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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RT CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13 2023 promossa da:
.F. Parte_1 C.F._1
Codi avv. Cristian Cicconi (C.F. Attore
contro
C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio la per Parte_1 Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno,
contrariis reiectis, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 15.10.2021 per cui è causa ex artt. 1454 e 1456 c.c. a seguito delle diffide del
23.4.2022 e del 13.6.2022 e per l'avverarsi della clausola risolutiva espressa, o, in subordine, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 15.10.2021 per cui è causa ex artt. 1453 e 1455 c.c. per grave inadempimento della convenuta soc. e per l'effetto, Controparte_1
accertare e dichiarare gli inadempimenti, gli illeciti e le responsabilità tutte, anche ex artt.
1175, 1218, 1375 c.c., imputabili alla soc. per i motivi Controparte_1
pagina 1 di 8 meglio specificati in narrativa e conseguentemente condannare la medesima società
convenuta alla restituzione, in favore del sig. della somma di € 8.333,30 Parte_1
indebitamente trattenuta per i motivi evidenziati in narrativa;
condannare la medesima società convenuta al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni, subiti Parte_1
e subendi, in conseguenza degli inadempimenti ed illeciti descritti in narrativa, danni da meglio quantificarsi in corso di causa, anche ex art. 1218, 1223 e 1226 c.c.; riconoscere su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute al sig. dalla società convenuta Parte_1
gli interessi ex art. 1284 4° co. c.c. e la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Deduceva l'attore che con contratto di appalto stipulato in data 15.10.2021
commissionava alla lavori di riqualificazione energetica e Controparte_1
adeguamento sismico (ecobonus –sismabonus 110%) di un fabbricato di civile abitazione sito nel comune di Offida (AP), in Contrada Ciafone snc di sua proprietà.
Deduce, ancora l'attore, che la società convenuta, iniziati i lavori di demolizione del fabbricato per il raggiungimento del piano di fondazione, abbandonava i lavori nel dicembre 2021 senza apparente motivo, lavori che riprendevano nel gennaio successivo a mezzo di ditta subappaltatrice.
Narra l'attore ulteriormente che egli versava un acconto pari ad euro 7.700,00 in favore della convenuta. Raggiunta la percentuale di lavori convenuta, l'attore versava in favore della convenuta la somma di euro 109.424,32.
Deduce, altresì l'attore che la ditta subappaltatrice il 25.3.22 sospendeva i lavori denunciando gravi inadempienze contrattuali, fatto che veniva contestato formalmente dall'attore alla parte convenuta. L'attore, nelle more, provvedeva a versare alla convenuta ulteriore tre acconti di euro 8.333, 35 ciascuno, versando così complessivamente la pagina 2 di 8 somma di euro 142.124,31 somma maggiore rispetto a quella spettante rispetto alla consistenza dei lavori eseguiti che, invero, era di euro 8.333, 35 superiore.
Nel perdurare l'inadempimento della convenuta, l'attore dichiarava di risolvere il contratto di appalto chiedendo tutela giurisdizionale.
- La parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
- Nel corso del processo veniva espletata prova per testi e disposte c.t.u. tecnica e medico legale.
- Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione a) Parte attrice domanda la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento e segnatamente, per la violazione dell'art. 21 del detto titolo negoziale.
Il detto patto negoziale, nella sua ampia formulazione, prevede diverse ipotesi di risoluzione contrattuale legate all'inadempimento della ditta appaltatrice.
Tra queste ipotesi vi è quella prevista all'art. 21 punto 3 laddove è previsto che il contratto possa essere risolto in ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento dell'appaltatore,
previa diffida a adempiere nel termine di 15 giorni e con la previsione che, decorso tale termine senza che sia provveduto al riguardo, il contratto deve intendersi risolto.
Nel caso di specie, parte attrice ha azionato la predetta clausola contrattuale.
Le norme di carattere generale sulla risoluzione del contratto prevedono che l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 cc).
pagina 3 di 8 b) Parte attrice ha dedotto l'inadempimento della società convenuta che si sarebbe concretizzato - a più riprese - nel ritardo nell'adempimento e nella non corretta esecuzione di opere rispetto a quanto stabilito contrattualmente.
A ben vedere, quanto prospettato dalla parte attrice trova conferma non soltanto dai documenti in atti che attestano lo stato dei lavori e le inadempienze legate al rapporto con la società subappaltatrice, ma ciò risulta anche dalla presa di posizione del direttore dei lavori che conferma l'assunto difensivo di parte attrice.
Il diritto di parte attrice in ordine alla risoluzione contrattuale appare confermato anche dagli esiti della prova testimoniale, laddove viene confermato il ritardo nell'adempimento e la presenza di danni al fabbricato rispetto ai lavori sino a quel momento compiuti derivati dal ritardo stesso.
In atti risulta depositata, poi, relazione da parte del codirettore dei lavori che rappresenta in modo chiaro quanto accaduto sotto il profilo dell'esecuzione dei lavori in riferimento anche alle tempistiche pattuiti ed ai danni del ritardo.
Da ultimo, va ricordato come l'attore ha allegato che l'immobile da costruire sarebbe stato oggetto di abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare.
Infine, la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, seppur non implicante l'applicazione dell'art. 115 cpc I comma, contribuisce a dare conferma del fondamento degli assunti difensivi di parte attrice immettendo nel processo elementi di natura indiziaria a favore della tesi attorea.
Va quindi dichiarata l'avventa risoluzione del contratto di appalto del 15.10.2021 per inadempimento della convenuta di non scarsa importanza nell'interesse dell'attore in conseguenza della già citata diffida ad adempiere inoltrata dall'attore alla convenuta.
pagina 4 di 8 c) Parte attrice ha domandato la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 8.333,30 quale differenza tra quanto pagato e quanto dovuto in riferimento allo stato dei lavori.
La circostanza dell'avvenuto pagamento è provata documentalmente, con attestazione della convenuta avvenuta a mezzo di rilascio delle fatture in atti.
Per quanto attiene lo stato dei lavori rispetto a quanto pagato che determina la differenza oggetto di domanda di parte attrice, soccorre la relazione tecnica in atti redatta da soggetto certamente idoneo al rilascio di tale dichiarazione per le competenze e gli incarichi ricevuti in relazione del contratto di appalto in questione.
Tale domanda, pertanto, va accolta.
c) Parte attrice domanda, altresì, il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'adempimento della convenuta.
Nel presente processo è stata disposta c.t.u. tecnica al fine di verificare la natura e l'entità
degli eventuali danni.
Gli esiti della relazione di perizia d'ufficio vanno fatti propri dal tribunale, aderendo all'approccio metodologico tenuto dal c.t.u. nel verificare, anche cronologicamente, i fatti accaduti in relazione ai patti contrattuali, dando idonea ed adeguata risposta ai quesiti posti. Il c.t.u. ha verificato che in effetti, in conseguenza degli adempimenti e dei ritardi della convenuta, si sono verificati danni per euro 77.454,30 consistenti nella mancata o non corretta esecuzione di opere invero effettivamente previste dal computo metrico estimativo.
Appare accertato, e va dichiarato, pertanto, il diritto di parte attrice di ottenere il ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta nella misura indicata dal c.t.u. nell'elaborato peritale.
pagina 5 di 8 e) Parte attrice ha proposto ulteriore domanda relativa ai danni dal medesimo patiti per le sofferenze conseguenti al comportamento tenuto dalla convenuta.
Vi è da dire che gli esiti della prova testimoniale sul punto hanno evidenziato una particolare situazione negativa vissuta dall'attore rispetto a fattispecie analoghe.
Sul punto, è stata disposta c.t.u. medico legale.
Il c.t.u. conclude evidenziando come le lesioni siano “conseguenza dell'evento psicolesivo dopo marzo-aprile 2022 con la consapevolezza che i lavori non sarebbero stati portati a termine dalla ditta”, facendo proprie le conclusioni a cui giunge il medico specialista a cui il paziente venne dalla medesima inviata a visita.
A parere del giudicante, le conseguenze negative derivanti da un comportamento del terzo dovute ad inadempimento contrattuale, seppure rilevante come nel caso di specie,
vengono in parte assorbite dall'alea generale che investe tale tipo di situazione.
In atti sussistono soltanto due certificati medici del medico di base attestanti uno stato depressivo ed insonnia con prescrizione esclusivamente di Stilnox, farmaco utile nel trattamento dell'insonnia, tra l'altro, farmaco a breve termine.
Non appaiono condivisibili, pertanto, le conclusioni a cui giunge il c.t.u. nello stabilire la sussistenza di un disturbo dell'adattamento nel caso di specie, neppure lieve.
Da quanto emerge dagli atti di causa non si può giungere a dette eccessive valutazioni,
dovendosi porre a fondamento dell'accertamento i documenti in atti e non le asserzioni riferite dal paziente in sede di visita medico legale.
Ciò non toglie che, in considerazione del fatto oggetto del presente processo, possano essere derivate all'attore conseguenze negative dall'evento in questione che vanno però
limitate rispetto a quanto individua il c.t.u.
pagina 6 di 8 Tali conseguenze di ordine patrimoniale, essendo comunque certo l'evento dannoso e la sussistenza di un nesso causale tra evento e danno, può essere definito - in tal modo -
anche in via equitativa e va determinato nella misura di euro 2.000,00.
f) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente svolte, in euro 9.900,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre le spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
g) In merito agli interessi, per quanto attiene il risarcimento del danno essi vengono definiti come legali con decorrenza dalla domanda;
per quanto attiene la restituzione della somma di euro 8,333,30, essi vanno definiti come moratori dalla data di risoluzione del contratto avvenuta con diffida del 13.6.22.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
condanna la a pagare in favore la somma di euro Controparte_1 Parte_1
87.787,60 determinata come in motivazione, anche in riferimento agli interessi.
Condanna la a rifondere al signor la somma di euro Controparte_1 Parte_1
9.900,00, oltre spese forfettarie, di contributo unificato, oltre accessori di legge, oltre le spese delle c.t.u. che pone definitivamente a carico di parte convenuta.
Così è deciso in Ascoli Piceno,28/10/2025
pagina 7 di 8 Il Giudice
RT CI
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