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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/05/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE- PROCEDURE CONCORSUALI
IL TRIBUNALE DI PATTI, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Concetta ALACQUA Presidente est. dott. ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
dott. ssa Serena ANDALORO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento unitario n. 3-1-2025 ;
LETTO il ricorso, depositato in data 23.01.2025, dal Gestore della Crisi, per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di Controparte_1
nato a [...] il [...], residente in [...], Via Provinciale n.
[...]
70;
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio
OSSERVA
Premesso che:
con ricorso depositato in data 23.01.2025 , la parte istante ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una
1 valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica patrimoniale e finanziari del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, Codice della Crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC, cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del gestore nell'albo nazionale dei gestori della crisi ai sensi dell'articolo 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame, essendo il gestore è scritto all'albo nazionale;
Visti gli articoli 268 e 269 e seguenti codice della crisi;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di:
nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Mirto, Via Provinciale n. 70;
2 NOMINA
Giudice delegato la dott. ssa CONCETTA ALACQUA;
Liquidatore il Gestore, già incaricato dall'O.C.C., l'avv. MARIA CRISTINA MANIACI, con studio in Piraino, via S. Maria del Tindari n. 27, iscritto all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;
ORDINA
al debitore di depositare, entro sette giorni dalla dota di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove non già prodotti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
AVVERTE
Che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione giudiziale è sospeso il concorso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749,2788 e2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma IV, CCII;
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto
3 in esecuzione a cura del liquidatore ed autorizzando l'uso provvisorio dell'auto da parte del debitore istante;
MANDA
AL LIQUIDATORE di richiedere con urgenza al Giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 4, lettera b, Codice della Crisi.
A tal fine il liquidatore provvederà entro 8 gg. a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia aggiornata, le spese e la loro congruità; il contributo di ciascun componente del nucleo familiare ed in caso negativo i motivi dell'omessa partecipazione;
a richiedere l'autorizzazione a comunicare al datore di lavoro quanto necessario per l'erogazione di quanto sopra determinato;
AUTORIZZA
Il liquidatore, con le modalità di cui all'articolo 155 quater, 155 quinquies e sexies disposizione attuazione codice procedura civile:
A) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
B) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
C) ad accedere al Pubblico Registro automobilistico;
D) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi ai rapporti con il debitore anche se estinti.
DISPONE
che il liquidatore entro due giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma quattro bis, decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159 come previsto dall'articolo 270, comma tre, Codice della crisi;
Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provvede ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'articolo 271 codice della crisi e a depositarlo in cancelleria;
Entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in cancelleria per l'approvazione
4 da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di Stato passivo e lo comunichi agli interessati, attenendosi a quanto previsto dall'articolo 273 codice della crisi;
Eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti ad assumere le decisioni previste dall'articolo 270, comma sesto, codice della crisi;
Riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce cause di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
Riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 280 e 282, comma due, codice della crisi ai fini dell'esdebitazione.
AVVERTE
il liquidatore che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione,
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
Che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
5 Che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo Stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto, da comunicare al debitore e creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
Che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti del giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 codice della crisi.
ORDINA
che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;
DISPONE
che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'articolo 271, codice della crisi, nel sito Internet del Tribunale di Patti, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore e, se il debitore svolga attività di impresa, che la sentenza sia pubblicata anche presso il registro delle imprese;
MANDA
in Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
26/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
Concetta ALACQUA
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