TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1216/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1216/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BENELLI MATTIA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUNNI ALESSANDRO Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.6.2024 ha chiesto, in via preliminare Parte_1
l'adozione dei provvedimenti indifferibili volti ad assicurare i diritti di visita del padre con la minore (nata il [...]), nel merito l'affido condiviso con collocamento Per_1 materno, il versamento di un contributo paterno per il mantenimento della minore di euro 230,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Dopo aver instaurato il contraddittorio con la sig.ra , il Giudice ha così provveduto CP_1 in ordine all'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c.: “regolamenta il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 14,00 alle 18,00 e il mercoledì dalle 15,30 alle 21,00; la giornata del sabato o della domenica (la prima settimana il sabato e la seconda settimana la domenica, secondo il criterio dell'alternanza) dalle 10,00 alle 16,00; salvo diverso accordo tra le parti”. Con comparsa di costituzione depositata in data 4.10.2024, la sig.ra ha chiesto CP_1
l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne, un contributo paterno per il mantenimento della minore pari a euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'A.U. In occasione della prima udienza del 5.11.2024, le parti accettavano la proposta del Giudice che adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) affida la figlia minore in via condivisa ai genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
2) conferma il diritto di visita paterno statuito con ordinanza del 5.7.2024 secondo cui “il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 14,00 alle 18,00, il mercoledì dalle 15,30 alle 21,00; la giornata del sabato o della domenica (la prima settimana il sabato e la seconda settimana la domenica, secondo il criterio dell'alternanza) dalle 10,00 alle 16,00; salvo diverso accordo tra le parti” con la seguente ulteriore specificazione:
- Dall'adozione dei provvedimenti provvisori sino a fine gennaio 2025, aggiunta di un pomeriggio infrasettimanale (il martedì o il giovedì) dalle 15,30 alle 17,30 salvo diverso accordo tra le parti;
- Previsione di un pernotto mensile durante i mesi di gennaio e febbraio 2025 (11 gennaio 2025 e 8 febbraio 2025 salvo diverso accordo tra le parti) dal sabato alle ore 19,00 alla domenica alle ore 11,00;
- Previsione di un pernotto a weekend alternati da marzo 2025 dal sabato alle ore 19,00 alla domenica alle ore 11,00;
- Quanto alle vacanze natalizie: il padre terrà la bambina il 24 dicembre, la madre la terrà il 25 e il padre il 26; il padre terrà la bambina il 31 dicembre e la madre la terrà l'1 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_1 CP_1 di contributo per il mantenimento della figlia minore l'importo di euro 300,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
pagina 2 di 4 4) l'assegno unico verrà percepito dai genitori per metà ciascuno” In occasione dell'udienza del 25.3.2025 le parti definivano il seguente assetto delle visite paterne:
- “Sino a quando la minore non avrà iniziato l'asilo: a) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il primo turno lavorativo (7-16): CP_1 il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 14,00 alle 17,00, il mercoledì dalle 15,30 alle 21,00; b) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il secondo turno lavorativo (9,30- CP_1
18,30): il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 14,00 alle 18,30 (o sino alla fine del turno materno), il mercoledì dalle 15,30 alle 21,00;
- Quando la minore avrà iniziato l'asilo: a) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il primo turno lavorativo (7-16) il CP_1 padre potrà vedere la minore il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 (quando la minore uscirà dall'asilo) alle ore 21,00; b) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il secondo turno lavorativo (9,30- CP_1
18,30) il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 16,00 alle 18,30 (o sino alla fine del turno materno), il mercoledì dalle 16,00 alle 21,00;
- Per quanto attiene al pernotto il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a weekend alternati (il weekend di competenza paterna coinciderà con la settimana del primo turno lavorativo materno) dal sabato alle ore 15,00 sino alla domenica alle ore 15,00;er quanto attiene alle vacanze estive 2025 il sig. potrà tenere Pt_1 con sé la minore dal 12.7 per 4 giorni (il 16.7, giorno del compleanno della sig.ra
, la minore verrà riaccompagnata dalla madre) e ad agosto per 4 giorni dal CP_1 venerdì al lunedì (le cui date dovranno essere comunicate alla sig.ra entro CP_1 il 31.5.2025”. In occasione dell'udienza del 7.10.2025 il Giudice ha proposto l'ampliamento del weekend paterno con decorrenza dalla mattina alle 10,00 fino alle 15,00 sino al raggiungimento del quarto anno di età della minore, quando il padre potrà tenerla fino alle 19,00; quanto alle vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, la. Sig.ra terrà la minore il 24 CP_1 dicembre 2025, il padre la terrà il 25, la madre il 26; la madre terrà la bambina il 31 dicembre e il padre la terrà l'1 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
dalla prossimo Natale 2026 la minore starà con la madre il 24, con il padre dal 25 al 31, con la madre dall'1 al 6 e così via negli anni successivi secondo il criterio dell'alternanza; le altre festività e ponti secondo il criterio dell'alternanza (Pasqua 2026 con la madre e Pasquetta con il padre); vacanze estive due settimane non consecutive con il padre (periodo da comunicarsi entro il 31.5 di ogni anno da parte di entrambe le parti) per l'estate 2026 e poi due settimane anche consecutive a partire dall'estate 2027. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti. Le parti hanno dichiarano di accettare, confermando le altre condizioni già concordate. I difensori hanno richiesto di recepire le condizioni concordate e di trattenere la causa in decisione, spese compensate. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. pagina 3 di 4 Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) affida la figlia minore in via condivisa ai genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
2) dispone la seguente regolamentazione delle visite paterne: a) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il primo turno lavorativo (7-16) il CP_1 padre potrà vedere la minore il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 (quando la minore uscirà dall'asilo) alle ore 21,00; b) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il secondo turno lavorativo (9,30- CP_1
18,30) il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 16,00 alle 18,30 (o sino alla fine del turno materno), il mercoledì dalle 16,00 alle 21,00; c) Per quanto attiene al pernotto il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a weekend alternati (il weekend di competenza paterna coinciderà con la settimana del primo turno lavorativo materno) dal sabato alle ore 10,00 sino alla domenica alle ore 15,00 sino al raggiungimento del quarto anno di età della minore, quando il padre potrà tenerla fino alle 19,00; d) quanto alle vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, la. Sig.ra CP_1 terrà la minore il 24 dicembre 2025, il padre la terrà il 25, la madre il 26; la madre terrà la bambina il 31 dicembre e il padre la terrà il 1° gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
dal prossimo Natale 2026 la minore starà con la madre il 24, con il padre dal 25 al 31, con la madre dall'1 al 6 e così via negli anni successivi secondo il criterio dell'alternanza; e) le altre festività e ponti secondo il criterio dell'alternanza (Pasqua 2026 con la madre e Pasquetta con il padre); f) vacanze estive due settimane non consecutive con il padre (periodo da comunicarsi entro il 31.5 di ogni anno da parte di entrambe le parti) per l'estate 2026 e poi due settimane anche consecutive a partire dall'estate 2027; g) Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_1 CP_1 di contributo per il mantenimento della figlia minore l'importo di euro 300,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) l'assegno unico verrà percepito dai genitori per metà ciascuno;
5) dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025
Il presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1216/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BENELLI MATTIA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUNNI ALESSANDRO Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.6.2024 ha chiesto, in via preliminare Parte_1
l'adozione dei provvedimenti indifferibili volti ad assicurare i diritti di visita del padre con la minore (nata il [...]), nel merito l'affido condiviso con collocamento Per_1 materno, il versamento di un contributo paterno per il mantenimento della minore di euro 230,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Dopo aver instaurato il contraddittorio con la sig.ra , il Giudice ha così provveduto CP_1 in ordine all'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c.: “regolamenta il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 14,00 alle 18,00 e il mercoledì dalle 15,30 alle 21,00; la giornata del sabato o della domenica (la prima settimana il sabato e la seconda settimana la domenica, secondo il criterio dell'alternanza) dalle 10,00 alle 16,00; salvo diverso accordo tra le parti”. Con comparsa di costituzione depositata in data 4.10.2024, la sig.ra ha chiesto CP_1
l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne, un contributo paterno per il mantenimento della minore pari a euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'A.U. In occasione della prima udienza del 5.11.2024, le parti accettavano la proposta del Giudice che adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) affida la figlia minore in via condivisa ai genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
2) conferma il diritto di visita paterno statuito con ordinanza del 5.7.2024 secondo cui “il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 14,00 alle 18,00, il mercoledì dalle 15,30 alle 21,00; la giornata del sabato o della domenica (la prima settimana il sabato e la seconda settimana la domenica, secondo il criterio dell'alternanza) dalle 10,00 alle 16,00; salvo diverso accordo tra le parti” con la seguente ulteriore specificazione:
- Dall'adozione dei provvedimenti provvisori sino a fine gennaio 2025, aggiunta di un pomeriggio infrasettimanale (il martedì o il giovedì) dalle 15,30 alle 17,30 salvo diverso accordo tra le parti;
- Previsione di un pernotto mensile durante i mesi di gennaio e febbraio 2025 (11 gennaio 2025 e 8 febbraio 2025 salvo diverso accordo tra le parti) dal sabato alle ore 19,00 alla domenica alle ore 11,00;
- Previsione di un pernotto a weekend alternati da marzo 2025 dal sabato alle ore 19,00 alla domenica alle ore 11,00;
- Quanto alle vacanze natalizie: il padre terrà la bambina il 24 dicembre, la madre la terrà il 25 e il padre il 26; il padre terrà la bambina il 31 dicembre e la madre la terrà l'1 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_1 CP_1 di contributo per il mantenimento della figlia minore l'importo di euro 300,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
pagina 2 di 4 4) l'assegno unico verrà percepito dai genitori per metà ciascuno” In occasione dell'udienza del 25.3.2025 le parti definivano il seguente assetto delle visite paterne:
- “Sino a quando la minore non avrà iniziato l'asilo: a) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il primo turno lavorativo (7-16): CP_1 il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 14,00 alle 17,00, il mercoledì dalle 15,30 alle 21,00; b) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il secondo turno lavorativo (9,30- CP_1
18,30): il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 14,00 alle 18,30 (o sino alla fine del turno materno), il mercoledì dalle 15,30 alle 21,00;
- Quando la minore avrà iniziato l'asilo: a) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il primo turno lavorativo (7-16) il CP_1 padre potrà vedere la minore il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 (quando la minore uscirà dall'asilo) alle ore 21,00; b) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il secondo turno lavorativo (9,30- CP_1
18,30) il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 16,00 alle 18,30 (o sino alla fine del turno materno), il mercoledì dalle 16,00 alle 21,00;
- Per quanto attiene al pernotto il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a weekend alternati (il weekend di competenza paterna coinciderà con la settimana del primo turno lavorativo materno) dal sabato alle ore 15,00 sino alla domenica alle ore 15,00;er quanto attiene alle vacanze estive 2025 il sig. potrà tenere Pt_1 con sé la minore dal 12.7 per 4 giorni (il 16.7, giorno del compleanno della sig.ra
, la minore verrà riaccompagnata dalla madre) e ad agosto per 4 giorni dal CP_1 venerdì al lunedì (le cui date dovranno essere comunicate alla sig.ra entro CP_1 il 31.5.2025”. In occasione dell'udienza del 7.10.2025 il Giudice ha proposto l'ampliamento del weekend paterno con decorrenza dalla mattina alle 10,00 fino alle 15,00 sino al raggiungimento del quarto anno di età della minore, quando il padre potrà tenerla fino alle 19,00; quanto alle vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, la. Sig.ra terrà la minore il 24 CP_1 dicembre 2025, il padre la terrà il 25, la madre il 26; la madre terrà la bambina il 31 dicembre e il padre la terrà l'1 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
dalla prossimo Natale 2026 la minore starà con la madre il 24, con il padre dal 25 al 31, con la madre dall'1 al 6 e così via negli anni successivi secondo il criterio dell'alternanza; le altre festività e ponti secondo il criterio dell'alternanza (Pasqua 2026 con la madre e Pasquetta con il padre); vacanze estive due settimane non consecutive con il padre (periodo da comunicarsi entro il 31.5 di ogni anno da parte di entrambe le parti) per l'estate 2026 e poi due settimane anche consecutive a partire dall'estate 2027. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti. Le parti hanno dichiarano di accettare, confermando le altre condizioni già concordate. I difensori hanno richiesto di recepire le condizioni concordate e di trattenere la causa in decisione, spese compensate. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. pagina 3 di 4 Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) affida la figlia minore in via condivisa ai genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
2) dispone la seguente regolamentazione delle visite paterne: a) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il primo turno lavorativo (7-16) il CP_1 padre potrà vedere la minore il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 (quando la minore uscirà dall'asilo) alle ore 21,00; b) Nella settimana in cui la sig.ra svolge il secondo turno lavorativo (9,30- CP_1
18,30) il padre potrà vedere la minore il lunedì e il venerdì dalle 16,00 alle 18,30 (o sino alla fine del turno materno), il mercoledì dalle 16,00 alle 21,00; c) Per quanto attiene al pernotto il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a weekend alternati (il weekend di competenza paterna coinciderà con la settimana del primo turno lavorativo materno) dal sabato alle ore 10,00 sino alla domenica alle ore 15,00 sino al raggiungimento del quarto anno di età della minore, quando il padre potrà tenerla fino alle 19,00; d) quanto alle vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, la. Sig.ra CP_1 terrà la minore il 24 dicembre 2025, il padre la terrà il 25, la madre il 26; la madre terrà la bambina il 31 dicembre e il padre la terrà il 1° gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
dal prossimo Natale 2026 la minore starà con la madre il 24, con il padre dal 25 al 31, con la madre dall'1 al 6 e così via negli anni successivi secondo il criterio dell'alternanza; e) le altre festività e ponti secondo il criterio dell'alternanza (Pasqua 2026 con la madre e Pasquetta con il padre); f) vacanze estive due settimane non consecutive con il padre (periodo da comunicarsi entro il 31.5 di ogni anno da parte di entrambe le parti) per l'estate 2026 e poi due settimane anche consecutive a partire dall'estate 2027; g) Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_1 CP_1 di contributo per il mantenimento della figlia minore l'importo di euro 300,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) l'assegno unico verrà percepito dai genitori per metà ciascuno;
5) dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025
Il presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4