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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione SENTENZA
a precetto nella causa civile iscritta al n.7638/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Saracino mandato Parte_1
in atti
Attore opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Serafino mandato in atti
Convenuto opposto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a precetto in rinnovazione regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione a precetto Parte_1
notificato in data 31.10.2024 con il quale il intimava il CP_1 CP_1
pagamento della somma di €.2.374,87 per pagamento di alcuni oneri condominiali.
Eccepiva l'opponente la nullità dell'intimazione in rinnovazione per omessa notifica unitamente all'atto di precetto dei titoli esecutivi;
La nullità
dell'intimazione per inefficacia del decreto ingiuntivo ex art.644 c.p.c.; la nullità
dell'intimazione per difetto della procura alle liti.
Il con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Controparte_1
tardivamente in giudizio ( rispetto ai termini di cui all'ert.167 c.p.c.) 2
Istruita la causa con sola produzione documentale, precisate le conclusioni, a seguito di discussione veniva decisa con la lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero occorre premettere che la costituzione tardiva del convenuto pur determinando la cessazione degli effetti della posizione di contumacia,
permette ( al convenuto costituitosi tardivamente) solo di compiere una mera difesa senza alcuna facoltà di produrre documentazione (che andava invece prodotta con la comparsa di costituzione tempestiva in giudizio)
Nella specie quindi a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, con riferimento all'atto di precetto in rinnovazione in oggetto, a questo giudicante non rimante che accogliere l'opposizione e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 31.10.2024
Quanto alle spese la definizione del giudizio , come sopra riportato,
unitamente al comportamento processuale tenuto dall'opposto giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di G. U.,definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza deduzione disattesa cosi provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per lo effetto, dichiara la nullità e quindi l'inefficacia dell'atto di precetto in rinnovazione notificato all'opponente in data
31.10.2024
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce.09.04.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione SENTENZA
a precetto nella causa civile iscritta al n.7638/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Saracino mandato Parte_1
in atti
Attore opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Serafino mandato in atti
Convenuto opposto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a precetto in rinnovazione regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione a precetto Parte_1
notificato in data 31.10.2024 con il quale il intimava il CP_1 CP_1
pagamento della somma di €.2.374,87 per pagamento di alcuni oneri condominiali.
Eccepiva l'opponente la nullità dell'intimazione in rinnovazione per omessa notifica unitamente all'atto di precetto dei titoli esecutivi;
La nullità
dell'intimazione per inefficacia del decreto ingiuntivo ex art.644 c.p.c.; la nullità
dell'intimazione per difetto della procura alle liti.
Il con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Controparte_1
tardivamente in giudizio ( rispetto ai termini di cui all'ert.167 c.p.c.) 2
Istruita la causa con sola produzione documentale, precisate le conclusioni, a seguito di discussione veniva decisa con la lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero occorre premettere che la costituzione tardiva del convenuto pur determinando la cessazione degli effetti della posizione di contumacia,
permette ( al convenuto costituitosi tardivamente) solo di compiere una mera difesa senza alcuna facoltà di produrre documentazione (che andava invece prodotta con la comparsa di costituzione tempestiva in giudizio)
Nella specie quindi a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, con riferimento all'atto di precetto in rinnovazione in oggetto, a questo giudicante non rimante che accogliere l'opposizione e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 31.10.2024
Quanto alle spese la definizione del giudizio , come sopra riportato,
unitamente al comportamento processuale tenuto dall'opposto giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di G. U.,definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza deduzione disattesa cosi provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per lo effetto, dichiara la nullità e quindi l'inefficacia dell'atto di precetto in rinnovazione notificato all'opponente in data
31.10.2024
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce.09.04.2025 Il G.O. Marilena Caroppo