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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 214/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE PRICOCO, giusta Parte_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AN ET, giusta procura in atti;
e
rappresentato e difeso dall'Avv. DARIO COSIMO ADORNATO, giusta procura in atti CP_2
- appellati
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il giudice del lavoro di Palmi, in accoglimento del ricorso con il quale ha proposto opposizione , limitatamente al Parte_1 PartitaIVA_1 presunto omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. relativi all'anno 2011-2012 di cui all'avviso di addebito n. 394/2013/0000463172000 di € 1.2888,09, ha così statuito: “Dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n.394/2013/0000463172000, di € CP_ 875, notificato in data 09/04/2013, relativo a somme iscritte a ruolo dall' a titolo di omesso versamento contributi IVS per il periodo dal 01/2012 al 12/2012;
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
094/2021/9002818355/000, notificata in data 31/12/2021, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dal suddetto avviso di addebito;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 232,00, oltre IVA, se dovuta, cpa
e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore Parte_1 dell'avv. Michele Pricoco, che ha fatto richiesta.”
Ha interposto appello la censurando la sentenza impugnata in relazione alla Pt_1 liquidazione delle spese di lite, quantificate erroneamente con riferimento ai parametri relativi allo ON inferiore (fino a 1100,00 euro) a quello da applicare (da 1.101,00 a 5.200 euro), in ragione del valore della causa che era stato erroneamente individuato nell'importo € 875,00 in luogo dell'importo corretto pari a € 1.228,09.
Ha concluso chiedendo l'applicazione dei valori medi dello ON di riferimento con riduzione del 30%, in relazione alla fase di studio, introduttiva e decisionale. CP_ Si costituiva l' che sottolineava che la riforma della sentenza era stata chiesta solo nei confronti CP_3
Costituitasi, l' eccepiva, in via preliminare ed assorbente, il difetto di procura, poiché la CP_3 procura alle liti prodotta era stata rilasciata da all'Avv. Michele Pricoco in data Parte_1
25.09.2019, ben prima della proposizione dell'appello e anche della pronuncia della sentenza.
Dalla procura in atti non era dato rilevare per quale giudizio fosse stata rilasciata, non essendo stata indicata né l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si intendeva promuovere il giudizio, né
l'oggetto del giudizio né tantomeno era indicata la controparte.
La procura era affetta da invalidità, perché il difensore che aveva certificato la sottoscrizione non aveva il potere di autentica in un atto separato atto, redatto in un tempo diverso dal ricorso.
Il ricorso in appello, redatto in data 05.05.2023, era stato proposto in forza di una procura, priva del requisito di specialità, sottoscritta ed autenticata dal difensore in Taurianova il 25.09.2019 ovvero in epoca in cui la sentenza impugnata non era in essere, ed era, peraltro, identica quella depositata in altro procedimento instaurato innanzi a questa Corte d'appello recante il n. 169/23
RGL .
Il ricorso in appello era, dunque, inammissibile.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione formulata da non è fondata. CP_3
Come già ritenuto da questa Corte, in analoga controversia (n.169/23 RGL), la procura alle liti conferita all'Avv. dall'Avv. Michele Pricoco è stata rilasciata separato ed allegata al ricorso in appello.
Dall'esame di tale atto si riscontra che essa è stata rilasciata all'Avv. Michele Pricopo da
“nella presente procedura in ogni fase, stato e grado anche di impugnazione … Parte_1 compreso l'appello … “.
Orbene, così come conferita, nel suo testo letterale, non postulerebbe questione di sorta, perché, pur non contenendo alcuno specifico riferimento alla sentenza impugnata, essa si rivela comprensiva del potere esplicitamente conferito al difensore di proporre appello e di assistere e rappresentare la parte in ogni fase, stato e grado anche di impugnazione.
Incontroverso quanto sopra, l'elemento distonico segnalato dall' concerne la data di CP_3 conferimento della procura: 25.09.2019.
Tale data è apposta prima della firma della sig.ra e dell'autentica da parte Parte_1 del difensore, sì che essa costituisce parte integrante della procura medesima.
La data del 25.09.2019 è antecedente, di oltre tre anni, al deposito del ricorso in appello,
5.5.23, ma anche alla pubblicazione della sentenza del Tribunale, 21.3.23, e del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, 11.5.22.
È persino antecedente all'intimazione di pagamento n. N° 094/2021/9002818355/000 recapitata in data 31.12.2021, oggetto del giudizio di primo grado.
A fronte di questa discrepanza neppure la congiunzione della procura all'atto di appello consente di poter addivenire alla conclusione della riferibilità della procura medesima al presente grado di giudizio, posto che essa sarebbe stata conferita per un atto inesistente al momento del conferimento, momento in cui non era stata neppure notificata l'intimazione di pagamento e non era prospettabile la proposizione del giudizio di primo grado.
Incontroversa l'esclusione di formalismo e, in contrario, affermata l'applicabilità del principio di conservazione degli atti, secondo cui, nei casi dubbi, la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti, nella fattispecie in esame è carente l'elemento minimo indefettibile per una procura speciale, vale a dire la volontà della parte di farsi rappresentare e difendere dal difensore nel giudizio di appello proposto con l'atto di impugnazione cui accede: una procura speciale conferita il 25.09.2019, allorquando non era stato proposto neanche il giudizio di primo grado, anzi non sussisteva neanche la materia del contendere, non può costituire valida manifestazione di volontà di farsi rappresentare e difendere in un giudizio di appello che verrà proposto solo il 5 maggio 2023.
Ciò che è essenziale è che “il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso” (cfr. Cass., S.U., n. 35466/2021).
La Suprema Corte, con riferimento al ricorso per Cassazione, ma con principio applicabile anche nel caso di specie, ha costantemente affermato che il requisito della specialità della procura è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività cui accede ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione dell'atto da impugnare o successivo alla notificazione del ricorso. (Cass, Ordinanza n. 8334 del
27/03/2024).
Ancora, la Suprema Corte Cass. Sez. Un. 2075/2024 ha precisato, in motivazione che “ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n.
35466/2021, citata). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) "si considera apposta in calce" al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l'art. 83, terzo comma,
c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la "congiunzione materiale" tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la "collocazione topografica") tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall'avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia "munito di procura speciale", come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 365 c.p.c.".
Nella fattispecie in esame la finestra temporale ricompresa fra il momento della pubblicazione della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, 21/3/23, il deposito del ricorso in appello, 5.5.2023, e la notifica eseguita il 18.09.2023 manca radicalmente.
Non v'è possibilità, dunque, di poter riferire la procura conferita il 25.09.2019 al ricorso in appello depositato il 05.05.2023 e notificato il 18.09.2023, con la conseguenza che al momento della proposizione dell'appello, la procura era inesistente, difettando ogni possibilità di poter affermare la riferibilità della procura stessa al presente giudizio, riferibilità che è requisito indefettibile in una procura speciale, “rispondendo all'esigenza di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, in coerenza con il principio del giusto processo”. (Cass. civ. sez. lav., 05/07/2024, n.18422).
Ritenuto quanto sopra, va preso atto che l'Avv. Michele Pricopo, nelle note scritte depositate Contr il 09.10.2023, primo atto immediatamente successivo alla costituzione dell' e della proposizione dell'eccezione di difetto di jus postulandi, ha richiamato l'ordinanza della Suprema
Corte n. 32399/2022, secondo cui“In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'articolo 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”. (cfr. Cass. 34467/2019 e 29244/2021). Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile (cfr. Cass.
22564/2020)”.
In allegato alle note scritte, il difensore ha depositato mandato alle liti, “a conferma di quello già conferito”, conferito in data 05.10.2023, dalla sig.ra all'Avv. Michele Pricopo. Pt_1
La parte, dunque, ha assolto, senza attendere il termine che il giudice è tenuto ad assegnare ex
182 c.p.c., nella formulazione vigente, applicabile a questo giudizio di appello, allorquando rilevi la mancanza della procura al difensore al fine di conseguire il rilascio della procura.
L'assolvimento dell'incombente, ancor prima dell'assegnazione del termine ha sanato i vizi e
“gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Non v'è, dunque, adempimento procedurale che questa Corte debba assolvere.
Nel merito l'appello è fondato, in effetti l'importo complessivo intimato con l'intimazione di pagamento impugnata in relazione all'avviso di addebito impugnato è pari a € 1.228,00, dunque il
Giudice di prime cure ha applicato lo ON di riferimento sbagliato.
L'appello deve dunque essere accolto e in applicazione dei parametri medi diminuiti del 30% del secondo ON del DM. n 147/22, le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere rideterminate in € 1.190,00, corrispondenti ai valori medi diminuiti del 30%
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e sono poste a carico - CP_3 visto che i motivi di appello tendevano ad ottenere una riliquidazione delle spese poste a carico di quest'ultima - e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, I ON (il valore della controversia è infatti pari alla differenza tra quanto liquidato a titolo di spese in primo grado, € 232,00, e quanto rideterminato in questa sede, €1.190,70) valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
e , avverso la sentenza n. 335/2023 del Giudice del lavoro di Controparte_1 CP_2
Palmi, pubblicata in data 21/03/2023 , accoglie l'appello parziale e, per l'effetto, ridetermina le spese di lite di primo grado in € 1.190,70, oltre accessori di legge, con già disposta distrazione.
Condanna a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in € 232,00, oltre CP_3 accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 214/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE PRICOCO, giusta Parte_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AN ET, giusta procura in atti;
e
rappresentato e difeso dall'Avv. DARIO COSIMO ADORNATO, giusta procura in atti CP_2
- appellati
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il giudice del lavoro di Palmi, in accoglimento del ricorso con il quale ha proposto opposizione , limitatamente al Parte_1 PartitaIVA_1 presunto omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. relativi all'anno 2011-2012 di cui all'avviso di addebito n. 394/2013/0000463172000 di € 1.2888,09, ha così statuito: “Dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n.394/2013/0000463172000, di € CP_ 875, notificato in data 09/04/2013, relativo a somme iscritte a ruolo dall' a titolo di omesso versamento contributi IVS per il periodo dal 01/2012 al 12/2012;
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
094/2021/9002818355/000, notificata in data 31/12/2021, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dal suddetto avviso di addebito;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 232,00, oltre IVA, se dovuta, cpa
e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore Parte_1 dell'avv. Michele Pricoco, che ha fatto richiesta.”
Ha interposto appello la censurando la sentenza impugnata in relazione alla Pt_1 liquidazione delle spese di lite, quantificate erroneamente con riferimento ai parametri relativi allo ON inferiore (fino a 1100,00 euro) a quello da applicare (da 1.101,00 a 5.200 euro), in ragione del valore della causa che era stato erroneamente individuato nell'importo € 875,00 in luogo dell'importo corretto pari a € 1.228,09.
Ha concluso chiedendo l'applicazione dei valori medi dello ON di riferimento con riduzione del 30%, in relazione alla fase di studio, introduttiva e decisionale. CP_ Si costituiva l' che sottolineava che la riforma della sentenza era stata chiesta solo nei confronti CP_3
Costituitasi, l' eccepiva, in via preliminare ed assorbente, il difetto di procura, poiché la CP_3 procura alle liti prodotta era stata rilasciata da all'Avv. Michele Pricoco in data Parte_1
25.09.2019, ben prima della proposizione dell'appello e anche della pronuncia della sentenza.
Dalla procura in atti non era dato rilevare per quale giudizio fosse stata rilasciata, non essendo stata indicata né l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si intendeva promuovere il giudizio, né
l'oggetto del giudizio né tantomeno era indicata la controparte.
La procura era affetta da invalidità, perché il difensore che aveva certificato la sottoscrizione non aveva il potere di autentica in un atto separato atto, redatto in un tempo diverso dal ricorso.
Il ricorso in appello, redatto in data 05.05.2023, era stato proposto in forza di una procura, priva del requisito di specialità, sottoscritta ed autenticata dal difensore in Taurianova il 25.09.2019 ovvero in epoca in cui la sentenza impugnata non era in essere, ed era, peraltro, identica quella depositata in altro procedimento instaurato innanzi a questa Corte d'appello recante il n. 169/23
RGL .
Il ricorso in appello era, dunque, inammissibile.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione formulata da non è fondata. CP_3
Come già ritenuto da questa Corte, in analoga controversia (n.169/23 RGL), la procura alle liti conferita all'Avv. dall'Avv. Michele Pricoco è stata rilasciata separato ed allegata al ricorso in appello.
Dall'esame di tale atto si riscontra che essa è stata rilasciata all'Avv. Michele Pricopo da
“nella presente procedura in ogni fase, stato e grado anche di impugnazione … Parte_1 compreso l'appello … “.
Orbene, così come conferita, nel suo testo letterale, non postulerebbe questione di sorta, perché, pur non contenendo alcuno specifico riferimento alla sentenza impugnata, essa si rivela comprensiva del potere esplicitamente conferito al difensore di proporre appello e di assistere e rappresentare la parte in ogni fase, stato e grado anche di impugnazione.
Incontroverso quanto sopra, l'elemento distonico segnalato dall' concerne la data di CP_3 conferimento della procura: 25.09.2019.
Tale data è apposta prima della firma della sig.ra e dell'autentica da parte Parte_1 del difensore, sì che essa costituisce parte integrante della procura medesima.
La data del 25.09.2019 è antecedente, di oltre tre anni, al deposito del ricorso in appello,
5.5.23, ma anche alla pubblicazione della sentenza del Tribunale, 21.3.23, e del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, 11.5.22.
È persino antecedente all'intimazione di pagamento n. N° 094/2021/9002818355/000 recapitata in data 31.12.2021, oggetto del giudizio di primo grado.
A fronte di questa discrepanza neppure la congiunzione della procura all'atto di appello consente di poter addivenire alla conclusione della riferibilità della procura medesima al presente grado di giudizio, posto che essa sarebbe stata conferita per un atto inesistente al momento del conferimento, momento in cui non era stata neppure notificata l'intimazione di pagamento e non era prospettabile la proposizione del giudizio di primo grado.
Incontroversa l'esclusione di formalismo e, in contrario, affermata l'applicabilità del principio di conservazione degli atti, secondo cui, nei casi dubbi, la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti, nella fattispecie in esame è carente l'elemento minimo indefettibile per una procura speciale, vale a dire la volontà della parte di farsi rappresentare e difendere dal difensore nel giudizio di appello proposto con l'atto di impugnazione cui accede: una procura speciale conferita il 25.09.2019, allorquando non era stato proposto neanche il giudizio di primo grado, anzi non sussisteva neanche la materia del contendere, non può costituire valida manifestazione di volontà di farsi rappresentare e difendere in un giudizio di appello che verrà proposto solo il 5 maggio 2023.
Ciò che è essenziale è che “il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso” (cfr. Cass., S.U., n. 35466/2021).
La Suprema Corte, con riferimento al ricorso per Cassazione, ma con principio applicabile anche nel caso di specie, ha costantemente affermato che il requisito della specialità della procura è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività cui accede ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione dell'atto da impugnare o successivo alla notificazione del ricorso. (Cass, Ordinanza n. 8334 del
27/03/2024).
Ancora, la Suprema Corte Cass. Sez. Un. 2075/2024 ha precisato, in motivazione che “ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n.
35466/2021, citata). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) "si considera apposta in calce" al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l'art. 83, terzo comma,
c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la "congiunzione materiale" tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la "collocazione topografica") tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall'avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia "munito di procura speciale", come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 365 c.p.c.".
Nella fattispecie in esame la finestra temporale ricompresa fra il momento della pubblicazione della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, 21/3/23, il deposito del ricorso in appello, 5.5.2023, e la notifica eseguita il 18.09.2023 manca radicalmente.
Non v'è possibilità, dunque, di poter riferire la procura conferita il 25.09.2019 al ricorso in appello depositato il 05.05.2023 e notificato il 18.09.2023, con la conseguenza che al momento della proposizione dell'appello, la procura era inesistente, difettando ogni possibilità di poter affermare la riferibilità della procura stessa al presente giudizio, riferibilità che è requisito indefettibile in una procura speciale, “rispondendo all'esigenza di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, in coerenza con il principio del giusto processo”. (Cass. civ. sez. lav., 05/07/2024, n.18422).
Ritenuto quanto sopra, va preso atto che l'Avv. Michele Pricopo, nelle note scritte depositate Contr il 09.10.2023, primo atto immediatamente successivo alla costituzione dell' e della proposizione dell'eccezione di difetto di jus postulandi, ha richiamato l'ordinanza della Suprema
Corte n. 32399/2022, secondo cui“In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'articolo 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”. (cfr. Cass. 34467/2019 e 29244/2021). Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile (cfr. Cass.
22564/2020)”.
In allegato alle note scritte, il difensore ha depositato mandato alle liti, “a conferma di quello già conferito”, conferito in data 05.10.2023, dalla sig.ra all'Avv. Michele Pricopo. Pt_1
La parte, dunque, ha assolto, senza attendere il termine che il giudice è tenuto ad assegnare ex
182 c.p.c., nella formulazione vigente, applicabile a questo giudizio di appello, allorquando rilevi la mancanza della procura al difensore al fine di conseguire il rilascio della procura.
L'assolvimento dell'incombente, ancor prima dell'assegnazione del termine ha sanato i vizi e
“gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Non v'è, dunque, adempimento procedurale che questa Corte debba assolvere.
Nel merito l'appello è fondato, in effetti l'importo complessivo intimato con l'intimazione di pagamento impugnata in relazione all'avviso di addebito impugnato è pari a € 1.228,00, dunque il
Giudice di prime cure ha applicato lo ON di riferimento sbagliato.
L'appello deve dunque essere accolto e in applicazione dei parametri medi diminuiti del 30% del secondo ON del DM. n 147/22, le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere rideterminate in € 1.190,00, corrispondenti ai valori medi diminuiti del 30%
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e sono poste a carico - CP_3 visto che i motivi di appello tendevano ad ottenere una riliquidazione delle spese poste a carico di quest'ultima - e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, I ON (il valore della controversia è infatti pari alla differenza tra quanto liquidato a titolo di spese in primo grado, € 232,00, e quanto rideterminato in questa sede, €1.190,70) valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
e , avverso la sentenza n. 335/2023 del Giudice del lavoro di Controparte_1 CP_2
Palmi, pubblicata in data 21/03/2023 , accoglie l'appello parziale e, per l'effetto, ridetermina le spese di lite di primo grado in € 1.190,70, oltre accessori di legge, con già disposta distrazione.
Condanna a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in € 232,00, oltre CP_3 accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)