Articolo 31 della Legge 28 ottobre 1970, n. 775
Articolo 30Articolo 32
Versione
10 novembre 1970
Art. 31.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1973, con uno o due decreti aventi valore di legge ordinaria, due testi unici contenenti l'uno lo statuto degli impiegati civili dello Stato e l'altro il nuovo statuto economico degli impiegati civili dello Stato, quale risultera' dalle norme legislative al momento vigenti, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.
I testi unici previsti dal precedente comma saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e con il parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi. Si prescinde dal parere della commissione qualora questo non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo.
Entrata in vigore il 10 novembre 1970