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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6377/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6377/2022
Oggi 29 settembre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opposta l'avv. Maurizio Cannizzo il quale discute oralmente la causa e si riporta a tutti gli atti di causa in particolare le note conclusive depositate e chiede che la causa venga decisa
IL GOT
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale , provvede come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 6377/2022 R.G., promosso da
P.I.: – impresa edile - con sede in Parte_1 P.IVA_1
Chiusa Sclafani (PA) via San Vito, 139, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mario Cappadonia del Foro di Termini Imerese, (cod. fisc. - pec: C.F._2
) - giusta mandato apposto in foglio separato in Email_1
calce al presente atto ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Cerda Via pagina 1 di 6 Strang, 6 presso lo studio del nominato difensore.Ai sensi della vigente normativa chiede che le comunicazioni relative al presente giudizio vengano inviate al seguente fax 0916195319 oppure Pec: Email_2
Opponente
Contro
con sede in Palermo via Ernesto Basile, 22 inpersona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. P.I. ed elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in questa via Resuttana,366 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cannizzo
che la rappresenta e difende per mandato in atti il quale dichiara che CodiceFiscale_3 le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo e\o fax 091 520301 Email_3
Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo- sezione tera civile- in composizione monocratica , nella persona del dott. Giuseppina Notonica, visto l'art.281 sexies c.p.c., esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede :
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto N.
1201/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 23.03.2022 ;
- Condanna parte opponente a rifondere, in favore di parte opposta , le spese di lite ( tenuto conto dell'attività processuale espletata , con giudizio concluso in assenza di attività istruttoria) che liquida in € 2938,00 per compensi di procuratore (quantificati ex dm n°147/2022; scaglione di valore fino ad € 26.000,00) oltre, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo , la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. premettendo - in fatto di essere creditrice Controparte_2 della ditta della somma complessiva di € 12.502,65 Parte_2
, in forza delle fatture n. 113 del 26-03-18 per € 11.687,18 e fattura n. 114 del 26-03-2018 per €
814,84 ; che le suddette fatture sono tutte supportate dai documenti di trasporto allegate;
che a fronte della superiore somma la resistente ha omesso di corrispondere l'importo CP_3
dovuto, nonostante i ripetuti solleciti verbali e scritti, come la ultima pec del 12-01-22 ; che a nulla erano valsi i tentativi bonari per ottenere il pagamento- chiedeva ed otteneva dal
Tribunale di Palermo in data 22.03.2022 il Decreto Ingiuntivo n. 1201/2022 con il quale ingiungeva a , in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di € 12.502,00 , oltre interessi moratori sino all'effettivo pagamento, e spese della procedura di ingiunzione.
Avverso il predetto provvedimento, con atto di citazione, proponeva opposizione
, in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, il quale , senza negare di avere intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta, contestava il credito eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale ex art. 38 cpc sul presupposto che la ditta Parte_2
ha sede nel territorio del Tribunale di Termini Imerese;
2) l'assenza di
[...] prova del credito atteso che lo stesso si fondava su documenti di provenienza unilaterale, nella specie fatture commerciali e come tali non potevano assurgere a prova del credito.
Chiedeva , quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore sig. , che contestando i motivi di Controparte_2
opposizione e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza, pronunciata all'udienza del 12.12.2022, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, ed istruita la causa con produzione documentale , in assenza di attività istruttoria , sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte opposta ,la causa è stata trattenuta in decisone.
pagina 3 di 6 Ciò posto, necessita in primo luogo esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
L'eccezione va disattesa.
Occorre in punto evidenziare che in tema di competenza per territorio, per stabilire, agli effetti dell'art. 20 c.p.c., quale sia "l'obbligazione dedotta in giudizio", il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obiettivo della "deductio" su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull'esistenza dell'obbligazione medesima, che attiene alla decisione di merito, e senza che sulla questione possa influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione (Casa. 22 marzo 1993 n. 3353).
E pertanto, nella fattispecie, rileva, ai fini della determinazione della competenza per territorio, che l'obbligazione di pagare una somma determinata, sia prospettata come giuridicamente esistente ("dedotta in giudizio") dall'opposta; mentre stabilire se l'obbligazione suddetta esista davvero in capo alla opponente e debba ancora essere adempiuta è questione non di competenza ma di merito, da affrontare e risolvere nell'ulteriore corso del giudizio.
Rileva che , essendo stata dedotta in giudizio l'obbligazione di pagare una determinata somma di denaro (Euro 12.502,00 ), il "forum destinatae solutionis" non può che coincidere con quello di residenza di colui che si assume creditore, nella specie la società , Controparte_1
ai sensi degli artt. 1182 3^ comma c.c. e 20 c.p.c.;, ovvero il Tribunale di Palermo ove ha sede la società creditrice .
Sempre, in via preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere pagina 4 di 6 adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Al riguardo ritiene il Giudicante sufficiente richiamare, in quanto non superato da ulteriore attività istruttoria ovvero revocato in dubbio in forza di argomentazioni difensive di parte opponente, il contenuto dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., ove si è dato conto della inconsistenza delle doglianze attoree ( cfr provv. Del 12.12.2022).
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione resa all'opponente, nella specie un materia di fornitura edile dettagliatamente elencata nelle fatture allegate, la quale da parte sua ha - da un lato – ha allegato l' inesistenza della pretesa creditoria e dall'altro, che le fatture azionate non potevano fornire prova del credito.
Orbene l'effettuazione della prestazione dedotta nel ricorso monitorio non è stata oggetto di specifica contestazione nella sua ontologica esistenza (cfr. Cass. 10031/04; Cass. 6936/04;
Cass. 18399/09).
Richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l' adempimento , ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento.
Nella specie l'opposto ha prodotto oltre alle fatture emesse , anche i relativi DDT debitamente firmati dal destinatario, in relazione ai quali parte opponente non ha neppure operato alcun disconoscimento.
pagina 5 di 6 Va, altresì, evidenziato che, già in sede del monitorio parte opposta ha allegato una missiva inviatale a mezzo pec dalla società opponente nella quale quest'ultima si riconosceva debitrice ( cfr allegati fascicolo monitorio).
Valga, pertanto, richiamare sia il capoverso dell'art. 116 c.p.c. sia l'art. 2710 c.c. e il principio espresso dalla Suprema Corte di seguito riportato in forza del quale le scritture contabili regolarmente tenute possono costituire prova dei rapporti commerciali tra imprenditori. Sez.
3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005 )
Alla luce, pertanto, delle risultanze di causa va rigettata l'opposizione e va integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto, già munito di efficacia esecutiva (cfr. art. 653 c.p.c.).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente per la soccombenza.
Così deciso all'udienza odierna del 29 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6377/2022
Oggi 29 settembre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opposta l'avv. Maurizio Cannizzo il quale discute oralmente la causa e si riporta a tutti gli atti di causa in particolare le note conclusive depositate e chiede che la causa venga decisa
IL GOT
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale , provvede come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 6377/2022 R.G., promosso da
P.I.: – impresa edile - con sede in Parte_1 P.IVA_1
Chiusa Sclafani (PA) via San Vito, 139, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mario Cappadonia del Foro di Termini Imerese, (cod. fisc. - pec: C.F._2
) - giusta mandato apposto in foglio separato in Email_1
calce al presente atto ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Cerda Via pagina 1 di 6 Strang, 6 presso lo studio del nominato difensore.Ai sensi della vigente normativa chiede che le comunicazioni relative al presente giudizio vengano inviate al seguente fax 0916195319 oppure Pec: Email_2
Opponente
Contro
con sede in Palermo via Ernesto Basile, 22 inpersona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. P.I. ed elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in questa via Resuttana,366 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cannizzo
che la rappresenta e difende per mandato in atti il quale dichiara che CodiceFiscale_3 le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo e\o fax 091 520301 Email_3
Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo- sezione tera civile- in composizione monocratica , nella persona del dott. Giuseppina Notonica, visto l'art.281 sexies c.p.c., esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede :
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto N.
1201/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 23.03.2022 ;
- Condanna parte opponente a rifondere, in favore di parte opposta , le spese di lite ( tenuto conto dell'attività processuale espletata , con giudizio concluso in assenza di attività istruttoria) che liquida in € 2938,00 per compensi di procuratore (quantificati ex dm n°147/2022; scaglione di valore fino ad € 26.000,00) oltre, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo , la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. premettendo - in fatto di essere creditrice Controparte_2 della ditta della somma complessiva di € 12.502,65 Parte_2
, in forza delle fatture n. 113 del 26-03-18 per € 11.687,18 e fattura n. 114 del 26-03-2018 per €
814,84 ; che le suddette fatture sono tutte supportate dai documenti di trasporto allegate;
che a fronte della superiore somma la resistente ha omesso di corrispondere l'importo CP_3
dovuto, nonostante i ripetuti solleciti verbali e scritti, come la ultima pec del 12-01-22 ; che a nulla erano valsi i tentativi bonari per ottenere il pagamento- chiedeva ed otteneva dal
Tribunale di Palermo in data 22.03.2022 il Decreto Ingiuntivo n. 1201/2022 con il quale ingiungeva a , in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di € 12.502,00 , oltre interessi moratori sino all'effettivo pagamento, e spese della procedura di ingiunzione.
Avverso il predetto provvedimento, con atto di citazione, proponeva opposizione
, in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, il quale , senza negare di avere intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta, contestava il credito eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale ex art. 38 cpc sul presupposto che la ditta Parte_2
ha sede nel territorio del Tribunale di Termini Imerese;
2) l'assenza di
[...] prova del credito atteso che lo stesso si fondava su documenti di provenienza unilaterale, nella specie fatture commerciali e come tali non potevano assurgere a prova del credito.
Chiedeva , quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore sig. , che contestando i motivi di Controparte_2
opposizione e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza, pronunciata all'udienza del 12.12.2022, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, ed istruita la causa con produzione documentale , in assenza di attività istruttoria , sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte opposta ,la causa è stata trattenuta in decisone.
pagina 3 di 6 Ciò posto, necessita in primo luogo esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
L'eccezione va disattesa.
Occorre in punto evidenziare che in tema di competenza per territorio, per stabilire, agli effetti dell'art. 20 c.p.c., quale sia "l'obbligazione dedotta in giudizio", il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obiettivo della "deductio" su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull'esistenza dell'obbligazione medesima, che attiene alla decisione di merito, e senza che sulla questione possa influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione (Casa. 22 marzo 1993 n. 3353).
E pertanto, nella fattispecie, rileva, ai fini della determinazione della competenza per territorio, che l'obbligazione di pagare una somma determinata, sia prospettata come giuridicamente esistente ("dedotta in giudizio") dall'opposta; mentre stabilire se l'obbligazione suddetta esista davvero in capo alla opponente e debba ancora essere adempiuta è questione non di competenza ma di merito, da affrontare e risolvere nell'ulteriore corso del giudizio.
Rileva che , essendo stata dedotta in giudizio l'obbligazione di pagare una determinata somma di denaro (Euro 12.502,00 ), il "forum destinatae solutionis" non può che coincidere con quello di residenza di colui che si assume creditore, nella specie la società , Controparte_1
ai sensi degli artt. 1182 3^ comma c.c. e 20 c.p.c.;, ovvero il Tribunale di Palermo ove ha sede la società creditrice .
Sempre, in via preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allogatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere pagina 4 di 6 adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Al riguardo ritiene il Giudicante sufficiente richiamare, in quanto non superato da ulteriore attività istruttoria ovvero revocato in dubbio in forza di argomentazioni difensive di parte opponente, il contenuto dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., ove si è dato conto della inconsistenza delle doglianze attoree ( cfr provv. Del 12.12.2022).
L'opposta, attrice sostanziale, ha agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione resa all'opponente, nella specie un materia di fornitura edile dettagliatamente elencata nelle fatture allegate, la quale da parte sua ha - da un lato – ha allegato l' inesistenza della pretesa creditoria e dall'altro, che le fatture azionate non potevano fornire prova del credito.
Orbene l'effettuazione della prestazione dedotta nel ricorso monitorio non è stata oggetto di specifica contestazione nella sua ontologica esistenza (cfr. Cass. 10031/04; Cass. 6936/04;
Cass. 18399/09).
Richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio (ma lo stesso discorso varrebbe nel caso di domanda di risoluzione o di risarcimento dei danni per inadempimento in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l' adempimento , ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo - dall'avvenuto adempimento.
Nella specie l'opposto ha prodotto oltre alle fatture emesse , anche i relativi DDT debitamente firmati dal destinatario, in relazione ai quali parte opponente non ha neppure operato alcun disconoscimento.
pagina 5 di 6 Va, altresì, evidenziato che, già in sede del monitorio parte opposta ha allegato una missiva inviatale a mezzo pec dalla società opponente nella quale quest'ultima si riconosceva debitrice ( cfr allegati fascicolo monitorio).
Valga, pertanto, richiamare sia il capoverso dell'art. 116 c.p.c. sia l'art. 2710 c.c. e il principio espresso dalla Suprema Corte di seguito riportato in forza del quale le scritture contabili regolarmente tenute possono costituire prova dei rapporti commerciali tra imprenditori. Sez.
3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005 )
Alla luce, pertanto, delle risultanze di causa va rigettata l'opposizione e va integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto, già munito di efficacia esecutiva (cfr. art. 653 c.p.c.).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente per la soccombenza.
Così deciso all'udienza odierna del 29 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Notonica
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