Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 662/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Appalto: altre ipotesi nella causa iscritta al n. 662 /2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio ai sensi dell'articolo Parte_1 C.F._1
86 c.p.c., e (C.F. Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante, tutti difesi dall'Avvocato P.IVA_1
(C.F. - PEC Parte_1 C.F._1 Email_1
ed elettivamente domiciliati in Milano via Fatebenefratelli n. 10 appellanti contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avvocato Olivieri Mario (C.F. - PEC C.F._2 Ema_2 Email_3
), con domicilio eletto presso il suo studio in via delle Casaccie n.1, Genova. Email_4
16121 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di appello appellato
* * *
Udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. del 25/11/2024.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante e Parte_1 [...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto appello, disattesa ogni deduzione, eccezione e richiesta avanzata dall'appellata, annullare e riformare la sentenza impugnata e così provvedere:
1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 972/2023 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Sesta
Civile, Giudice Dott.ssa Patrizia Cazzato, nell'ambito del giudizio n. R.G. 5924/2020, depositata in cancelleria in data 20.04.2023, notificata il 1.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e ripropongono:
“1) accertato e dichiarato l'inadempimento della Società convenuta, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente e quindi revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1595/2020 reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Genova in data 9.7.2020, nel procedimento contraddistinto dal n. RG 4381/2020, notificato il 15.7.2020;
2) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la Società convenuta alla restituzione dell'importo di € 12.419,60 corrisposto dall'odierno opponente ed al risarcimento del danno causato dall'inadempimento, nella misura che si ritiene di determinare nel complessivo importo di € 35.000,00 ovvero nella maggior e/o minor somma che risulterà dovuta, oltre interessi e svalutazione monetaria;
3) condannare la Società convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. avendo agito in mala fede onde ottenere il decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecuzione per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto;
4) condannare in ogni caso la Società convenuta alla rivalsa di spese e compensi professionali come per legge.”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sia di merito che istruttoria, per tutti i motivi di cui in atti:
pag. 2/17 1. dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da
[...]
e dall'Avv. Prof. avverso la Parte_2 Parte_1
sentenza n. 972/2023 del Tribunale di Genova, Sezione VI Civile, Dott.ssa Patrizia
Cazzato, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 5924/2020 il 19.4.2023, pubblicata il
20.4.2023 e notificata l'1.6.2023; e per l'effetto confermare integralmente detta sentenza, nonché conseguentemente il decreto ingiuntivo 1595/2020 del 9.7.2020 (R.G.
4381/2020), ivi inclusa la condanna al pagamento delle spese di lite e accessori per la fase monitoria;
2. nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello avversario fosse accolto, in subordine: accertare e dichiarare che è creditrice di Controparte_1
e/o dell'Avv. Prof. , per Parte_2 Parte_1
tutte le ragioni esposte in atti, dell'importo di Euro 49.695,48 già oggetto di ingiunzione e per l'effetto condannare Parte_2
e/o l'Avv. , in via tra di loro solidale o in subordine alcuno di costoro in Parte_1
via esclusiva, a pagare a favore di il detto importo di Euro Controparte_1
49.695,48, oltre interessi automatici di mora al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 a far data dalla scadenza di ciascuna fattura e sino al saldo effettivo o la diversa maggiore o minor somma meglio ritenuta;
3. in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi non ammessi in primo grado dal Tribunale con l'ordinanza del 5.5.2021 in atti, per l'evenienza in cui i relativi profili probatori fossero rilevanti al fine del decidere e nella subordinata prospettiva, già esposta in atti, in cui gli stessi si ritenessero bisognevoli di una conferma probatoria: cap. 1) Vero che nel periodo febbraio 2019-marzo 2020, a valle del piano di comunicazione dimesso nel 2016, tramite il Dott. Controparte_1 Tes_1
e la Dott.ssa ha discusso e definito con l'Avv. gli obiettivi
[...] Testimone_2 T_ dell'attività di comunicazione presso i media dello in Controparte_2
occasione degli incontri e delle telefonate occorse nel detto periodo (testi Dott. Tes_1
e Dott.ssa ;
[...] Testimone_2
cap. 2) Vero che nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 il Dott. e la Testimone_1
Dott.ssa hanno incontrato personalmente l'Avv. in più occasioni Testimone_2 T_
pag. 3/17 e/o hanno avuto con lo stesso conversazioni telefoniche in cui hanno discusso e condiviso la strategia di comunicazione di per Controparte_1
sponsorizzare l'attività dello (testi Dott. Controparte_2 Tes_1
e Dott.ssa ;
[...] Testimone_2
cap. 3) Vero che, tra gli altri incontri avuti con l'Avv. nel periodo marzo 2019- T_
febbario 2020, il Dott. ha incontrato l'Avv. il 10 aprile 2019 Testimone_1 T_
presso lo Studio dell'Avv. per discutere degli argomenti oggetto dello scambio T_
di email del 31.3.2019-1.4.2019 di cui sub doc. avv. 5 che si rammostra (teste Dott.
; Testimone_1
cap. 4) Vero che nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 il Dott. e la Testimone_1
Dott.ssa hanno intrattenuto varie telefonate con l'Avv. in Testimone_2 T_
Contr occasione delle quali hanno aggiornato l'Avv. sulle iniziative che stava T_
attuando per lo (testi Dott. e Controparte_2 Testimone_1
Dott.ssa ; Testimone_2
cap. 5) Vero che il Dott. ha proposto all'Avv. di partecipare, in Testimone_1 T_
qualità di Partner, all'evento organizzato da da tenersi nel mese di ottobre CP_4
2019 sul tema della evoluzione normativa connessa alla digital transformation nei diversi settori, come da email del 31.7.2019 prodotta sub doc. 32 che si rammostra
(teste Dott. ; Testimone_1
cap. 6) Vero che nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 in qualità di coordinatore del dipartimento preposto alla comunicazione d'impresa a favore degli studi legali, notarili e di commercialisti di il Dott. ha Controparte_1 Testimone_1
monitorato le azioni di comunicazione dei principali competetitors dello
[...]
attraverso l'esame delle notizie stampa (teste Dott. Controparte_2 Tes_1
;
[...]
cap. 7) Vero che nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 il Dott. ha Testimone_1
intrattenuto più incontri con l'Avv. in occasione dei quali ha aggiornato l'Avv. T_
sugli esiti della attività di monitoraggio dei competitors dello T_ [...] svolte nel periodo e ha sottoposto all'Avv. l'analisi dello Controparte_2 T_
scenario del mercato degli studi legali e delle attività dei competitors dello
[...]
(teste Dott. ; Controparte_2 Testimone_1
pag. 4/17 cap. 8) Vero che ha predisposto, all'inizio del rapporto Controparte_1
contrattuale con lo (febbraio 2016) e in seguito Controparte_2
aggiornato (per tutta la durata del rapporto contrattuale marzo 2019 – febbraio 2020) il database di media target e la cartella stampa ex art.
2.2. del Contratto (doc. 2 che si rammostra), inserendovi i recapiti delle testate giornalistiche, delle agenzia di stampa e dei giornalisti ritenuti potenzialmente rilevanti per la promozione dell'attività dello
(testi Dott. e Dott.ssa ; Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2
cap. 9) Vero che ha svolto nel periodo marzo 2019- Controparte_1
febbraio 2020 attività di recall sui comunicati già diffusi presso le redazioni dei media scelti e il presidio degli speciali editoriali sul settore in cui opera il Cliente ex art. 2.2
Contratto con lo (doc. 2 che si rammostra) Controparte_2
mettendosi in contatto con i vari giornalisti cui erano state in precedenza trasmesse note e/o comunicati stampa e/o altre informazioni relative allo Controparte_2
e all'Avv. (testi Dott. e Dott.ssa ;
[...] T_ Testimone_1 Testimone_2
cap. 15) Vero che nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 i servizi prestati da
[...]
a favore dello in virtù del Contratto sub CP_1 Controparte_2
doc. 2 che si rammostra furono analoghi ai medesimi servizi svolti nelle precedenti annualità contrattuali (i periodi marzo 2016-febbraio 2017; marzo 2017-febbraio 2018; marzo 2018-febbraio 2019) (testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_2
cap. 17) Vero che durante le riunioni e telefonate intercorse con l'Avv. nel T_
periodo marzo 2019-febbraio 2020 il Dott. e la Dott.ssa Testimone_1 Testimone_2
hanno chiesto in più occasioni all'Avv. se vi fossero novità, aggiornamenti, T_
iniziative, progetti dello da poter sponsorizzare sui Controparte_2
media ma l'Avv. mai ha fornito tali spunti o trasmesso propri studi o ricerche T_
da diffondere sui media (testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_2
cap. 18) Vero che durante le riunioni e telefonate intercorse con l'Avv. nel T_
periodo marzo 2019-febbraio 2020 il Dott. e la Dott.ssa Testimone_1 Testimone_2
chiesero all'Avv. se avesse aggiornamenti relativamente ad attività T_
professionali in corso da poter valorizzare sulla stampa e l'Avv. rispose T_
sempre che, per la tipologia di temi trattati dallo gli Controparte_2
pag. 5/17 era precluso rivelare particolari relativi alle attività professionali in corso (testi Dott.
e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_2
cap. 20) Vero che le email riepilogate nel documento prodotto in giudizio sub doc. 42 che si rammostra sono state tutte inviate nelle date ivi indicate allo
[...]
agli indirizzi email e Controparte_2 Email_5
tramite una piattaforma informatica gestita da Email_6
Mimesi S.r.l. (testi Dott.ssa Dott.ssa e Dott.ssa Testimone_3 Controparte_5
– quest'ultima dipendente di Mimesi S.r.l.); Persona_1
cap. 21) Vero che ha organizzato l'incontro tra l'Avv. Controparte_1
e la giornalista de tenutosi presso la redazione T_ Controparte_6 CP_7
de il 15 maggio 2019, come da scambi di email prodotti sub doc. 44 che CP_7
si rammostra (testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_2
cap. 22) Vero che ha organizzato il contatto telefonico tra l'Avv. Controparte_1
e il giornalista Luigi Dell'Olio di Repubblica Affari e Finanza tenutosi il 21 T_
ottobre 2019 come da scambi di email prodotti sub doc. 13 che si rammostra nonché una intervista, sempre con il giornalista Luigi Dell'Olio, tenutasi il 29 marzo 2019
(testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_2
cap. 23) Vero che ha organizzato l'intervista dell'Avv. da Controparte_1 T_
parte della giornalista de tenutasi Controparte_8 CP_7 CP_9
telefonicamente il 5 novembre 2019, come da scambi di email prodotti sub doc. 17 si rammostra (testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_2
cap. 24) Vero che ha organizzato l'intervista dell'Avv. da Controparte_1 T_
parte del giornalista di Monitor Immobiliare tenutasi il 18 ottobre Controparte_10
2019 presso gli studi di Monitor Immobiliare in Milano, Piazza Santa Maria Beltrade, come da scambi di email prodotti sub doc. 34 che si rammostra (testi Dott. Tes_1
e Dott.ssa ;
[...] Testimone_2
cap. 25) Vero che ha organizzato il contatto telefonico tra l'Avv. Controparte_1
e il giornalista de Il Corriere della Sera - L'Economia T_ Testimone_4
tenutosi martedì 8 ottobre 2019 come da scambi di email prodotti in giudizio dall'Avv. sub doc. 35 che si rammostra (testi Dott. e Dott.ssa T_ Testimone_1 [...]
; Tes_2
pag. 6/17 cap. 26) Vero che ha organizzato l'intervista dell'Avv. da Controparte_1 T_
parte della giornalista di Forbes tenutasi telefonicamente nel mese di Testimone_5
ottobre 2019 (testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_2
cap. 27) Vero che nel corso del periodo marzo 2019- Controparte_1
febbraio 2020, ha organizzato nell'interesse dello e Controparte_2 dell'Avv. contatti telefonici e/o per scambio di corrispondenza finalizzati alla T_
realizzazione di interviste e articoli dell'Avv. con i seguenti giornalisti (in T_
aggiunta a quelli già indicati ai precedenti capitoli di prova nn. 21, 22, 23, 24, 25, 26):
(Advisor AP); (We Wealth); Testimone_6 Controparte_11 CP_12
C ; (circuito Finegil - Messaggero Veneto, Gazzetta di CP_7 CP_13
Modena, Il Piccolo di Trieste, Gazzetta di Mantova, La Nuova Ferrara, Gazzetta di
Reggio, La Provincia Pavese, La Nuova Venezia); (CityWire) Testimone_7
(testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_2
cap. 28) Vero che ha organizzato, in data 6.6.2018, un Controparte_1
incontro tra l'Avv. e il Direttore Generale della rivista Private Dott. T_ [...]
(testi Dott. e Dott.ssa ; CP_14 Testimone_1 Testimone_2
cap. 30) Vero che, allorché fu contattato l'Avv. per proporgli la opportunità di T_
intervento sulla testata ItaliaOggi7, come da email in data 1 luglio 2019 prodotta sub doc. 12 che si rammostra, si attivò per verificare con il Controparte_1
giornalista di ItaliaOggi7 che la testata ItaliaOggi7 non avesse già Persona_2
contattato direttamente l'Avv. per la medesima opportunità, come da doc. 59 T_
che si rammostra (teste Dott.ssa . Testimone_2
Senza accettazione del contraddittorio su ogni nuova domanda, deduzione, produzione o istanza istruttoria che fosse eventualmente ex adverso formulata in atti. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese e compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge anche in appello”.”
* * *
pag. 7/17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 972/2023 pubblicata il 20/4/2023 così decideva: “Rigetta l'opposizione dispiegata da e da Parte_1 [...]
nei confronti di e per Parte_2 Controparte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 1595/2020 emesso dal Tribunale di Genova il
9.07.2020;
2. Rigetta le domande riconvenzionali formulate da e da Parte_1 [...]
nei confronti di;
Parte_2 Controparte_1
3. Condanna l'opponente a € …per esborsi oltre 15% spese Generali IVa e CPa
4. Dichiara il decreto ingiuntivo opposto esecutivo ex art. 654 c.p.c.”
* * *
Risulta che e Parte_1 Parte_2
Parte
(da ora avevano evocato in giudizio
[...]
[...]
Contr (da ora , in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1595/2020, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Genova in data 9/7/2020 e munito il giorno seguente di formula esecutiva (cfr. doc. 1 . T_
Contr Parte aveva ingiunto a e in solido tra loro, di pagarle la Parte_1
somma di 49.695,48 euro oltre interessi. Invero, le parti avevano stipulato, in data
29/2/2016, un contratto per lo svolgimento di un'attività di “consulenza nella definizione della strategia di comunicazione delle imprese e nella gestione dei rapporti con i media” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata), il cui corrispettivo ammontava a
44.000,00 euro per ogni anno, da liquidarsi in una prima rata dell'importo di 5.600,00 euro e le successive dodici rate dell'importo di 3.200,00 euro.
Il contratto all'articolo 1, relativo all'oggetto e agli obiettivi prevedeva:
pag. 8/17 Il contratto veniva rinnovato annualmente, fino all'anno 2020 quando, a seguito del
Contr Parte presunto inadempimento di lamentato da la stessa aveva comunicato la disdetta per l'anno successivo (2021) e interrotto i pagamenti, motivo per cui la controparte aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo poi opposto.
* * *
L&P, parte attrice opponente, aveva giustificato il proprio mancato adempimento a Contr causa del precedente inadempimento di che non avrebbe più segnalato adeguate opportunità di lavoro, per non essere attinenti alle competenze dello studio T_
o per essere relative a “iniziative già consolidate o che erano state procurate o gestite personalmente dallo stesso opponente” (cfr. pag. 6 atto di citazione in opposizione). Parte Risulta, invero, che si occupa di “specifiche aree di competenza nell'ambito del diritto tributario con riferimento, per esempio, alla consulenza fiscale sui patrimoni personali, sul loro trasferimento o sulla tassazione degli strumenti finanziari”, sulla loro gestione, “nonché sul rientro dei capitali e dell'ausilio e la consulenza al ricambio generazionale delle singole aziende” (cfr. doc 2 . T_
* * *
Parte opposta, si era costituita, aveva contestato le affermazioni dell'opponente, aveva allegato ampia documentazione relativa alle comunicazioni intervenute tra le parti e a tutta l'attività svolta per il cliente. Contr deduceva che prima dell'anno 2019 nulla era stato lamentato da T_
, che per il 2019 il contratto era stato rinnovato come sempre e che solo in data
[...]
pag. 9/17 Contr 29/3/2019, aveva ricevuto una mail dalla controparte in cui si rilevava che negli ultimi mesi ci fosse stata “poca spinta” nelle attività da essa svolte (cfr. doc. 4
. T_
* * *
Il Giudice di primo grado ammetteva alcuni testi che erano escussi e decideva poi la causa con la sentenza oggi impugnata. Il Tribunale di Genova, rilevava la genericità dell'eccezione di inadempimento proposta da parte opponente, richiamava il principio di ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento (Cass. S.U. n.
Contr 13533/2001) ed esaminava le singole obbligazioni a carico di costituenti la struttura del contratto, rilevandone l'adempimento.
Il Tribunale di Genova, all'esito del giudizio, i) rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1595/2020, che confermava, ii) rigettava le domande riconvenzionali
Parte formulate da personalmente, e da e iii) condannava Parte_1
l'opponente al pagamento delle spese di lite.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Parte e proponevano appello, formulando un'unica censura, con Parte_1
Contr la quale lamentavano l'errato accertamento dell'eccezione di inadempimento della e l'infondatezza dell'asserita pretesa creditoria con violazione e falsa interpretazione dell'art. 1460 c.c.. L'appellante esaminati gli obiettivi contrattuali, rilevava che controparte non li avesse raggiunti e chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo n. 1595/2020, emesso in data 9/7/2020.
* * *
Contr Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., giacché “è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante non dialoghino con la pronuncia di primo grado ma reiteri solo quanto affermato nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado”
(cfr. pag. 9, nota 3, comparsa di costituzione in appello).
L'appellato contestava, poi, nel merito le diverse censure di controparte, evidenziando che l'appellante aveva proposto la propria eccezione in modo generico e pag. 10/17 indeterminato, deducendo esclusivamente il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali oggetto di giudizio.
L'appellato domandava, quindi, l'integrale conferma della sentenza impugnata e in via istruttoria l'ammissione dei capitoli di prova per testi non ammessi in primo grado dal Tribunale con l'ordinanza del 5/5/2021.
* * *
La Corte, rilevato che tutte le parti si erano costituite, fissava udienza per una proposta conciliativa che non dava alcun esito. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, erano concessi i termini di legge e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
3. Sull' eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata. Invero i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative all'interpretazione del Contr contratto, al contenuto delle reciproche obbligazioni e al mancato adempimento di
Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato.
Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
Va, quindi respinta l'eccezione preliminare.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'errato accertamento dell'eccezione di Contr inadempimento della e l'infondatezza dell'asserita pretesa creditoria con violazione e falsa interpretazione dell'art. 1460 c.c..
La censura in questione si concentra principalmente sugli obiettivi contrattuali stabiliti tra le parti, che riguardano aspetti fondamentali come la gestione e lo sviluppo dell'attività di comunicazione, il consolidamento del profilo di autorevolezza dello pag. 11/17 studio legale, nonché la valorizzazione delle sue aree di eccellenza attraverso una presenza mirata sulla stampa di settore. Parte e contestano un presunto inadempimento rispetto a Parte_1
specifiche obbligazioni contrattuali, che includono la predisposizione di un piano di comunicazione, la redazione di un documento finale di sintesi, il coordinamento delle attività di comunicazione, la promozione di nuove iniziative, il monitoraggio delle diverse azioni di comunicazione, l'organizzazione di incontri con il cliente, la redazione di relazioni periodiche da condividere con lo studio legale e, infine, la consulenza finalizzata all'ottimizzazione della percezione dello studio legale presso i media di settore, al fine di ottenere una promozione mirata nei settori di interesse. L'appellante ritiene, in sostanza che il Tribunale abbia male valutato le prove a sua disposizione alla luce del contenuto del contratto intercorso tra le parti.
* * *
Parte appellata contesta la ricostruzione dei fatti come dedotti da controparte, richiama la documentazione offerta in prova e il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi e chiede il rigetto della doglianza.
* * *
La censura è infondata.
Occorre premettere che nel giudizio di cognizione instaurato in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo è la parte ingiungente onerata dalla prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni di cui chiede il pagamento.
La Corte di Cassazione ha affermato che “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti)”. (Cass. 21522/2019)
Ciò premesso, è necessario esaminare il contenuto delle specifiche obbligazioni contrattuali, in considerazione dei singoli aspetti di doglianza dell'appellante, ovvero la pag. 12/17 predisposizione del piano di comunicazione, la redazione di un documento finale di sintesi, il coordinamento delle attività di comunicazione, la promozione di nuove iniziative, il monitoraggio delle diverse azioni di comunicazione, l'organizzazione di incontri con il cliente, la redazione di relazioni periodiche da condividere con lo studio legale, la consulenza finalizzata per ottimizzare la percezione dello studio legale presso i media di settore per una promozione mirata.
Quanto alla predisposizione del piano di comunicazione si osserva che il contratto non richiedeva espressamente la forma scritta per la redazione di tale piano. Tuttavia, è certo che lo stesso sia stato predisposto all'inizio del rapporto contrattuale, nel 2016
(29/2/2016). Infatti, è documentato che le parti abbiano avuto numerosi contatti e occasioni di incontro, durante i quali è stata discussa l'organizzazione del lavoro. Tali
Contr circostanze sono state riportate da nei propri atti, non sono state contestate in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e trovano riscontro nel contenuto della
Contr corrispondenza e dei documenti in atti (cfr. docc. 6-63 .
L'appellata ha lavorato per L&P e per un periodo di oltre tre Parte_1
anni nel corso del quale tutte le attività sono state portate avanti senza obiezioni da parte dei committenti. Invero, la stessa lettura delle mail scambiate tra le parti, indica l'esistenza di una collocazione sul mercato e il tentativo di ampliare la platea degli interlocutori, seguendo una strategia che presuppone un piano di comunicazione (cfr. Contr Contr doc. 10 docc. 9 e 11 – report attività svolte;
doc. 30 – Controparte_15
articolo 24/2/2018; doc. 42 dal 2016 al 2020). Controparte_15
Le deposizioni rese dai testi hanno poi confermato l'esistenza di un piano di comunicazione frutto di un confronto con il cliente. La teste ha dichiarato: Testimone_2
“riconosco i report che mi vengono esibiti (doc. 9 e 11) perché io li ho redatti personalmente e su richiesta dell'Avv. che chiedeva conto dell'attività svolta T_
dalla . In particolare, per ogni cliente e quindi anche per lo studio io CP_1 T_ tengo più files dell'attività svolta e quindi in base a questi ho redatto i report che riportano tutta l'attività svolta per Tale attività consisteva anche T_ nell'aggiornamento della mailing list dei giornalisti e delle testate giornalistiche in base all'ambito professionale di competenza dell'Avv. Ci sentivamo spesso T_
soprattutto per e-mail e soprattutto con gli assistenti di studio. Lo studio era T_
pag. 13/17 specializzato come da lui indicatoci in gestione dei grossi patrimoni e in particolare passaggio generazionale (mi riferisco a avvicendamenti familiari in aziende importanti, per capirci l' , che non so se fosse un suo cliente). Venivano così proposte CP_16 all'Avv. varie iniziative, preciso che il rapporto era più univoco nel senso che T_
ero soprattutto io a proporgli contatti e articoli da scrivere o approfondimenti, lui non era molto attivo e ciò fin dall'inizio. Aggiungo che lui si era detto anche specializzato in ambito fiscale. … confermo che il monitoraggio sulla stampa era 7 giorni su 7, preciso che utilizziamo un software che permette tale monitoraggio, non solo delle edizioni cartacee ma anche di quelle online. … è vero che fui io a far conoscere Tes_6
all'Avv. il suo nominativo fa parte del “nostro patrimonio di
[...] T_ conoscenze” e mi sembrò adatto alla professionalità dell'Avv. il suo T_
nominativo. Infatti iniziò una collaborazione con la relativa testata giornalistica e l'Avv. iniziò a scrivere per la testata giornalistica Advisor Private” (cfr. T_
verbale di udienza 4/6/2021).
Quanto alla redazione di un documento finale di sintesi si osserva che in merito all'annualità in corso (2020), non sarebbe stato possibile redigere un documento finale di sintesi, poiché il rapporto contrattuale è stato interrotto da impedendo il T_
completamento di tale adempimento e, quindi, una relazione finale. È, tuttavia, provato
Contr quanto meno dai documenti 9 e 21 prodotti da la predisposizione e l'invio di report per l'anno 2019 sino a quando vi sono stati reciproci rapporti. Tali report sono un
Contr documento di sintesi dell'attività svolta da riportando, tra l'altro la “analisi attività del periodo”, le “interviste e interventi a firma” e le “opportunità declinate” (cfr. doc. 9
Contr
.
Quanto al coordinamento delle attività di comunicazione, tale attività è stata
Contr documentata da sia tramite le deposizioni dei testi escussi (si veda al riguardo la dichiarazione della teste , sia attraverso il contenuto delle numerose e- Testimone_2
mail prodotte. Risulta un continuo scambio di corrispondenza volta al coordinamento delle attività di comunicazione che è stata effettuata con regolarità e sino al 2020. Tale corrispondenza non è stata disconosciuta da controparte.
Quanto alla promozione di nuove iniziative il report per l'attività 2019 indica, tra l'altro lo svolgimento di “scouting di opportunità con singole testate e proposte pag. 14/17 d'interviste con i professionisti dello Studio” e la “gestione delle richieste dei media per la partecipazione dello Studio a inchieste giornalistiche in programma su distinti argomenti d'interesse per lo Studio”, riportando anche le “opportunità declinate” relative a interviste su testate a rilevanza nazionale, la pubblicazione di articoli e la
Contr collaborazione con media (cfr. doc. 9 .
La teste anche in relazione alla promozione di nuove iniziative ha Testimone_2
confermato di essersi attivata e ha ricordato di aver proposto varie iniziative, nell'ambito di un rapporto, in realtà non biunivoco, per l'atteggiamento poco attivo del cliente. Le mail prodotte confermano poi l'indicazione di nuove iniziative, non sempre Parte Contr Contr coltivate da (cfr. doc. 12 – mail 1/7/2019; doc. 27 – mail 17/7/2019; Contr Contr Contr doc. 13 – mail 6/11/2019; doc. 14 – mail 29/10/2019; doc. 15 – mail Contr Contr Contr 1/11/2019; doc. 16 – mail 4/11/2019; doc. 17 – mail 5/11/2019; doc. 25
– mail 5/11/2019).
Quanto al monitoraggio delle diverse azioni di comunicazione, tale attività risulta documentata dai report prodotti e dal contenuto delle diverse mail che le parti si sono scambiate. Risulta a tale riguardo significativo il documento 11 relativo ai monitoraggi delle azioni di comunicazione nel periodo dal 1/3/2019 al 21/2/2020.
Quanto all'organizzazione di incontri con il cliente, risulta che vi siano stati diversi incontri nel corso del rapporto contrattuale, ricordati anche nelle mail scambiate tra le Contr parti inviate dal a (cfr. doc. 5 – mail 29/3/2019 e T_ T_
1/4/2019; cfr. doc. 5 – mail 11/6/2019). Le parti, inoltre erano T_
costantemente in rapporto tra loro, come si desume dalla corposa corrispondenza intercorsa e prodotta in atti.
Quanto alla redazione di relazioni periodiche da condividere con lo studio legale, la corrispondenza depositata documenta l'invio di numerosi riassunti periodici, che dimostrano l'assolvimento dell'obbligo relativo alla redazione delle relazioni.
Quanto alla consulenza finalizzata per ottimizzare la percezione dello studio legale presso i media di settore per una promozione mirata, le e-mail inviate ed allegate (e solo in minima parte sopra richiamate) testimoniano che la consulenza sia stata effettivamente fornita per ottimizzare la visibilità dello studio legale sui media e per promuoverlo in modo mirato nei settori di interesse, come contrattualmente pag. 15/17 Contr concordato. È stata documentato da parte di l'invio di una costante e corposa rassegna stampa e al contempo la proposta di una pluralità di interventi con interviste, articoli e pubblicazioni su vari media, tutti volti a promuovere lo studio legale.
Parte Risulta da quanto esposto che, rispetto alle doglianze solevate da e T_
Contr
, l'opposta ha dimostrato il proprio adempimento. Invero “in tema di prova
[...] dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass.
Ord. 3587/2021).
Va quindi rigetta la doglianza dell'appellante relativa all'errato accertamento
Contr dell'eccezione di inadempimento della e l'infondatezza dell'asserita pretesa creditoria con violazione e falsa interpretazione dell'art. 1460 c.c., con assorbimento delle istanze di natura istruttoria formulate in via subordinata dall'appellata.
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del decisum (49.695,48 euro) nei valori medi
(valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
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pag. 16/17 6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da T_
e nei
[...] Parte_2
confronti di Controparte_1
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, a rifondere a favore della parte Parte_2
appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 2/4/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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