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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2024, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G.N. 2389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile composta dai magistrati
Dott. Alessandro Bondì Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel. est
Dott. Arnaldo Martinengo Villagana Giudice aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6 settembre 2023 avverso la sentenza n. 1663/2023 del Tribunale di
Monza, pubblicata il 14/07/2023, notificata il 19/07/2023 da
(CF: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv Andrea Alberti (CF:
) per mandato allegato all'atto d'appello, rpesso il cui studio è elett.te C.F._1 dom.ta in Bergamo, via Tasca 3 appellante
CONTRO
, C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, signor , rappresentata e difesa dall'avv.to Alessio Passoni, c.f. CP_2 [...]
ed elettivamente domiciliata in via Vittorio Emanuele n. 20/A, Monza C.F._2 giusta delega in calce alla comparsa di costituzione in primo grado. convenuto appellato
OGGETTO: appello in materia di risarcimento danno;
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La soc. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1663/2023, Parte_2 pubblicata il 14/07/2023, con la quale il Tribunale di Monza l'aveva condannata a pagare alla la somma di € 44.889,08, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla Controparte_1
1 somma rivalutata dal 27.5.2013 al saldo, nonché alla refusione delle spese legali, chiedendone l'integrale riforma.
Si è costituita la società rilevando preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto da società inesistente perché estinta nonché per nullità della procura e del mandato conferito al legale con condanna in proprio di quest'ultimo, se ed in quanto ritenuto responsabile di negligenza, opponendosi nel merito all'appello proposto di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 16.01.2024 nessuna delle parti regolarmente costituite è comparsa avanti al
Consigliere istruttore che ha fissato l'udienza del 6.2.2024 ai sensi dell'art. 348 c.p.c., di cui veniva data rituale comunicazione alle parti.
All'odierna udienza -fissata in presenza- nessuna delle parti è comparsa, quindi, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione immediata.
Tanto premesso ritiene la Corte che, attesa l'avvenuta costituzione di entrambe le parti del giudizio e la mancata comparizione dei procuratori di entrambe le parti alla prima udienza e alla successiva odierna udienza (nonostante la rituale comunicazione ad opera della
Cancelleria), la proposta impugnazione debba essere correttamente cancellata dal ruolo e dichiarata estinta ai sensi e per gli effetti dell'art. 309-181 c.p.c. e non dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. (ipotesi sussistente nel caso in cui il solo appellante non compare in udienza).
Il carattere decisorio della pronuncia comporta che il provvedimento va reso in forma di sentenza.
Quanto alle spese di lite, esse restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art.310, ult. co. cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Milano il 6 febbraio 2024
Il Consigliere est
Dott.ssa Isabella Ciriaco Il Presidente
Dott. Alessandro Bondì
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile composta dai magistrati
Dott. Alessandro Bondì Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel. est
Dott. Arnaldo Martinengo Villagana Giudice aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6 settembre 2023 avverso la sentenza n. 1663/2023 del Tribunale di
Monza, pubblicata il 14/07/2023, notificata il 19/07/2023 da
(CF: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv Andrea Alberti (CF:
) per mandato allegato all'atto d'appello, rpesso il cui studio è elett.te C.F._1 dom.ta in Bergamo, via Tasca 3 appellante
CONTRO
, C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, signor , rappresentata e difesa dall'avv.to Alessio Passoni, c.f. CP_2 [...]
ed elettivamente domiciliata in via Vittorio Emanuele n. 20/A, Monza C.F._2 giusta delega in calce alla comparsa di costituzione in primo grado. convenuto appellato
OGGETTO: appello in materia di risarcimento danno;
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La soc. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1663/2023, Parte_2 pubblicata il 14/07/2023, con la quale il Tribunale di Monza l'aveva condannata a pagare alla la somma di € 44.889,08, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla Controparte_1
1 somma rivalutata dal 27.5.2013 al saldo, nonché alla refusione delle spese legali, chiedendone l'integrale riforma.
Si è costituita la società rilevando preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto da società inesistente perché estinta nonché per nullità della procura e del mandato conferito al legale con condanna in proprio di quest'ultimo, se ed in quanto ritenuto responsabile di negligenza, opponendosi nel merito all'appello proposto di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 16.01.2024 nessuna delle parti regolarmente costituite è comparsa avanti al
Consigliere istruttore che ha fissato l'udienza del 6.2.2024 ai sensi dell'art. 348 c.p.c., di cui veniva data rituale comunicazione alle parti.
All'odierna udienza -fissata in presenza- nessuna delle parti è comparsa, quindi, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione immediata.
Tanto premesso ritiene la Corte che, attesa l'avvenuta costituzione di entrambe le parti del giudizio e la mancata comparizione dei procuratori di entrambe le parti alla prima udienza e alla successiva odierna udienza (nonostante la rituale comunicazione ad opera della
Cancelleria), la proposta impugnazione debba essere correttamente cancellata dal ruolo e dichiarata estinta ai sensi e per gli effetti dell'art. 309-181 c.p.c. e non dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. (ipotesi sussistente nel caso in cui il solo appellante non compare in udienza).
Il carattere decisorio della pronuncia comporta che il provvedimento va reso in forma di sentenza.
Quanto alle spese di lite, esse restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art.310, ult. co. cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Milano il 6 febbraio 2024
Il Consigliere est
Dott.ssa Isabella Ciriaco Il Presidente
Dott. Alessandro Bondì
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