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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6503/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.6503/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1955;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Davide Iacomino, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.05.2025 le parti, premesso che con decreto omologazione n. 24680/2009 il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di separazione previamente stabilite.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun assegno è dovuto per il mantenimento della sig.ra a carico dell'altro coniuge;
2) il figlio Parte_1
, oggi di 34 anni di età, ha da tempo raggiunto l'indipendenza Persona_1 economica e, pertanto, alcun assegno sarà versato dal padre nelle mani della madre per il suo mantenimento”.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di separazione formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 6503/2025:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione tra e in Parte_1 CP_1 conformità alle condizioni concordate dalle parti ed integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 04.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.6503/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1955;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Davide Iacomino, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.05.2025 le parti, premesso che con decreto omologazione n. 24680/2009 il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di separazione previamente stabilite.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun assegno è dovuto per il mantenimento della sig.ra a carico dell'altro coniuge;
2) il figlio Parte_1
, oggi di 34 anni di età, ha da tempo raggiunto l'indipendenza Persona_1 economica e, pertanto, alcun assegno sarà versato dal padre nelle mani della madre per il suo mantenimento”.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di separazione formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 6503/2025:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione tra e in Parte_1 CP_1 conformità alle condizioni concordate dalle parti ed integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 04.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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