente carattere assistenziale. Da ciò discende, altresì, la sussistenza della giurisdizione in capo al
GO, contestata da . CP_2
5. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 4/2019, conv. In L. n. 26/2019, “Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: (…)
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:…
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo”.
6. Nel nostro caso, non è contestato da il possesso dei requisiti reddituali. CP_2
7. Quanto alla presenza ininterrotta si condivide l'interpretazione fornita anche da pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 1172/23, secondo cui “la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento da non identificare con l' assoluta costante ininterrotta permanenza sul territorio. L'equiparazione tra italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno rende irrilevante l'abbandono temporaneo del Paese da parte dello straniero. Ove si versi in materia di previdenza destinata a far fronte al sostentamento della persona , qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio , appunto, di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'Uomo ( cfr Cass 22421/2019)”.
8. Nel caso di specie, il ricorrente non è contestato che il ricorrente ha presentato domanda di
RdC in data 31/7/2019 ed è documentale che il beneficio sia stato revocato in quanto non avrebbe risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo.
9. La parte ricorrente, tuttavia, nonostante risulti anagraficamente irreperibile dal 5.10.2017 al
3.5.2018 ha documentato la propria presenza continuativa in Italia producendo sia documentazione attestante i rapporti di lavoro intercorsi sia visite sia certificati medici (v. doc. ti allegati al ricorso).
10. In particolare, il ricorrente ha documentato di aver lavorato presso la società Manpower srl dall' aprile 2017 a novembre 2017 (doc 7 - buste paga 2017) e a dicembre 2017 presso la
RA CO (doc 8 - busta paga di dicembre 2017); il ricorrente ha documentato l'assunzione dalla società Sintetica CO in data 1.2.2018 (doc 23 - buste paga Febbraio e Marzo 2018) e, nell'agosto 2018, dalla (doc. 24 - busta paga ). Il ricorrente ha quindi CP_3 CP_3 prodotto contratto di assunzione a tempo determinato presso la società dal CP_4
7.2.2018 al 18.8.2018 nonché documenti attestanti visite mediche e certificati medici relativi al periodo in cui è risultato irreperibile (v. doc. 16-22 ric.).
11. non ha mosso alcuna contestazione specifica alla suddetta documentazione limitandosi CP_2
a richiamare l'accertamento della irreperibilità anagrafica effettuato dal Comune.
12. Nel caso di specie, risulta quindi sussistere il requisito della residenza, il quale va inteso, come specificato dalla pronuncia sopra richiamata, alla stregua di radicamento sul territorio.
13. La domanda deve, conseguentemente, essere accolta con riconoscimento del beneficio anche per il periodo contestato e con condanna dell' a restituite gli importi trattenuti. CP_2
14. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definendo il giudizio, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo oggetto di causa e condanna alla restituzione delle somme CP_2 oggetto di recupero;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 1.200,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Milano, 10/07/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Beatrice Gigli