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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1005/2024 Registro generale Appello Lavoro n. 772/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di VARESE n. 198/2024, est. dott.ssa Federica Cattaneo, discussa all'udienza collegiale del 12/11/2024 e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIALE REGINA MARGHERITA, 28 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MISURALE FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FIESCHI n. 3/14 16121 GENOVA
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice Relatore adito, previe le declatorie del caso e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via preliminare, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per i gravi motivi di cui in narrativa;
nel merito 2. in riforma totale dell'impugnata sentenza, per violazione degli articoli 53 Cost. e anche in relazione agli articoli 3, 24, 117 Cost. Dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della L. 197/22 nella parte in cui non prevede la possibilità di compensazione come forma di pagamento dei tributi a discapito delle precedenti rottamazioni, e la possibilità per il contribuente di avere una personalizzazione delle rate alla luce della situazione economica in cui versa, con invio degli atti alla Corte Costituzionale dandone avviso ai Presidenti di entrambi i rami del Parlamento;
3.
[1] accogliere il ricorso di primo grado e, per l'effetto, accogliere le conclusioni così come spiegate e precisate nel primo grado di giudizio, valutate anche le questioni ivi sollevate e la rimessione alla Corte di Giustizia ivi richiesta;
4. condannare il convenuto nel presente giudizio in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, PREVIA reiezione dell'avversa istanza di sospensione poiché inammissibile ed assolutamente infondata in assoluto difetto dei presupposti di legge, RESPINGERE poiché inammissibile, improcedibile, infondato e non provato l'appello avversario;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 17.07.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 198/24 mediante la quale il TRIBUNALE di VARESE ha respinto l'opposizione presentata avverso la comunicazione n. 11790202302477815000 delle somme dovute per estinzione dei debiti ex art. 1 commi da 233 a 252 L. 197/2022, notificata da Controparte_2
in data 08.08.2023.
[...]
A sostegno dell'opposizione il ricorrente aveva dedotto di aver presentato in data 18.04.2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 213 a 252 della L. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”); che CP_3 in data 08.08.2023 aveva comunicato l'importo da pagare per la definizione, nella misura di Euro 62.353,93, unitamente al piano di rateizzazione in 18 rate, con le prime due rate, l'una di Euro 6.450,61 e l'altra di Euro 6.449,89 e con esclusione dei carichi affidati ad in data successiva al 30.6.2022 per Euro 12.089,90; CP_3 che la comunicazione era riferita ai seguenti avvisi di addebito nn. 41720120001833023000, 41720120002438937000, 41720120003167973000, 41720130000203882000, 41720130001634466000, 41720140001249210000, 41720140002994875000, 41720140003221618000, 41720150000605364000, 41720160000112649000, 41720160002090014000, 41720210000361030000, 41720220002371328000 e alla cartella esattoriale n. 1720220000516892000; che il piano di rateizzazione era illegittimo per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, in quanto non era commisurato alla capacità contributiva del contribuente, atteso l'eccessivo ammontare delle prime due rate;
che il credito relativo agli 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 era prescritto e l'Ente impositore era decaduto dal termine per l'iscrizione a ruolo;
che la comunicazione era illegittima per difetto di motivazione, non essendo indicata l'autorità davanti alla quale la comunicazione poteva essere impugnata, nonché il termine per l'impugnazione, l'identificativo e la misura del tributo;
che l'art. 1 comma 231 L. 197/2022 nella parte in cui non consente di includere nel beneficio della rottamazione i carichi affidati ad in data successiva al 30.06.2022 era contrario alle norme CP_3
[2] comunitarie e illegittimo e che del pari la comunicazione era illegittima nella parte in cui non ammette il contribuente alla compensazione dei crediti.
Il TRIBUNALE respingeva l'opposizione richiamando alcuni precedenti di merito resi in fattispecie analoghe a quella per cui è causa ed evidenzia l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire non avendo l' posto in CP_1 essere alcun atto di riscossione;
che era stato lo stesso ricorrente a inserire gli avvisi di addebito e la cartella nell'istanza di definizione agevolata e che in sede di opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione di crediti portati dai titoli che egli stesso aveva inserito nell'anzidetta istanza;
che ove avesse ritenuto i crediti prescritti, avrebbe potuto escluderli dalla domanda di definizione agevolata e attivare i rimedi oppositivi solo in caso di avvio di una procedura di riscossione da parte di . Controparte_1
In motivazione affermava inoltre che “Occorre ora rilevare che, con la domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata de qua, ai sensi dell'art. 1, comma 236, il richiedente, in caso di esistenza di giudizi pendenti, deve formulare la rinunzia ad essi. Pertanto – se, in caso di giudizi pendenti, condizione per accedere alla procedura è il rinunziare ad essi -, il principio che se ne trae è che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta il venir meno della possibilità di mantenere in essere contestazioni ai crediti sottesi;
quindi, qualora non vi siano giudizi pendenti al momento della presentazione dell'istanza, la stessa preclude di poterli poi instaurare successivamente ad essa per contestare il merito dei ridetti crediti. Giuridicamente, la domanda di accedere alla procedura di definizione agevolata rende dunque inammissibile, per difetto di interesse ad agire, un successivo ricorso volto a contestare proprio quei crediti che si è spontaneamente richiesto di definire a condizioni di favore (arg. ex Cass. 27 set. 2017, n. 22558, in motivaz., p. 5 ed ivi richiami)” (Trib. La Spezia, 21/02/2024 n. 6).
Quanto all'ammontare degli importi oggetto di rateazione evidenziava che le somme indicate nella comunicazione di rispondevano ai parametri CP_3 normativi nella misura indicata ai commi 232 e 233 dell'art. 1 della L. n. 197/2022.
Respingeva anche la doglianza con cui il ricorrente aveva eccepito la carenza di motivazione della comunicazione impugnata in quanto il presente giudizio non è un giudizio relativo alla legittimità di un atto amministrativo, ma un giudizio di cognizione sui diritti e obblighi derivanti dal rapporto contributivo.
Inoltre, come evidenziato dalla difesa di , la comunicazione delle somme CP_1 dovute per estinzione dei debiti ex art. 1, commi da 231 a 252 Legge n. 197/2022 era stata notificata al ricorrente dietro sua esplicita richiesta, avendo egli preventivamente preso visione della posizione debitoria iscritta a suo nome e che in replica alle difese dell' , non aveva nemmeno contestato di non avere CP_1
[3] potuto recuperare i dati ritenuti indispensabili dal sito internet istituzionale dell'Ente, come prescritto dal co. 234 dell'art. 1 l. n. 197/2022.
Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 231 L. n. 197/2022 nella parte in cui non consente di includere nel beneficio della rottamazione i carichi affidati in Controparte_4 data successiva al 30.06.2022, il primo Giudice non ravvisava alcun profilo di incostituzionalità della disposizione citata, né di violazione del diritto comunitario.
In motivazione precisava che la Corte Costituzionale aveva già affermato che le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali devono ritenersi aventi “carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001); con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (sentenze n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999)” (Corte Cost., 20/05/2016, n.111).
Quanto alla deduzione con cui il ricorrente aveva lamentato l'illegittimità della normativa che disciplina la procedura in esame nella parte in cui non prevede la possibilità di compensare i debiti con i crediti vantati dall'interessato rilevava che si trattava di censura inammissibile in quanto del tutto astratta avendo omesso di allegare quali sarebbero i crediti che avrebbe voluto compensare.
In ragione della soccombenza è stato condannato a rifondere Parte_1 all' le spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 oltre a spese generali e CP_1 oneri di legge.
Con un primo motivo di appello censura la sentenza per “violazione di legge omessa insufficiente motivazione quanto al difetto di interesse ad agire e la maturata prescrizione”.
Nella prospettazione dell'appello deduce di aver presentato istanza di definizione globale della propria posizione debitoria sul presupposto della buona fede e correttezza dell' ritenendo sussistente in capo a quest'ultima un obbligo CP_1 di stralciare automaticamente tutte le posizioni prescritte.
Con un secondo motivo lamenta la “violazione art. 53 e 3 Costituzione. Principio di capacità' contributiva, progressività e equità'”.
In particolare, sostiene che l'omessa previsione della possibilità di personalizzare il pagamento delle somme dovute in relazione alla capacità contributiva del contribuente si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 117 della Costituzione e pertanto chiede che venga sollevata questione di illegittimità costituzionale.
[4] Con un terzo motivo rubricato “sulla compensazione, l'assenza di motivazione, esclusione dalla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30/06/2022. Violazione di legge omessa insufficiente motivazione” deduce l'illogicità della sentenza e la carenza di motivazione in quanto l'atto amministrativo deve essere comprensibile al contribuente senza costringerlo ad alcuna indagine ulteriore.
Nell'ambito di tale motivo, sostiene che tutti i carichi notificati entro il termine per aderire alla definizione, ovvero e quantomeno, entro la data di entrata in vigore della legge, dovevano essere inclusi nella domanda di definizione agevolata, a pena di violazione dell'art. 3 della Costituzione e dei principi di ragionevolezza, effettività e proporzionalità e pertanto ne chiede la disapplicazione.
In difetto, chiede che venga rimessa alla Corte di Giustizia, anche per il tramite delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ex art. 363 bis c.p.c., la seguente questione: “se sia conforme agli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 6 TUE, ed alle direttive europee che armonizzano i tributi Iva e Irpef, nonché al principio di proporzionalità ed effettività, una normativa che permette di definire in via agevolata- senza pagamento di sanzioni ed interessi ed aggio, solo i carichi discrezionalmente affidati all'Agente di Riscossione prima del 30.06.22”.
Su tali presupposti chiede alla , in riforma della sentenza gravata, previa Pt_2 sospensione della sentenza impugnata, di accogliere le rassegnate conclusioni con condanna dell'AGENZIA alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio della quali chiede la distrazione.
Con memoria depositata il 05.08.2024 ha resistito Controparte_2
difendendo la sentenza di primo grado della quale chiede la
[...] conferma con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 22.10.2024 nessuno compariva per l'appellante e pertanto la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c. al 12.11.2024.
All'udienza del 12.11.2024, presenti i legali di entrambe le parti, si procedeva alla discussione e la causa veniva decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
___________________
Deve preliminarmente dichiararsi l'assorbimento della domanda di sospensiva, poiché la causa è stata decisa nel merito all'udienza fissata anche per l'esame dell'istanza cautelare.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto premesso che , in data 20.03.2023 ha chiesto Parte_1 di aderire alla definizione agevolata (c.d. Rottamazione quater) di cui all'art. 1
[5] commi da 231 a 252 della Legge 197/2022 e successivamente in data 18.03.2024 ha formalmente presentato la relativa istanza indicando i debiti inclusi nella cartella esattoriale e negli avvisi di addebito dei quali indicava i relativi numeri identificativi e di “voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Definizione Agevolata” nel “numero massimo di rate previste dalla legge” (cfr. docc. nn. 1 - 2 fasc. Agenzia).
A fronte di tale adesione, con pec del Controparte_2
08.08.2023 comunicava che a fronte di un debito esattoriale complessivo pari a Euro 137.644,74, il debito che poteva essere oggetto della definizione agevolata era pari a Euro 125.554,84; che per effetto di tale adesione la somma dovuta era pari a Euro 62.353,93 e contestualmente comunicava, in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 232 della L. 197/2022 che il versamento poteva essere effettuato in 18 rate, la prima e la seconda di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 Febbraio, il 31 Maggio, il 31 Luglio e il 30 Novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Il primo motivo di appello con cui l'appellante si duole dell'omessa motivazione in ordine alla rilevata carenza di interesse ad agire e al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione è infondato per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, va evidenziata la genericità dell'eccezione di prescrizione proposta con il ricorso introduttivo non avendo il ricorrente chiaramente indicato gli avvisi di addebito i cui crediti riteneva fossero prescritti essendosi semplicemente limitato a indicare le annualità dal 2012 al 2016.
In secondo luogo, si osserva che è stato lo stesso appellante a indicare nell'istanza di rottamazione quater le cartelle e gli avvisi in relazione ai quali chiedeva di essere ammesso alla definizione agevolata e che, ove ritenuti prescritti, avrebbe dovuto escluderli dall'istanza e attendere l'avvio di una procedura di riscossione da parte di alla quale avrebbe potuto opporsi. CP_1
In terzo luogo, si rileva che per tutti gli avvisi di addebito il relativo CP_5 esame è precluso stante la carenza di legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_2
Sul punto dirimente è il principio di diritto enunciato dalla CORTE DI CASSAZIONE a SEZIONI UNITE con la sentenza n. 7514/2022 per cui “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse
[6] del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Il difetto di legittimazione dell' sull'eccezione di intervenuta prescrizione CP_1 dei crediti contributivi rispetto ai quali l'agente della riscossione resta estraneo elimina in radice la possibilità di giungere a una qualsiasi pronuncia sulla questione.
In relazione alla eccepita prescrizione del credito portato dall'unica cartella esattoriale n. 1720220000516892000, la stessa risulta notificata in data 11.05.2022 e pertanto alcuna prescrizione risulta maturata.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Appare, infatti, inconferente il richiamo al principio di capacità e progressione contributiva nella fattispecie concreta, inerente a un particolare metodo di estinzione delle posizioni debitorie iscritte a ruolo, che consente, da un lato, allo Stato e agli altri enti creditori di incassare più rapidamente le somme oggetto dei carichi pendenti e, dall'altro lato, al contribuente di poter adempiere all'obbligo con una significativa riduzione del quantum debeatur.
Inoltre, come già evidenziato dal primo Giudice, la Corte Costituzionale ha in più occasioni chiarito che deve essere esclusa dall'ambito dell'art. 53 Cost. la fase della riscossione (sentenze n. 147/00, n. 464/99, n. 480/93 e n. 63/82).
Riguardo, poi, all'importo delle prime due rate - rispettivamente di Euro 6.450,61 e di Euro 6.449,89, ripartite secondo il piano di ammortamento nella misura del 10% della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione - che l'attuale appellante ritiene eccessivo, il Collegio osserva che l'entità delle stesse è dovuta al rilevante debito portato dai sottostanti avvisi e dalla cartella esattoriale rimasti
[7] insoluti e che il relativo ammontare è il frutto dell'applicazione dell'art. 1, comma 232 della Legge n. 197/2022 da parte di . CP_1
Anche il terzo motivo relativo alla dedotta illegittimità della comunicazione inerente alla mancata indicazione della possibilità di compensazione del debito, la CORTE evidenzia che da parte dell'appellante non è nemmeno stata allegata l'esistenza di crediti d'imposta e/o commerciali maturati nei confronti della P.A. da potere eventualmente compensare, per cui la questione è del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Del pari è irrilevante ai fini del presente giudizio è la scelta del legislatore di consentire l'adesione alla definizione agevolata limitatamente ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30.06.2022.
Per le suesposte ragioni dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese anche del presente grado seguono la soccombenza e, in ragione del valore della causa, del suo grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, vengono liquidate in base al D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 5.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 198/24 del TRIBUNALE di VARESE.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 12/11/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
[8]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di VARESE n. 198/2024, est. dott.ssa Federica Cattaneo, discussa all'udienza collegiale del 12/11/2024 e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIALE REGINA MARGHERITA, 28 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MISURALE FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FIESCHI n. 3/14 16121 GENOVA
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice Relatore adito, previe le declatorie del caso e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via preliminare, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per i gravi motivi di cui in narrativa;
nel merito 2. in riforma totale dell'impugnata sentenza, per violazione degli articoli 53 Cost. e anche in relazione agli articoli 3, 24, 117 Cost. Dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della L. 197/22 nella parte in cui non prevede la possibilità di compensazione come forma di pagamento dei tributi a discapito delle precedenti rottamazioni, e la possibilità per il contribuente di avere una personalizzazione delle rate alla luce della situazione economica in cui versa, con invio degli atti alla Corte Costituzionale dandone avviso ai Presidenti di entrambi i rami del Parlamento;
3.
[1] accogliere il ricorso di primo grado e, per l'effetto, accogliere le conclusioni così come spiegate e precisate nel primo grado di giudizio, valutate anche le questioni ivi sollevate e la rimessione alla Corte di Giustizia ivi richiesta;
4. condannare il convenuto nel presente giudizio in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, PREVIA reiezione dell'avversa istanza di sospensione poiché inammissibile ed assolutamente infondata in assoluto difetto dei presupposti di legge, RESPINGERE poiché inammissibile, improcedibile, infondato e non provato l'appello avversario;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 17.07.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 198/24 mediante la quale il TRIBUNALE di VARESE ha respinto l'opposizione presentata avverso la comunicazione n. 11790202302477815000 delle somme dovute per estinzione dei debiti ex art. 1 commi da 233 a 252 L. 197/2022, notificata da Controparte_2
in data 08.08.2023.
[...]
A sostegno dell'opposizione il ricorrente aveva dedotto di aver presentato in data 18.04.2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 213 a 252 della L. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”); che CP_3 in data 08.08.2023 aveva comunicato l'importo da pagare per la definizione, nella misura di Euro 62.353,93, unitamente al piano di rateizzazione in 18 rate, con le prime due rate, l'una di Euro 6.450,61 e l'altra di Euro 6.449,89 e con esclusione dei carichi affidati ad in data successiva al 30.6.2022 per Euro 12.089,90; CP_3 che la comunicazione era riferita ai seguenti avvisi di addebito nn. 41720120001833023000, 41720120002438937000, 41720120003167973000, 41720130000203882000, 41720130001634466000, 41720140001249210000, 41720140002994875000, 41720140003221618000, 41720150000605364000, 41720160000112649000, 41720160002090014000, 41720210000361030000, 41720220002371328000 e alla cartella esattoriale n. 1720220000516892000; che il piano di rateizzazione era illegittimo per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, in quanto non era commisurato alla capacità contributiva del contribuente, atteso l'eccessivo ammontare delle prime due rate;
che il credito relativo agli 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 era prescritto e l'Ente impositore era decaduto dal termine per l'iscrizione a ruolo;
che la comunicazione era illegittima per difetto di motivazione, non essendo indicata l'autorità davanti alla quale la comunicazione poteva essere impugnata, nonché il termine per l'impugnazione, l'identificativo e la misura del tributo;
che l'art. 1 comma 231 L. 197/2022 nella parte in cui non consente di includere nel beneficio della rottamazione i carichi affidati ad in data successiva al 30.06.2022 era contrario alle norme CP_3
[2] comunitarie e illegittimo e che del pari la comunicazione era illegittima nella parte in cui non ammette il contribuente alla compensazione dei crediti.
Il TRIBUNALE respingeva l'opposizione richiamando alcuni precedenti di merito resi in fattispecie analoghe a quella per cui è causa ed evidenzia l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire non avendo l' posto in CP_1 essere alcun atto di riscossione;
che era stato lo stesso ricorrente a inserire gli avvisi di addebito e la cartella nell'istanza di definizione agevolata e che in sede di opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione di crediti portati dai titoli che egli stesso aveva inserito nell'anzidetta istanza;
che ove avesse ritenuto i crediti prescritti, avrebbe potuto escluderli dalla domanda di definizione agevolata e attivare i rimedi oppositivi solo in caso di avvio di una procedura di riscossione da parte di . Controparte_1
In motivazione affermava inoltre che “Occorre ora rilevare che, con la domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata de qua, ai sensi dell'art. 1, comma 236, il richiedente, in caso di esistenza di giudizi pendenti, deve formulare la rinunzia ad essi. Pertanto – se, in caso di giudizi pendenti, condizione per accedere alla procedura è il rinunziare ad essi -, il principio che se ne trae è che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta il venir meno della possibilità di mantenere in essere contestazioni ai crediti sottesi;
quindi, qualora non vi siano giudizi pendenti al momento della presentazione dell'istanza, la stessa preclude di poterli poi instaurare successivamente ad essa per contestare il merito dei ridetti crediti. Giuridicamente, la domanda di accedere alla procedura di definizione agevolata rende dunque inammissibile, per difetto di interesse ad agire, un successivo ricorso volto a contestare proprio quei crediti che si è spontaneamente richiesto di definire a condizioni di favore (arg. ex Cass. 27 set. 2017, n. 22558, in motivaz., p. 5 ed ivi richiami)” (Trib. La Spezia, 21/02/2024 n. 6).
Quanto all'ammontare degli importi oggetto di rateazione evidenziava che le somme indicate nella comunicazione di rispondevano ai parametri CP_3 normativi nella misura indicata ai commi 232 e 233 dell'art. 1 della L. n. 197/2022.
Respingeva anche la doglianza con cui il ricorrente aveva eccepito la carenza di motivazione della comunicazione impugnata in quanto il presente giudizio non è un giudizio relativo alla legittimità di un atto amministrativo, ma un giudizio di cognizione sui diritti e obblighi derivanti dal rapporto contributivo.
Inoltre, come evidenziato dalla difesa di , la comunicazione delle somme CP_1 dovute per estinzione dei debiti ex art. 1, commi da 231 a 252 Legge n. 197/2022 era stata notificata al ricorrente dietro sua esplicita richiesta, avendo egli preventivamente preso visione della posizione debitoria iscritta a suo nome e che in replica alle difese dell' , non aveva nemmeno contestato di non avere CP_1
[3] potuto recuperare i dati ritenuti indispensabili dal sito internet istituzionale dell'Ente, come prescritto dal co. 234 dell'art. 1 l. n. 197/2022.
Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 231 L. n. 197/2022 nella parte in cui non consente di includere nel beneficio della rottamazione i carichi affidati in Controparte_4 data successiva al 30.06.2022, il primo Giudice non ravvisava alcun profilo di incostituzionalità della disposizione citata, né di violazione del diritto comunitario.
In motivazione precisava che la Corte Costituzionale aveva già affermato che le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali devono ritenersi aventi “carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001); con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (sentenze n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999)” (Corte Cost., 20/05/2016, n.111).
Quanto alla deduzione con cui il ricorrente aveva lamentato l'illegittimità della normativa che disciplina la procedura in esame nella parte in cui non prevede la possibilità di compensare i debiti con i crediti vantati dall'interessato rilevava che si trattava di censura inammissibile in quanto del tutto astratta avendo omesso di allegare quali sarebbero i crediti che avrebbe voluto compensare.
In ragione della soccombenza è stato condannato a rifondere Parte_1 all' le spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 oltre a spese generali e CP_1 oneri di legge.
Con un primo motivo di appello censura la sentenza per “violazione di legge omessa insufficiente motivazione quanto al difetto di interesse ad agire e la maturata prescrizione”.
Nella prospettazione dell'appello deduce di aver presentato istanza di definizione globale della propria posizione debitoria sul presupposto della buona fede e correttezza dell' ritenendo sussistente in capo a quest'ultima un obbligo CP_1 di stralciare automaticamente tutte le posizioni prescritte.
Con un secondo motivo lamenta la “violazione art. 53 e 3 Costituzione. Principio di capacità' contributiva, progressività e equità'”.
In particolare, sostiene che l'omessa previsione della possibilità di personalizzare il pagamento delle somme dovute in relazione alla capacità contributiva del contribuente si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 117 della Costituzione e pertanto chiede che venga sollevata questione di illegittimità costituzionale.
[4] Con un terzo motivo rubricato “sulla compensazione, l'assenza di motivazione, esclusione dalla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30/06/2022. Violazione di legge omessa insufficiente motivazione” deduce l'illogicità della sentenza e la carenza di motivazione in quanto l'atto amministrativo deve essere comprensibile al contribuente senza costringerlo ad alcuna indagine ulteriore.
Nell'ambito di tale motivo, sostiene che tutti i carichi notificati entro il termine per aderire alla definizione, ovvero e quantomeno, entro la data di entrata in vigore della legge, dovevano essere inclusi nella domanda di definizione agevolata, a pena di violazione dell'art. 3 della Costituzione e dei principi di ragionevolezza, effettività e proporzionalità e pertanto ne chiede la disapplicazione.
In difetto, chiede che venga rimessa alla Corte di Giustizia, anche per il tramite delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ex art. 363 bis c.p.c., la seguente questione: “se sia conforme agli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 6 TUE, ed alle direttive europee che armonizzano i tributi Iva e Irpef, nonché al principio di proporzionalità ed effettività, una normativa che permette di definire in via agevolata- senza pagamento di sanzioni ed interessi ed aggio, solo i carichi discrezionalmente affidati all'Agente di Riscossione prima del 30.06.22”.
Su tali presupposti chiede alla , in riforma della sentenza gravata, previa Pt_2 sospensione della sentenza impugnata, di accogliere le rassegnate conclusioni con condanna dell'AGENZIA alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio della quali chiede la distrazione.
Con memoria depositata il 05.08.2024 ha resistito Controparte_2
difendendo la sentenza di primo grado della quale chiede la
[...] conferma con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 22.10.2024 nessuno compariva per l'appellante e pertanto la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c. al 12.11.2024.
All'udienza del 12.11.2024, presenti i legali di entrambe le parti, si procedeva alla discussione e la causa veniva decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
___________________
Deve preliminarmente dichiararsi l'assorbimento della domanda di sospensiva, poiché la causa è stata decisa nel merito all'udienza fissata anche per l'esame dell'istanza cautelare.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto premesso che , in data 20.03.2023 ha chiesto Parte_1 di aderire alla definizione agevolata (c.d. Rottamazione quater) di cui all'art. 1
[5] commi da 231 a 252 della Legge 197/2022 e successivamente in data 18.03.2024 ha formalmente presentato la relativa istanza indicando i debiti inclusi nella cartella esattoriale e negli avvisi di addebito dei quali indicava i relativi numeri identificativi e di “voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Definizione Agevolata” nel “numero massimo di rate previste dalla legge” (cfr. docc. nn. 1 - 2 fasc. Agenzia).
A fronte di tale adesione, con pec del Controparte_2
08.08.2023 comunicava che a fronte di un debito esattoriale complessivo pari a Euro 137.644,74, il debito che poteva essere oggetto della definizione agevolata era pari a Euro 125.554,84; che per effetto di tale adesione la somma dovuta era pari a Euro 62.353,93 e contestualmente comunicava, in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 232 della L. 197/2022 che il versamento poteva essere effettuato in 18 rate, la prima e la seconda di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 Febbraio, il 31 Maggio, il 31 Luglio e il 30 Novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Il primo motivo di appello con cui l'appellante si duole dell'omessa motivazione in ordine alla rilevata carenza di interesse ad agire e al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione è infondato per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, va evidenziata la genericità dell'eccezione di prescrizione proposta con il ricorso introduttivo non avendo il ricorrente chiaramente indicato gli avvisi di addebito i cui crediti riteneva fossero prescritti essendosi semplicemente limitato a indicare le annualità dal 2012 al 2016.
In secondo luogo, si osserva che è stato lo stesso appellante a indicare nell'istanza di rottamazione quater le cartelle e gli avvisi in relazione ai quali chiedeva di essere ammesso alla definizione agevolata e che, ove ritenuti prescritti, avrebbe dovuto escluderli dall'istanza e attendere l'avvio di una procedura di riscossione da parte di alla quale avrebbe potuto opporsi. CP_1
In terzo luogo, si rileva che per tutti gli avvisi di addebito il relativo CP_5 esame è precluso stante la carenza di legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_2
Sul punto dirimente è il principio di diritto enunciato dalla CORTE DI CASSAZIONE a SEZIONI UNITE con la sentenza n. 7514/2022 per cui “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse
[6] del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Il difetto di legittimazione dell' sull'eccezione di intervenuta prescrizione CP_1 dei crediti contributivi rispetto ai quali l'agente della riscossione resta estraneo elimina in radice la possibilità di giungere a una qualsiasi pronuncia sulla questione.
In relazione alla eccepita prescrizione del credito portato dall'unica cartella esattoriale n. 1720220000516892000, la stessa risulta notificata in data 11.05.2022 e pertanto alcuna prescrizione risulta maturata.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Appare, infatti, inconferente il richiamo al principio di capacità e progressione contributiva nella fattispecie concreta, inerente a un particolare metodo di estinzione delle posizioni debitorie iscritte a ruolo, che consente, da un lato, allo Stato e agli altri enti creditori di incassare più rapidamente le somme oggetto dei carichi pendenti e, dall'altro lato, al contribuente di poter adempiere all'obbligo con una significativa riduzione del quantum debeatur.
Inoltre, come già evidenziato dal primo Giudice, la Corte Costituzionale ha in più occasioni chiarito che deve essere esclusa dall'ambito dell'art. 53 Cost. la fase della riscossione (sentenze n. 147/00, n. 464/99, n. 480/93 e n. 63/82).
Riguardo, poi, all'importo delle prime due rate - rispettivamente di Euro 6.450,61 e di Euro 6.449,89, ripartite secondo il piano di ammortamento nella misura del 10% della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione - che l'attuale appellante ritiene eccessivo, il Collegio osserva che l'entità delle stesse è dovuta al rilevante debito portato dai sottostanti avvisi e dalla cartella esattoriale rimasti
[7] insoluti e che il relativo ammontare è il frutto dell'applicazione dell'art. 1, comma 232 della Legge n. 197/2022 da parte di . CP_1
Anche il terzo motivo relativo alla dedotta illegittimità della comunicazione inerente alla mancata indicazione della possibilità di compensazione del debito, la CORTE evidenzia che da parte dell'appellante non è nemmeno stata allegata l'esistenza di crediti d'imposta e/o commerciali maturati nei confronti della P.A. da potere eventualmente compensare, per cui la questione è del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Del pari è irrilevante ai fini del presente giudizio è la scelta del legislatore di consentire l'adesione alla definizione agevolata limitatamente ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30.06.2022.
Per le suesposte ragioni dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese anche del presente grado seguono la soccombenza e, in ragione del valore della causa, del suo grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, vengono liquidate in base al D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 5.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 198/24 del TRIBUNALE di VARESE.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 12/11/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
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