Articolo 1 della Legge 28 aprile 1975, n. 145
Articolo 2
Versione
15 maggio 1975
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito dal seguente:
"La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976".
Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente: "Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1 gennaio 1977".
Entrata in vigore il 15 maggio 1975