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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/07/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1509/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1509 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (c.f. ), (c.f. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
) e (c.f. ), tutti rappresentati e C.F._6 Parte_7 C.F._7
difesi, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Valeria Frau del Foro di Cagliari, con studio in Cagliari,
alla via Tiziano n. 3 ed elettivamente domiciliati in Sassari, via Manno n. 55 presso e nello studio dell'avv. Caterina Arru;
opponente contro
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 (c.f. e p.i. CP_1
) e per essa la con sede a Milano, P.IVA_1 Controparte_2
via Valtellina n. 15/17 (c.f. e p.i. ), qui rappresentata da P.IVA_2 [...]
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17 (c.f. e p.i. ), Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 6 in persona del Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo Panini, come Controparte_4
da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Pes in
Sassari, Via E. Costa n. 50;
opposta
La causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse degli opponenti come da atti di citazione del 05.05.2022 e ribadite nelle comparse conclusionali;
nell'interesse dell'opposta come da comparsa di costituzione del 12.09.2022 e ribadite negli scritti conclusivi del 17.03.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori e hanno convenuto in Pt_1 Pt_4
giudizio rappresentata da esponendo quanto CP_1 Controparte_3
segue:
- di essere destinatari del decreto ingiuntivo n. 208/2022 del 11/03/2022, che ha imposto loro, in solido in qualità di fideiussori, il pagamento dell'importo di €. 1.050.000,00, per il debito relativo al conto corrente n. 31201 accesso in data 29.06.2000 presso l'Agenzia di Sassari n. 6600 della
[...]
(pari ad €. 1.363.743,98); Controparte_5
- che, in data 29.10.2001, avevano rilasciato fideiussione omnibus a beneficio della debitrice principale
(già Controparte_6 Controparte_7
;
[...]
- che la fideiussione omnibus sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust e la conseguente invalidità della clausola pattuita in deroga all'art. 1957 c.c. e la connessa estinzione degli impegni fideiussori, per non avere agito la Banca nel rispetto dei termini stabiliti dal citato articolo di legge;
pagina 2 di 6 - che l'inesistenza del debito asseritamente derivante dal saldo del conto anticipi n. 2543 sarebbe confermata dalla mancata produzione in atti del relativo contratto;
- che il contratto di accensione del conto corrente n. 31201 sarebbe illeggibile e che, pertanto, non vi sarebbe prova del credito da esso derivante;
- che vi sarebbero ulteriori profili di invalidità, quali l'illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 T.U.B., l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché di quella per mancanza fondi e disponibilità fondi, oltre all'illegittima e non pattuita antergazione e postergazione delle valute delle singole operazioni.
Hanno concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
la dichiarazione che nulla sarebbe dovuto dagli opponenti, anche in accoglimento dell'eccezione della nullità parziale della fideiussione sottoscritta il 29.10.2001 limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (legge Antitrust), oltre alla nullità della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la cessazione dell'efficacia della garanzia fideiussoria prestata dagli opponenti oltre che dichiarare che alcun obbligo residuerebbe in capo agli opponenti nei confronti dell'opposta. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio rappresentata da contestando in CP_1 Controparte_3
fatto e in diritto la ricostruzione degli opponenti. Ha esposto:
- che l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sarebbe infondata, in quanto parte opponente non potrebbe richiamare solo il provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 che ha coperto un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005 (essendo lo schema ABI sanzionato dalla Banca d'IT con il citato provvedimento quello del 2003), mentre il contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio
è del 29.10.2001; ne discenderebbe la valida deroga all'art. 1957 c.c. e, dunque, la disciplina applicata al rapporto;
pagina 3 di 6 - che il mancato deposito del conto corrente anticipi n. 2543 sarebbe irrilevante, in quanto il decreto ingiunto sarebbe stato emesso in base al solo rapporto di conto corrente n. 31201, la cui esposizione sarebbe sufficiente ad azionare l'intero importo della fideiussione;
- quanto al rapporto di conto corrente n. 31201, che il saldo debitore sarebbe stato dimostrato mediante il deposito del contratto di apertura del conto corrente e degli estratti trimestrali completi già in fase monitoria, inoltre ha contestato l'annotazione degli interessi derivanti dai conti anticipi nn. 2543,
280084 e 280991. In ogni caso, ha dedotto che la mancata tempestiva contestazione da parte della correntista che abbia avuto conoscenza dell'operazione di giroconto implicherebbe una tacita ratifica dell'operazione.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della diversa somma (minore o maggiore) che sarà
ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve ritenersi inammissibile, perché tardiva, la lamentata contrarietà della deroga all'art. 1957 c.c. alla disciplina consumeristica, in quanto la qualità di consumatori degli opponenti non è stata dedotta in atto di citazione, ma solo con gli scritti successivi e,
comunque, non è stata dimostrata.
Quanto all'eccepita nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust, deve rilevarsi che gli opponenti hanno depositato sia lo schema ABI
della fideiussione, sia il noto provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 che ha dichiarato nulli gli artt. 2, 6 e 8, per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (legge antitrust). Tuttavia, deve essere osservato che la fideiussione oggetto del presente giudizio è pagina 4 di 6 stata rilasciata nell'anno 2001 e, dunque, è antecedente rispetto allo schema che è stato accertato come contrario alla disciplina anticoncorrenziale, anche in ragione della sua applicazione generalizzata. Ebbene, essendo quest'ultimo dato ormai incontrovertibile, ne consegue che eventuali fideiussioni rilasciate successivamente al 2003, che presentano il medesimo testo di quella dichiarata nulla, debbono considerarsi stipulate “a valle” dell'intesa concorrenziale vietata. Altrettando, però, non può dirsi di quelle stipulate in data antecedente, come quella del caso di specie poiché, in questa ipotesi, devono trovare applicazione i generali principi in tema di onere della prova, per cui “la mera
corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle
predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale
fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. Il Provvedimento della Banca d'IT
del 2 maggio 2005, n. 55 non ha natura di prova privilegiata, svolgendo la sua funzione
sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria
della Banca d'IT (ottobre 2002 - maggio 2005). Ne consegue che grava sulla parte che ha
eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, l'onere
probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della
stipulazione dei contratti di fideiussione” (Tribunale Pescara, 06/03/2023). Ebbene, tale prova non è stata fornita dagli opponenti, che si sono limitati a ritenere le clausole invalide in base alla mera (eventuale) conformità allo schema sanzionato.
Quanto agli altri profili di invalidità lamentati, deve osservarsi che le contestazioni sono generiche. Infatti, gli opponenti non hanno indicato trimestri nei quali sarebbero stati addebitati, in esercizio dello ius variandi, interessi ad un tasso superiore rispetto a quello convenuto, non ha motivato l'asserita indeterminatezza della pattuizione della c.m.s. né gli importi eventualmente addebitati a tale titolo, neppure ha indicato specifiche poste annotate con valuta contabile diversa rispetto a quella effettiva e nemmeno specificato, in base a pagina 5 di 6 chiare risultanze degli estratti conto in atti, l'ammontare della rendicontazione degli interessi derivanti dai conti anticipi n. 2543, 280084 e 280991. Alla luce di tali considerazioni, coglie nel segno, la contestazione dell'opposta secondo cui la genericità di tali deduzioni intaccano la sussistenza stessa di un concreto interesse ad agire. Invero, non è stato allegato che il ricalcolo del saldo del conto corrente preteso da (€. 1.363.743,98) – se depurato dalle CP_3
voci ritenute illegittime – sarebbe sceso sotto la soglia dell'importo della fideiussione azionata (€. 1.050.000,00). Da ultimo, si osserva che per l'escussione della fideiussione è
sufficiente già e solo la produzione – anche in originale, nonostante la copia sia leggibile -
del contratto di conto corrente n. 31201 e dei relativi estratti conto.
A tale stregua l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a
[...]
che liquida in €. 18.977,00 oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso Controparte_3
forfettario 15% iva, cnpa e oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 09.07.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1509 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (c.f. ), (c.f. C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
) e (c.f. ), tutti rappresentati e C.F._6 Parte_7 C.F._7
difesi, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Valeria Frau del Foro di Cagliari, con studio in Cagliari,
alla via Tiziano n. 3 ed elettivamente domiciliati in Sassari, via Manno n. 55 presso e nello studio dell'avv. Caterina Arru;
opponente contro
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 (c.f. e p.i. CP_1
) e per essa la con sede a Milano, P.IVA_1 Controparte_2
via Valtellina n. 15/17 (c.f. e p.i. ), qui rappresentata da P.IVA_2 [...]
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17 (c.f. e p.i. ), Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 6 in persona del Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo Panini, come Controparte_4
da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Pes in
Sassari, Via E. Costa n. 50;
opposta
La causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse degli opponenti come da atti di citazione del 05.05.2022 e ribadite nelle comparse conclusionali;
nell'interesse dell'opposta come da comparsa di costituzione del 12.09.2022 e ribadite negli scritti conclusivi del 17.03.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori e hanno convenuto in Pt_1 Pt_4
giudizio rappresentata da esponendo quanto CP_1 Controparte_3
segue:
- di essere destinatari del decreto ingiuntivo n. 208/2022 del 11/03/2022, che ha imposto loro, in solido in qualità di fideiussori, il pagamento dell'importo di €. 1.050.000,00, per il debito relativo al conto corrente n. 31201 accesso in data 29.06.2000 presso l'Agenzia di Sassari n. 6600 della
[...]
(pari ad €. 1.363.743,98); Controparte_5
- che, in data 29.10.2001, avevano rilasciato fideiussione omnibus a beneficio della debitrice principale
(già Controparte_6 Controparte_7
;
[...]
- che la fideiussione omnibus sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust e la conseguente invalidità della clausola pattuita in deroga all'art. 1957 c.c. e la connessa estinzione degli impegni fideiussori, per non avere agito la Banca nel rispetto dei termini stabiliti dal citato articolo di legge;
pagina 2 di 6 - che l'inesistenza del debito asseritamente derivante dal saldo del conto anticipi n. 2543 sarebbe confermata dalla mancata produzione in atti del relativo contratto;
- che il contratto di accensione del conto corrente n. 31201 sarebbe illeggibile e che, pertanto, non vi sarebbe prova del credito da esso derivante;
- che vi sarebbero ulteriori profili di invalidità, quali l'illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 T.U.B., l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché di quella per mancanza fondi e disponibilità fondi, oltre all'illegittima e non pattuita antergazione e postergazione delle valute delle singole operazioni.
Hanno concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
la dichiarazione che nulla sarebbe dovuto dagli opponenti, anche in accoglimento dell'eccezione della nullità parziale della fideiussione sottoscritta il 29.10.2001 limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (legge Antitrust), oltre alla nullità della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la cessazione dell'efficacia della garanzia fideiussoria prestata dagli opponenti oltre che dichiarare che alcun obbligo residuerebbe in capo agli opponenti nei confronti dell'opposta. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio rappresentata da contestando in CP_1 Controparte_3
fatto e in diritto la ricostruzione degli opponenti. Ha esposto:
- che l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sarebbe infondata, in quanto parte opponente non potrebbe richiamare solo il provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 che ha coperto un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005 (essendo lo schema ABI sanzionato dalla Banca d'IT con il citato provvedimento quello del 2003), mentre il contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio
è del 29.10.2001; ne discenderebbe la valida deroga all'art. 1957 c.c. e, dunque, la disciplina applicata al rapporto;
pagina 3 di 6 - che il mancato deposito del conto corrente anticipi n. 2543 sarebbe irrilevante, in quanto il decreto ingiunto sarebbe stato emesso in base al solo rapporto di conto corrente n. 31201, la cui esposizione sarebbe sufficiente ad azionare l'intero importo della fideiussione;
- quanto al rapporto di conto corrente n. 31201, che il saldo debitore sarebbe stato dimostrato mediante il deposito del contratto di apertura del conto corrente e degli estratti trimestrali completi già in fase monitoria, inoltre ha contestato l'annotazione degli interessi derivanti dai conti anticipi nn. 2543,
280084 e 280991. In ogni caso, ha dedotto che la mancata tempestiva contestazione da parte della correntista che abbia avuto conoscenza dell'operazione di giroconto implicherebbe una tacita ratifica dell'operazione.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della diversa somma (minore o maggiore) che sarà
ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve ritenersi inammissibile, perché tardiva, la lamentata contrarietà della deroga all'art. 1957 c.c. alla disciplina consumeristica, in quanto la qualità di consumatori degli opponenti non è stata dedotta in atto di citazione, ma solo con gli scritti successivi e,
comunque, non è stata dimostrata.
Quanto all'eccepita nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust, deve rilevarsi che gli opponenti hanno depositato sia lo schema ABI
della fideiussione, sia il noto provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 che ha dichiarato nulli gli artt. 2, 6 e 8, per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (legge antitrust). Tuttavia, deve essere osservato che la fideiussione oggetto del presente giudizio è pagina 4 di 6 stata rilasciata nell'anno 2001 e, dunque, è antecedente rispetto allo schema che è stato accertato come contrario alla disciplina anticoncorrenziale, anche in ragione della sua applicazione generalizzata. Ebbene, essendo quest'ultimo dato ormai incontrovertibile, ne consegue che eventuali fideiussioni rilasciate successivamente al 2003, che presentano il medesimo testo di quella dichiarata nulla, debbono considerarsi stipulate “a valle” dell'intesa concorrenziale vietata. Altrettando, però, non può dirsi di quelle stipulate in data antecedente, come quella del caso di specie poiché, in questa ipotesi, devono trovare applicazione i generali principi in tema di onere della prova, per cui “la mera
corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle
predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale
fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. Il Provvedimento della Banca d'IT
del 2 maggio 2005, n. 55 non ha natura di prova privilegiata, svolgendo la sua funzione
sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria
della Banca d'IT (ottobre 2002 - maggio 2005). Ne consegue che grava sulla parte che ha
eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, l'onere
probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della
stipulazione dei contratti di fideiussione” (Tribunale Pescara, 06/03/2023). Ebbene, tale prova non è stata fornita dagli opponenti, che si sono limitati a ritenere le clausole invalide in base alla mera (eventuale) conformità allo schema sanzionato.
Quanto agli altri profili di invalidità lamentati, deve osservarsi che le contestazioni sono generiche. Infatti, gli opponenti non hanno indicato trimestri nei quali sarebbero stati addebitati, in esercizio dello ius variandi, interessi ad un tasso superiore rispetto a quello convenuto, non ha motivato l'asserita indeterminatezza della pattuizione della c.m.s. né gli importi eventualmente addebitati a tale titolo, neppure ha indicato specifiche poste annotate con valuta contabile diversa rispetto a quella effettiva e nemmeno specificato, in base a pagina 5 di 6 chiare risultanze degli estratti conto in atti, l'ammontare della rendicontazione degli interessi derivanti dai conti anticipi n. 2543, 280084 e 280991. Alla luce di tali considerazioni, coglie nel segno, la contestazione dell'opposta secondo cui la genericità di tali deduzioni intaccano la sussistenza stessa di un concreto interesse ad agire. Invero, non è stato allegato che il ricalcolo del saldo del conto corrente preteso da (€. 1.363.743,98) – se depurato dalle CP_3
voci ritenute illegittime – sarebbe sceso sotto la soglia dell'importo della fideiussione azionata (€. 1.050.000,00). Da ultimo, si osserva che per l'escussione della fideiussione è
sufficiente già e solo la produzione – anche in originale, nonostante la copia sia leggibile -
del contratto di conto corrente n. 31201 e dei relativi estratti conto.
A tale stregua l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a
[...]
che liquida in €. 18.977,00 oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso Controparte_3
forfettario 15% iva, cnpa e oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 09.07.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
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