Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 8953/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla parte resistente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 13.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8953/2023 avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Parte_1
Di Marino, presso il cui studio, sito in Parete, alla via G. Marconi n. 98, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE –
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giulia Fucci, elettivamente domiciliata presso la sede legale della , sita in , alla via Lubich n. 6 CP_1 CP_1
- RESISTENTE –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 39/2023 emessa dalla contenente Controparte_1
intimazione di pagamento della somma di € 4.140,60, oltre spese di notifica.
A fondamento del ricorso - premesso che le era stato contestato di non aver Parte_1
provveduto alla tenuta del registro carico e scarico e di F.I.R. attestanti il corretto
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smaltimento dei rifiuti prodotti - rappresentava che, a fronte di un accertamento svolto dai Carabinieri in data 25.1.2023, la sua attività era cessata due giorni prima, in data
23.1.2023, come poteva evincersi dall'avvenuta cancellazione presso la Camera di
Commercio. Inoltre, chiariva che l'attività da lei svolta non aveva mai comportato l'uso di vernici in quanto aveva ad oggetto la mera realizzazione di piccole riparazioni di macchine da caffè; infatti, il forte odore di vernici avvertito dai militari promanava da una limitrofa falegnameria. Doveva allora escludersi che la sua attività comportasse raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Tanto premesso ed esposto, concludeva per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza delle argomentazioni Controparte_1
poste a fondamento del ricorso, concludeva per il suo integrale rigetto.
Stante la natura documentale della controversia, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la discussione al 13.1.2025, udienza poi sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note scritte. La sola Amministrazione convenuta depositava note con cui si riportava integralmente alla propria memoria difensiva.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare, appare opportuno ricordare che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice e spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Quindi occorre soffermarsi sul valore probatorio del verbale di accertamento dell'infrazione, il quale assume, quanto all'efficacia probatoria delle circostanze di fatto in esso accertate e alla loro resistenza alla prova contraria un valore disomogeneo che si risolve in un triplice livello di attendibilità.
La verbalizzazione fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla, provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese. Ha una credibilità quanto alle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, che può essere infirmata solo da prova contraria, qualora la
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specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni.
Costituisce, infine, in presenza di una indicazione solo generica delle fonti di conoscenza, un elemento che il giudice deve in ogni caso valutare in concorso con altri elementi probatori, attesa la certezza fino a querela di falso, della ricezione da parte del pubblico ufficiale delle dichiarazioni che egli attesta essere state a lui rese (cfr. Cass. 6565/2007).
Dal verbale di contestazione n. 28/2023 in atti si ricava che i Carabinieri della Forestale della Regione Campania, Stazione di Marcianise, nell'ambito di attività finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei reati in danno all'ambiente, effettuavano il 20.1.2023 un sopralluogo presso l'unità operativa dell'impresa individuale (sita in Parte_1
Lusciano, alla via Falcone n. 46), impresa che svolgeva attività prevalente di installazione e manutenzione di macchine per la . All'esito del controllo eseguito i militari Parte_2 appuravano “l'omessa tenuta del registro di carico e scarico e di F.I.R. attestanti un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, nonostante l'impresa, iscritta alla sezione speciale degli Artigiani, operi dall'anno 2016 e che all'interno dell'attività venivano rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non in particolare diversi imballaggi del tipo pericolosi (colle, pitture e solventi), l'aria nelle immediate vicinanze degli stessi è caratterizzata da un forte odore di vernici. Altresì, è presente un contenitore con all'interno dei rifiuti in ferro, derivanti presumibilmente dalle lavorazioni effettuate in loco”.
Orbene, la violazione contestata all'opponente è quindi quella della norma di cui all'art. 190, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.”.
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Gli agenti accertatori hanno invero verificato, nel corso del sopralluogo del 20.1.2023, la presenza di colle, pitture e solventi e di un contenitore all'interno del quale erano depositati rifiuti in ferro, circostanze che devono evidentemente essere ritenute dimostrate a fronte della valenza probatoria del verbale di contestazione. Peraltro, la parte opponente nessuna prova ha allegato nel corso del giudizio allo scopo di dimostrare che alcun tipo di rifiuto potesse essere presente all'interno della sede operativa dell'impresa.
Nessuna prova è stata inoltre fornita circa il fatto che – contrariamente a quanto verificato in sede di sopralluogo – la tenesse regolarmente un registro di carico e scarico Pt_1
dei rifiuti, circostanza che nemmeno è stata dedotta in ricorso.
Di mera allegazione e rimasto del tutto privo di riscontro probatorio è poi l'assunto che al momento dell'accertamento l'attività di impresa fosse ormai già cessata (peraltro, la cessazione risalente al 23.1.2023 sarebbe comunque successiva rispetto all'accertamento del 20.1.2023).
Per tutti i motivi sopra enunciati, l'opposizione deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna al pagamento, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in € 1.300,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 11.2.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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