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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 3944.2024
TRA
, C.F.: , Partita IVA: , nato ad Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
Avellino il 09.01.1957 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Solimene, cod. fisc.: , elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di questi in Avellino alla Via P.S. Mancini n.70;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede in Atripalda (AV) in Piazza Municipio, P.Iva e C.F. rappresentato P.IVA_2
e difeso dall' avv. Serena Violano, (C.F.: del Foro di Avellino;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.847/2024 pubblicata il 29.04.2024, resa all'esito del procedimento r.g.n. 5076/2018, non notificata.
pagina 1 di 16 Conclusioni: Come da atti introduttivi delle parti e da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.1.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Avellino il in persona del sindaco p.t., per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) “condannare al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.840,00, a titolo di risarcimento per tutti i patiti danni patiti a seguito del sinistro per cui è causa (per rimborso spese, ITT e ITP, postumi invalidanti e danno morale) o alla diversa, maggiore o minore che dovesse risultare, in caso di contestazione da parte convenuta, dalla espletanda istruttoria a mezzo di
C.T.U. medico-legale; 2) condannare al pagamento dell'ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno patiti dal geom.
per il periodo oggetto di sua inabilità; 3)condannare al pagamento degli Parte_1 interessi legali maturati dalla data del sinistro e maturandi fino all'effettivo soddisfo, nonché della rivalutazione monetaria, quest'ultima se compete, sulle somme tutte a liquidarsi in favore dell' attore. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio nonché di quelle dell'esperita mediazione, oltre rimborso CAP e IVA come per legge”.
Esponeva l'attore che, in data 07.03.2018, alle ore 18.30 circa, in Atripalda (Av), alla
Via Appia, in prossimità del civico 179 e della fermata dell'autobus, mentre percorreva a piedi il marciapiede di detta strada, in direzione di centro, CP_1 improvvisa-mente finiva con il piede destro in una buca non visibile e non segnalata, presente sul citato marciapiede, buca determinatasi per l'assenza di parte della pavimentazione in prossimità di un tombino esistente sul marciapiede;
che a seguito di ciò perdeva l'equilibrio e cadeva per terra, riportando lesioni al braccio destro ed a quello sinistro, lesioni riscontrategli dal dott. ove lo stesso veniva Persona_1 nell'immediatezza trasportato dal sig. che era in sua compagnia e che Parte_2 al momento del verificarsi sinistro camminava dietro di lui, stante, in detta zona, anche la presenza di un restringimento del marciapiede che non consentiva il camminamento in parallelo di più persone;
che, a seguito della visita da parte del pagina 2 di 16 citato professionista, all'attore veniva stilata la seguente diagnosi: “grave epicondilite ed epitrocleite del braccio destro ed epicondilite del braccio sinistro, con iniziale prognosi di gg. 15 s.c.”, come emerge dalla certificazione a firma di esso dott.
[...]
che per giungere alla guarigione delle menzionate lesioni sono necessitati Per_1 complessivi giorni 69 di riposo, cure e fisioterapia, come emerge dalla ulteriore certificazione medica, anche specialistica, nonché dalle ricevute fiscali a prodursi;
che l'attore è risultato perciò guarito dalle menzionate lesioni solo in data
14/05/2018, con postumi da valutarsi in sede medico-legale, come pure si rileva dalla certificazione, di pari data, a firma del dott. che il sinistro si Persona_2 verificava per colpa ed esclusiva responsabilità del , tenuto alla Controparte_1 custodia e manutenzione delle strade e manufatti ricadenti nel proprio territorio.
Costituitosi in giudizio il in persona del sindaco p.t., aveva Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avversa citazione, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento avanzata da giacché assolutamente infondata con la Parte_1 conseguente condanna al pagamento delle spese da attribuirsi in favore del difensore antistatario.
Assegnati alle parti i termini ex art 183 comma sesto c.p.c., all'esito dell'espletamento della prova orale, il Tribunale di Avellino, con sentenza n.847/2024 pubblicata il 29.04.2024 e non notificata resa all'esito del procedimento r.g.n. 5076/2018, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali e oneri come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC in data 12.9.202 4 al con cui ha Controparte_1 convenuto l'odierno appellato dinanzi a questa Corte, rassegando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa l'ammissione, se del caso, dei mezzi istruttori (CTU) non ammessi dalla prima Giudice, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del in ordine ai Controparte_1 fatti oggetto di causa: 1) condannarlo al pagamento in favore dell'appellante della
pagina 3 di 16 somma di €. 5.840,00, a titolo di risarcimento per tutti i patiti danni a seguito del sinistro per cui è causa (per rimborso spese, ITT e ITP, postumi invalidanti e danno morale) come analiticamente specificati nella premessa dell'atto introduttivo del primo grado, o a quella diversa, maggiore o minore che dovesse risultare, in caso di ammissione della C.T.U. medico-legale, di cui in via istruttoria, si reitera la richiesta;
2) condannarlo altresì al pagamento dell'ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa,
a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno patiti dal geom. per il Parte_1 periodo oggetto di sua inabilità; 3) condannarlo inoltre al pagamento degli interessi legali maturati dalla data del sinistro e maturandi fino all'effettivo soddisfo, nonché della rivalutazione monetaria, quest'ultima se competente, sulle somme tutte a liquidarsi in favore dell'attore. Il tutto vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre rimborso spese, CAP ed IVA come per legge”.
L'appellante ha sostanzialmente proposto un unico motivo di appello censurando la sentenza impugnata in quanto affetta da “ ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI
FATTI, ATTI E DOCUMENTI DI CAUSA – ERRONEA APPLICAZIONE DI NORME E
PRINCIPI DI DIRITTO – ERRATA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA CHIESTO E PRONUNCIATO”.
Infatti, ferma la qualificazione giuridica (art. 2051 c.c.) data alla domanda dal giudice di prime cure, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha rilevato che: “dalle risultanze della prova testimoniale assunta e dall'esame della documentazione prodotta emerge che l'attore ben avrebbe potuto avvedersi dello stato di sconnessione del marciapiede e che, pertanto, la mera sconnessione dello stesso, peraltro pienamente visibile, non avrebbe provocato alcun danno laddove chi vi procedeva avesse adottato la dovuta cautela. Ed invero, seppure la strada era scarsamente illuminata, come dichiarato dai testimoni attorei, dalla documentazione fotografica emerge chiaramente che la predetta buca era visibile, anche se solo a distanza ravvicinata, e che il marciapiede era comunque illuminato dai lampioni del lato opposto della strada pubblica adiacente e dalle luci del negozio posto nelle immediate vicinanze, sicchè deve ritenersi che l'attore fosse in grado, utilizzando
l'ordinaria prudenza, di notare, quantomeno dalla breve distanza, la presenza del fondo dissestato;
di talchè, avrebbe dovuto procedere con particolare cautela per non inciampare, oppure evitare la superficie sconnessa e transitare in un punto in cui
pagina 4 di 16 l'asfalto era uniforme. Appurato, dunque, il comportamento poco diligente del danneggiato e chiarito che questo possa assurgere a caso fortuito idoneo di per sé ad interrompere del tutto il nesso causale tra l'obbligo custodiale e l'evento dannoso, è in definitiva proprio nella scarsa prudenza della condotta attorea che va individuata la causa dell'evento e, dunque, del danno dallo stesso subìto. Nessuna responsabilità può, pertanto, essere mossa all'ente convenuto, con la conseguenza che la domanda va integralmente rigettata.”
Secondo l'appellante in tale ricostruzione fattuale e giuridica, il giudice di primo grado, è di certo incoro in delle erronee interpretazioni e valutazioni oltre che nell'erronea applicazione di principi giuridici.
Innanzitutto, evidenzia l'appellante che dalle prove documentali e orali è emerso che il tratto di marciapiede percorso dall'odierna parte appellante e teatro del sinistro per cui è causa, fosse scarsamente illuminato;
che nel comportamento tenuto dall'attore, descritto nel libello introduttivo e rimasto confermato dagli escussi testi oculari, non è assolutamente dato di rilevare alcunchè di inconsueto e di inatteso o comunque di poco sensato, visto che il geom. che transitava lungo il Pt_1 marciapiede di Via Appia di in direzione di centro in compagnia CP_1 CP_1 del sig. allorchè tale marciapiede iniziava a restringersi, per la Parte_2 presenza sullo stesso di una pensilina per la fermata dell'autobus, ha preceduto la persona di cui era in compagnia iniziando a camminare “in fila indiana” per oltrepassare tale restringimento;
che l'inciampo sulla sconnessione del marciapiede era dovuta all'assenza di alcune mattonelle proprio in prossimità di un tombino presente sullo stesso e alla assenza della relativa segnalazione;
che l'affermazione, operata dal primo Giudice secondo cui la sconnessione del marciapiede era visibile da parte del per essere la buca visibile, anche se solo a distanza ravvicinata, Pt_1
e per essere il marciapiede illuminato dai lampioni del lato opposto della strada pubblica adiacente e del negozio posto nelle immediate vicinanze, risulta essere palesemente in contraddizione sia con quella presente immediatamente prima nel medesimo periodo della motivazione, ove lo stesso giudice ha affermato che la strada era scarsamente illuminata sia con la deposizione resa dal teste dell'odierna parte appellata, sig. , ascoltato all'udienza del 17/09/2020, che a domanda Testimone_1 del deducente difensore sul se, nell'immediatezza del punto di caduta vi fossero pagina 5 di 16 attività commerciali, aveva testualmente riferito quanto segue: “Nel punto di caduta non vi sono attività commerciali, sulla parte opposta della carreggiata esistono attività commerciali, nonché dopo il punto di caduta. Sul marciapiede dove è caduto il Pt_1 non vi è un punto di illuminazione pubblico, ma il palo con il lampione sta sul marciapiede opposto”; che il giudice di prime cure ha omesso di considerare un elemento essenziale, ovvero l'orario del verificarsi del sinistro (18.00/18.30, imbrunire), circostanza questa in cui le luci dell'illuminazione pubblica, presenti solo sul marciapiede opposto, non si erano ancora accese, così come le insegne dei negozi, e la luce naturale è al suo minimo, circostanze queste tutte emergenti dalle testimonianze raccolte in primo grado e dalla documentazione fotografica in atti;
che, infine, il primo giudice è anche di certo incorso in una violazione di diritto nel momento in cui, sostituendosi alla parte convenuta, che ne avrebbe dovuto fornire prova, ha rilevato la sussistenza del caso fortuito e conseguentemente l'interruzione del nesso di causalità in dipendenza di un preteso incauto comportamento del
Pt_1
********
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il in Controparte_1 persona del e legale rapp.te p.t., deducendo la palese infondatezza in fatto e CP_2 in diritto dell'appello proposto avendo il giudice di prime cure, correttamente rilevato l'insussistenza di elementi utili ad affermare una responsabilità del CP_1 convenuto in ordine alla produzione dei danni lamentati, rassegnando le seguenti conclusioni: “ a) rigettare l'appello proposto dal sig. , perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto, e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
-in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, accertare la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno;
- condannare comunque l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado”.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellata e dalla difesa di parte appellante per l'udienza del 21.1.2025, le parti, rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
pagina 6 di 16 Infine, con ordinanza del 23.1.2025 (comunicata in pari data) ex art artt. 350 e 352
c.p.c. è stata rinviata la causa dinanzi al Consigliere istruttore per la rimessione in decisione al 29.4.2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: I) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
II) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
III) termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica;
con successiva ordinanza del 30.4.2025 (comunicata in pari data) riferita all'udienza a trattazione scritta del giorno 29.4.2025, lette le note per la trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
C. Esame dei motivi di appello
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
Nell'esaminare il motivo di appello, appare opportuno partire dall'esame dell'art. 2051 c.c., atteso che su tale norma sembra che l'attore abbia concretamente fondato la propria domanda fin dall'atto di citazione, avendo citato in giudizio la convenuta per il solo fatto che questa rivestisse la qualità di gestore, e quindi custode, della strada ove si verificò l'incidente.
Va innanzitutto precisato che, come rilevato anche dal primo giudice, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c., la cui disciplina è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada
(cfr. Cass. civ., Sez. 3 n. 8157 del 03/04/2009; Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011;
Sez. 3, n. 6101 del 12/03/2013; Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805 del 27/03/2017; Sez. 3,
Ord. n. 6651 del 09/03/2020; Sez. 3, Ord. n. 6826 del 11/03/2021).
Dunque, tale responsabilità opera anche in relazione alle strade (come nel caso di specie) comunali (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024).
Ciò detto, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il pagina 7 di 16 danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004;
Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 20359 del 21/10/2005).
Ed invero, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo ( che sia, quindi, idoneo a produrre pagina 8 di 16 l'evento, escludendo fattori causali concorrenti) e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2284 del
02/02/2006; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali,
pagina 9 di 16 sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode ( cfr.
Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito.
Quindi la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la cui prova compete al danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 15/07/2022, n. 22391).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la pagina 10 di 16 dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 22/03/2024, n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2022, n. 3046).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n.
8306; Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 24/05/2024, n. 14566; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2024, n. 14479; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/09/2023, n. 26774; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/09/2023, n.
26682; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/05/2022, n. 16568; Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 11/11/2022, n. 33390).
L'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Inoltre, nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima pagina 11 di 16 dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n. 8306 cit., e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
In altri termini, nella nozione di caso fortuito rientra anche il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento abbia rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/01/2022, n. 2071).
Così, ad esempio, è stato ritenuto:
- che la conoscenza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi, qualificasse in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo consapevole delle condizioni di dissesto, avesse il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso e, dunque, che, per effetto della violazione del dovere di cautela, si fosse interrotto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n.
17443);
- che, essendo le circostanze di tempo, di luogo e di visibilità tali da richiedere una cautela parametrata all'ordinaria diligenza per cogliere eventuali anomalie della strada, l'omissione di tale cautela non potesse che ridondare a carico della parte danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/04/2022, n. 11798);
- che la presenza di umidità, in una giornata di pioggia, fosse del tutto ordinaria e tanto rendesse la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia, tanto bastando ad escludere che la cosa si presentasse pericolosa al di là di quanto connaturato all'uso pubblico nella condizione di pioggia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/09/2019, n. 23189 citata anche dal primo giudice).
In definitiva:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito"; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per pagina 12 di 16 qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/06/2024, n. 16667; Sez.
III, Ord., 14/06/2024, n. 16665).
Premessi tali principi, la Corte ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, il primo giudice abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice.
Ed invero, la Corte ritiene, come si evince chiaramente dalle foto prodotte dalla parte attrice in primo grado e dalle testimonianze rese in primo grado, che in considerazione della sconnessione lieve del manto stradale ovvero nello specifico dell'assenza di pavimentazione in prossimità di un tombino e della visibilità a distanza ravvicinata della predetta sconnessione in relazione allo stato dei luoghi, all'orario del sinistro (ore 18.30) e alla illuminazione data dai lampioni del lato opposto della strada pubblica adiacente e dalle luci del negozio posto nelle immediate vicinanze, che la vittima avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione nel percorrere la detta strada, essendo corretta la decisione del giudice di prime cure di rigetto della domanda attorea, attesa la ragionevole prevedibilità e l'evitabilità dell'evento dannoso da parte di . Parte_1
Ed invero, il lieve dislivello del fondo stradale, la visibilità data dai lampioni del lato opposto della strada pubblica adiacente e dalle luci del negozio posto nelle immediate vicinanze, la circostanza confermata dai testi che l'attore iniziava a camminare in fila indiana, la possibile percorrenza della strada transitando in una zona in cui la pavimentazione era regolare, rendevano la situazione di possibile danno, ad avviso della Corte, ragionevolmente suscettibile di essere prevista e superata dall'attrice/appellata attraverso l'adozione delle cautele normalmente pagina 13 di 16 attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Ragion per cui, era esigibile un comportamento, da parte sua, maggiormente diligente, onde evitare l'evento dannoso (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
26/09/2017, n. 22419), apparendo corretta la decisione del giudice di prime cure.
Può, dunque, sostenersi che la condotta non diligente dell'appellante che in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di visibilità, non ha adottato le cautele richieste dal caso concreto per cogliere le eventuali anomalie della strada sul suo percorso, ha avuto un efficienza causale nel dinamismo causale del danno, tale interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, non potendo qualificarsi il comportamento della vittima un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna dello stesso al Parte_1 pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri minimi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
5.201,00 ad euro 26.000 in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a pagina 14 di 16 decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del p.t., avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 CP_2
Avellino n.847/2024 pubblicata il 29.04.2024, resa all'esito del procedimento r.g.n.
5076/2018, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante, al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. delle spese del Controparte_1 giudizio secondo grado, che liquida in € 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 5.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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