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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. ND Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2651 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
IA (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. ND Vaccarini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]CP_1
IA (RM) rappresentato e difeso dall'Avv. ND Vaccarini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Mediante deposito di ricorso congiunto, depositato in data 19 novembre 2024,
i IG.ri e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 CP_1 volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio ND nato a [...] il [...] e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" dall'anno del 2018 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del figlio.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di lavorare Pt_1
saltuariamente nel settore dell'estetica e di non avere un'occupazione stabile, mentre il di lavorare come operaio presso la ditta “ArtLab s.r.l.” con sede CP_1 in Roma percependo uno stipendio mensile netto di € 1.500,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 14.01.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 14 maggio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da ed Parte_1 [...]
iscritto al n. 2651 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno CP_1
2024, per l'effetto dispone:
A) affido del minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni su1l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in UI IA (RM) – loc. Ponton Dell'elce alla Via degli Ontani,22 e ivi manterrà la propria residenza unitamente alla madre;
B) La IG.ra , ove lo ritenga opportuno e previo consenso dell'altro Pt_1
genitore, avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella del minore, purché ciò non limiti il diritto del padre a mantenere un rapporto stabile con il figlio;
2 C) Nell'interesse di ND, circa la continuità del rapporto con i propri genitori al fine di preservare il diritto alla bigenitorialità, gli stessi, con reciproco accordo, tenuto conto anche degli orari lavorativi hanno stabilito i seguenti tempi di permanenza di ND presso ciascun genitore secondo il seguente schema che per comodità si riporta: LUNEDI sino a entrata scuola / Pt_1 CP_1 dall'uscita di scuola con pernotto ino a entrata scuola / Per_1 CP_1
pomeriggio (da uscita di scuola) con pernotto Pt_1 Parte_2 sino a entrata scuola / dall'uscita di scuola con CP_2 Pt_1 CP_1
pernotto ino a entrata di scuola / pomeriggio (da CP_3 CP_1 Pt_1
uscita di scuola) ore 8:00 preleva il minore presso CP_4 CP_1
abitazione DI Carlo F. con pernotto con pernotto Parte_3
con pernotto ino a entrata scuola / Controparte_5 Per_1 CP_1
pomeriggio (da uscita di scuola) con pernotto Pt_1 Parte_2 sino a entrata scuola / dall'uscita di scuola con CP_2 Pt_1 CP_1
pernotto ino a entrata scuola / pomeriggio (da CP_3 CP_1 Pt_1
uscita di scuola) con pernotto con Parte_4 Parte_5
pernotto sino ad accompagnamento a scuola lunedì mattina
D) Precisa che, nell'interesse del minore, la calendarizzazione testè rappresentata tiene (ed ha voluto tener) conto dei ritmi ed occasioni di frequentazione di
ND già consolidati da diverso tempo ed in tale ottica è stato applicato dai ricorrenti tale metodo anche per quanto concerne i periodi di vacanza/ferie. Per quanto riguarda le vacanze (considerate prioritarie e prevalenti sulle frequentazioni regolari ut supra rappresentate) così come rinvenienti dal calendario scolastico della Scuola dell'Infanzia ed Elementare “Monte le
Forche” nonché per i periodi di ferie dei ricorrenti, si applica quanto stabilito dalle parti nel ricorso.
E) In riferimento ai periodi relativi ai rispettivi compleanni, se ricadenti in giorni di frequentazione non coincidenti con i giorni di tali ricorrenze l'orario di inizio non potrà essere comunque successivo alle h.9:00 A.M. e l'orario finale non successivo alle h. 7:30 P.M.;
F) In riferimento al periodo estivo – che inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con il primo giorno di scuola – i genitori, salvo diverso accordo tra di loro, manterranno l'attuale piano di frequentazioni ordinario durante la
3 pausa estiva ma diversamente dall'orario previsto nel piano di frequentazione durante il periodo scolastico il minore verrà ricondotto da chi lo tiene con sé presso l'altro genitore entro le ore 7:30 A.M.; il tutto fatto salvo e compatibilmente con orario del centro estivo che eventualmente sarà concordato tra i genitori;
G) il IG. contribuirà al mantenimento de figlio versando CP_1 mensilmente una somma pari ad € 200,00 (Duecento/00) annualmente rivalutabile a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese (data valuta) su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra ; 8) I Parte_1
genitori, fermo restando quanto previsto al successivo punto 9), provvederanno al pagamento della mensa, trasporto scolastico, utenze e dispositivi mobili, traffico dati e catechismo nella misura del 50% In particolare, i ricorrenti precisano e si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).;
H) I genitori sin d'ora, e per quanto non espressamente specificato nel presente ricorso e/o nel piano genitoriale sottoscritto, s'impegnano a sostenere nella misura del 50% tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il bambino, mediche, scolastiche, ludiche e sportive per la determinazione delle quali si riportano al “Protocollo Famiglia” in particolare pag. 7 e 8 del
15.01.2015 n.150, stipulato tra il Tribunale di Civitavecchia e l'Ordine degli
Avvocati di Civitavecchia
I) Per espresso accordo tra le parti, la madre percepirà al 100% l'assegno unico per il nucleo familiare mentre le parti fruiranno del 50% delle detrazioni per le spese che sosterranno per ND salvo che siano state sostenute interamente da uno solo dei genitori;
J) Le decisioni di maggiore importanza, nell'interesse di ND, in merito all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio;
4 K) Non è consentito condurre ND fuori dal Paese senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono o altra reperibilità ed in ogni caso tale eventuale accordo riguarderà l'espatrio solo nei Paesi che sono membri firmatari della Convenzione dell'Aia sugli Aspetti civili della sottrazione dei minori;
L) I genitori si impegnano reciprocamente al rispetto e alla serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con i rami parentali paterni e materni, in modo tale da uniformarsi all'osservanza del principio secondo cui, il minore, ha il Diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
M) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
N) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 22 maggio 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. ND Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2651 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
IA (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. ND Vaccarini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]CP_1
IA (RM) rappresentato e difeso dall'Avv. ND Vaccarini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Mediante deposito di ricorso congiunto, depositato in data 19 novembre 2024,
i IG.ri e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 CP_1 volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio ND nato a [...] il [...] e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" dall'anno del 2018 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del figlio.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di lavorare Pt_1
saltuariamente nel settore dell'estetica e di non avere un'occupazione stabile, mentre il di lavorare come operaio presso la ditta “ArtLab s.r.l.” con sede CP_1 in Roma percependo uno stipendio mensile netto di € 1.500,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 14.01.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 14 maggio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da ed Parte_1 [...]
iscritto al n. 2651 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno CP_1
2024, per l'effetto dispone:
A) affido del minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni su1l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in UI IA (RM) – loc. Ponton Dell'elce alla Via degli Ontani,22 e ivi manterrà la propria residenza unitamente alla madre;
B) La IG.ra , ove lo ritenga opportuno e previo consenso dell'altro Pt_1
genitore, avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella del minore, purché ciò non limiti il diritto del padre a mantenere un rapporto stabile con il figlio;
2 C) Nell'interesse di ND, circa la continuità del rapporto con i propri genitori al fine di preservare il diritto alla bigenitorialità, gli stessi, con reciproco accordo, tenuto conto anche degli orari lavorativi hanno stabilito i seguenti tempi di permanenza di ND presso ciascun genitore secondo il seguente schema che per comodità si riporta: LUNEDI sino a entrata scuola / Pt_1 CP_1 dall'uscita di scuola con pernotto ino a entrata scuola / Per_1 CP_1
pomeriggio (da uscita di scuola) con pernotto Pt_1 Parte_2 sino a entrata scuola / dall'uscita di scuola con CP_2 Pt_1 CP_1
pernotto ino a entrata di scuola / pomeriggio (da CP_3 CP_1 Pt_1
uscita di scuola) ore 8:00 preleva il minore presso CP_4 CP_1
abitazione DI Carlo F. con pernotto con pernotto Parte_3
con pernotto ino a entrata scuola / Controparte_5 Per_1 CP_1
pomeriggio (da uscita di scuola) con pernotto Pt_1 Parte_2 sino a entrata scuola / dall'uscita di scuola con CP_2 Pt_1 CP_1
pernotto ino a entrata scuola / pomeriggio (da CP_3 CP_1 Pt_1
uscita di scuola) con pernotto con Parte_4 Parte_5
pernotto sino ad accompagnamento a scuola lunedì mattina
D) Precisa che, nell'interesse del minore, la calendarizzazione testè rappresentata tiene (ed ha voluto tener) conto dei ritmi ed occasioni di frequentazione di
ND già consolidati da diverso tempo ed in tale ottica è stato applicato dai ricorrenti tale metodo anche per quanto concerne i periodi di vacanza/ferie. Per quanto riguarda le vacanze (considerate prioritarie e prevalenti sulle frequentazioni regolari ut supra rappresentate) così come rinvenienti dal calendario scolastico della Scuola dell'Infanzia ed Elementare “Monte le
Forche” nonché per i periodi di ferie dei ricorrenti, si applica quanto stabilito dalle parti nel ricorso.
E) In riferimento ai periodi relativi ai rispettivi compleanni, se ricadenti in giorni di frequentazione non coincidenti con i giorni di tali ricorrenze l'orario di inizio non potrà essere comunque successivo alle h.9:00 A.M. e l'orario finale non successivo alle h. 7:30 P.M.;
F) In riferimento al periodo estivo – che inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con il primo giorno di scuola – i genitori, salvo diverso accordo tra di loro, manterranno l'attuale piano di frequentazioni ordinario durante la
3 pausa estiva ma diversamente dall'orario previsto nel piano di frequentazione durante il periodo scolastico il minore verrà ricondotto da chi lo tiene con sé presso l'altro genitore entro le ore 7:30 A.M.; il tutto fatto salvo e compatibilmente con orario del centro estivo che eventualmente sarà concordato tra i genitori;
G) il IG. contribuirà al mantenimento de figlio versando CP_1 mensilmente una somma pari ad € 200,00 (Duecento/00) annualmente rivalutabile a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese (data valuta) su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra ; 8) I Parte_1
genitori, fermo restando quanto previsto al successivo punto 9), provvederanno al pagamento della mensa, trasporto scolastico, utenze e dispositivi mobili, traffico dati e catechismo nella misura del 50% In particolare, i ricorrenti precisano e si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).;
H) I genitori sin d'ora, e per quanto non espressamente specificato nel presente ricorso e/o nel piano genitoriale sottoscritto, s'impegnano a sostenere nella misura del 50% tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il bambino, mediche, scolastiche, ludiche e sportive per la determinazione delle quali si riportano al “Protocollo Famiglia” in particolare pag. 7 e 8 del
15.01.2015 n.150, stipulato tra il Tribunale di Civitavecchia e l'Ordine degli
Avvocati di Civitavecchia
I) Per espresso accordo tra le parti, la madre percepirà al 100% l'assegno unico per il nucleo familiare mentre le parti fruiranno del 50% delle detrazioni per le spese che sosterranno per ND salvo che siano state sostenute interamente da uno solo dei genitori;
J) Le decisioni di maggiore importanza, nell'interesse di ND, in merito all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio;
4 K) Non è consentito condurre ND fuori dal Paese senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono o altra reperibilità ed in ogni caso tale eventuale accordo riguarderà l'espatrio solo nei Paesi che sono membri firmatari della Convenzione dell'Aia sugli Aspetti civili della sottrazione dei minori;
L) I genitori si impegnano reciprocamente al rispetto e alla serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con i rami parentali paterni e materni, in modo tale da uniformarsi all'osservanza del principio secondo cui, il minore, ha il Diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
M) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
N) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 22 maggio 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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