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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1272/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del G.o.t., dott.ssa Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1272/2020, trattenuta in decisione il 21-10-2024 previa concessione dei termini di cui agli art. 190 c.p.c., promossa da:
(già ) (c.f. con sede in Pt_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
Milano alla via Domenichino 5, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avvocati
Marisa Olga Meroni (c.f. e Paolo Marra (c.f. C.F._1
) CodiceFiscale_2
Attrice contro
in persona del l. r.p.t. in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_1
c.f. , con sede in alla via Manzoni n. 5 rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_1 difeso dall'avvocato Assunta Sulmona( c.f. ), presso il cui studio e' C.F._3
elettivamente domiciliato in Campobasso alla via Umberto I n. 43,
Convenuto
Oggetto: Pagamento somme
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
L'attrice ha allegato e documentato di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto da e da NI S.p.A. per asserite forniture e , con l'atto Controparte_3 introduttivo, ha convenuto in giudizio quest'ultimo rassegnando le Parte_4
seguenti testuali conclusioni:“ … Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: Part In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni espo-ste in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 5.410,59 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di alcuni crediti, e portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera a., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
c. € 1.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla CP_4 precedente lettera a.; e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Part tempore, al relativo pagamento in favore di Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...]
delle diverse somme, a titolo di: CP_1
a. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di alcuni crediti, e portati dalle cd. Note Debito Interessi
b. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
c. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in Controparte_1
Part persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Controparte_1
Part rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Controparte_1
c.c.;…” In data 18.11.2020 si e' costituito in giudizio il convenuto, con comparsa CP_1
depositata telematicamente, contestando la domanda attrice ed insistendo nel suo rigetto ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “…preliminarmente ed in rito
a. attesa la insussistenza (documentale) dei motivi esposti dalla e mancando i presupposti Pt_4 di legge per la proposizione del presente giudizio, considerato il comportamento del CP_1 improntato alla trasparenza amministrativa e contabile, come comprovato dalle delibere
[...] comunali e di giunta, accertare e dichiarare la inammissibilità in diritto del proposto giudizio da parte della Pt_4 nel merito Part b. per i motivi esposti in difesa, rigettare le domande promosse dalla in ordine agli importi richiesti a titolo di interessi di mora presuntivamente maturati a fronte del (non provato) ritardato pagamento da parte del Controparte_1
Part c. rigettare la richiesta, promossa dalla degli ulteriori interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs n.231/2002 nonché il risarcimento richiesto in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n.231/2002, in quanto insussistenti per i motivi esposti in difesa;
d. rigettare la domanda promossa dalla a titolo di interessi moratori, anatocistici e costi di Pt_4 recupero, portati dalle note di debito maturati per il ritardato pagamento di crediti e dalle note di debito per interessi, per i motivi esposti in difesa;
e. rigettare la domanda promossa dalla in ordine alle somme richieste a titolo di Pt_4 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in quanto domanda non solo non provata, ma neppure articolata esaurientemente in sede di proposizione dell'atto di citazione introduttivo;
f. in via subordinata: laddove ritenute sussistenti le ragioni attoree, accertare come eventualmente dovuti gli interessi moratori, anatocistici e risarcitori sono a partire dalla messa in mora della domanda attorea da identificare nell'atto di citazione introduttivo e dalla notifica dello stesso, e da tale data eventualmente conteggiare ed accertare gli importi dovuti previa verifica della intervenuta prescrizione delle richieste di pagamento come formulate da parte attrice epurata della richiesta di risarcimento richiesto in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n.231/2002, in quanto insussistenti per
i motivi esposti in difesa;
g. condannare, altresì, la al risarcimento dei danni in favore dell'opposto ex art. 96 c.p.c., Pt_4 da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio…”
Concessi ed espletati i termini ex art. 183 6°co. Cpc, veniva disposta una ctu tecnico contabile e nominato il dott. , al fine di ricostruire i rapporti debito-credito Persona_1
tra le parti anche con riferimento alla cessione del credito.
Concluse le operazioni peritali, depositata la relazione tecnica finale, la causa veniva rinviata al 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ed alla predetta data trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc.
****
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta ed in particolare della ctu tecnico-contabile, e' risultata parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
La presente controversia si incentra su crediti maturati quali corrispettivi dei contratti di fornitura, e, quindi, nell'ambito delle transazioni commerciali. La materia e' regolata dal
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231 all'art. 2 ,co.1, lett. a) che definisce l'ambito applicativo delle c.d. “ transazioni commerciali”. Ad agire e' pero' Controparte_5
poi quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario creditore
[...] Parte_4
verso il debitore ceduto, . Controparte_1
La poi dunque, ha adito il Tribunale di Controparte_5 Parte_4
Campobasso per chiedere la condanna al pagamento del debito del , Controparte_1
relativo alle fatture oggetto di cessione in favore della;
quindi l'attrice si è resa Pt_1 cessionaria dei crediti sorti in capo a ed NI S.p.A. nei confronti del Controparte_3 maturati a fronte dell'asserito ritardato pagamento, da parte del Controparte_1
convenuto, della sorte capitale di alcuni crediti, e portati dalle fatture (cd. Note Debito
Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 04.01-04.02 per
€ 5.410,59 oltre interessi anatocistici e spese di recupero del credito ex art. 6, comma 2, D.
Lgs. 231/2002.
Sulle risultanze della ctu tecnico contabile espletata.
A pag. 13 della ctu depositata il 13.11.2023, rassegnando le conclusioni dell'indagine svolta, l'ausiliario afferma testualmente: “ , per il titolo dedotto in giudizio, Parte_5 vanta un credito residuo di euro 3.130,62 così determinato: - euro 1.150,62 interessi di mora ex D.
Lgs. 231/02 fatture (v. TABELLA 1 in Allegato n°2); - euro 309,18 interessi di mora CP_3 ex D. Lgs. 231/02 fatture NI SP (v. TABELLA 2 in Allegato n°3);- euro 1.492,16 interessi D.
Lgs. 231/02 ex art. 1284 co 4 c.c. fatture (v. TABELLA 3 in Allegato n°4); - euro CP_3
138,66 interessi D. Lgs. 231/02 ex art. 1284 co 4 c.c. fatture NI SP (v. TABELLA 4 in Allegato
n°5); - euro 40,00 ex art. 6 del D. Lgs. 231/02…”
E', pertanto, evidente che la domanda formulata dall'attrice, sulla base dell'indagine svolta dal ctu, esente da vizi e/o censure, e delle conclusioni raggiunte e fatte proprie dall'estensore della presente, merita solo parziale accoglimento.
Va' , invece, disattesa la domanda ex art. 2041 c.c..
Ed infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita nei confronti dell'arricchito da parte di chi ha subito il depauperamento, il quale deve essere corrispondente e relazionato all'arricchimento stesso. Nel caso in esame il soggetto che può dirsi depauperato è solo la società cedente il credito avendo direttamente provveduto alla fornitura. Invero, la è sì succeduta nella posizione della Controparte_5
cedente, in forza del contratto di cessione del credito, ma meramente in relazione al credito contrattuale e non anche a quello di cui all'ingiustificato arricchimento che ha non solo una causale, ma anche un contenuto e, quindi, un importo diverso.
Inoltre, come noto, l'azione di ingiustificato arricchimento e' un'azione a carattere sussidiario, per cui è invocabile solo se nell'ordinamento non sussistano altri rimedi di per sé idonei a tutelare il diritto azionato. La Suprema Corte ha numerose volte precisato che:
“…l'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse” (cfr. Cass. sent. 20747/2007).
Sulla base delle argomentazioni che precedono la domanda merita accoglimento parziale nei limiti delle conclusioni raggiunte dall'indagine svolta dal ctu che si condividono in quanto esenti da censure e/o vizi e , tra l'altro, risultano esenti da rilievi e/o contestazioni sia da parte della societa' attrice che dal convenuto Ente. Ed anzi il CTP del CP_1
, dott.ssa , ha espressamente condiviso gli esiti della CTU. (Cfr.
[...] Persona_2 pag. 15 della ctu)
Alle sovraesposte argomentazioni consegue l'accoglimento della domanda con condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice del complessivo Controparte_1 importo di euro 3.130,62 così' come accertato e quantificato dal dott. , in assenza di Per_1
rilievi delle parti, nella relazione peritale definitiva .
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' convenuto, in CP_4
applicazione del D.M. 55/2014 e 147/2022 e s.m. e i., con riferimento allo scaglione di valore del decisum rispetto al disputatum, applicati i parametri medi, in relazione all'attivita' effettivamente svolta, con una riduzione del 50% considerata la non particolare difficolta' delle questioni giuridiche affrontate, la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale ed alla ctu
PQM
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice, per come accertato e quantificato dal ctu, della somma di euro 3.130,62 così suddivisa: - euro 1.150,62 interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 fatture (Cfr. CTU TABELLA 1 in Allegato n°2); - euro 309,18 interessi di mora CP_3
ex D. Lgs. 231/02 fatture NI SP (CFR. CTU TABELLA 2 in Allegato n°3);- euro 1.492,16 interessi D. Lgs. 231/02 ex art. 1284 co 4 c.c. fatture (CFR CTU TABELLA 3 in CP_3
Allegato n°4); - euro 138,66 interessi D. Lgs. 231/02 ex art. 1284 co 4 c.c. fatture NI SP
(CFR.CTU TABELLA 4 in Allegato n°5); - euro 40,00 ex art. 6 del D. Lgs. 231/02; Condanna il convenuto comune al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%,
Iva e cap se dovute come per legge;
Pone definitivamente le spese di ctu, in atti liquidate, a carico del convenuto CP_1
.
[...]
Campobasso 4 aprile 2025
Il Giudice
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del G.o.t., dott.ssa Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1272/2020, trattenuta in decisione il 21-10-2024 previa concessione dei termini di cui agli art. 190 c.p.c., promossa da:
(già ) (c.f. con sede in Pt_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
Milano alla via Domenichino 5, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avvocati
Marisa Olga Meroni (c.f. e Paolo Marra (c.f. C.F._1
) CodiceFiscale_2
Attrice contro
in persona del l. r.p.t. in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_1
c.f. , con sede in alla via Manzoni n. 5 rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_1 difeso dall'avvocato Assunta Sulmona( c.f. ), presso il cui studio e' C.F._3
elettivamente domiciliato in Campobasso alla via Umberto I n. 43,
Convenuto
Oggetto: Pagamento somme
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
L'attrice ha allegato e documentato di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto da e da NI S.p.A. per asserite forniture e , con l'atto Controparte_3 introduttivo, ha convenuto in giudizio quest'ultimo rassegnando le Parte_4
seguenti testuali conclusioni:“ … Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: Part In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni espo-ste in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 5.410,59 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di alcuni crediti, e portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera a., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
c. € 1.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla CP_4 precedente lettera a.; e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Part tempore, al relativo pagamento in favore di Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...]
delle diverse somme, a titolo di: CP_1
a. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di alcuni crediti, e portati dalle cd. Note Debito Interessi
b. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
c. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in Controparte_1
Part persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Controparte_1
Part rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Controparte_1
c.c.;…” In data 18.11.2020 si e' costituito in giudizio il convenuto, con comparsa CP_1
depositata telematicamente, contestando la domanda attrice ed insistendo nel suo rigetto ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “…preliminarmente ed in rito
a. attesa la insussistenza (documentale) dei motivi esposti dalla e mancando i presupposti Pt_4 di legge per la proposizione del presente giudizio, considerato il comportamento del CP_1 improntato alla trasparenza amministrativa e contabile, come comprovato dalle delibere
[...] comunali e di giunta, accertare e dichiarare la inammissibilità in diritto del proposto giudizio da parte della Pt_4 nel merito Part b. per i motivi esposti in difesa, rigettare le domande promosse dalla in ordine agli importi richiesti a titolo di interessi di mora presuntivamente maturati a fronte del (non provato) ritardato pagamento da parte del Controparte_1
Part c. rigettare la richiesta, promossa dalla degli ulteriori interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs n.231/2002 nonché il risarcimento richiesto in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n.231/2002, in quanto insussistenti per i motivi esposti in difesa;
d. rigettare la domanda promossa dalla a titolo di interessi moratori, anatocistici e costi di Pt_4 recupero, portati dalle note di debito maturati per il ritardato pagamento di crediti e dalle note di debito per interessi, per i motivi esposti in difesa;
e. rigettare la domanda promossa dalla in ordine alle somme richieste a titolo di Pt_4 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in quanto domanda non solo non provata, ma neppure articolata esaurientemente in sede di proposizione dell'atto di citazione introduttivo;
f. in via subordinata: laddove ritenute sussistenti le ragioni attoree, accertare come eventualmente dovuti gli interessi moratori, anatocistici e risarcitori sono a partire dalla messa in mora della domanda attorea da identificare nell'atto di citazione introduttivo e dalla notifica dello stesso, e da tale data eventualmente conteggiare ed accertare gli importi dovuti previa verifica della intervenuta prescrizione delle richieste di pagamento come formulate da parte attrice epurata della richiesta di risarcimento richiesto in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n.231/2002, in quanto insussistenti per
i motivi esposti in difesa;
g. condannare, altresì, la al risarcimento dei danni in favore dell'opposto ex art. 96 c.p.c., Pt_4 da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio…”
Concessi ed espletati i termini ex art. 183 6°co. Cpc, veniva disposta una ctu tecnico contabile e nominato il dott. , al fine di ricostruire i rapporti debito-credito Persona_1
tra le parti anche con riferimento alla cessione del credito.
Concluse le operazioni peritali, depositata la relazione tecnica finale, la causa veniva rinviata al 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ed alla predetta data trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc.
****
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta ed in particolare della ctu tecnico-contabile, e' risultata parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
La presente controversia si incentra su crediti maturati quali corrispettivi dei contratti di fornitura, e, quindi, nell'ambito delle transazioni commerciali. La materia e' regolata dal
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231 all'art. 2 ,co.1, lett. a) che definisce l'ambito applicativo delle c.d. “ transazioni commerciali”. Ad agire e' pero' Controparte_5
poi quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario creditore
[...] Parte_4
verso il debitore ceduto, . Controparte_1
La poi dunque, ha adito il Tribunale di Controparte_5 Parte_4
Campobasso per chiedere la condanna al pagamento del debito del , Controparte_1
relativo alle fatture oggetto di cessione in favore della;
quindi l'attrice si è resa Pt_1 cessionaria dei crediti sorti in capo a ed NI S.p.A. nei confronti del Controparte_3 maturati a fronte dell'asserito ritardato pagamento, da parte del Controparte_1
convenuto, della sorte capitale di alcuni crediti, e portati dalle fatture (cd. Note Debito
Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 04.01-04.02 per
€ 5.410,59 oltre interessi anatocistici e spese di recupero del credito ex art. 6, comma 2, D.
Lgs. 231/2002.
Sulle risultanze della ctu tecnico contabile espletata.
A pag. 13 della ctu depositata il 13.11.2023, rassegnando le conclusioni dell'indagine svolta, l'ausiliario afferma testualmente: “ , per il titolo dedotto in giudizio, Parte_5 vanta un credito residuo di euro 3.130,62 così determinato: - euro 1.150,62 interessi di mora ex D.
Lgs. 231/02 fatture (v. TABELLA 1 in Allegato n°2); - euro 309,18 interessi di mora CP_3 ex D. Lgs. 231/02 fatture NI SP (v. TABELLA 2 in Allegato n°3);- euro 1.492,16 interessi D.
Lgs. 231/02 ex art. 1284 co 4 c.c. fatture (v. TABELLA 3 in Allegato n°4); - euro CP_3
138,66 interessi D. Lgs. 231/02 ex art. 1284 co 4 c.c. fatture NI SP (v. TABELLA 4 in Allegato
n°5); - euro 40,00 ex art. 6 del D. Lgs. 231/02…”
E', pertanto, evidente che la domanda formulata dall'attrice, sulla base dell'indagine svolta dal ctu, esente da vizi e/o censure, e delle conclusioni raggiunte e fatte proprie dall'estensore della presente, merita solo parziale accoglimento.
Va' , invece, disattesa la domanda ex art. 2041 c.c..
Ed infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita nei confronti dell'arricchito da parte di chi ha subito il depauperamento, il quale deve essere corrispondente e relazionato all'arricchimento stesso. Nel caso in esame il soggetto che può dirsi depauperato è solo la società cedente il credito avendo direttamente provveduto alla fornitura. Invero, la è sì succeduta nella posizione della Controparte_5
cedente, in forza del contratto di cessione del credito, ma meramente in relazione al credito contrattuale e non anche a quello di cui all'ingiustificato arricchimento che ha non solo una causale, ma anche un contenuto e, quindi, un importo diverso.
Inoltre, come noto, l'azione di ingiustificato arricchimento e' un'azione a carattere sussidiario, per cui è invocabile solo se nell'ordinamento non sussistano altri rimedi di per sé idonei a tutelare il diritto azionato. La Suprema Corte ha numerose volte precisato che:
“…l'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse” (cfr. Cass. sent. 20747/2007).
Sulla base delle argomentazioni che precedono la domanda merita accoglimento parziale nei limiti delle conclusioni raggiunte dall'indagine svolta dal ctu che si condividono in quanto esenti da censure e/o vizi e , tra l'altro, risultano esenti da rilievi e/o contestazioni sia da parte della societa' attrice che dal convenuto Ente. Ed anzi il CTP del CP_1
, dott.ssa , ha espressamente condiviso gli esiti della CTU. (Cfr.
[...] Persona_2 pag. 15 della ctu)
Alle sovraesposte argomentazioni consegue l'accoglimento della domanda con condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice del complessivo Controparte_1 importo di euro 3.130,62 così' come accertato e quantificato dal dott. , in assenza di Per_1
rilievi delle parti, nella relazione peritale definitiva .
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' convenuto, in CP_4
applicazione del D.M. 55/2014 e 147/2022 e s.m. e i., con riferimento allo scaglione di valore del decisum rispetto al disputatum, applicati i parametri medi, in relazione all'attivita' effettivamente svolta, con una riduzione del 50% considerata la non particolare difficolta' delle questioni giuridiche affrontate, la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale ed alla ctu
PQM
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice, per come accertato e quantificato dal ctu, della somma di euro 3.130,62 così suddivisa: - euro 1.150,62 interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 fatture (Cfr. CTU TABELLA 1 in Allegato n°2); - euro 309,18 interessi di mora CP_3
ex D. Lgs. 231/02 fatture NI SP (CFR. CTU TABELLA 2 in Allegato n°3);- euro 1.492,16 interessi D. Lgs. 231/02 ex art. 1284 co 4 c.c. fatture (CFR CTU TABELLA 3 in CP_3
Allegato n°4); - euro 138,66 interessi D. Lgs. 231/02 ex art. 1284 co 4 c.c. fatture NI SP
(CFR.CTU TABELLA 4 in Allegato n°5); - euro 40,00 ex art. 6 del D. Lgs. 231/02; Condanna il convenuto comune al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%,
Iva e cap se dovute come per legge;
Pone definitivamente le spese di ctu, in atti liquidate, a carico del convenuto CP_1
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Campobasso 4 aprile 2025
Il Giudice
Filomena Girardi