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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12235 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15229/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in persona del dott. Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15229.24 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, sig. , con sede in Napoli alla via Dei Mille n° 59 Parte_2
(P.I. ), nonché per il sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Controparte_1 01.01.1961 (C.F. e la sig.ra , nata a C.F._1 Controparte_2 Napoli il 05.03.1966 (cf. ) nella qualità di fideiussori, C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Biagio Riccio del foro di Napoli Nord (C.F. ), C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Cardito alla via C. Battisti n° 24. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 081/8343888 ed all'indirizzo PEC:
Email_1 Opponente E
(in forma Controparte_3 abbreviata ) Società con socio unico, CP_4 Controparte_5 soggetta alla Attività di Direzione e Coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., iscritta all'albo delle Banche al n. 74762.60, con numero di iscrizione nel Registro Delle Imprese di Roma e Codice Fiscale Partita Iva di Gruppo P.IVA_2 n. , R.E.A. n. RM/175628, domicilio digitale: P.IVA_3 [...] con sede legale in Roma (RM) al Viale America Email_2 n. 351, capitale sociale Euro 204.508.690,00 , interamente versato, mandataria e gestore in RTI, del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla Legge 662/96 , in persona del Dott. nato a [...] Controparte_6 il 21.07.1969 , nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore , che agisce in virtù dei poteri conferitiGli con delibera del Consiglio di Amministrazione della in data 25.07.2023, CP_3 depositata in atto pubblico di cui al verbale del 15.09.2023 redatto dal Notaio Dott. con studio in Roma (RM) alla Via Orazio n.31, (Rep Persona_1 87779- Racc.n. 25644, registrato a Roma il 22.09.2023 al n. 25190 , serie 1/T), e per la presente procedura elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla Via Nicolò Paganini n.2 presso e nello studio dell'Avv.Ta Maria Masi - CF: da cui è rappresentata e difesa in forza di C.F._4 procura alle liti apposta, su foglio separato, anche ai sensi dell'art.18 D.M. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal D.M. N. 48/2013, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ( Rg. 7921/2024- D.I. N. 2099/ 2024 del 23.04.2024) la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Pec:
– Email_3
Opposta
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza di udienza del 23.12.25.
È presente per gli opponenti l'Avv.to Biagio Riccio il quale non accoglie la proposta e chiede prudentemente al Giudice l'esito della pronuncia delle Sezioni Unite in tema di fideiussioni, attesa la delicatezza della questione e del contrasto che, in tema di giurisprudenza di merito e di legittimità, nella materia è incipiente. In linea del tutto alternativa, chiede di accogliersi l'opposizione con condanna di spese ed onorari di causa.
E' presente per Controparte_7 per delega dell'Avv.to Maria Masi, l'avv. Rosina Boccarusso la quale ,preso atto del mancato accoglimento della proposta e nel reiterare l'impugnazione a quanto dedotto e richiesto dall'avversa difesa, si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv.to Boccarusso chiede che la causa venga assegnata in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso di cui al decreto ingiuntivo n. 2099/2024, notificato, in data 20 maggio 2024, veniva ingiunto alla Parte_3
[...]
[...]
[...]
ed ai suoi fideiussori, di pagare la somma di € 393.769,98, oltre
[...] interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché le spese di procedura. Nel ripercorre la cronologia dei fatti, la ricorrente
[...] allegava di essersi surrogata ope Controparte_3 legis nel diritto di credito, originariamente in titolarità del Banco di Napoli secondo le seguenti circostanze in fatto e diritto.
In data 23.03.2012, il Banco di Napoli inviava alla
[...]
, (già Controparte_3 [...]
(previa domanda formulata dalla società Controparte_3
, la richiesta di ammissione all'intervento agevolativo del Parte_1 Fondo Di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese Legge 662/96 art. 2, comma 100 lett.a ), Legge 266/97 art.15, D.M. 248/99, ai sensi dei par. 11,12, 13 della Parte II delle disposizioni operative istituito presso la
[...]
. Controparte_8 In data 04.05.2012, a sua volta, la Controparte_3
(già
[...] Controparte_9
- comunicava a mezzo fax alla banca richiedente l'ammissione di
[...] detta operazione, precisando che l'importo massimo garantito dal Fondo di Garanzia era stabilito nella misura pari al 70% dell'ammontare del mutuo di € 600.000,00 (seicentomila/00) e pertanto, l'importo massimo garantito era di € 420.000,00 (quattrocentoventimilaeuro). In data 25.06.2012, con protocollo n 227/03114/DS/ad, il Banco di Napoli comunicava alla società la concessione del Parte_1 finanziamento di € 600.000,00, previa disponibilità della provvista e alla favorevole conclusione della procedura istruttoria. Il finanziamento, la cui durata era di 60 mesi, veniva concesso subordinatamente alla acquisizione della garanzia sotto forma di fideiussione specifica, a firma di e , limitata ad € Controparte_2 Controparte_1 600.000,00. La provvedeva al pagamento delle sole prime n. 11 Parte_1 rate, di cui al piano di restituzione del capitale mutuato, in data 12.11.2013 e perciò il Banco di Napoli comunicava, ai sensi dell'art. 9 del finanziamento n. 0I37051683363, alla società e ai suoi fideiussori Parte_1 CP_1
ed , la decadenza dal beneficio del termine delle rate a
[...] Controparte_2 scadere, intimandoli, dunque, in solido al pagamento dell'importo di € 513.091,72. In data 23.01.2014, il Banco di Napoli formulava alla
[...]
- la richiesta di liquidazione della Controparte_3 perdita, per un ammontare di € 362.476,36 con richiesta di accredito dell'importo sul c.c. 1000/46049 intrattenuto da Servizio Recupero crediti- Presidio Di Napoli- presso Banco di Napoli SpA - Filiale di Via Toledo. In data 31.07.2014, la Controparte_3
(già
[...] Controparte_3
- 3 -
comunicava al Banco di Napoli che il Comitato Del Fondo Di Garanzia aveva deliberato, in data 16.07.2014, la liquidazione della perdita per un importo di
€ 362.476,36 e provvedeva ad erogare, pertanto, in favore della banca finanziatrice il medesimo importo con valuta 10.10.2014. In data 06.05.2015, il ricorrente rappresentava alla e ai Parte_1 suoi fideiussori, che, a fronte dell'intervenuto inadempimento contrattuale, la BA finanziatrice aveva provveduto ad escutere “a prima richiesta” la garanzia del Fondo ex L. 662/96, e il Comitato di Gestione del Fondo deliberava, in data 16.07.2017, il provvedimento di liquidazione della perdita per un importo di € 362.476,36. La aveva Controparte_3 difatti provveduto, ad erogare alla BA finanziatrice l'importo di € 362.476,36 con valuta 10.10.2014, acquisendo per conto del Fondo, il diritto di potersi rivalere sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del suindicato importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore. Nel maggio del 2015, la Controparte_3
invitava l'impresa , in persona del
[...] Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e i suoi fideiussori in forma specifica, a pagare, in solido tra loro e nei limiti della garanzia prestata, l'importo di € 363.946,40, pari all' importo versato alla BA Finanziatrice - con valuta 10.10.2014 oltre la somma di € 1.470,04, a titolo di interessi dall'11.10.2014 al 15.05.2015 al tasso legale. A fronte della notificazione del decreto, l'opponente deduceva quanto segue in fatto e diritto:
- Nullità del finanziamento originario per deviazione dal suo scopo contrassegnato dalla ristrutturazione aziendale;
- Nullità delle fideiussioni specifiche. Controparte_3 agisce in violazione dell'art. 1957 c.c.. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Revocare il decreto ingiuntivo n° 2099/2024; Declarare che il mutuo del quale vi sia stata la surrogazione legale, ex art. 1203 c.c, sia nullo, per le motivazioni esposte in narrativa, in quanto la provvista è stata utilizzata per ripianare pregresse esposizioni. Lo scopo - ristrutturazione aziendale e finanziaria - è stato deviato, non contemplato e, le somme non sono state consegnate al sovvenuto, con la conseguenza che non vi è obbligo di restituzione per e i suoi garanti;
Pt_1
Riconoscere e accertare che la fideiussione specifica sottoscritta dai garanti sia nulla parzialmente nelle clausole 6,7,8 ed operando la riviviscenza dell'art. 1957 c.c considerare che i garanti siano liberati da ogni obbligo e vincolo poiché dopo l'intimazione di pagamento del 2015 della creditrice ricorrente è stato notificato l'odierno decreto ingiuntivo, ben oltre i sei mesi previsti dalla norma.
- 4 -
Si costituiva Controparte_3 da ora opposta, e chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto evidenziando in primis, l'inammissibilità delle dedotte eccezioni attesa la natura pubblicistica della surroga azionata, estranea a quella ordinaria. Acquisita la documentazione, proposta transattiva formulata e non accolta, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 23.12.25.
La posizione di Controparte_10
in qualità di Gestore del Fondo di Garanzia per PMI ex L. 662/96.
[...] L'opposta eccepisce la inammissibilità delle eccezioni e deduzioni formulate dagli opponenti in quanto esse sono relative al contratto intercorso tra il mutuante Banco di Napoli SpA ed il debitore principale ed i garanti. Il rapporto di finanziamento, in quanto assistito dal Fondo di Garanzia crea una scissione in ordine al rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra in qualità di Controparte_10 Gestore del Fondo di Garanzia per PMI ex L. 662/96 ed il debitore ed i fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia ex lege, prevista dalla L. 662/96. Il diritto al pagamento, azionato dall'opposta, deriverebbe dal diritto di surroga ex lege, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione svolta della garanzia, ovvero intervenire in economia a sostegno delle piccole e medie imprese. Nel caso di specie, l'opposta sarebbe quindi terza non solo rispetto alla descritte posizioni bancarie intrattenute dalla società opponente con il Banco di Napoli SpA ma anche rispetto al rapporto originario richiamato intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori. La conseguenza sarebbe la “schermatura” dell'opposta avverso le domande ed eccezioni relative ai rapporti di finanziamento e garanzia escludendo che la surrogazione legale possa determinare una successione nel rapporto legittimante il debitore ad apporre ogni eccezione afferente il rapporto oggetto di surroga. La tesi risulta fondata. Il credito azionato di cui è causa, ha natura pubblicistica e fonte nella legge non nei singoli atti costitutivi per cui non sono opponibili le eccezioni dei contratti di cui al rapporto originario. Difatti, secondo la Suprema Corte, l'escussione della garanzia pubblica nei confronti di determina la surrogazione del garante CP_8 (MCC) nei diritti di credito del garantito (BA), con la nascita di un diritto di eccezionale di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo per le piccole e medie imprese (cfr. Cass., n.1005.23, n. 15485.24, n. 9678.25).
- 5 -
Sulla validità del mutuo originariamente contratto. Sul punto si richiama ai fini della tesi della validità del mutuo solutorio, il recente arresto di cui alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025, hanno affermato il seguente principio di diritto:” Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”. Ciò premesso, sostiene parte opponente che “il finanziamento originario concesso dal Banco di Napoli, come emerge dalla allegata perizia di parte, non è stato utilizzato per fini di attività aziendale, bensì per ripianare sottese partite, in ordine ad esposizione con la medesima banca di conti corrente e conti anticipi”. A parte la mancata prova dell'esistenza di uno scopo specifico ed individuato in modo univoco nel contratto di finanziamento di cui è causa, non si rinviene infatti dalla lettura del contratto di finanziamento quale fosse la specifica destinazione delle somme, deve rilevarsi che l'essere stata la somma destinata in realtà ad estinguere o limitare esposizioni già esistenti, sia una condotta che non integri gli estremi di una regolamentazione illecita o illegittima per quanto sopra indicato.
Nullità delle fideiussioni specifiche. Violazione dell'art. 1957 c.c. Sostiene l'opponente che i contratti di fideiussione specifica sottoscritti da e devono ritenersi in tutto o in Controparte_1 Controparte_2 parte nulli, nella parte in cui statuiscono la deroga all'art. 1957 c.c. Ciò perché la fideiussione ha una struttura negoziale che riprende in toto lo schema ABI dell'associazione nazionale delle banche italiane, dichiarato parzialmente nullo da BA d'IT con provvedimento n° 55 del 2005 per violazione delle intese anticoncorrenziali di cui alla legge n. 287 del 1990. La premessa implicita dell'opponente è nel senso che i contratti di fideiussione, incontestata l'esistenza della figura di garanti dell'obbligazione di cui è causa, siano portatori di clausole nulle perché richiamano schemi dichiarati anticoncorrenziali in occasione dell'esame da parte della BA d'IT – all'epoca garante della concorrenza - con provvedimento n° 55 del 2005.
- 6 -
La tesi va rigettata perché le fideiussioni sono state costituite nell'anno 2012, non potendo il provvedimento del 2005 su richiamato, valere come prova ai fini dell'accertamento dell' esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anche nell'anno di sottoscrizione delle fideiussioni, a ben 7 anni dal provvedimento del 2005.
Pe i motivi su esposti, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori tra minimi e medi, data la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto dichiarandone l'esecutorietà ;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 11229,00 oltre iva e cassa e spese generali in favore di parte opposta
- Napoli, 23.12.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in persona del dott. Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15229.24 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, sig. , con sede in Napoli alla via Dei Mille n° 59 Parte_2
(P.I. ), nonché per il sig. , nato a [...] il P.IVA_1 Controparte_1 01.01.1961 (C.F. e la sig.ra , nata a C.F._1 Controparte_2 Napoli il 05.03.1966 (cf. ) nella qualità di fideiussori, C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Biagio Riccio del foro di Napoli Nord (C.F. ), C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Cardito alla via C. Battisti n° 24. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 081/8343888 ed all'indirizzo PEC:
Email_1 Opponente E
(in forma Controparte_3 abbreviata ) Società con socio unico, CP_4 Controparte_5 soggetta alla Attività di Direzione e Coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., iscritta all'albo delle Banche al n. 74762.60, con numero di iscrizione nel Registro Delle Imprese di Roma e Codice Fiscale Partita Iva di Gruppo P.IVA_2 n. , R.E.A. n. RM/175628, domicilio digitale: P.IVA_3 [...] con sede legale in Roma (RM) al Viale America Email_2 n. 351, capitale sociale Euro 204.508.690,00 , interamente versato, mandataria e gestore in RTI, del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla Legge 662/96 , in persona del Dott. nato a [...] Controparte_6 il 21.07.1969 , nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore , che agisce in virtù dei poteri conferitiGli con delibera del Consiglio di Amministrazione della in data 25.07.2023, CP_3 depositata in atto pubblico di cui al verbale del 15.09.2023 redatto dal Notaio Dott. con studio in Roma (RM) alla Via Orazio n.31, (Rep Persona_1 87779- Racc.n. 25644, registrato a Roma il 22.09.2023 al n. 25190 , serie 1/T), e per la presente procedura elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) alla Via Nicolò Paganini n.2 presso e nello studio dell'Avv.Ta Maria Masi - CF: da cui è rappresentata e difesa in forza di C.F._4 procura alle liti apposta, su foglio separato, anche ai sensi dell'art.18 D.M. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal D.M. N. 48/2013, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ( Rg. 7921/2024- D.I. N. 2099/ 2024 del 23.04.2024) la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Pec:
– Email_3
Opposta
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza di udienza del 23.12.25.
È presente per gli opponenti l'Avv.to Biagio Riccio il quale non accoglie la proposta e chiede prudentemente al Giudice l'esito della pronuncia delle Sezioni Unite in tema di fideiussioni, attesa la delicatezza della questione e del contrasto che, in tema di giurisprudenza di merito e di legittimità, nella materia è incipiente. In linea del tutto alternativa, chiede di accogliersi l'opposizione con condanna di spese ed onorari di causa.
E' presente per Controparte_7 per delega dell'Avv.to Maria Masi, l'avv. Rosina Boccarusso la quale ,preso atto del mancato accoglimento della proposta e nel reiterare l'impugnazione a quanto dedotto e richiesto dall'avversa difesa, si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv.to Boccarusso chiede che la causa venga assegnata in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso di cui al decreto ingiuntivo n. 2099/2024, notificato, in data 20 maggio 2024, veniva ingiunto alla Parte_3
[...]
[...]
[...]
ed ai suoi fideiussori, di pagare la somma di € 393.769,98, oltre
[...] interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché le spese di procedura. Nel ripercorre la cronologia dei fatti, la ricorrente
[...] allegava di essersi surrogata ope Controparte_3 legis nel diritto di credito, originariamente in titolarità del Banco di Napoli secondo le seguenti circostanze in fatto e diritto.
In data 23.03.2012, il Banco di Napoli inviava alla
[...]
, (già Controparte_3 [...]
(previa domanda formulata dalla società Controparte_3
, la richiesta di ammissione all'intervento agevolativo del Parte_1 Fondo Di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese Legge 662/96 art. 2, comma 100 lett.a ), Legge 266/97 art.15, D.M. 248/99, ai sensi dei par. 11,12, 13 della Parte II delle disposizioni operative istituito presso la
[...]
. Controparte_8 In data 04.05.2012, a sua volta, la Controparte_3
(già
[...] Controparte_9
- comunicava a mezzo fax alla banca richiedente l'ammissione di
[...] detta operazione, precisando che l'importo massimo garantito dal Fondo di Garanzia era stabilito nella misura pari al 70% dell'ammontare del mutuo di € 600.000,00 (seicentomila/00) e pertanto, l'importo massimo garantito era di € 420.000,00 (quattrocentoventimilaeuro). In data 25.06.2012, con protocollo n 227/03114/DS/ad, il Banco di Napoli comunicava alla società la concessione del Parte_1 finanziamento di € 600.000,00, previa disponibilità della provvista e alla favorevole conclusione della procedura istruttoria. Il finanziamento, la cui durata era di 60 mesi, veniva concesso subordinatamente alla acquisizione della garanzia sotto forma di fideiussione specifica, a firma di e , limitata ad € Controparte_2 Controparte_1 600.000,00. La provvedeva al pagamento delle sole prime n. 11 Parte_1 rate, di cui al piano di restituzione del capitale mutuato, in data 12.11.2013 e perciò il Banco di Napoli comunicava, ai sensi dell'art. 9 del finanziamento n. 0I37051683363, alla società e ai suoi fideiussori Parte_1 CP_1
ed , la decadenza dal beneficio del termine delle rate a
[...] Controparte_2 scadere, intimandoli, dunque, in solido al pagamento dell'importo di € 513.091,72. In data 23.01.2014, il Banco di Napoli formulava alla
[...]
- la richiesta di liquidazione della Controparte_3 perdita, per un ammontare di € 362.476,36 con richiesta di accredito dell'importo sul c.c. 1000/46049 intrattenuto da Servizio Recupero crediti- Presidio Di Napoli- presso Banco di Napoli SpA - Filiale di Via Toledo. In data 31.07.2014, la Controparte_3
(già
[...] Controparte_3
- 3 -
comunicava al Banco di Napoli che il Comitato Del Fondo Di Garanzia aveva deliberato, in data 16.07.2014, la liquidazione della perdita per un importo di
€ 362.476,36 e provvedeva ad erogare, pertanto, in favore della banca finanziatrice il medesimo importo con valuta 10.10.2014. In data 06.05.2015, il ricorrente rappresentava alla e ai Parte_1 suoi fideiussori, che, a fronte dell'intervenuto inadempimento contrattuale, la BA finanziatrice aveva provveduto ad escutere “a prima richiesta” la garanzia del Fondo ex L. 662/96, e il Comitato di Gestione del Fondo deliberava, in data 16.07.2017, il provvedimento di liquidazione della perdita per un importo di € 362.476,36. La aveva Controparte_3 difatti provveduto, ad erogare alla BA finanziatrice l'importo di € 362.476,36 con valuta 10.10.2014, acquisendo per conto del Fondo, il diritto di potersi rivalere sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del suindicato importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore. Nel maggio del 2015, la Controparte_3
invitava l'impresa , in persona del
[...] Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e i suoi fideiussori in forma specifica, a pagare, in solido tra loro e nei limiti della garanzia prestata, l'importo di € 363.946,40, pari all' importo versato alla BA Finanziatrice - con valuta 10.10.2014 oltre la somma di € 1.470,04, a titolo di interessi dall'11.10.2014 al 15.05.2015 al tasso legale. A fronte della notificazione del decreto, l'opponente deduceva quanto segue in fatto e diritto:
- Nullità del finanziamento originario per deviazione dal suo scopo contrassegnato dalla ristrutturazione aziendale;
- Nullità delle fideiussioni specifiche. Controparte_3 agisce in violazione dell'art. 1957 c.c.. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Revocare il decreto ingiuntivo n° 2099/2024; Declarare che il mutuo del quale vi sia stata la surrogazione legale, ex art. 1203 c.c, sia nullo, per le motivazioni esposte in narrativa, in quanto la provvista è stata utilizzata per ripianare pregresse esposizioni. Lo scopo - ristrutturazione aziendale e finanziaria - è stato deviato, non contemplato e, le somme non sono state consegnate al sovvenuto, con la conseguenza che non vi è obbligo di restituzione per e i suoi garanti;
Pt_1
Riconoscere e accertare che la fideiussione specifica sottoscritta dai garanti sia nulla parzialmente nelle clausole 6,7,8 ed operando la riviviscenza dell'art. 1957 c.c considerare che i garanti siano liberati da ogni obbligo e vincolo poiché dopo l'intimazione di pagamento del 2015 della creditrice ricorrente è stato notificato l'odierno decreto ingiuntivo, ben oltre i sei mesi previsti dalla norma.
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Si costituiva Controparte_3 da ora opposta, e chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto evidenziando in primis, l'inammissibilità delle dedotte eccezioni attesa la natura pubblicistica della surroga azionata, estranea a quella ordinaria. Acquisita la documentazione, proposta transattiva formulata e non accolta, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 23.12.25.
La posizione di Controparte_10
in qualità di Gestore del Fondo di Garanzia per PMI ex L. 662/96.
[...] L'opposta eccepisce la inammissibilità delle eccezioni e deduzioni formulate dagli opponenti in quanto esse sono relative al contratto intercorso tra il mutuante Banco di Napoli SpA ed il debitore principale ed i garanti. Il rapporto di finanziamento, in quanto assistito dal Fondo di Garanzia crea una scissione in ordine al rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra in qualità di Controparte_10 Gestore del Fondo di Garanzia per PMI ex L. 662/96 ed il debitore ed i fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia ex lege, prevista dalla L. 662/96. Il diritto al pagamento, azionato dall'opposta, deriverebbe dal diritto di surroga ex lege, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione svolta della garanzia, ovvero intervenire in economia a sostegno delle piccole e medie imprese. Nel caso di specie, l'opposta sarebbe quindi terza non solo rispetto alla descritte posizioni bancarie intrattenute dalla società opponente con il Banco di Napoli SpA ma anche rispetto al rapporto originario richiamato intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori. La conseguenza sarebbe la “schermatura” dell'opposta avverso le domande ed eccezioni relative ai rapporti di finanziamento e garanzia escludendo che la surrogazione legale possa determinare una successione nel rapporto legittimante il debitore ad apporre ogni eccezione afferente il rapporto oggetto di surroga. La tesi risulta fondata. Il credito azionato di cui è causa, ha natura pubblicistica e fonte nella legge non nei singoli atti costitutivi per cui non sono opponibili le eccezioni dei contratti di cui al rapporto originario. Difatti, secondo la Suprema Corte, l'escussione della garanzia pubblica nei confronti di determina la surrogazione del garante CP_8 (MCC) nei diritti di credito del garantito (BA), con la nascita di un diritto di eccezionale di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo per le piccole e medie imprese (cfr. Cass., n.1005.23, n. 15485.24, n. 9678.25).
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Sulla validità del mutuo originariamente contratto. Sul punto si richiama ai fini della tesi della validità del mutuo solutorio, il recente arresto di cui alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025, hanno affermato il seguente principio di diritto:” Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”. Ciò premesso, sostiene parte opponente che “il finanziamento originario concesso dal Banco di Napoli, come emerge dalla allegata perizia di parte, non è stato utilizzato per fini di attività aziendale, bensì per ripianare sottese partite, in ordine ad esposizione con la medesima banca di conti corrente e conti anticipi”. A parte la mancata prova dell'esistenza di uno scopo specifico ed individuato in modo univoco nel contratto di finanziamento di cui è causa, non si rinviene infatti dalla lettura del contratto di finanziamento quale fosse la specifica destinazione delle somme, deve rilevarsi che l'essere stata la somma destinata in realtà ad estinguere o limitare esposizioni già esistenti, sia una condotta che non integri gli estremi di una regolamentazione illecita o illegittima per quanto sopra indicato.
Nullità delle fideiussioni specifiche. Violazione dell'art. 1957 c.c. Sostiene l'opponente che i contratti di fideiussione specifica sottoscritti da e devono ritenersi in tutto o in Controparte_1 Controparte_2 parte nulli, nella parte in cui statuiscono la deroga all'art. 1957 c.c. Ciò perché la fideiussione ha una struttura negoziale che riprende in toto lo schema ABI dell'associazione nazionale delle banche italiane, dichiarato parzialmente nullo da BA d'IT con provvedimento n° 55 del 2005 per violazione delle intese anticoncorrenziali di cui alla legge n. 287 del 1990. La premessa implicita dell'opponente è nel senso che i contratti di fideiussione, incontestata l'esistenza della figura di garanti dell'obbligazione di cui è causa, siano portatori di clausole nulle perché richiamano schemi dichiarati anticoncorrenziali in occasione dell'esame da parte della BA d'IT – all'epoca garante della concorrenza - con provvedimento n° 55 del 2005.
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La tesi va rigettata perché le fideiussioni sono state costituite nell'anno 2012, non potendo il provvedimento del 2005 su richiamato, valere come prova ai fini dell'accertamento dell' esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anche nell'anno di sottoscrizione delle fideiussioni, a ben 7 anni dal provvedimento del 2005.
Pe i motivi su esposti, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori tra minimi e medi, data la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto dichiarandone l'esecutorietà ;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 11229,00 oltre iva e cassa e spese generali in favore di parte opposta
- Napoli, 23.12.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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