TRIB
Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/08/2024, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
n. 2499/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2499/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati a Montecatini Terme (PT), Via A. Giannini n. 4 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Marco Ghilardi che li rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTORI OPPONENTI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Montecatini Controparte_1 C.F._3
Terme (PT), Via A. Giannini n. 4 presso lo studio dell'avv. Marco Ghilardi che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
TERZA INTERVENUTA
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2 P.IVA_1 CP_3
elettivamente domiciliata a Prato, Via Pistoiese n. 299 presso lo studio dell'avv. Enrico Maria
[...]
Ciai e rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Ciullini giusto mandato conferito in calce presso l'atto di precetto
CONVENUTA OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 per gli opponenti: “1) In via preliminare: revocare la propria ordinanza 22.04.24 in punto di non ammissibilità del documento prodotto da questa difesa in allegato alla memoria n. 3. 2)
Conformemente alle conclusioni di che alla Memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 cpc, che comunque qui di seguito comunque si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: A) In via preliminare - in prima ipotesi: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di e, conseguentemente, che nulla sia dagli opponenti CP_2
dovuto in conseguenza di entrambe le sentenze indicate in precetto, anche per esplicito riconoscimento avversario, dichiarando nullo e di alcun effetto l'opposto precetto. - subordinatamente: dichiarare la nullità dell'atto di precetto causa la carenza del titolo esecutivo e la mancata indicazione dei presupposti di legge nel corpo dell'atto di precetto stesso. B) Nel merito B1) - accertare e dichiarare
l'avvenuta compensazione tra di loro delle somme di cui ai cap. 2 e 4 della sentenza 1675/09, B2) - in deprecata ipotesi accertare e rilevare la compensazione ex-lege ad ogni effetto le somme di cui al precedente punto, B3) - in deprecatissima ipotesi: accertare che le somme dovute ad a CP_2 titolo di spese legali liquidate in € 1.287,57 o quelle di giustizia, - in ogni caso ut-supra dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'opposto precetto. C) Con condanna alle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario. D) Condannare al risarcimento del danno ex art. CP_2
96 c.p.c., per i motivi spiegati in precedenza.”
Per la opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) In tesi rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto con conferma del precetto opposto. 2) In ipotesi condannare parte opponente e parte intervenuta alla minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto opposizione al precetto (notificato in uno alla Parte_1 Parte_2
sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1675/20009, munita di formula esecutiva il 03/11/2022) con cui gli ha intimato di corrispondere, entro 10 giorni dalla notificazione, la CP_2 complessiva somma di € 23.139,77 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo e successive spese occorrende. A fondamento della propria opposizione hanno dedotto: che l'atto di precetto aveva ad oggetto le spese di lite liquidate dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1092/2003 e dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1675/2009, emessa a seguito di cassazione con rinvio della prima sentenza;
che entrambi i crediti erano prescritti, non avendo posto in essere CP_2 atti interruttivi prima della notificazione dell'atto di precetto;
che il aveva notificato la sola CP_2
pagina 2 di 11 sentenza n. 1675/2009, ma non anche quella n. 1092/2003 e che nel precetto non era indicata neanche la data in cui questa sarebbe stata munita di formula esecutiva;
che nel procedimento all'esito del quale era stata emessa la sentenza n. 1675/2009 tutto il “pool” delle imprese coassicuratrici, ovvero
[...]
Cont quale “capofila” nonché ed , erano difese da un unico Parte_3 Controparte_4 CP_2
difensore, in quanto il procedimento era unico, così come era unico il contratto di assicurazione;
che le uniche spese legali liquidate in sentenza erano quelle di cui al quarto capo, pari ad € 3.735,00 oltre a spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
che essendo i creditori di Pt_1 [...] di un importo pari ad € 13.954,74, tale somma era stata compensata con quella dovuta a Parte_3
titolo di spese di lite come risultava dalla comunicazione invitata dal difensore delle compagnie assicurative;
che non avendo ricevuto il pagamento dovuto da , avevano notificato a Pt_3 quest'ultima atto di precetto in cui il credito di € 13.953,74 era stato compensato con la somma di €
5.149,00, pari alle spese legali liquidate anche in favore di;
che la compensazione era stata CP_2
perfezionata dal rappresentante in giudizio di tutte le imprese coassicuratrici;
che la questione dell'avvenuta compensazione era meglio specificata con successive comunicazioni avvenute tra il proprio difensore e la società delegata alla gestione del sinistro;
che la questione dell'avvenuta compensazione era stata successivamente chiarita anche ad che le coassicuratrici di , CP_6 Pt_3
Cont ovvero e non avevano formulato alcuna eccezione alla compensazione;
che anche in nella CP_4
presente sede processuale doveva ritenersi eccepita la compensazione delle somme dovute tra le parti in base ai capi 2 e 4 della sentenza n. 1675/2009; che, in caso di rigetto delle pregresse eccezioni, CP_2 avrebbe avuto diritto solo ad € 1.287,25, ovvero un quarto di € 5.149,00; che la proposizione cumulativa dell'opposizione all'esecuzione e di quella agli atti era ammissibile. Gli opponenti hanno pertanto chiesto “A) in via preliminare - in prima ipotesi: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di - subordinatamente: dichiarare la nullità dell'atto di precetto causa la CP_2
carenza del titolo esecutivo e la mancata indicazione dei presupposti di legge nel corpo dell'atto di precetto, B) Nel merito - accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione tra di loro delle somme di cui ai cap. 2 e 4 della sentenza 1675/09. - in deprecata ipotesi compensare ad ogni effetto le somme di cui al precedente punto. - in deprecatissima ipotesi: quantificare le somme dovute ad a CP_2 titolo di spese legali liquidate in €. 1.287,57 o quelle di giustizia. C) Con condanna alle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
È intervenuta nel procedimento anche formulando deduzione e conclusioni identiche Controparte_1
a quelle di e Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 11 Si è costituita deducendo: che , per messo della società di recupero credit Up Service, CP_2 CP_2
aveva regolarmente messo in mora i debitori con raccomandate con avviso di ricevimento del
12/06/2013, ricevute da il 19/06/2013, da il 20/06/2013 e non Controparte_1 Parte_1
ritirata da (con conseguente rinvio al mittente per compiuta giacenza), Parte_2 successivamente in data 08/05/2017 e quindi notificando l'atto di precetto il 25/10/2023; che la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 2003 aveva condannato e Pt_1 CP_1 Pt_2
a rifondere in favore di le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
che a seguito
[...] CP_2
del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, la Corte di Appello di Firenze, in differente composizione, aveva condannato i a pagare le spese di lite del giudizio di rinvio, con Pt_1
conferma della condanna alle spese di lite dei primi due gradi di giudizio quantificati nella prima sentenza;
che la giurisprudenza attribuisce alla sentenza di appello l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto in caso di riforma che in grado di conferma;
che il titolo esecutivo su cui si basava il precetto era la sentenza di rinvio, in cui si era riconosciuto la formazione del giudicato sostanziale sulla sentenza del 2003; che solo era tenuta a pagare ai le spese dei tre Parte_3 Pt_1
Cont giudizi, mentre quest'ultimi erano tenuti a rimborsare ad , e le spese del giudizio di CP_2 CP_4
rinvio e quindi quelle del primo e secondo grado;
che nessun accordo era stato sottoscritto tra le parti, essendo la documentazione prodotta afferente esclusivamente il rapporto tra i e Pt_1 [...]
che la compensazione dovrebbe valere solo nei confronti di e Parte_3 Parte_3
limitatamente alle spese dell'ultimo grado di giudizio, visto che la prima le aveva trattenuto dal pagamento effettuato in favore dei in seguito all'atto di precetto notificato da questi ultimi;
Pt_1
che le somme richieste da erano correttamente indicate e la richiesta di corresponsione della CP_2 minor somma era infondata. ha pertanto chiesto “In tesi rigettare l'opposizione proposta in CP_2
quanto infondata in fatto e diritto con conferma del precetto opposto. 2) In ipotesi condannare parte opponente e parte intervenuta alla minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e quindi, previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO
L'eccezione di prescrizione del diritto di deve essere rigettata in quanto infondata. CP_2
Premesso che la sentenza n. 1092/2003 della Corte di Appello di Firenze risulta depositata in data
23/06/2003 e quella n. 1675/2009 sempre della Corte di Appello di Firenze è stata depositata il pagina 4 di 11 16/12/2009, dalla documentazione agli atti risulta che in data 13/06/2003 ha richiesto agli Parte_4
opponenti e alla parte intervenuta, in nome e per conto di il pagamento della somma di CP_2
€ 19.937,00 “con riferimento […] alle sentenze della Corte di Appello di Firenze n. 1092/2003 e sentenza Corte di Appello di Firenze R.G. 1030/2008” (ovvero il procedimento all'esito del quale è stata emessa la sentenza n. 1675/2009, come risulta dal corpo del provvedimento notificato in uno con l'atto di precetto) e che detta missiva è stata consegnata a e rispettivamente CP_1 Parte_1
il 19/06/2013 e il 20/06/2013, mentre quella indirizza a è stata inviata al mittente per Parte_2
compiuta giacenza il 23/07/2013 (v. doc. 3 fascicolo di parte ). Sul retro dell'avviso di CP_2
ricevimento incollato alla lettera raccomandata inviata a si legge quindi Parte_2
l'annotazione, verosimilmente sottoscritta dal portalettere, “avvisato il 19.6.13”. Risulta inoltre documentalmente provato: che con lettera raccomandata spedita in data 08/05/2017 l'avv. Francesca
Meoni “in nome e per conto di ” ha invitato gli odierni opponenti e il terzo intervenuto a CP_2 stipulare convenzione di negoziazione assistita, rappresentando che “in riferimento al sinistro in oggetto ed alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1092/2003 ed alla sentenza della Corte di
Appello di Firenze n. 1675/09 – R.G. 1930/2008 in cui siete risultati soccombenti, la soc. CP_2
chiede che provvediate a dare corretta esecuzione alle predette, con il pagamento dell'importo di €
22.648,77, atteso che siete stato condannati in solido tra voi”; che detta lettera è stata ricevuta da e rispettivamente, l'11/05/2017 e 13/05/2017, mentre quella destinata a CP_1 Parte_1
è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza il 12/06/2017 (v. doc. 4 fascicolo Parte_2
di parte ). CP_2
ha quindi interrotto nei confronti di la prescrizione in data 19/06/2013 e in data CP_2 Controparte_1
11/05/2017; nei confronti di il 20/06/2013 e il 13/05/2017; nei confronti di Parte_1 Pt_2
quanto meno il 23/06/2013 (ovvero 30 giorni prima della restituzione al mittente della relativa
[...]
comunicazione) e quindi il 12/05/2017 (ovvero 30 giorni prima della restituzione al mittente della relativa comunicazione). Essendo l'atto di precetto stato notificato a il 25/10/2023 e Parte_1
a il 02/11/2023, è evidente che a detta data il termine decennale di prescrizione non Parte_2
era ancora decorso.
Per contro le censure sollevate da parte attrice in merito all'efficacia interruttiva della prescrizione di tali comunicazioni non possono trovare accoglimento.
Quanto alla contestazione in merito all'invio delle lettere raccomandate indirizzate a Parte_2
ad un indirizzo differente da quello di residenza (ovvero “Lido di Camaiore, Via Adua Lido n. 39)” invece che “Lido di Camaiore, Via Adua n. 327”), dal certificato storico di residenza rilasciato dal
Comune di Camaiore e prodotto da risulta che è stato residente CP_2 Parte_2
pagina 5 di 11 dall'01/06/2013 al 28/07/2021 a Lido di Camaiore, Via Adua n. 39 e quindi dal 29/07/2021 sino al
25/03/2024 a Lido di Camario, Via Adua 327 (v. doc. 1 allegato alle memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. di ); entrambe le richieste di pagamento sono state inviate a “Lido di Camaiore, Via Adua Lido CP_2
n. 39” e l'aggiunta del termine “Lido” all'indirizzo “Via Adua n. 39” per tutta evidenza non ha precluso all'ufficiale postale di recapitare la missiva, non avendo lo stesso attestato né l'erroneità dell'indirizzo né il mancato reperimento del destinatario per trasferimento.
La contestazione attorea in merito alla inesistenza di valido mandato in favore di da parte di Parte_4
deve essere rigettata in quanto contrasta con quanto dalla stessa parte riconosciuto nell'atto di CP_2 citazione, in cui si legge che “ ovvero [alla] Società di gestione sinistri delegata dalle Parte_4
coassicurazioni (Allianz compresa) per la gestione del sinistro […] (v. pag. 5 atto di citazione).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “ai fini dell'interruzione della prescrizione effettuata mediante intimazione scritta ad adempiere […] la stessa possa essere validamente fatta non solo da un legale il quale si dichiari incaricato della parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare” (cfr. Cass. 29/05/2007, n.
12624, ma anche Cass. 09/05/2012, n. 7097): principio di diritto dalla cui applicazione discende la piena validità a fini interruttivi della missiva inviata dalla Parte_4
A tal proposito deve essere in questa sede essere confermata l'ordinanza del 23/04/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il documento prodotto dalla parte attrice unitamente alla memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c. Tale disposizione prevede infatti che con essa ciascuna parte possa “replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria” senza tuttavia fare espressa menzione delle produzioni documentali, che invece sono espressamente ricordate dal precedente n. 2 (che infatti attribuisce alle parti di “indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali”): la comparazione tra queste due norme porta lo scrivente giudicante a non poter accogliere la prospettazione di parte attrice (secondo cui il termine “prova contraria” dovrebbe riferirsi, genericamente a tutti i mezzi di prova, compresa quella documentale). È peraltro da evidenziare che, anche ove si volesse giungere a conclusioni differenti, il documento prodotto non inciderebbe sulle conclusioni raggiunte in merito all'efficacia interruttiva della missiva inviata da Come Parte_4
risulta dal documento in contestazione, è una impresa individuale, la cui cancellazione del Parte_4
registro delle imprese non ne determina la estinzione (cfr. Cass. 15/12/2020, n. 28658).
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di parte attrice secondo cui l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, in quanto non sottoscritto da non avrebbe valore interruttivo. CP_2
L'assenza della sottoscrizione della parte nell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita
(sottoscrizione la cui necessarietà si desume dall'art. 4 D. L. 132/2014) inficia la corretta introduzione pagina 6 di 11 del procedimento di negoziazione assistita, ma non preclude che lo stesso produca gli effetti di una costituzione in mora ove ne abbia i requisiti, considerato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'atto di costituzione in mora possa essere sottoscritto dal solo difensore della parte
(v. citate pronunce di legittimità) e tenuto conto che nel caso di specie gli attori non hanno contestato la sussistenza del mandato conferito da all'avv. Meoni. CP_2
Quanto ai requisiti, secondo la giurisprudenza di legittimità “un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (cfr. Cass.
31/05/2021, n. 15140). Requisiti entrambi presenti nella missiva dell'avv. Meoni indirizzato a
[...]
e e in cui è esplicitata la volontà di di ottenere da CP_1 Parte_1 Parte_2 CP_2
questi il pagamento delle spese legali oggetto delle statuizioni di condanna contenute in suo favore nelle citate sentenze della Corte di Appello di Firenze (si confronti il passaggio, già citato, in cui è scritto “in riferimento al sinistro in oggetto ed alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n.
1092/2003 ed alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1675/09 – R.G. 1930/2008 in cui siete risultati soccombenti, la soc. chiede che provvediate a dare corretta esecuzione alle CP_2
predette, con il pagamento dell'importo di € 22.648,77, atteso che siete stato condannati in solido tra voi” – v. doc. 4 fascicolo di parte ). CP_2
2. SULLA NULLITÀ DELL'ATTO DI PRECETTO PER OMESSA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA C. AP.
FIRENZE N. 1092/2003
L'eccezione di parte opponente deve essere accolta, in quanto fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “lo scopo della notificazione del titolo esecutivo (prevista dall'art. 479 c.p.c.) è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale, munito altresì della clausola di spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. Tale finalità non può evidentemente ritenersi raggiunta, di regola, attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto che, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., deve contenere
l'intimazione ad adempiere in base al titolo e l'indicazione della data di notificazione di esso, se avvenuta separatamente” (cfr. Cass. 18/07/2019, n. 19440).
pagina 7 di 11 Nel caso di specie non ha neanche allegato (e tanto meno dimostrato) che la sentenza n. CP_2
1092/2003 emessa dalla Corte di Appello di Firenze sia pervenuta nella sfera di conoscenza dei debitori, in forma integrale ed esecutiva: anche la copia di tale sentenza prodotta nel presente giudizio non risulta spedita in forma esecutiva (v. doc. 5 fascicolo di parte ). Ne consegue la (insanabile) CP_2
nullità parziale del precetto nella parte avente ad oggetto le spese di lite liquidate nella richiamata sentenza.
Per contro non può trovare accoglimento l'argomentazione di parte opposta secondo cui il titolo esecutivo sarebbe esclusivamente la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1675/2009.
In primo luogo, si evidenzia come sia lo stesso atto di precetto ad indicare che la somma di € 12.514,57
(oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA) è richiesta a e a titolo CP_1 Pt_1 Parte_2
di spese legali liquidate dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1092/2003.
Nella sentenza n. 1675/2009, la Corte di Appello di Firenze ha poi espressamente dato atto che “la questione relativa alle quote di risarcimento facenti capo alle Compagnie di Assicurazione diverse dalla [ovvero Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e come da intestazione della sentenza] non può trovare ingresso in questo giudizio, CP_2
essendo questione (la eccepita e dichiarata prescrizione del diritto) coperta da giudicato, attesa la reiezione degli specifici motivi di impugnazione effettuata dalla Corte di legittimità, tanto che la citazione in riassunzione delle predette Compagnie, e le conclusioni prese nei loro confronti da parte degli appellanti, risultano prive di qualsivoglia giustificazione”. Il passaggio in giudicato del rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo svolta nei confronti di determina la definitività CP_2
della statuizione di soccombenza dei fratelli nei confronti della compagnia di assicurazione e, Pt_1
dunque, anche della condanna alla refusione delle spese dei primi in favore di quest'ultima. Capo sui cui pertanto la Corte di Appello di Firenze in sede di rinvio non poteva, né doveva pronunciarsi, come in effetti non ha fatto.
Non risulta poi in termini la pronuncia della Cassazione citata da parte , in quanto facente CP_2
riferimento al giudizio contabile.
3. SULL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE
Secondo la prospettazione di parte opponente le spese liquidate nella sentenza n. 1675/2009 sarebbero state prima oggetto di compensazione espressamente invocata dall'avv. Paolo Sandiford, che, sebbene rimasta inadempiuta dalle compagnie assicurative, sarebbe quindi stata attuata da e CP_1 Parte_1
che avrebbero detratto la somma alle coassicurazioni vittoriose da quanto dovuto alle
[...]
dalla a titolo di spese di lite. Pt_1 Parte_3
L'eccezione può essere accolta nei limiti che seguono.
pagina 8 di 11 Dall'art. 1911 c.c. emerge che il contratto di coassicurazione (che risulta essere oggetto dei procedimenti intercorsi tra i ed , come emerge plasticamente dalle sentenze delle Corte Pt_1 CP_2
di Appello di Firenze) genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato. Laddove l'avv. Paolo Sandiford ha eccepito la compensazione tra le spese legali liquidate Cont in favore di , e e a carico dei dalle due sentenze della CP_2 Controparte_8 Pt_1
Corte di Appello di Firenze (quantificate in € 22.989,66) e quelle liquidate in favore dei a Pt_1 carico di dalla sentenza n. 1675/2009 (pari ad € 12.765,87) deve ritenersi Controparte_7
che lo stesso abbia in realtà formulato una proposta transattiva, in quanto la differenza soggettiva tra i due diritti di credito preclude la riconducibilità della fattispecie all'istituto della compensazione.
Proposta transattiva che non risulta essere stata accolta dai (v. doc. 6 fascicolo di parte Pt_1
. Riprova di ciò si trova proprio nell'atto di precetto notificato da quest'ultimi a Pt_1 [...]
che ha ad oggetto le spese legali liquidate dalla sentenza n. 1675/2009 ovvero Controparte_7 proprio quelle che avrebbero dovuto essere elise in virtù dell'invocata compensazione (v. doc. 7 fascicolo di parte . Pt_1
Risulta tuttavia provato che e abbiano decurtato, nell'atto di precetto del CP_1 Parte_1
25/10/2013 nei confronti di la somma di € 5.149,00 (da loro stessi Controparte_7 indicata quale “il rimborso delle spese legali dovute dalle Sigg.re in favore delle società Pt_1 coassicuratrici per il grado di rinvio”) da quanto dovuto da detta compagnia di assicurazioni a titolo di spese di lite sulla base della sentenza n. 1675/2009 (v. doc. 7). Risulta poi che l'importo frutto di tale sottrazione sia stato corrisposto (v. docc. 12 e 13 fascicolo di parte . Pt_1
Posto che dalla sentenza della Corte di Cassazione emerge che era la c.d. Parte_3
capofila, ovvero il delegato da parte delle altre compagnie di coassicurazione alla gestione del rapporto assicurativo (tanto si desume, a contrario, dal seguente passaggio “il conferimento alla delegata del potere “il mancato conferito della rappresentanza processuale al delegato da parte delle compagnie deleganti comporta che la prescrizione del diritto all'indennizzo non sia utilmente interrotta nemmeno dalla citazione in giudizio del delegato […] di talché ultronee ed inconferenti si appalesano in parte qua le doglianze relative ad un presunto esercizio di attività processuale in locum ed ius di tutte le altre compagnie da parte della delegata all'atto della richiesta di sospensione del processo civile”, che escludendo l'attribuzione in capo a – da individuarsi quale capofila in Controparte_7
quanto unico soggetto nei cui confronti l'eccezione di prescrizione non è stata accolta – della rappresentanza processuale, ne ribadisce la titolarità della delega al potere di gestire la polizza in via stragiudiziale) tra e i sia stato comunque raggiunto un accordo Parte_3 Pt_1
pagina 9 di 11 transattivo di “compensazione” (da intendersi in termine del tutto atecnico) e che questo sia opponibile nei confronti di , quale mandante di In accoglimento dell'opposizione CP_2 Parte_3 deve pertanto essere dichiarata l'insussistenza alla data del 25/10/2023 del diritto di credito di CP_2
nei confronti di e con riferimento alle spese di lite liquidate in favore della Pt_1 Parte_2
prima dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze nella sentenza n. 1675/2009.
L'accoglimento di detta eccezione comporta l'assorbimento delle altre questioni poste dagli opponenti.
4. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96 C.P.C.
Parte opponente ha chiesto la condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. allegando che le censure spiegate da travalicherebbero “il limite imposto” dalla citata disposizione normativa CP_2 avendo i “avvisato in via stragiudiziaria l' di tutto quanto in precedenza ed essendo Pt_1 CP_2
[gli stessi] disponibili alla transazione giudiziale della presente vertenza (fatte salve solo le spese)”.
Premesso che la parte opponente non ha specificato se tale azione sia stata intentata ai sensi del primo o del terzo comma della citata disposizione normativa, la stessa deve essere in ogni caso rigettata per i seguenti motivi.
Ove si riconduca la domanda all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 1 c.p.c., si rileva che secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità la stessa costituisce una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, che dunque soggiace alla disciplina della ripartizione degli oneri probatori dettati per l'art. 2043 c.c. La parte che agisce per la condanna al risarcimento del danno c.d. da “lite temeraria” è quindi tenuto a provare (i) l'esistenza e la misura del pregiudizio che la stessa assume di aver subito, (ii) la circostanza che l'azione è stata esperita con mala fede o colpa grave e (iii) la sussistenza di un nesso eziologico tra il preteso danno e l'altrui comportamento colpevole. Nel caso di specie gli opponenti non hanno assolto al predetto onere probatorio, non avendo invero nemmeno allegato quale pregiudizio avrebbero subito in conseguenza della presente azione.
Ove poi si riconduca la richiesta di parte opponente all'ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 96, c. 3
c.p.c., la stessa non merita comunque accoglimento considerato che dalla stessa documentazione prodotta dalla parte opponente emerge che quest'ultima ha inviato alla controparte (in questa sede difesa da un difensore differente a quello che l'ha assistita nei giudizi di merito) la documentazione prodotta in questa sede dopo la notificazione dell'atto di precetto. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la mera infondatezza, quand'anche manifesta, delle tesi prospettate da una parte non è elemento di per sé sufficiente a giustificare l'accertamento della sua responsabilità aggravata (cfr. Cass. 03/05/2022, n. 13859).
5. SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere regolate in base al principio di soccombenza.
pagina 10 di 11 , in quanto soccombente, deve essere pertanto condannata a rifondere nei confronti degli CP_2 opponenti e dell'intervenuta, in solido tra di loro, le spese di lite, che si liquidano – in applicazione del
D.M. 55/2014 e ss. mm. (sulla base dei valori “medi” previsti per le cause di valore ricompreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 per quanto riguarda la fase di studio, introduttiva e decisionale e sulla base dei valori “minimi” per la fase istruttoria, in quanto svoltasi esclusivamente sulla base di documenti, con il riconoscimento di un aumento pari al 20% ai sensi dell'art. 4, c. 1 bis del predetto decreto, posto che l'atto di citazione non è stato redatto con le tecniche informatiche previste dalla citata disposizione, e del 60% ai sensi dell'art 4, c. 2 del medesimo decreto) in € 7.626,60 a titolo di compenso professionale ed € 195,00 a titolo di esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Deve dichiararsi la distrazione delle somme così liquidate in favore dell'avv. Marco Ghilardi, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra ed in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. per i motivi meglio indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dell'atto di precetto intimato a e e da Parte_1 Parte_2
questi ricevuto, rispettivamente, in data 25/10/2023 e 02/11/2023 nella parte avente ad oggetto le spese di lite liquidate in favore di dalla sentenza n. 1092/2003 della Corte di Appello di Firenze;
CP_2
2) accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per i motivi meglio indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'assenza in capo ad del diritto di agire esecutivamente nei confronti di CP_2 Parte_1
e in forza della sentenza n. 1675/2009 della Corte di Appello di Firenze;
[...] Parte_2
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente;
4) condanna a rifondere nei confronti dell'avv. Marco Ghilardi, quale procuratore CP_2
antistatario ex art. 93 c.p.c. di e le spese di lite Parte_1 Parte_2 Controparte_1 che liquida in € 7.626,60 a titolo di compenso professionale ed € 195,00 a titolo di esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Prato, 06/08/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2499/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati a Montecatini Terme (PT), Via A. Giannini n. 4 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Marco Ghilardi che li rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTORI OPPONENTI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Montecatini Controparte_1 C.F._3
Terme (PT), Via A. Giannini n. 4 presso lo studio dell'avv. Marco Ghilardi che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
TERZA INTERVENUTA
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2 P.IVA_1 CP_3
elettivamente domiciliata a Prato, Via Pistoiese n. 299 presso lo studio dell'avv. Enrico Maria
[...]
Ciai e rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Ciullini giusto mandato conferito in calce presso l'atto di precetto
CONVENUTA OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 per gli opponenti: “1) In via preliminare: revocare la propria ordinanza 22.04.24 in punto di non ammissibilità del documento prodotto da questa difesa in allegato alla memoria n. 3. 2)
Conformemente alle conclusioni di che alla Memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 cpc, che comunque qui di seguito comunque si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: A) In via preliminare - in prima ipotesi: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di e, conseguentemente, che nulla sia dagli opponenti CP_2
dovuto in conseguenza di entrambe le sentenze indicate in precetto, anche per esplicito riconoscimento avversario, dichiarando nullo e di alcun effetto l'opposto precetto. - subordinatamente: dichiarare la nullità dell'atto di precetto causa la carenza del titolo esecutivo e la mancata indicazione dei presupposti di legge nel corpo dell'atto di precetto stesso. B) Nel merito B1) - accertare e dichiarare
l'avvenuta compensazione tra di loro delle somme di cui ai cap. 2 e 4 della sentenza 1675/09, B2) - in deprecata ipotesi accertare e rilevare la compensazione ex-lege ad ogni effetto le somme di cui al precedente punto, B3) - in deprecatissima ipotesi: accertare che le somme dovute ad a CP_2 titolo di spese legali liquidate in € 1.287,57 o quelle di giustizia, - in ogni caso ut-supra dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'opposto precetto. C) Con condanna alle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario. D) Condannare al risarcimento del danno ex art. CP_2
96 c.p.c., per i motivi spiegati in precedenza.”
Per la opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) In tesi rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto con conferma del precetto opposto. 2) In ipotesi condannare parte opponente e parte intervenuta alla minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto opposizione al precetto (notificato in uno alla Parte_1 Parte_2
sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1675/20009, munita di formula esecutiva il 03/11/2022) con cui gli ha intimato di corrispondere, entro 10 giorni dalla notificazione, la CP_2 complessiva somma di € 23.139,77 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo e successive spese occorrende. A fondamento della propria opposizione hanno dedotto: che l'atto di precetto aveva ad oggetto le spese di lite liquidate dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1092/2003 e dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1675/2009, emessa a seguito di cassazione con rinvio della prima sentenza;
che entrambi i crediti erano prescritti, non avendo posto in essere CP_2 atti interruttivi prima della notificazione dell'atto di precetto;
che il aveva notificato la sola CP_2
pagina 2 di 11 sentenza n. 1675/2009, ma non anche quella n. 1092/2003 e che nel precetto non era indicata neanche la data in cui questa sarebbe stata munita di formula esecutiva;
che nel procedimento all'esito del quale era stata emessa la sentenza n. 1675/2009 tutto il “pool” delle imprese coassicuratrici, ovvero
[...]
Cont quale “capofila” nonché ed , erano difese da un unico Parte_3 Controparte_4 CP_2
difensore, in quanto il procedimento era unico, così come era unico il contratto di assicurazione;
che le uniche spese legali liquidate in sentenza erano quelle di cui al quarto capo, pari ad € 3.735,00 oltre a spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
che essendo i creditori di Pt_1 [...] di un importo pari ad € 13.954,74, tale somma era stata compensata con quella dovuta a Parte_3
titolo di spese di lite come risultava dalla comunicazione invitata dal difensore delle compagnie assicurative;
che non avendo ricevuto il pagamento dovuto da , avevano notificato a Pt_3 quest'ultima atto di precetto in cui il credito di € 13.953,74 era stato compensato con la somma di €
5.149,00, pari alle spese legali liquidate anche in favore di;
che la compensazione era stata CP_2
perfezionata dal rappresentante in giudizio di tutte le imprese coassicuratrici;
che la questione dell'avvenuta compensazione era meglio specificata con successive comunicazioni avvenute tra il proprio difensore e la società delegata alla gestione del sinistro;
che la questione dell'avvenuta compensazione era stata successivamente chiarita anche ad che le coassicuratrici di , CP_6 Pt_3
Cont ovvero e non avevano formulato alcuna eccezione alla compensazione;
che anche in nella CP_4
presente sede processuale doveva ritenersi eccepita la compensazione delle somme dovute tra le parti in base ai capi 2 e 4 della sentenza n. 1675/2009; che, in caso di rigetto delle pregresse eccezioni, CP_2 avrebbe avuto diritto solo ad € 1.287,25, ovvero un quarto di € 5.149,00; che la proposizione cumulativa dell'opposizione all'esecuzione e di quella agli atti era ammissibile. Gli opponenti hanno pertanto chiesto “A) in via preliminare - in prima ipotesi: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di - subordinatamente: dichiarare la nullità dell'atto di precetto causa la CP_2
carenza del titolo esecutivo e la mancata indicazione dei presupposti di legge nel corpo dell'atto di precetto, B) Nel merito - accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione tra di loro delle somme di cui ai cap. 2 e 4 della sentenza 1675/09. - in deprecata ipotesi compensare ad ogni effetto le somme di cui al precedente punto. - in deprecatissima ipotesi: quantificare le somme dovute ad a CP_2 titolo di spese legali liquidate in €. 1.287,57 o quelle di giustizia. C) Con condanna alle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
È intervenuta nel procedimento anche formulando deduzione e conclusioni identiche Controparte_1
a quelle di e Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 11 Si è costituita deducendo: che , per messo della società di recupero credit Up Service, CP_2 CP_2
aveva regolarmente messo in mora i debitori con raccomandate con avviso di ricevimento del
12/06/2013, ricevute da il 19/06/2013, da il 20/06/2013 e non Controparte_1 Parte_1
ritirata da (con conseguente rinvio al mittente per compiuta giacenza), Parte_2 successivamente in data 08/05/2017 e quindi notificando l'atto di precetto il 25/10/2023; che la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 2003 aveva condannato e Pt_1 CP_1 Pt_2
a rifondere in favore di le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
che a seguito
[...] CP_2
del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, la Corte di Appello di Firenze, in differente composizione, aveva condannato i a pagare le spese di lite del giudizio di rinvio, con Pt_1
conferma della condanna alle spese di lite dei primi due gradi di giudizio quantificati nella prima sentenza;
che la giurisprudenza attribuisce alla sentenza di appello l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto in caso di riforma che in grado di conferma;
che il titolo esecutivo su cui si basava il precetto era la sentenza di rinvio, in cui si era riconosciuto la formazione del giudicato sostanziale sulla sentenza del 2003; che solo era tenuta a pagare ai le spese dei tre Parte_3 Pt_1
Cont giudizi, mentre quest'ultimi erano tenuti a rimborsare ad , e le spese del giudizio di CP_2 CP_4
rinvio e quindi quelle del primo e secondo grado;
che nessun accordo era stato sottoscritto tra le parti, essendo la documentazione prodotta afferente esclusivamente il rapporto tra i e Pt_1 [...]
che la compensazione dovrebbe valere solo nei confronti di e Parte_3 Parte_3
limitatamente alle spese dell'ultimo grado di giudizio, visto che la prima le aveva trattenuto dal pagamento effettuato in favore dei in seguito all'atto di precetto notificato da questi ultimi;
Pt_1
che le somme richieste da erano correttamente indicate e la richiesta di corresponsione della CP_2 minor somma era infondata. ha pertanto chiesto “In tesi rigettare l'opposizione proposta in CP_2
quanto infondata in fatto e diritto con conferma del precetto opposto. 2) In ipotesi condannare parte opponente e parte intervenuta alla minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e quindi, previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO
L'eccezione di prescrizione del diritto di deve essere rigettata in quanto infondata. CP_2
Premesso che la sentenza n. 1092/2003 della Corte di Appello di Firenze risulta depositata in data
23/06/2003 e quella n. 1675/2009 sempre della Corte di Appello di Firenze è stata depositata il pagina 4 di 11 16/12/2009, dalla documentazione agli atti risulta che in data 13/06/2003 ha richiesto agli Parte_4
opponenti e alla parte intervenuta, in nome e per conto di il pagamento della somma di CP_2
€ 19.937,00 “con riferimento […] alle sentenze della Corte di Appello di Firenze n. 1092/2003 e sentenza Corte di Appello di Firenze R.G. 1030/2008” (ovvero il procedimento all'esito del quale è stata emessa la sentenza n. 1675/2009, come risulta dal corpo del provvedimento notificato in uno con l'atto di precetto) e che detta missiva è stata consegnata a e rispettivamente CP_1 Parte_1
il 19/06/2013 e il 20/06/2013, mentre quella indirizza a è stata inviata al mittente per Parte_2
compiuta giacenza il 23/07/2013 (v. doc. 3 fascicolo di parte ). Sul retro dell'avviso di CP_2
ricevimento incollato alla lettera raccomandata inviata a si legge quindi Parte_2
l'annotazione, verosimilmente sottoscritta dal portalettere, “avvisato il 19.6.13”. Risulta inoltre documentalmente provato: che con lettera raccomandata spedita in data 08/05/2017 l'avv. Francesca
Meoni “in nome e per conto di ” ha invitato gli odierni opponenti e il terzo intervenuto a CP_2 stipulare convenzione di negoziazione assistita, rappresentando che “in riferimento al sinistro in oggetto ed alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1092/2003 ed alla sentenza della Corte di
Appello di Firenze n. 1675/09 – R.G. 1930/2008 in cui siete risultati soccombenti, la soc. CP_2
chiede che provvediate a dare corretta esecuzione alle predette, con il pagamento dell'importo di €
22.648,77, atteso che siete stato condannati in solido tra voi”; che detta lettera è stata ricevuta da e rispettivamente, l'11/05/2017 e 13/05/2017, mentre quella destinata a CP_1 Parte_1
è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza il 12/06/2017 (v. doc. 4 fascicolo Parte_2
di parte ). CP_2
ha quindi interrotto nei confronti di la prescrizione in data 19/06/2013 e in data CP_2 Controparte_1
11/05/2017; nei confronti di il 20/06/2013 e il 13/05/2017; nei confronti di Parte_1 Pt_2
quanto meno il 23/06/2013 (ovvero 30 giorni prima della restituzione al mittente della relativa
[...]
comunicazione) e quindi il 12/05/2017 (ovvero 30 giorni prima della restituzione al mittente della relativa comunicazione). Essendo l'atto di precetto stato notificato a il 25/10/2023 e Parte_1
a il 02/11/2023, è evidente che a detta data il termine decennale di prescrizione non Parte_2
era ancora decorso.
Per contro le censure sollevate da parte attrice in merito all'efficacia interruttiva della prescrizione di tali comunicazioni non possono trovare accoglimento.
Quanto alla contestazione in merito all'invio delle lettere raccomandate indirizzate a Parte_2
ad un indirizzo differente da quello di residenza (ovvero “Lido di Camaiore, Via Adua Lido n. 39)” invece che “Lido di Camaiore, Via Adua n. 327”), dal certificato storico di residenza rilasciato dal
Comune di Camaiore e prodotto da risulta che è stato residente CP_2 Parte_2
pagina 5 di 11 dall'01/06/2013 al 28/07/2021 a Lido di Camaiore, Via Adua n. 39 e quindi dal 29/07/2021 sino al
25/03/2024 a Lido di Camario, Via Adua 327 (v. doc. 1 allegato alle memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. di ); entrambe le richieste di pagamento sono state inviate a “Lido di Camaiore, Via Adua Lido CP_2
n. 39” e l'aggiunta del termine “Lido” all'indirizzo “Via Adua n. 39” per tutta evidenza non ha precluso all'ufficiale postale di recapitare la missiva, non avendo lo stesso attestato né l'erroneità dell'indirizzo né il mancato reperimento del destinatario per trasferimento.
La contestazione attorea in merito alla inesistenza di valido mandato in favore di da parte di Parte_4
deve essere rigettata in quanto contrasta con quanto dalla stessa parte riconosciuto nell'atto di CP_2 citazione, in cui si legge che “ ovvero [alla] Società di gestione sinistri delegata dalle Parte_4
coassicurazioni (Allianz compresa) per la gestione del sinistro […] (v. pag. 5 atto di citazione).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “ai fini dell'interruzione della prescrizione effettuata mediante intimazione scritta ad adempiere […] la stessa possa essere validamente fatta non solo da un legale il quale si dichiari incaricato della parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare” (cfr. Cass. 29/05/2007, n.
12624, ma anche Cass. 09/05/2012, n. 7097): principio di diritto dalla cui applicazione discende la piena validità a fini interruttivi della missiva inviata dalla Parte_4
A tal proposito deve essere in questa sede essere confermata l'ordinanza del 23/04/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il documento prodotto dalla parte attrice unitamente alla memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c. Tale disposizione prevede infatti che con essa ciascuna parte possa “replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria” senza tuttavia fare espressa menzione delle produzioni documentali, che invece sono espressamente ricordate dal precedente n. 2 (che infatti attribuisce alle parti di “indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali”): la comparazione tra queste due norme porta lo scrivente giudicante a non poter accogliere la prospettazione di parte attrice (secondo cui il termine “prova contraria” dovrebbe riferirsi, genericamente a tutti i mezzi di prova, compresa quella documentale). È peraltro da evidenziare che, anche ove si volesse giungere a conclusioni differenti, il documento prodotto non inciderebbe sulle conclusioni raggiunte in merito all'efficacia interruttiva della missiva inviata da Come Parte_4
risulta dal documento in contestazione, è una impresa individuale, la cui cancellazione del Parte_4
registro delle imprese non ne determina la estinzione (cfr. Cass. 15/12/2020, n. 28658).
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di parte attrice secondo cui l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, in quanto non sottoscritto da non avrebbe valore interruttivo. CP_2
L'assenza della sottoscrizione della parte nell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita
(sottoscrizione la cui necessarietà si desume dall'art. 4 D. L. 132/2014) inficia la corretta introduzione pagina 6 di 11 del procedimento di negoziazione assistita, ma non preclude che lo stesso produca gli effetti di una costituzione in mora ove ne abbia i requisiti, considerato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'atto di costituzione in mora possa essere sottoscritto dal solo difensore della parte
(v. citate pronunce di legittimità) e tenuto conto che nel caso di specie gli attori non hanno contestato la sussistenza del mandato conferito da all'avv. Meoni. CP_2
Quanto ai requisiti, secondo la giurisprudenza di legittimità “un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (cfr. Cass.
31/05/2021, n. 15140). Requisiti entrambi presenti nella missiva dell'avv. Meoni indirizzato a
[...]
e e in cui è esplicitata la volontà di di ottenere da CP_1 Parte_1 Parte_2 CP_2
questi il pagamento delle spese legali oggetto delle statuizioni di condanna contenute in suo favore nelle citate sentenze della Corte di Appello di Firenze (si confronti il passaggio, già citato, in cui è scritto “in riferimento al sinistro in oggetto ed alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n.
1092/2003 ed alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1675/09 – R.G. 1930/2008 in cui siete risultati soccombenti, la soc. chiede che provvediate a dare corretta esecuzione alle CP_2
predette, con il pagamento dell'importo di € 22.648,77, atteso che siete stato condannati in solido tra voi” – v. doc. 4 fascicolo di parte ). CP_2
2. SULLA NULLITÀ DELL'ATTO DI PRECETTO PER OMESSA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA C. AP.
FIRENZE N. 1092/2003
L'eccezione di parte opponente deve essere accolta, in quanto fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “lo scopo della notificazione del titolo esecutivo (prevista dall'art. 479 c.p.c.) è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale, munito altresì della clausola di spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. Tale finalità non può evidentemente ritenersi raggiunta, di regola, attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto che, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., deve contenere
l'intimazione ad adempiere in base al titolo e l'indicazione della data di notificazione di esso, se avvenuta separatamente” (cfr. Cass. 18/07/2019, n. 19440).
pagina 7 di 11 Nel caso di specie non ha neanche allegato (e tanto meno dimostrato) che la sentenza n. CP_2
1092/2003 emessa dalla Corte di Appello di Firenze sia pervenuta nella sfera di conoscenza dei debitori, in forma integrale ed esecutiva: anche la copia di tale sentenza prodotta nel presente giudizio non risulta spedita in forma esecutiva (v. doc. 5 fascicolo di parte ). Ne consegue la (insanabile) CP_2
nullità parziale del precetto nella parte avente ad oggetto le spese di lite liquidate nella richiamata sentenza.
Per contro non può trovare accoglimento l'argomentazione di parte opposta secondo cui il titolo esecutivo sarebbe esclusivamente la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1675/2009.
In primo luogo, si evidenzia come sia lo stesso atto di precetto ad indicare che la somma di € 12.514,57
(oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA) è richiesta a e a titolo CP_1 Pt_1 Parte_2
di spese legali liquidate dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1092/2003.
Nella sentenza n. 1675/2009, la Corte di Appello di Firenze ha poi espressamente dato atto che “la questione relativa alle quote di risarcimento facenti capo alle Compagnie di Assicurazione diverse dalla [ovvero Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e come da intestazione della sentenza] non può trovare ingresso in questo giudizio, CP_2
essendo questione (la eccepita e dichiarata prescrizione del diritto) coperta da giudicato, attesa la reiezione degli specifici motivi di impugnazione effettuata dalla Corte di legittimità, tanto che la citazione in riassunzione delle predette Compagnie, e le conclusioni prese nei loro confronti da parte degli appellanti, risultano prive di qualsivoglia giustificazione”. Il passaggio in giudicato del rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo svolta nei confronti di determina la definitività CP_2
della statuizione di soccombenza dei fratelli nei confronti della compagnia di assicurazione e, Pt_1
dunque, anche della condanna alla refusione delle spese dei primi in favore di quest'ultima. Capo sui cui pertanto la Corte di Appello di Firenze in sede di rinvio non poteva, né doveva pronunciarsi, come in effetti non ha fatto.
Non risulta poi in termini la pronuncia della Cassazione citata da parte , in quanto facente CP_2
riferimento al giudizio contabile.
3. SULL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE
Secondo la prospettazione di parte opponente le spese liquidate nella sentenza n. 1675/2009 sarebbero state prima oggetto di compensazione espressamente invocata dall'avv. Paolo Sandiford, che, sebbene rimasta inadempiuta dalle compagnie assicurative, sarebbe quindi stata attuata da e CP_1 Parte_1
che avrebbero detratto la somma alle coassicurazioni vittoriose da quanto dovuto alle
[...]
dalla a titolo di spese di lite. Pt_1 Parte_3
L'eccezione può essere accolta nei limiti che seguono.
pagina 8 di 11 Dall'art. 1911 c.c. emerge che il contratto di coassicurazione (che risulta essere oggetto dei procedimenti intercorsi tra i ed , come emerge plasticamente dalle sentenze delle Corte Pt_1 CP_2
di Appello di Firenze) genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato. Laddove l'avv. Paolo Sandiford ha eccepito la compensazione tra le spese legali liquidate Cont in favore di , e e a carico dei dalle due sentenze della CP_2 Controparte_8 Pt_1
Corte di Appello di Firenze (quantificate in € 22.989,66) e quelle liquidate in favore dei a Pt_1 carico di dalla sentenza n. 1675/2009 (pari ad € 12.765,87) deve ritenersi Controparte_7
che lo stesso abbia in realtà formulato una proposta transattiva, in quanto la differenza soggettiva tra i due diritti di credito preclude la riconducibilità della fattispecie all'istituto della compensazione.
Proposta transattiva che non risulta essere stata accolta dai (v. doc. 6 fascicolo di parte Pt_1
. Riprova di ciò si trova proprio nell'atto di precetto notificato da quest'ultimi a Pt_1 [...]
che ha ad oggetto le spese legali liquidate dalla sentenza n. 1675/2009 ovvero Controparte_7 proprio quelle che avrebbero dovuto essere elise in virtù dell'invocata compensazione (v. doc. 7 fascicolo di parte . Pt_1
Risulta tuttavia provato che e abbiano decurtato, nell'atto di precetto del CP_1 Parte_1
25/10/2013 nei confronti di la somma di € 5.149,00 (da loro stessi Controparte_7 indicata quale “il rimborso delle spese legali dovute dalle Sigg.re in favore delle società Pt_1 coassicuratrici per il grado di rinvio”) da quanto dovuto da detta compagnia di assicurazioni a titolo di spese di lite sulla base della sentenza n. 1675/2009 (v. doc. 7). Risulta poi che l'importo frutto di tale sottrazione sia stato corrisposto (v. docc. 12 e 13 fascicolo di parte . Pt_1
Posto che dalla sentenza della Corte di Cassazione emerge che era la c.d. Parte_3
capofila, ovvero il delegato da parte delle altre compagnie di coassicurazione alla gestione del rapporto assicurativo (tanto si desume, a contrario, dal seguente passaggio “il conferimento alla delegata del potere “il mancato conferito della rappresentanza processuale al delegato da parte delle compagnie deleganti comporta che la prescrizione del diritto all'indennizzo non sia utilmente interrotta nemmeno dalla citazione in giudizio del delegato […] di talché ultronee ed inconferenti si appalesano in parte qua le doglianze relative ad un presunto esercizio di attività processuale in locum ed ius di tutte le altre compagnie da parte della delegata all'atto della richiesta di sospensione del processo civile”, che escludendo l'attribuzione in capo a – da individuarsi quale capofila in Controparte_7
quanto unico soggetto nei cui confronti l'eccezione di prescrizione non è stata accolta – della rappresentanza processuale, ne ribadisce la titolarità della delega al potere di gestire la polizza in via stragiudiziale) tra e i sia stato comunque raggiunto un accordo Parte_3 Pt_1
pagina 9 di 11 transattivo di “compensazione” (da intendersi in termine del tutto atecnico) e che questo sia opponibile nei confronti di , quale mandante di In accoglimento dell'opposizione CP_2 Parte_3 deve pertanto essere dichiarata l'insussistenza alla data del 25/10/2023 del diritto di credito di CP_2
nei confronti di e con riferimento alle spese di lite liquidate in favore della Pt_1 Parte_2
prima dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze nella sentenza n. 1675/2009.
L'accoglimento di detta eccezione comporta l'assorbimento delle altre questioni poste dagli opponenti.
4. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96 C.P.C.
Parte opponente ha chiesto la condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. allegando che le censure spiegate da travalicherebbero “il limite imposto” dalla citata disposizione normativa CP_2 avendo i “avvisato in via stragiudiziaria l' di tutto quanto in precedenza ed essendo Pt_1 CP_2
[gli stessi] disponibili alla transazione giudiziale della presente vertenza (fatte salve solo le spese)”.
Premesso che la parte opponente non ha specificato se tale azione sia stata intentata ai sensi del primo o del terzo comma della citata disposizione normativa, la stessa deve essere in ogni caso rigettata per i seguenti motivi.
Ove si riconduca la domanda all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 1 c.p.c., si rileva che secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità la stessa costituisce una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, che dunque soggiace alla disciplina della ripartizione degli oneri probatori dettati per l'art. 2043 c.c. La parte che agisce per la condanna al risarcimento del danno c.d. da “lite temeraria” è quindi tenuto a provare (i) l'esistenza e la misura del pregiudizio che la stessa assume di aver subito, (ii) la circostanza che l'azione è stata esperita con mala fede o colpa grave e (iii) la sussistenza di un nesso eziologico tra il preteso danno e l'altrui comportamento colpevole. Nel caso di specie gli opponenti non hanno assolto al predetto onere probatorio, non avendo invero nemmeno allegato quale pregiudizio avrebbero subito in conseguenza della presente azione.
Ove poi si riconduca la richiesta di parte opponente all'ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 96, c. 3
c.p.c., la stessa non merita comunque accoglimento considerato che dalla stessa documentazione prodotta dalla parte opponente emerge che quest'ultima ha inviato alla controparte (in questa sede difesa da un difensore differente a quello che l'ha assistita nei giudizi di merito) la documentazione prodotta in questa sede dopo la notificazione dell'atto di precetto. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la mera infondatezza, quand'anche manifesta, delle tesi prospettate da una parte non è elemento di per sé sufficiente a giustificare l'accertamento della sua responsabilità aggravata (cfr. Cass. 03/05/2022, n. 13859).
5. SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere regolate in base al principio di soccombenza.
pagina 10 di 11 , in quanto soccombente, deve essere pertanto condannata a rifondere nei confronti degli CP_2 opponenti e dell'intervenuta, in solido tra di loro, le spese di lite, che si liquidano – in applicazione del
D.M. 55/2014 e ss. mm. (sulla base dei valori “medi” previsti per le cause di valore ricompreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 per quanto riguarda la fase di studio, introduttiva e decisionale e sulla base dei valori “minimi” per la fase istruttoria, in quanto svoltasi esclusivamente sulla base di documenti, con il riconoscimento di un aumento pari al 20% ai sensi dell'art. 4, c. 1 bis del predetto decreto, posto che l'atto di citazione non è stato redatto con le tecniche informatiche previste dalla citata disposizione, e del 60% ai sensi dell'art 4, c. 2 del medesimo decreto) in € 7.626,60 a titolo di compenso professionale ed € 195,00 a titolo di esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Deve dichiararsi la distrazione delle somme così liquidate in favore dell'avv. Marco Ghilardi, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra ed in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. per i motivi meglio indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dell'atto di precetto intimato a e e da Parte_1 Parte_2
questi ricevuto, rispettivamente, in data 25/10/2023 e 02/11/2023 nella parte avente ad oggetto le spese di lite liquidate in favore di dalla sentenza n. 1092/2003 della Corte di Appello di Firenze;
CP_2
2) accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per i motivi meglio indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'assenza in capo ad del diritto di agire esecutivamente nei confronti di CP_2 Parte_1
e in forza della sentenza n. 1675/2009 della Corte di Appello di Firenze;
[...] Parte_2
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente;
4) condanna a rifondere nei confronti dell'avv. Marco Ghilardi, quale procuratore CP_2
antistatario ex art. 93 c.p.c. di e le spese di lite Parte_1 Parte_2 Controparte_1 che liquida in € 7.626,60 a titolo di compenso professionale ed € 195,00 a titolo di esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Prato, 06/08/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 11 di 11