Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 21507/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso, ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 21507/2023 promossa dai SIg:
nata il [...], negli Stati Uniti Parte_1
d'America;
, nato il [...], negli Stati Uniti d'America; CP_1 Parte_2
, nato il [...], negli Stati Uniti d'America; Parte_3
IN “ , nata il [...] negli Stati Uniti Parte_4 Per_1
d'America;
, nato il [...], negli Stati Uniti d'America; Parte_5
IN “ ”, nata il [...], negli Stati Uniti Parte_6 Per_2
d'America;
nato il [...], negli Stati Uniti d'America; Parte_7
nata il [...], negli Stati Parte_8
Uniti d'America,
), in virtù delle rispettive procure ad litem, già in atti C.F._1
-RICORRENTI-
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-RESISTENTE-
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - INTERVENTORE NECESSARIO -
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
Conclusioni di parte ricorrente: «Voglia l'On. le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di in “ , Parte_1 Pt_1 Persona_3 in , Parte_3 Parte_4 Per_1 Parte_5 Parte_6 in “ , in “ e, per l'effetto, ordinare al Per_2 Parte_7 Parte_8 Pt_8
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale Controparte_2 di procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Sentenza immediatamente esecutiva. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio».
PREMESSO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto al ruolo della Cancelleria del Tribunale di Torino il 12/12/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
, chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana. CP_2
Segnatamente, nell'atto introduttivo del giudizio, i richiedenti hanno esposto e documentato, in allegato, quanto segue:
- i SIg. e Parte_9 Parte_10
, entrambi cittadini italiani, sono nati, rispettivamente, il 07/08/1886,
[...] in Verzuolo (Cuneo), da e , e il 29.09.1878, in Piasco Persona_4 Persona_5
(CN, doc. 9), da e da (v. docc. n.
8-9 allegati Parte_10 Persona_6 unitamente al ricorso introduttivo: estratti di nascita rilasciati dai Comuni di Verzuolo (Cuneo), il 25/10/2023, e di , il 21/09/2023); Per_7 - i SIg. e Parte_9 Parte_10
hanno contratto matrimonio, in Italia, nel 1907 (v. doc. 10 allegato
[...] unitamente al ricorso introduttivo: estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Verzuolo (Cuneo), il 25/10/2023), prima di trasferirsi negli Stati Uniti d'America, dove, la SI.ra non ha mai rinunciato alla cittadinanza Parte_9 italiana (v. doc. 11 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di non esistenza nei registri dei cittadini statunitensi legalizzato, apostillato e asseverato) e il SI. ha, invece, acquisito la cittadinanza statunitense, il Parte_10
13/03/1924 (v. doc. 12 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di naturalizzazione legalizzato, apostillato e asseverato);
- dal matrimonio dei SIg. e è nata negli Stati Uniti, Parte_10 Parte_9 il 14.01.1918, (v. doc. 13 allegato unitamente al ricorso Parte_11 introduttivo: certificato di nascita legalizzato, apostillato e asseverato), la quale ha contratto matrimonio con (v. doc. 14 allegato unitamente al Persona_8 ricorso introduttivo: certificato di matrimonio legalizzato, apostillato e asseverato), generando, con quest'ultimo, il 13.04.1941, e Persona_9 [...] il 25.09.1938 (v. docc. 15-16 allegati unitamente al ricorso Persona_10 introduttivo: certificati di nascita legalizzati, apostillati e asseverati);
- la SI.ra ha poi contratto matrimonio con Persona_9 Per_11
(v. doc. 17 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di
[...] matrimonio legalizzato, apostillato e asseverato), generando, il 29.08.1963,
la quale si è, poi, sposata con il SI. Parte_1 [...]
da cui ha assunto il cognome di (v. docc. 18-19 allegati CP_3 Pt_1 unitamente al ricorso introduttivo: certificati di nascita e di matrimonio legalizzati, apostillati e asseverati);
- il SI. ha, invece, contratto matrimonio con (v. Persona_10 Persona_12 doc. 20 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di matrimonio legalizzato, apostillato e asseverato), generando con quest'ultima: Parte_6 il 03.04.1960, la quale, a seguito del matrimonio con
[...] CP_4
, ha assunto il cognome del marito ” (v. docc.21-22 allegati
[...] Per_2 unitamente al ricorso introduttivo: certificati di nascita e di matrimonio legalizzati, apostillati e asseverati); il 12.06.1969, la quale, a Parte_4 seguito del matrimonio con ha assunto il cognome del Controparte_5 marito (v. docc.23-24, allegati unitamente al ricorso introduttivo: Per_1 certificati di nascita e di matrimonio legalizzati, apostillati e asseverati); oltre a nata il [...] e nata il Persona_13 Persona_14
18.07.1961 (v. docc.25-26, allegati unitamente al ricorso introduttivo: certificati di nascita legalizzati, apostillati e asseverati); - da sono nati: il 01.12.2002, Parte_1 Persona_3
e, il 23.07.2004, (v. docc.27-28,
[...] Parte_3 allegati unitamente al ricorso introduttivo: certificati di nascita legalizzati, apostillati e asseverati);
- da è nata, il 23.04.1996, Parte_4 Parte_8
, la quale, a seguito del matrimonio con ha
[...] Persona_15 assunto il cognome (v. docc. 29-30 allegati unitamente al ricorso Pt_8 introduttivo: certificati di nascita e di matrimonio, legalizzati, apostillati e asseverati);
- da è nato, il 16.06.1996, Persona_13 Parte_12
(v. doc.31 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificati di nascita legalizzato, apostillato e asseverato);
- da è nato, il 14.02.1997, (v. Persona_14 Parte_7 doc.32 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di nascita legalizzato, apostillato e asseverato).
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , ritualmente Controparte_2 evocato in giudizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è elettivamente domiciliata ope legis (vedasi allegati depositati il 27.12.2023: ricevute eml di accettazione e consegna della notifica pec).
Il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con atto depositato il 25 gennaio 2024, interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda e apponendo il proprio visto e nulla-osta
La prima udienza di comparizione, fissata inizialmente per il 21/02/2025, veniva differita al 19/03/2025, all'esito della quale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti, per linea materna, della SI.ra , la quale è Parte_9 nata, il 07.08.1886, in Verzuolo, in Provincia di Cuneo (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo: v. doc. n. 8, allegato unitamente al ricorso introduttivo: estratto di nascita rilasciato, il 25/10/2023, dal Comune di Verzuolo, in Provincia di Cuneo).
Passando al merito, in diritto, va evidenziato che i richiedenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere discendenti di una cittadina italiana per nascita ex art. 1, lett a) della legge n. 91/92.
Attraverso la documentazione versata in atti i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso.
Segnatamente, nella specie, i ricorrenti hanno fatto discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi, ovvero:
a) in primis, dalla circostanza per cui la loro ascendente Parte_9 abbia conservato lo status civitatis, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (v. doc. 11 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di non esistenza della SI.ra nei registri dei cittadini statunitensi legalizzato, Parte_9 apostillato e asseverato). b) e, ulteriormente, dalla circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza per linea materna, non si sia mai interrotta nonostante il matrimonio con il SI. 10
, il quale, ancorché fosse ancora cittadino italiano, al momento del
[...] matrimonio, ha, poi, acquisito la cittadinanza statunitense, il 13/03/1924 (v. doc. 12 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di naturalizzazione legalizzato, apostillato e asseverato)
Ebbene, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche la figlia nata da madre cittadina e il nipote di quest'ultima, si ritiene che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana, iure sanguinis, per linea materna non si sia mai interrotta, avendo tutti gli odierni ricorrenti una comune discendenza nella SI.ra , cittadina italiana, Parte_9 nata, il 07.08.1886, in Verzuolo, in Provincia di Cuneo.
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla volontà, della donna che si sposava con cittadino straniero.
Segnatamente, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con la citata successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'eSIenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
La Corte ha, infatti, ritenuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Del resto, come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi - considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero- ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che sia stato positivamente introdotto, all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
E', infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
Tanto, in ragione di una lettura costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912. e dell'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte Costituzionale.
Ed invero, secondo il principio espresso dalla Suprema Corte "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
La Suprema Corte ha, quindi, sostanzialmente rilevato che, sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal I° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto delle sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio (o figlia) di madre cittadina italiana nata pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912, ovvero, nello specifico, SI.ra
[...]
(figlia della capostipite SI.ra ), la quale l'ha Parte_13 Parte_9 trasmessa a sua volta ai figli e e da Persona_9 Persona_10 quest'ultimi ai nipoti e pronipoti Parte_1 Parte_6 [...]
oltre ai non odierni ricorrenti e Parte_4 Persona_13 Per_14
sino all'ultima generazione di
[...] Persona_3 Parte_3
, tutti da
[...] Parte_8 Parte_12 Parte_7 ritenersi cittadini italiani dalla nascita, secondo la linea di discendenza ricostruita e documentata dai ricorrenti
Conseguentemente, in applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” - e tenuto, altresì, conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina, ma soltanto in via giudiziaria - si deve concludere che, per la documentazione in atti, i ricorrenti, in quanto discendenti della SI.ra Parte_9
, abbiano diritto alla cittadinanza italiana.
[...]
A tal riguardo, si rileva che i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato Civile prima e Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche del tutto prive di discrezionalità amministrativa sulla base della sola documentazione prodotta.
Ora, però, dalla documentazione in atti è anche emerso che il SI. 10
ha acquisito la cittadinanza statunitense, il 13/03/1924 (v. doc. 12 allegato
[...] unitamente al ricorso introduttivo: certificato di naturalizzazione legalizzato, apostillato e asseverato) ovvero, dopo la nascita della figlia, SI.ra , risalente al Parte_11 14.01.1918, (v. doc. 13 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di nascita legalizzato, apostillato e asseverato), la quale l'ha, dunque, acquisita, iure sanguinis, ai sensi dell'art. 7 della legge 555/1912,ratione temporis vigente ( ai sensi del quale: “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”) e l'ha trasmessa, a sua volta, ai figli Persona_9
e
[...] Persona_10
Il punto nodale, dunque, della controversia verte proprio sull'accertamento della circostanza se l'ava dei ricorrenti, nonostante l'avvenuta naturalizzazione (statunitense) del marito, abbia validamente trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis, a tutti i suoi discendenti e, in primo luogo, alla figlia . Parte_11
Sul punto- in considerazione della nascita della SI.ra , Parte_11 avvenuta il 14.01.1918- occorre leggere in combinato disposto le disposizioni ratione temporis vigenti in materia di cittadinanza, ovvero l'art. 12, comma secondo della legge 555/1912 (ai sensi del quale è previsto che: “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”) e l'art. 7 della stessa legge (ai sensi del quale è previsto che “il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi”).
A tal riguardo si ritiene che l'art. 7 della legge 555/1912 si collochi in un rapporto di specialità rispetto all'art. 12 della citata legge e tanto in ragione della ratio ispiratrice nella stessa L. 555/1912, entrata in vigore il 01 luglio del 1912.
Infatti prima dell'entrata in vigore della legge 555/1912, l'art. 36 della Legge sull'Emigrazione n.° 23 del 31 gennaio 1901 e secondo quanto disposto dal Codice Civile del 1865, era previsto che il figlio (o figlia) di padre naturalizzato straniero perdesse la cittadinanza italiana in quanto seguiva la stessa sorte del genitore.
Successivamente, con l'entrata in vigore della Legge 555/1912, il legislatore ha inteso superare questo criterio stabilendo che il discendente minore dell'avo che avesse perso la cittadinanza per naturalizzazione potesse continuare a conservala a condizione che la nascita fosse precedente alla data di naturalizzazione.
Pertanto, mentre la precedente normativa del 1901 non riconosceva la cittadinanza italiana ai figli di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite d'età, la Legge 555 del 1912 ha stabilito che in caso di intervenuta naturalizzazione straniera del padre, il figlio- se all'epoca minorenne- potesse conservare la cittadinanza italiana iure sanguinis, perché figlio di cittadino italiano. Sul punto, un consolidato fondamento giuridico di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 555/1912, si riscontra nella circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del
[...]
richiamata dai ricorrenti (cfr. doc 36 allegato al ricorso) secondo cui: “in virtù della CP_2 contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana
… attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello Stato di emigrazione (ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero”.
E la Circolare ha, poi, ulteriormente specificato che, a seguito di pronuncia della Corte Cost. n. 30/1983 “pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna” (ora anche per i nati antecedentemente - Cass. Civ. 4466/2009).
In tal senso il ConSIlio di Stato con parere n. 1820/1975 del 24.10.1975 ha stabilito che “l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio minorenne, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz'altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minorenne, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia”.
Sul punto la Corte d'Appello di Roma, Sez I ha ben evidenziato che: “Il figlio non perde la cittadinanza italiana nel caso in cui il genitore invece l'abbia persa per intervenuta naturalizzazione, se questa sia avvenuta durante la minore età del figlio: ciò in ragione del fatto che la naturalizzazione successiva alla nascita del figlio è irrilevante ai fini della cittadinanza di quest'ultimo, avendo il genitore già trasmesso al figlio, al momento della nascita, la cittadinanza italiana ed avendo il minore conseguito la cittadinanza iure sanguinis” (Corte d'Appello di Roma, Sez. I 30/11/2021, n.° 7950; conformemente, ex multis, Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 29/04/2022, n.° 2819; Corte d'Appello di Roma, Sez. I 20/07/2020, n.° 3625; Corte d'Appello di Roma, Sez. I 16/06/2021, n.° 4412; Corte d'Appello di Roma 14/06/2021, n.° 4292).
In ragione, dunque, del carattere derogatorio dell'art. 7 della Legge 555/1912 rispetto all'art. 12 della citata legge- suffragato dalla richiamata circolare del
[...]
, nonché da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale- si ritiene CP_2 che la SI.ra non abbia perso, a seguito della naturalizzazione Parte_11 statunitense del padre, la cittadinanza italiana, conseguita iure sanguinis, ma che, piuttosto, l'abbia validamente trasmessa anche ai suoi figli e Persona_9 Per_10
tutti discendenti per linea materna, dalla SI.ra , mai
[...] Parte_9 naturalizzatasi cittadina statunitense (v. doc. 11 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di non esistenza della SI.ra nei registri dei cittadini Parte_9 statunitensi legalizzato, apostillato e asseverato).
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere Controparte_2 all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Quanto alla determinazione delle spese di lite si ritiene equo dichiararne la non ripetibilità, considerando la specialità delle questioni trattate, nonché la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.21507/2023 di R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai SIg. Parte_1
nata il [...], negli Stati Uniti d'America;
[...] CP_1 Pt_2
, nato il [...], negli Stati Uniti d'America;
[...] [...]
, nato il [...], negli Stati Uniti d'America; Parte_3 [...]
IN “ , nata il [...] negli Stati Uniti Parte_4 Per_1
d'America; , nato il [...], negli Stati Uniti Parte_5
d'America; IN “ ”, nata il Parte_6 Per_2
03.04.1960, negli Stati Uniti d'America; nato il Parte_7
14.02.1997, negli Stati Uniti d'America; Parte_8
, nata il [...], negli Stati Uniti d'America;
[...]
- ORDINA che il e, per esso, l'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. Nulla sulle spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 19.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno