Ordinanza cautelare 4 maggio 2023
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2023, proposto da:
Lo AN CO, quale titolare di “La Maison Cafè di CO Lo AN”, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Franzè, Nazzareno Franzè, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano De Benetti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 4181 del 27.02.2023, con il quale è stata disposta la chiusura e la decadenza della s.c.i.a. per l'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato;
- della comunicazione del 15.12.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pizzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente la chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 4181 del 27.02.2023, con il quale il Comune di Pizzo ha disposto “ la chiusura e la decadenza della SCIA per l’esercizio di commercio al dettaglio di vicinato-Settore Alimentare ”;
- con ordinanza cautelare n. 209/2023, confermata in appello, è stata respinta l’istanza di sospensione della determinazione avversata in ragione della mancata integrazione documentale richiesta al deducente dal medesimo Comune;
Considerato che:
- nelle more della trattazione del merito della controversia si è perfezionata, per come comprovato dall’intimata amministrazione, la s.c.i.a. n. 1693/2023 di esercizio di vicinato settore alimentare, vendita di prodotti tipici e vino e la s.c.i.a. n. 1822 del 28.05.2024 di attività di commercio e somministrazione bevande;
Ritenuto che:
- a ciò consegue, per come eccepito dalla difesa comunale, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
- le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO