Decreto cautelare 18 gennaio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 14 aprile 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00633/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2025, proposto da I
signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Tiziana Servillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione V, 9 gennaio 2025, n. 205, resa tra le parti, non notificata e concernente il trattamento -OMISSIS-;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto cautelare -OMISSIS-;
Visto l’atto di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta;
Vista la domanda presentata in via incidentale dalla parte appellante di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, con cui è stato respinto il ricorso in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti, come da verbale dell’udienza;
Considerato che, ad un primo esame proprio della presente fase cautelare, i motivi di appello non sono manifestamente infondati, pur dovendo essere adeguatamente esaminati nella propria fase di merito;
Considerato, sotto il profilo del periculum , che sussista il pregiudizio grave e irreparabile dedotto dagli appellanti e che, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, debba darsi prevalenza a quello del minore a non perdere la continuità della terapia a lui somministrata;
Ritenuto di fissare per la discussione del merito l’udienza del giorno 10 aprile 2025;
Considerato che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello cautelare (n.r.g.431/2025) di sospensione di esecutività della sentenza impugnata.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale Caserta a rifondere agli appellanti le spese della fase cautelare, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori.
Fissa per la discussione del merito l’udienza del giorno 10 aprile 2025;
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
Con ordinanza collegiale n. 3098 del 10 aprile 2025, il Collegio ha disposto che le parole “Condanna l’Azienda Sanitaria Locale Caserta a rifondere agli appellanti le spese della fase cautelare, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori. con cui la competente Commissione ha ammesso l’istante al patrocinio a spese dello Stato”, contenute nel dispositivo dell’ordinanza n. 633 del 14 febbraio 2025 debbano essere seguite dalle parole “con distrazione in favore del difensore antistatario” e che le parole “spese compensate” debbano essere espunte;