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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2024, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 883/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in VIA XXV APRILE,61/A 21026 GAVIRATE presso lo studio dell'avv. Pt_2
, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
[...]
APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATO
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO VENETO, 10 27020 VIGEVANO presso lo studio dell'avv. SOLDANI FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE INCIDENTALE/APPELLATO
pagina 1 di 12
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_3
domiciliato in VIA MONTEBELLO, 56/D 27023 CASSOLNOVO presso lo studio dell'avv. PANFILIO MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BANDI LUIGI ( ) VIA MONTEBELLO, C.F._1
56/D CASSOLNOVO;
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._2
VIA DE AMICIS, 10 27029 VIGEVANO presso lo studio dell'avv. DI CARO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F.: e P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
elettivamente domiciliato in Milano, Via Orti n. 14 presso lo studio dell'avv.
CAMARDA Roberta, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia alla Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata decisione così giudicare:
- Nel merito annullare e riformare la sentenza impugnata accogliendo integralmente le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previe le necessarie declaratorie, disattesa ogni contraria istanza domanda o eccezione, respingere la domanda svolta nei confronti della chiamata in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti negli atti di causa ed in ogni caso in mancanza di assolvimento dell'onere della prova. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della fase cautelare, con ristoro delle spese di consulenza tecnica anticipate oltre interessi al saldo.
- in subordine per scrupolo difensivo, valutando la riforma parziale della sentenza impugnata, determinare la corretta incidenza causale della terza chiamata e per l'effetto Parte_1 condannarla a manlevare la sola chiamante per la diversa minore somma come ritenuta CP_1 di giustizia rideterminando l'importo eventualmente dovuto.
- con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi e le fasi di giudizio pagina 2 di 12
Per Controparte_1
Piaccia alla Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata decisione così giudicare, previa ammissione del presente appello per i motivi esposti in narrativa:
- In via preliminare sospendere, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
- Ancora in via preliminare, riunire il procedimento rubricato al nr. 932/2023 al presente, in quanto questo iscritto a ruolo in data antecedente al primo oppure, rinviare la presente causa alla data del 12.09.2023, ad ore 10:00 – giorno nel quale verrà celebrata avanti Codesta Ecc.ma Corte di Appello, la prima udienza del procedimento avente pari oggetto e medesime parti, ed iscritto a ruollo successivamente questo processo, con nr. di RG 932/2023;
- Nel merito annullare e riformare la sentenza impugnata accogliendo integralmente le conclusioni formulate nel primo grado e qui riportate: Accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi tipo – ed in qualsiasi misura – di causalità̀ fra l'operato, come descritto in narrativa, della , effettuato con il rispetto delle regole della buona CP_1 arte, e l'incendio che ebbe a distruggere il capannone di proprietà̀ della Sig.ra e per l'effetto Pt_3 rigettare le domande tutte avanzate in odio alla odierna deducente dalle controparti tutte;
Accertare e dichiarare, nel denegato caso di accoglimento delle domande avanzate in odio alla
, per i motivi dedotti, che la ha effettivamente CP_1 Parte_1 operato sul carrello elevatore TOYOTA e pertanto, ritenerla responsabile della causazione dell'incendio oggetto della presente causa e quindi di tutti i danni ex adverso lamentati e per l'effetto dichiararla tenuta a manlevare e tenere indenne l'odierna deducente di quanto quest'ultima potrebbe essere dichiarata tenuta a corrispondere all'attrice ed alla a titolo di risarcimento del CP_2 danno derivato dal predetto sinistro;
Accertare e dichiarare, nel denegato caso di accoglimento delle domande ex adverso avanzate in odio alla e di condanna di quest'ultima, l'operatività̀ della polizza – descritta in narrativa CP_1 e prodotta in atti ed in riferimento all'incendio che a distrutto il capannone di proprietà̀ Sig.ra
[...]
– contratta dalla predetta società̀ deducente con e per l'effetto dichiarare Parte_3 CP_4 tenuta tale Compagnia di assicurazione a manlevare e tenere indenne l'odierna deducente di quanto quest'ultima potrebbe essere dichiarata tenuta a corrispondere all'attrice ed alla a CP_2 titolo di risarcimento del danno derivato dal predetto sinistro. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorario della presente procedura”
- in subordine per scrupolo difensivo, valutando la riforma parziale della sentenza impugnata, determinare la corretta incidenza causale della appellante e per l'effetto condannarla a CP_1 manlevare la sola chiamante per la diversa minore somma come ritenuta di giustizia CP_1 rideterminando l'importo eventualmente dovuto.
- con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi e le fasi di giudizio.
Per DI CONFETTI BRIGIDA CP_2
La difesa di parte appellata di così precisa le proprie conclusioni: CP_2 Controparte_2
a) dichiarare la inammissibilità degli appelli proposti dalle società e Controparte_1 [...] per i motivi esposti in atti;
Parte_1
b) rigettare nel merito i gravami proposti dalle società e Controparte_1 Parte_1 perché infondati in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti, confermando
pagina 3 di 12
conseguentemente ed integralmente, la sentenza di Primo Grado N. 191/2023, pubblicata in data
09.02.2023 ed emessa dal Tribunale di Pavia all'esito del contenzioso N. 589/2019 R.G..
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
Per Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione II Civile, respinta ogni contraria istanza, Nel merito:
1) rigettare gli appelli riuniti proposti da (RG 883/2023) e da Parte_1 [...]
(RG. 932/2023) per le motivazioni in narrativa e confermare la impugnata Controparte_1 sentenza del Tribunale di Pavia n. 191/2023 pubblicata il 09.02.2023;
2) condannarsi gli appellanti alle spese del presente giudizio.
Per CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: respingere i motivi dell'avverso gravame in ordine al punto 7) di cui all'atto di appello della CP_1
concernenti la domanda di garanzia e manleva nei confronti di per
[...] Controparte_3 i motivi tutti di cui in premessa e, per l'effetto confermare le statuizioni sul punto contenute nella sentenza n.191/2023 resa dal Tribunale di Pavia, in data 9 febbraio 2023.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi di Giudizio.
In via di mero subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse provata la responsabilità esclusiva o concorrente di per l'incendio per cui è causa, dichiarare tenuta a garantire e Controparte_1 CP_3 manlevare la propria assicurata nei limiti del massimale di polizza specificamente indicato all'art. 7.4.4. , ossia fino alla concorrenza di € 150.000,00 e con uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 500,00, escludendo in ogni caso dalla garanzia i danni addebitabili alla responsabilità di persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l' si Parte_4 avvalga nell'esercizio dell'attività, giusto quanto previsto dall'art. 7.2, lett. 16. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Pavia con sentenza n.191/23 pubblicata il 9.2.2023, ha: 1) condannato: a) in solido fra loro, - Parte_5 Controparte_1 ora e a risarcire a i danni -liquidati in € CP_1 Parte_1 Parte_3
197.420,57- causati dalla distruzione, in seguito all'incendio verificatosi nella notte fra il 3 ed il 4 dicembre 2016, del capannone di cui era proprietaria e che aveva concesso in locazione a
[...]
b) e -la prima incaricata da della riparazione del CP_2 CP_1 Parte_1 CP_2
pagina 4 di 12 carrello elevatore Toyota presente nel capannone da cui si era sviluppato l'incendio e la seconda che l'aveva materialmente eseguita- a manlevare fino alla metà di quanto tenuta a CP_2 corrispondere a sia a titolo di risarcimento del danno, sia di spese legali;
c) Pt_3 [...]
a manlevare della metà di quanto tenuta a corrispondere a sia a Parte_1 CP_1 CP_2 titolo di risarcimento del danno, sia di spese legali;
2) rigettato la domanda di manleva di nei CP_1 confronti di CP_3
2. ha proposto appello principale iscritto con procedimento n. 883/23 articolato in Parte_1 sei motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce il difetto di imputabilità a sé medesima di tre delle quattro cause concorrenti nella causazione dell'incendio individuate dal ctu, in quanto le stesse erano riconducibili unicamente a Inoltre, anche quelle direttamente riconducibili al caricabatteria -tensione CP_2 di carica troppo elevata ovvero mantenimento in carica della batteria già completamente carica, con conseguente formazione di idrogeno e aumento del pericolo di esplosione-, erano anch'esse entrambe estranee alla propria sfera di controllo, in quanto attinenti alla gestione dell'apparecchio a cui era estranea Inoltre, la stessa ha effettuato un unico intervento sulla Parte_1 batteria, su specifica richiesta di -che invece era intervenuta più volte- sostituendo il polo CP_1 positivo posizionato sulla batteria;
2.2 Con il secondo motivo lamenta l'omessa considerazione da parte del tribunale di elementi decisivi ai fini dell'insussistenza di responsabilità dell'appellante in ordine alla causazione dell'incendio contenuti nelle osservazioni del ctp di e di che escludevano che l'incendio potesse CP_3 CP_1 essersi originato dalla batteria del carrello elevatore, in quanto la stessa non poteva prendere fuoco, ma solo esplodere e i danni riscontrati non erano compatibili con il verificarsi di un'esplosione -ctp posto che gli accumulatori apparivano integri e non presentavano tracce né di esplosione, CP_1 né di incendio -ctp CP_3
2.3 Con il terzo motivo deduce l'omessa considerazione da parte del tribunale della manomissione postuma della stufa, desunta dallo spostamento della stessa e dalla presenza all'interno della medesima di materiale incombusto incompatibile con l'incendio, circostanza che avvalorerebbe la stessa come causa probabile dell'incendio;
2.4 Con il quarto motivo censura l'erronea attribuzione della percentuale di colpa a nella CP_2 misura del 50%, posto che tre delle quattro cause individuate dal ctu erano riconducibili a
[...]
e, quindi, almeno il 75% della responsabilità doveva essere addebitata esclusivamente CP_2 aquest'ultima con suddivisione del solo residuo 25% fra gli ulteriori due coobbligati solidali Pt_1
e CP_1
2.5 Con il quinto motivo censura la condanna a manlevare nella misura del 50%, sia per CP_1
l'insussistenza di responsabilità dell'appellante, intervenuto su specifica richiesta dello stesso per la sostituzione di un morsetto, sia per l'erronea determinazione della stessa in misura paritaria non corrispondente al diverso contributo causale, in quanto era intervenuto più volte sul carrello CP_1 elevatore-;
2.6 Con il sesto motivo censura la estensione all'intero danno della responsabilità dell'appellante nei confronti del danneggiato e non nei limiti della propria quota di responsabilità esclusiva.
pagina 5 di 12 3. ha proposto appello principale con procedimento n. 932/23, riunito al presente e convertito in CP_1 appello incidentale, articolato in otto motivi.
3.1 con il primo motivo deduce il difetto di responsabilità nella causazione dell'incendio in quanto tre delle quattro cause concorrenti individuate dal ctu erano riconducibili unicamente a in CP_2 quanto: i) il carica batteria non era stato fornito da ii) non è stato rinvenuto sul luogo CP_1 dell'incendio; iii) gli aspetti critici rilevati dal ctu erano attinenti alla gestione dello stesso e non al suo stato iniziale e non erano riconducibili alla medesima;
3.2 il secondo motivo e il terzo motivo sono sovrapponibili al secondo e al terzo motivo di Pt_1 accumulatori;
3.3 con il quarto motivo censura l'erronea attribuzione della percentuale di colpa a nella CP_2 misura del 50%, in quanto il tribunale ha erroneamente attribuito al ctu, in contrasto con le risultanze della perizia d'ufficio, il riconoscimento come causa primaria dell'innesco dell'incendio la batteria e non le condizioni degli impianti e del locale riconducibili a CP_2
3.4 con il quinto motivo censura la condanna ad essere manlevata da nella misura Parte_1 del 50%, in quanto l'appellante non era potuta intervenire sul carrello, in quanto in uso ai dipendenti e dovendo, comunque, attribuirsi una maggior responsabilità a CP_2 Parte_1 intervenuta materialmente sulla batteria dello stesso;
3.5 il sesto motivo è sovrapponibile al sesto motivo di Padana accumulatori;
3.6 con il settimo motivo censura il rigetto della domanda di manleva nei confronti di stante CP_3
l'operatività della polizza;
3.7 con l'ottavo motivo censura la liquidazione del danno in quanto non provato documentalmente e stante l'omessa considerazione dello stato di degrado del capannone risultante dalle foto in atti;
4. e hanno chiesto il rigetto degli appelli. Pt_3 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appelli sono solo parzialmente fondati nei limiti di quanto esposto.
1.1 I primi tre motivi degli appelli di e di -trattati congiuntamente, in Parte_1 CP_1 quanto strettamente connessi e in parte sovrapponibili- sono infondati.
In proposito, per quanto ancora di interesse, si osserva quanto segue. Il ctu individuava quattro concause dell'incendio che aveva distrutto il capannone di proprietà di locato a a) l'impianto elettrico -distrutto nell'incendio e Parte_3 CP_2 contrattualmente predisposto dalla conduttrice- privo di garanzie di conformità -stante l'assenza, sia del progetto, sia della dichiarazione di conformità previste dal Dm n.37/2008- e non adeguato all'attività esercitata;
b) l'impianto di riscaldamento, costituito da una stufa a pellet, non idonea ad essere utilizzata in un locale privo di adeguata ventilazione in cui potevano formarsi miscele potenzialmente esplosive in seguito alla carica delle batterie elettriche del muletto;
c) la batteria di trazione del carrello elevatore che, durante la fase di ricarica -soprattutto nella fase terminale della pagina 6 di 12 stessa o se lasciata collegata all'impianto elettrico una volta ricaricata-, in seguito alla reazione chimica di elettrolisi dell'acqua, genera calore e gas -idrogeno e ossigeno- che possono fuoriuscire dalla custodia della batteria -in caso di guasto della stessa- e diffondersi nell'aria, con conseguente aumento nella stessa della presenza di idrogeno, che, al raggiungimento di una percentuale compresa fra il 4% ed il 75% in volume d'aria, genera una miscela potenzialmente esplosiva in caso di innesco;
d) il caricabatteria che, in caso di corrente di carica non proporzionata alla tensione della batteria -come nel caso in caso di malfunzionamento o di somministrazione di energia a una batteria già completamente carica-, causa la formazione di gas da parte della stessa.
Il tribunale, sulla base delle evidenze della ctu e delle testimonianze assunte nel giudizio, riteneva che l'ipotesi più probabile di causazione dell'incendio fosse dovuta alla fuoriuscita di idrogeno dalla batteria -non correttamente riparata da e in carica in un CP_1 Parte_6 locale privo di adeguato impianto elettrico e di impianto di ventilazione con un impianto di riscaldamento inidoneo. Inoltre, riteneva che nell'ambito del delineato decorso causale, il malfunzionamento della batteria, in quanto causa prima dello stesso, costituiva il fattore preponderante nella causazione dell'evento, nella misura del 60%, mentre le altre concause -impianto elettrico e di riscaldamento inidonei e assenza di impianto di ventilazione- avevano concorso nella realizzazione dello stesso nella misura complessiva del 40%. Quindi, imputava la causazione dell'incendio a nella misura del 50% -40% per le CP_2 cause subvalenti alla stessa integralmente addebitabili, oltre al 10% a lei imputabile per la non corretta gestione della batteria lasciata in carica di notte e utilizzata vi fosse evidenza del permanere dei problemi anche dopo l'intervento di riparazione- e a e a CP_1 [...] per il restante 50% per l'inadempimento nell'intervento di riparazione della batteria - Parte_1 imputabile in pari percentuale ad entrambe le ditte-.
Conseguentemente, accoglieva la domanda di regresso di nei confronti di CP_2 CP_1 nella misura del 50% e quella di nei confronti di accumulatori in pari misura. CP_1 Pt_1
Ciò posto, la ricostruzione del nesso causale operata dal tribunale è condivisibile in quanto si fonda su elementi certi puntualmente provati.
Precisamente: i) i cavi elettrici del carrello elevatore di proprietà di el novembre 2016 CP_2 producevano scintille -deposizioni testi e ii) in data 23.11.2016, Tes_1 Tes_2 [...]
su incarico di a sua volta incaricata da eseguiva un intervento Parte_1 CP_1 CP_2 di riparazione del carrello;
iii) anche dopo l'intervento di riparazione, il carrello continuava a produrre scintille -in particolare provenienti da sotto il sedile- testi e iv) il Tes_2 Tes_1 carrello elevatore, nella notte in cui si è sviluppato l'incendio, era in carica -come desunto dall'apertura del coperchio delle batterie e dalla presenza del cavo di alimentazione delle stesse riscontrati dal ctu: elementi oggettivi univocamente concludenti in tal senso, mentre non devono ritenersi attendibili sul punto le contrastanti dichiarazioni dei testi, dipendenti di in CP_2 quanto interessate e comunque prive di credibilità intrinseca i quanto in contrasto con evidenze oggettive-; v) l'intervento di riparazione eseguito pochi giorni prima non era stato risolutivo. Sulla base di questi elementi certi, l'ipotesi più probabile, fra quelle astrattamente possibili, che spiega in modo più plausibile la causazione dell'incendio è quella che reputa che la batteria –
pagina 7 di 12 difettosa, in quanto non riparata correttamente- lasciata in carica durante la notte, una volta raggiunta la massima carica, abbia rilasciato idrogeno nell'aria che, in un ambiente privo di ventilazione forzata e con una aereazione non idonea, abbia raggiunto una concentrazione sufficiente per generare una miscela esplosiva che, innescata da una scintilla proveniente dall'impianto elettrico inadeguato o dalla stufa a pellet o dal caricabatteria ovvero da uno degli impianti presenti nel capannone, abbia provocato l'esplosione che ha generato l'incendio. Non incrina tale ricostruzione quanto evidenziato dagli appellanti nei rispettivi secondi motivi di appello in cui richiamano le conclusioni del ctp di e di CP_3 CP_1 In particolare, il ctp di aveva escluso che l'incendio si fosse generato dalla batteria del CP_3 carrello, in quanto i tappi degli accumulatori della stessa presentavano esiti da irraggiamento per calore dall'esterno e il carrello elevatore era maggiormente danneggiato dal fuoco nella parte anteriore. Infatti, tali circostanze sarebbero incompatibili con un incendio generato dalla batteria che avrebbe distrutto la parte posteriore del mezzo. Il ctp di aveva escluso, per le stesse ragioni, un'esplosione della batteria. CP_1
Infatti, queste osservazioni, pur corrette, non sono in contrasto con la ricostruzione del nesso di causa operata dal tribunale e condivisa dalla Corte che ritiene che l'incendio sia stato causato dall'esplosione non della batteria in sé, bensì della miscela esplosiva presente nell'aria dell'ambiente creatasi per effetto del rilascio di idrogeno nell'aria a causa del surriscaldamento della batteria malfunzionante lasciata in carica durante la notte. Parimenti, è irrilevante, alla luce della ricostruzione del nesso causale così operata, l'omessa considerazione da parte del tribunale dell'avvenuta modifica dello stato dei luoghi dopo l'incendio con particolare riguardo allo spostamento della stufa -terzo motivo di entrambi gli appellanti-.
Infatti, in primo luogo, tale circostanza -contestata dal ctp di non può ritenersi CP_2 provata.
Inoltre, la stessa sarebbe comunque irrilevante, in quanto la stufa era già stata ritenuta non idonea e, come tale, era stata valutata dal ctu come possibile causa di innesco dell'esplosione nel decorso causale degli eventi ricostruito dal medesimo.
Sono anche infondati i primi motivi di entrambi gli appelli con cui gli appellanti contestano le loro rispettive responsabilità nella causazione del sinistro.
In primo luogo, entrambi sottolineano che la batteria del mezzo era stata posta in carica di notte da e, di conseguenza, tutti i fatti che hanno concorso a causare il sinistro erano CP_2 riconducibili esclusivamente alla stessa.
Inoltre, afferma che il caricabatteria non era stato rinvenuto e che non era mai intervenuta CP_1 sul carrello elevatore, essendo solo stata chiamata a visionarlo.
ulteriormente, sottolinea di essere intervenuta su specifica indicazione della Parte_1 per la sola sostituzione di un polo della batteria. CP_1
In proposito si osserva quanto segue. E' provato che la batteria del carrello elevatore, anche dopo gli interventi di e di CP_1 [...] sulla stessa, era rimasta difettosa. Parte_1
Infatti, i testi sentiti hanno dichiarato che il mezzo, pur dopo gli interventi di entrambi, sulla batteria, continuava a produrre scintille proprio nella parte posteriore dello stesso sotto il sedile ove
è ubicata la batteria.
pagina 8 di 12 E' quindi provato che l'intervento di riparazione commissionato da a e da CP_2 CP_1 questa a era stato del tutto inidoneo a ripararla. Parte_1
Pertanto, deve ritenersi, secondo la comune esperienza, che una batteria elettrica così gravemente difettosa avesse più probabilità di surriscaldarsi, se tenuta sotto carica a lungo, rispetto ad una integra e, al tempo stesso, avesse più probabilità, rispetto ad una integra, anche di non riuscire a trattenere l'idrogeno prodotto in eccesso in seguito al surriscaldamento e di rilasciarlo più facilmente nell'ambiente, favorendo la formazione nell'aria del locale della miscela esplosiva poi innescata da una delle cause alternative individuate dal ctu. Quindi, deve ritenersi provato il nesso di causa fra l'omessa riparazione della batteria da parte di e e l'incendio verificatosi. CP_1 Parte_1 Entrambi, quindi, devono rispondere concorsualmente del danno ai sensi dell'art. 2055 c.c. Entrambe, infatti, sono inadempienti rispetto all'obbligazione assunta di riparare la batteria che costituisce condotta che ha concorso a causare l'incendio. Quanto al profilo soggettivo della stessa, sussiste la colpa di entrambi. Infatti, aveva visionato la batteria -come confermato dai testi CP_1 e e indicato a l'esecuzione di un intervento inidoneo a riparare il Tes_2 Tes_3 Pt_1 guasto.
invece, ha omesso di verificare, come avrebbe dovuto fare all'esito dell'intervento Pt_1 commissionato, se la riparazione effettuata avesse eliminato il guasto e segnalare l'inidoneità dello stesso a risolverlo stante la persistenza del difetto di funzionamento della batteria che avrebbe dovuto essere constata dalla medesima all'esito dell'intervento. Infine, è irrilevante il mancato reperimento del caricabatteria in quanto ciò che è rilevante è il fatto che la batteria sia stata comunque tenuta in carica durante la notte.
1.2 E' invece fondato il quarto motivo di appello di entrambe le parti.
Fra le concause concorrenti che hanno concorso alla causazione dell'incendio hanno avuto un'incidenza causale preponderante l'omessa riparazione della batteria -imputabile a e a CP_1
e il fatto che la stessa è stata posta in carica di notte pur nella consapevolezza Parte_1 del suo difettoso funzionamento -imputabile a CP_2
Infatti, le stesse sono state le prime concause che hanno generato la fuoriuscita di idrogeno dalla batteria, senza la quale non si sarebbe formata la miscela esplosiva che è stata determinante nella causazione dell'incendio. Pertanto, l'incidenza di entrambe nella causazione del danno deve ritenersi nella misura dell'80%, mentre il residuo 20% deve imputarsi ad una delle concause imputabili a Controparte_5
, omessa ventilazione, stufa a pellet, caricabatterie, impianti presenti nel capannone- che
[...] hanno causato l'innesco dell'esplosione. La responsabilità delle due concause principali deve essere ripartita in parti uguali, stante la pari gravità della colpa, nella misura del 40% fra e accumulatori responsabili CP_1 Pt_1 dell'omessa riparazione della batteria e responsabile del suo utilizzo improprio stante CP_2 la consapevolezza della mancata risoluzione del guasto.
pagina 9 di 12 Quindi, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, consegue che deve manlevare CP_1 [...] per un importo pari al 40% di quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere a titolo di CP_2 risarcimento del danno e spese legali alla Pt_3
1.3 Il quinto motivo di appello di entrambi gli appellanti è infondato.
I motivi sono speculari, in quanto le parti censurano, per motivi opposti, la quota di responsabilità nella causazione del danno attribuita dal tribunale in misura uguale con riferimento all'omessa riparazione della batteria.
La ripartizione della quota di responsabilità nella misura del 50% ciascuno in relazione alla omessa riparazione della batteria deve essere confermata. Infatti, ha effettuato l'erronea valutazione del guasto commissionando a CP_1 [...] un intervento errato e comunque non risolutivo, ma, al tempo stesso, Parte_1 [...] al termine dell'intervento non ha verificato il corretto funzionamento della batteria e Parte_1 l'effettiva risoluzione del guasto. Deve quindi confermarsi la statuizione del tribunale che ha condannato a Parte_1 manlevare per un importo pari al 50% di quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere -a CP_1 titolo risarcitorio e di spese legali- a CP_2
1.4 Il sesto motivo di entrambe le parti è infondato.
Entrambi sono sovrapponibili.
Gli appellanti, pur non contestando il principio applicato dal tribunale, secondo cui in caso di chiamata in giudizio del terzo quale effettivo responsabile del sinistro, la domanda attorea di risarcimento del danno si estende automaticamente al terzo, pur in assenza di apposita istanza, lamentano la sproporzione che si determina per effetto della ritenuta responsabilità solidale di entrambi nei confronti del danneggiato rispetto alla quota della propria responsabilità. Pt_3
In proposito è sufficiente osservare che il principio applicato dal tribunale è consolidato nella giurisprudenza di legittimità – Cass.n. 516 del 15/01/2020 Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo;
conformi Cass. n.1532 dell'1.6.2021; n.5400 del 5.3.2013-. Inoltre, consegue ex lege ai sensi dell'art. 2055, primo comma, c.c. che quando il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono tenute al risarcimento del danno indipendentemente dalla rispettiva quota di responsabilità che rileva solo per l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, c.c. -ex plurimis Cass.n. 12957 del 13/05/2021 In tema di responsabilità solidale, la regola di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella previsa dal secondo pagina 10 di 12 comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra corresponsabili, operando una ripartizione che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità-.
1.5 Il settimo motivo di è inammissibile. CP_1
Infatti, con lo stesso l'appellante si limita a censurare apoditticamente la ritenuta non operatività della polizza stipulata con senza aggiungere null'altro e quindi senza confrontarsi con la CP_3 puntuale motivazione del tribunale che l'aveva esclusa sulla base di precise condizioni della stessa.
1.6 L'ottavo motivo di è inammissibile. CP_1
L'appellante censura la quantificazione del danno limitandosi ad affermare che non risulta provata documentalmente e non è coerente con lo stato di degrado del capannone risultante dalle foto in atti. La doglianza è in sé generica.
Inoltre, sotto il primo profilo, omette di considerare che il danno è stato quantificato dal ctu sulla base dei costi necessari a ricostruire il capannone divenuto completamento inagibile e da demolire, senza censurare nello specifico tale computo. Sotto il secondo profilo, non si confronta con l'articolata e puntuale motivazione del tribunale - pagg. 29-30 sentenza- che, non solo ha ritenuto non provata l'allegata eccessiva onerosità del risarcimento quantificato sulla base del costo di ricostruzione rispetto al valore del capannone distrutto, ma ha anche ritenuto che la stessa fosse infondata, in quanto i costi di ricostruzione determinati dal ctu erano congrui con il valore di mercato del capannone al momento del sinistro stimato sulla base del canone di locazione dello stesso a CP_2
2. Stante la soccombenza e devono essere condannate a pagare a le CP_1 Parte_1 Pt_3 spese del presente grado di giudizio sulla base dei valori medi del Dm n. 147/22 dello scaglione compreso fra 52.000 e 260.000 €, sulla base del disputatum, liquidate in complessivi € 9.991,00 - di cui € 2.977,00 per studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 5.103,00 per la fase decisoria-. Sulla base dello stesso principio, deve essere condannato a pagare le spese del presente CP_1 giudizio di liquidate in € 9.991,00. CP_3
Fra e e devono essere compensate le spese di entrambi i CP_2 CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, posto che la domanda di regresso è stata accolta in percentuale ridotta. Parimenti devono essere compensate le spese del presente giudizio fra e CP_1 Parte_1 stante il rigetto di entrambi gli appelli diretti a modificare la percentuale di responsabilità attribuibile a ciascuna di esse.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello principale rubricato al n. 883/23 e l'appello incidentale rubricato al n. 932/23 e, per l'effetto,
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n.191/23 pubblicata il 9.2.2023;
3. condanna in solido fra loro e e Controparte_1 Controparte_1 Pt_1 Parte_1
a tenere indenne e manlevare la fino al 40% di quanto Controparte_2 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a sia a titolo risarcitorio, sia a titolo di Parte_3 spese legali dell'intero giudizio, oltre a interessi, il tutto come liquidato nella sentenza appellata;
4. condanna a pagare a Parte_7 [...]
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 9.991,00, il tutto Parte_3 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5. condanna e a pagare a le Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
6. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio fra 2 di , CP_2 Controparte_2 [...]
e e Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
7. compensa le spese del presente grado di giudizio fra e e Controparte_1 Controparte_1
Parte_1
8. conferma nel resto la sentenza appellata
Milano, 6.3.2024
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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