TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12214/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Maria Lavinia Benigno, rappresentante e difensore ricorrente
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Francesco Todaro, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da accordo depositato il 7/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/10/2024 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a Villabate il 21/8/2013, e che da tale unione CP_1
è nato il figlio (il 12/11/2015), ha dedotto, tra l'altro, che l'unione coniugale si è Per_1
irrimediabilmente compromessa e, pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge alle condizioni indicate in ricorso.
costituitosi, ha contestato quanto esposto dalla controparte ed ha chiesto CP_1
1 la pronuncia della separazione alle condizioni di cui alla propria memoria.
Scaduto il termine del 21/5/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo personalmente sottoscritto e depositato telematicamente in data 7/4/2025.
Pertanto, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di seguito riportate:
2 3 4 La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di rito.
Ciò posto, stante la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 7/4/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Villabate il 21/8/2013 da nata a [...] il Parte_1
20/1/1991, e nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Stato CP_1
5 civile del predetto Comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2013, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
b) compensa le spese tra le parti;
c) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12214/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Maria Lavinia Benigno, rappresentante e difensore ricorrente
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Francesco Todaro, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da accordo depositato il 7/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/10/2024 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a Villabate il 21/8/2013, e che da tale unione CP_1
è nato il figlio (il 12/11/2015), ha dedotto, tra l'altro, che l'unione coniugale si è Per_1
irrimediabilmente compromessa e, pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge alle condizioni indicate in ricorso.
costituitosi, ha contestato quanto esposto dalla controparte ed ha chiesto CP_1
1 la pronuncia della separazione alle condizioni di cui alla propria memoria.
Scaduto il termine del 21/5/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo personalmente sottoscritto e depositato telematicamente in data 7/4/2025.
Pertanto, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di seguito riportate:
2 3 4 La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di rito.
Ciò posto, stante la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 7/4/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Villabate il 21/8/2013 da nata a [...] il Parte_1
20/1/1991, e nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Stato CP_1
5 civile del predetto Comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2013, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
b) compensa le spese tra le parti;
c) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6