Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
29/11/1982, residente in [...], Località Semorile n. 19, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Luca Torrente, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Bertini, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “rigettare le domande di parte resistente relative:
la domanda relativa al piano di accumulo Arca in quanto infondato in fatto e in diritto.
Tenuto conto che la sentenza di separazione è già stata pronunciata con sentenza parziale
825/2024 pubbl. il 14/03/2024 accogliere le seguenti conclusioni sulle altre domande:
Sull'affidamento e la residenza dei minori
In relazione ai figli minori la ricorrente chiede che sia disposto l'affidamento congiunto degli stessi ad entrambi i genitori, confidando e nella speranza che con il provvedimento giudiziale il IG. si responsabilizzi e cessi di mantenere la condotta vessatoria CP_1
sino ad oggi perpetrata;
a tal fine la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con i quali figli si troveranno di volta in volta, al momento della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, restando inteso che il genitore che assumerà la decisione avrà
l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informalo successivamente e tempestivamente;
Relativamente alla residenza e il collocamento dei figli minori si chiede che , e Per_1 Per_2 mantengano l'attuale residenza in GL (GE) Loc. Semorile 19 presso l'abitazione Per_3
familiare e siano collocati, in maniera prevalente e principale, presso la madre in GL
(GE), Loc. Semorile 19.
Sulle frequentazioni del minore con ciascun genitore.
Al fine di garantire ai minori un equilibrio nel rapporto con i genitori risulta necessario valutare le loro già consolidate abitudini nella gestione della vita quotidiana, come risulta dal preciso piano genitoriale allegato.
Alla luce di quanto sopra, disporre, nell'interesse dei minori, il miglior calendario visite padre – figli, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e della collocazione. d) Sull'assegnazione della casa familiare.
Stante la richiesta di collocamento prevalente, al fine di tutelare l'interesse dei minori, la ricorrente chiede l'assegnazione dell'abitazione sita in GL (GE), Località Semorile 19 e relative pertinenze nonché l'assegnazione degli arredi ivi contenuti.
Sul mantenimento ordinario dei figli e della ricorrente.
Disporre ogni conseguenziale provvedimento economico determinando a carico del IG.
tenuto conto del tenore di vita della famiglia, dell'età, delle esigenze di vita CP_1
dei figli, dei tempi di permanenze e della capacità reddituale delle parti, l'obbligo di versare alla IG.ra il 5 di ogni mese: Parte_1
un contributo per il mantenimento dei tre figli , e pari ad € 2.400,00 (€ Per_1 Per_2 Per_3
800,00 ciascuno) mensili (per 12 mensilità);
un contributo, stante l'enorme disparità reddituale e il tenore di vita, per il mantenimento a favore della ricorrente pari ad € 600,00 mensili (per 12 mensilità);
ovvero della misura che le emergenze processuali giustificheranno, tenuto conto in particolare della documentazione economica già prodotta e di quella che il resistente dovrà depositare ai sensi di legge, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con decorrenza dalla data della domanda.
Affidamento, collocamento e spese animali domestici.
Disporre e confermare l'affidamento e il collocamento degli animali domestici della famiglia presso la IG.ra disponendo che le spese per la cura e il mantenimento Parte_1
degli stessi siano sostenuti per il 70% a carico del IG. e il 30% a carico della IG.ra CP_1
Pt_1
Spese straordinarie dei figli.
Disporre che il IG. sia tenuto a sostenere integralmente le spese straordinarie dei CP_1
figli o in alternativa che i genitori partecipino pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura, tenuto conto del divario reddituale tra le parti, del 70% a carico del padre e del 30% della madre ovvero ripartirle proporzionalmente tra i genitori nella misura che le emergenze processuali giustificheranno, tenuto conto in particolare della documentazione economica già prodotta e di quella che il resistente dovrà depositare ai sensi di legge, richiamando in ogni caso i genitori stessi, per quanto attiene al regime del preventivo consenso, all'osservanza delle indicazioni di cui al verbale ex art. 47 OG del 15/09/2016 della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova.
Con vittoria di spese, compensi
Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di GL affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso proposta.
Decorsi i termini di legge dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione e previa rimessione della causa in istruttoria ordinando il deposito dei nuovi documenti reddituali, patrimoniali e finanziari:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di GL affinché provveda alle annotazioni previste ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000
disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevale e principale presso la madre disponendo il miglior calendario visite padre – figli tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici
disporre e confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in GL (Ge) località
Semorile 19, le relative pertinenze e gli arredi ivi contenuti;
disporre ogni conseguenziale provvedimento economico determinando a carico del IG.
tenuto conto del tenore di vita della famiglia, dell'età, delle esigenze di vita CP_1
dei figli, dei tempi di permanenze e della capacità reddituale delle parti, l'obbligo di versare alla IG.ra il 5 di ogni mese: Parte_1
un contributo per il mantenimento dei tre figli , e pari ad € 2.400,00 (€ Per_1 Per_2 Per_3
800,00 ciascuno) mensili (per 12 mensilità);
un contributo, ex art. 5, comma 6, L. 898/1970 a favore della ricorrente pari ad € 600,00 mensili (per 12 mensilità) ovvero della misura che le emergenze processuali giustificheranno, tenuto conto in particolare della documentazione economica già prodotta e di quella che dovrà essere integrata al momento della pronuncia del divorzio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con decorrenza dalla data in cui la domanda di divorzio diventerà procedibile (passaggio in giudicato della sentenza di separazione);
disporre che il IG. sia tenuto a sostenere integralmente le spese straordinarie dei figli CP_1
o in alternativa che i genitori partecipino pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura, tenuto conto del divario reddituale tra le parti, del 70% a carico del padre e del 30% della madre ovvero ripartirle proporzionalmente tra i genitori nella misura che le emergenze processuali giustificheranno, tenuto conto in particolare della documentazione economica già prodotta e di quella che il resistente dovrà depositare ai sensi di legge, richiamando in ogni caso i genitori stessi, per quanto attiene al regime del preventivo consenso, all'osservanza delle indicazioni di cui al verbale ex art. 47 OG del 15/09/2016 della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova.
Con vittoria di spese, compensi”
Conclusioni per parte convenuta: “- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi
IGnori e CP_1 Parte_1
- DISPORRE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori Persona_4
nata il [...], nata il [...] e nato il [...]), Persona_5 Persona_6
con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
- DISPORRE un regime di visita padre-figli secondo le seguenti modalità:
a) a weekend alternati dal sabato mattina (quando, il padre, al mattino, con orario elastico avuto riguardo alla necessità di spostamento, andrà a prendere i figli presso l'abitazione ove risiede la madre) fino al lunedì mattina (quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola/scuola d'infanzia);
b) infrasettimanalmente: nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, la minore , sedicenne, se lo vorrà, potrà recarsi presso l'abitazione paterna, Per_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, con pernottamento e riaccompagnamento, da parte del padre, il giorno dopo alla scuola, anche utilizzando mezzi pubblici in autonomia;
allo stesso modo, compatibilmente con gli impegni di lavoro del resistente, vedrà gli altri due minori, almeno allorché abbiano raggiunto un'età tale da poter godere di una certa autonomia;
c) tutte le ulteriori festività civili e religiose verranno suddivise fra i genitori secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno:
- con ripartizione paritaria del periodo natalizio (ferma l'alternanza fra il 24 e il 25 dicembre,
i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio e con l'altro genitore dall'1 al 6 gennaio);
- almeno 15 giorni di vacanza anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 di maggio di ogni anno, da trascorrere nel periodo di sospensione scolastica dei figli, ossia nel periodo circa tra giugno e settembre;
- durante le vacanze pasquali ciascun genitore, di anno in anno, alternerà con i figli i seguenti periodi: dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno di frequentazione (o in difetto dalla mattina in orario elastico), sino al pomeriggio/sera della Santa Pasqua, e da tale momento sino al rientro a scuola;
- i figli trascorreranno con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, il proprio compleanno, nonché le restanti festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre);
- RIGETTARE la richiesta economica ex adverso formulata in punto assegno di mantenimento in favore dell'attrice, in quanto inammissibile ed infondata e per le motivazioni già esposte;
- PORRE a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli minori, pari CP_1
e non superiore ad Euro 750,00 mensili (250,00 Euro per ciascuno), per tutti i motivi già esposti ed essendo stato dimostrato, nel corso del giudizio, che il tenore di vita del nucleo famigliare derivava dalle disponibilità economiche della ricorrente;
detto assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione Istat e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, in favore della IGnora con decorrenza dalla pronuncia Parte_1 dell'Ill.mo Giudicante, imputando quale acconto su tali somme il 50% dell'assegno unico familiare di spettanza dell'esponente, ma finora sempre interamente percepito dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
- DISPORRE, relativamente alle scuole frequentate dai figli, che gli stessi frequentino la scuola pubblica, salvo il caso in cui la ricorrente non dichiari di sostenere in toto ed in proprio la relativa spesa di un istituto privato, senza titolo di rivalsa verso l'esponente e con manleva a favore di quest'ultimo verso l'Istituto privato medesimo;
- DICHIARARE lo scioglimento di ogni conto corrente o rapporto bancario in comune;
- DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE la ricorrente a versare d'ora innanzi la sua quota di competenza del 50% del piano di accumulo Arca predisposto per i figli, ovvero, in difetto, autorizzarne l'Ill.mo Giudice la chiusura e conseguente liquidazione dello stesso fondo, con attribuzione delle somme interamente al IGnor che lo ha da sempre CP_1
alimentato, non potendo a questo punto il sig. più farvi fronte, in ragione dei più CP_1
gravosi oneri economici oggettivamente susseguenti alla separazione.
- Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., Voglia il Tribunale ordinare la cancellazione di ogni e qualsivoglia frase o riferimento all'Avv. Irene Ghirardini del Foro di Genova ed al di Lei figlio minore contenuto negli atti avversari, palesemente offensivi, denigratori e non Per_7
supportati da alcuna domanda di addebito, e voglia altresì, dato atto che le condotte ex adverso riferite non sono pertinenti all'oggetto della causa, in assenza di domanda di addebito ex adverso formulata;
assegnare, con la sentenza che deciderà il presente giudizio, all'Avv. Irene Ghirardini del Foro di Genova una somma, a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, sofferto.
- Previo accertamento di violazione degli artt. 2 e ss. del D.M. 7 Agosto 2023 n. 110, da parte della difesa della ricorrente e del conseguente abuso dello strumento processuale, condannare la stessa al pagamento delle spese processuali ex art. 96 comma terzo c.p.c. e/o come meglio visto e ritenuto.
Nel rispetto dei termini di legge pronunciare il divorzio con lo scioglimento del vincolo matrimoniale (matrimonio contratto a Genova in data 22 dicembre 2007, registrato a Genova al n. 1181 parte I anno 2007) tra la IGnora ed il IGnor Parte_1 CP_1
alle medesime condizioni della separazione.
[...] Con vittoria di spese, competenze, diritti procuratori ed onorari d'Avvocato, tenuto conto della condotta processuale della controparte (in special modo tenuto conto delle modalità e contenuti difensivi denigratori e inconferenti di parte ricorrente, alla luce della mancata proposizione della domanda di addebito, nonché del rigetto del ricorso promosso in corso di causa nel dicembre 2023, la cui soccombenza dovrà incidere in punto spese processuali)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/10/2023, la IG.ra ha chiesto la Parte_1
separazione dal marito IG. con cui aveva contratto matrimonio con rito civile CP_1
in Genova (GE) il 22/12/2007 e dalla cui unione erano nati sempre a Genova (GE) i figli minori , e rispettivamente in data 26/04/2008, in data 31/07/2016 e in Per_1 Per_2 Per_3
data 29/01/2019, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/12/2023, si è costituito in giudizio il IG. aderendo alla domanda di separazione, contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti CP_1
e le deduzioni in punto economico, imputando la causa della separazione unicamente alla volontà della moglie e chiedendo altresì che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla stessa.
Sentite le parti personalmente alla prima udienza del 22/01/2024 e fallito ogni tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 26/01/2024 sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del
29/02/2024, per la precisazione delle conclusioni in punto status.
Con sentenza non definitiva n. 825/2024 pubblicata in data 14/03/2024 il Tribunale di Genova ha pronunciato la separazione personale fra la IG.ra e il IG. Parte_1 CP_1
rimettendo quindi le parti dinanzi al G.I. per la prosecuzione del giudizio.
[...]
La causa è stata successivamente istruita mediante indagini di polizia tributaria sui redditi e i patrimoni delle parti all'esito delle quali il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato all'udienza cartolare del 05/12/2024 assegnando termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e il deposito delle difese conclusionali.
* * * * * *
1. Sulla domanda di divorzio
Ciò premesso, vista e qui integralmente richiamata la sentenza non definitiva n. 825/2024 pubblica in data 14/03/2024, con cui è stata pronunciata la separazione personale fra le parti, nelle more del giudizio sono maturati i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge
01/12/1970 n. 898 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Genova in data 22/12/2007, così come richiesto da entrambi i coniugi, non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale.
2. Sul regime di affidamento, collocazione e frequentazione dei figli minori.
Quanto invece alle condizioni relative ai figli minori , e rispettivamente Per_1 Per_2 Per_3
di 16, 8 e 6 anni, non vi è dissidio fra le parti in punto affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre e diritto di visita con il padre a weekend alternati dal sabato mattina al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola oltre a pomeriggi infrasettimanali da concordarsi di volta in volta così come concordato all'udienza del 22/01/2024.
Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo fra i genitori tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori tenuto conto anche della loro età.
Tutte le ulteriori festività civili e religiose verranno regolate secondo il criterio dell'alternanza con equa ripartizione delle vacanze natalizie (per cui ferma l'alternanza fra i genitori per i giorni del 24 e 25 dicembre, i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 1 gennaio e con l'altro genitore dall'1 al 6 gennaio) e del periodo pasquale (dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno di frequentazione sino al pomeriggio/sera della Santa Pasqua con un genitore e da tale momento sino al rientro a scuola con l'altro).
Nel periodo di vacanze estive i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Sull'assegnazione della casa ex coniugale
Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa coniugale
è attribuito tenendo conto dell'esclusivo interesse dei figli della coppia al solo fine di garantire loro, nel delicato momento di disgregazione della famiglia, una continuità abitativa e il mantenimento di quell'habitat sociale preesistente alla crisi. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato quindi alla presenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti che non abbiano la possibilità di reperire altrove un'altra abitazione ovvero nei confronti dei quali sussista una peculiare esigenza a mantenere quel contesto sociale ed abitativo in cui sono inseriti.
Nel caso di specie, a fronte della disposta collocazione abitativa prevalente dei tre figli minori presso la madre, va confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in GL (GE), Loc.
Semorile n. 19, alla IG.ra Parte_1
4. Sugli aspetti economici.
Quanto al contributo al mantenimento dei figli, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della
“adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337ter, co. IV, c.c.
Nell'ambito poi del generale obbligo di mantenimento dei figli, si è soliti distinguere fra un contributo cosiddetto ordinario e le spese straordinarie.
Il primo si sostanzia in un assegno periodico con cui far fronte alle esigenze di vita quotidiana dei minori, fra cui sono ricompresi il vestiario, la spesa alimentare in senso stretto, la compartecipazione alle utenze domestiche, ecc., da quantificarsi in via forfettaria secondo i parametri sopra richiamati;
le seconde invece consistono in tutte quelle voci di spesa che, pur soddisfacendo anch'esse delle esigenze di vita dei figli, non rientrano nelle loro normali consuetudini di vita ma sono riferibili a quegli eventi eccezionali e imprevedibili, per l'appunto straordinari, sicché tali esborsi non possono essere determinati a priori né in punto an (non è detto infatti che il figlio debba necessariamente soddisfare tali esigenze), né in punto quantum.
Orbene, nel caso di specie, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e in particolare dalle dichiarazioni dei redditi acquisite (seppur risalenti), è emerso che il IG. ricava dalla CP_1 propria attività di cui è socio accomandatario un reddito medio Controparte_2
annuo netto pari a circa € 25.000,00 corrispondente ad una disponibilità mensile pari ad €
2.000,00 su dodici mensilità, con cui egli fa fronte alla rata del mutuo acceso per l'acquisto del 50% della casa coniugale assegnata alla IG.ra pari a circa € 400,00 Parte_1
mensili.
Tuttavia, tali redditi risultano poco verosimili alla luce del tenore di vita medio-elevato tenuto dal nucleo familiare, che pacificamente ha sempre tratto le fonti del proprio sostentamento dall'attività di autodemolizione, per il tramite della quale il IG. può contare sulla CP_1
disponibilità di auto di grossa cilindrata di categoria “premium” (Jaguar e Land Rover) di recentissima immatricolazione intestate alla società ma ad uso privato, e su risorse economiche che spesso vengono utilizzate per far fronte ad esigenze personali e familiari come si evince dagli estratti conto acquisiti.
Di contro, la IG.ra ha dichiarato di svolgere unicamente delle saltuarie attività Parte_1
lavorative reperite dopo l'insorgere della crisi e la conseguente estromissione dall'attività imprenditoriale dell'ormai ex marito, da cui ricava dei scarsi guadagni sebbene anch'ella possa contare su ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dalla propria famiglia di origine, come comprovato dal versamento di € 340.000,00 dalla stessa effettuato sul conto corrente comune.
In questo quadro, tenuto conto delle esigenze di vita dei tre figli minori in relazione alla loro età di 16, 8 e 6 anni, e del regime di visita stabilito che vede una permanenza prevalente degli stessi presso la madre per oltre 20 giorni al mese, la quale si fa pertanto carico in via diretta e quasi integrale del loro mantenimento ordinario, appare congruo confermare l'importo stabilito in via provvisoria a carico del padre per il mantenimento pari a complessivi €
1.200,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio).
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, andranno invece suddivise al 50% ciascuno fra i genitori, non sussistendo sufficienti elementi per giustificare una loro diversa ripartizione.
Quanto all'assegno unico di famiglia, in assenza di diverso accordo fra le parti, lo stesso verrà percepito al 50% fra i genitori. Deve invece dichiararsi l'inammissibilità in questa sede delle domande relative al mantenimento degli animali domestici che, laddove connessi alle esigenze di vita dei figli ne seguiranno il regime delle spese straordinarie mentre diversamente verranno regolate secondo il titolo di proprietà trattandosi di beni mobili registrati seppur di indubbio valore affettivo.
Del pari ogni questione relativa al patrimonio dei minori e in particolare ai piani di accumulo stipulati da genitori dovranno essere risolti in separata sede.
5. Sul contributo al mantenimento della moglie
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento per sé chiesto dalla ricorrente, come noto tale emolumento trova fondamento nell'art. 156 c.c. secondo cui il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, da valutarsi secondo le circostanze e i redditi del coniuge obbligato, fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Tale contributo non costituisce quindi l'adempimento ad un obbligo meramente alimentare che presupporrebbe lo stato di bisogno del coniuge richiedente, ma svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, rispondendo piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, l'assegno di mantenimento in sede di separazione, diversamente da quanto accade con l'assegno divorzile, ha la funzione di riequilibrare nell'ambito della crisi famigliare le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge economicamente più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che il nucleo famigliare traesse le proprie sostanze economiche dall'attività di cui la IG.ra Controparte_2 Parte_1
era socia e da cui a seguito dell'insorgere della crisi coniugale (pacificamente collocata
[...] nell'inverso 2022) è stata immediatamente estromessa mediante revoca della procura institoria, costringendola a cercare un'altra occupazione altrove e trovando soltanto lavori saltuari. Sussistono pertanti i presupposti per riconoscere nella fase di separazione un contributo economico in favore della IG.ra quale coniuge che ha subito maggiormente Parte_1
le conseguenze economiche negative della separazione, con funzione meramente mitigatrice al fine di permetterle di riorganizzare la propria vita.
Tuttavia, a fronte dell'opacità delle effettive condizioni economico-patrimoniali della stessa, la quale avrebbe reperito nelle more della decisione attività lavorative maggiormente remunerative, appare congro rideterminare tale contributo in € 200,00 mensili, tenuto altresì conto della assegnazione della casa coniugale di cui il IG. continua a pagare il mutuo CP_1
per la sua quota di proprietà.
6. Sulla necessità di remissione in istruttoria della causa.
Fermo quanto sopra, ritiene il Collegio di dover rimettere la causa in istruttoria alla luce degli elementi di novità segnalati dalle parti nelle proprie difese conclusionali oltre che per l'approfondimento dei diversi presupposti dell'assegno divorzile e per aggiornamento delle effettive condizioni reddituali degli ormai ex coniugi, sicché anche la decisione sulle spese verranno rimesse alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, richiamata integralmente la sentenza parziale n. 825/2024 pubblicata in data 14/03/2024,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova in data 22/12/2007 dai
IGnori e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2007, Numero 1181, Parte I, Serie, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori , e nati a Genova Per_1 Per_2 Per_3
rispettivamente in data 26/04/2008, 31/07/2016 e 29/01/2019, ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre e regime di visita come in parte motiva;
ASSEGNA alla IG.ra la casa ex coniugale sita in GL (GE), Loc. Parte_1
Semorile n. 19, nell'interesse dei figli minori;
CONFERMA il contributo economico a carico del IG. per il mantenimento CP_1
dei figli minori pari ad € 400,00 ciascuno per complessivi € 1.200,00, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della IG.ra con Parte_1 decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di
Genova del 15/09/2016;
RIDETERMINA con effetto dalla presente pronuncia il contributo economico a carico del
IG. per il mantenimento della moglie pari ad € 200,00 mensili, oltre CP_1
rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della IG.ra
[...]
Parte_1
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese al definitivo.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni