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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/10/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore estensore
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28/2025 R.G. di reclamo avverso la sentenza n. 43/2025 del Tribunale di Taranto con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
pendente Controparte_1
tra
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso Controparte_1 l'Avv. Francesco Caroli Casavola, dal quale è rappresentata e difesa;
- reclamante - e
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso l'avv. Adiutrice Barretta dalla quale
[...] è rappresentata e difesa;
- reclamata -
nonchè
Curatela della liquidazione giudiziale CP_4 CP_1 Controparte_1
- reclamata contumace -
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello,
- interventore ex lege -
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da atto di reclamo, comparsa di risposta e verbale di udienza ai quali si rinvia e qui da intendersi richiamati.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 26.08.2025 la ha proposto reclamo avverso la Controparte_1 sentenza n. 43/2025 del Tribunale di Taranto pubblicata il 21.05.2025 e notificatale il 29.07.2025 con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Rimasta Controparte_1 contumace la Curatela, si è costituita la (soggetto che ha chiesto l'apertura della CP_2 liquidazione giudiziale della contestandone la fondatezza. La Procura Controparte_1 Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Con il primo motivo di reclamo la allega la nullità della sentenza per la Controparte_1 inesistenza o comunque la nullità della notifica alla dell'avviso di Controparte_1 convocazione per l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, notifica eseguita dalla Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 40 c. VII D.Lg. 12.01.2019 n. 14 (in seguito, per brevità, CCII). Premesso che la notifica ai sensi dell'art. 40 c. VII CCII può essere eseguita nel caso in cui la notifica mezzo PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario, deduce la reclamante che l'omessa notifica a mezzo PEC non sarebbe ad essa imputabile essendo inattiva dal 2010 ed essendo stato il suo indirizzo PEC “cancellato d'ufficio” con decreto del Giudice Delegato al Registro delle Imprese del 23.05.2016, che per tali ragioni la notifica avrebbe dovuto essere eseguita a mezzo di Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'art. 40 c. VIII CCII. Aggiunge la reclamante che la notifica sarebbe stata eseguita “mediante inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'art. 359 C.C.I.I.” non più esistente essendo stato l'art. 359 C.C.I.I. abrogato dal D.Lg. 13.09.2024 n. 136.
Il motivo di appello è condivisibile.
L'art. 40 c. VI CCII prevede che la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione delle parti debba essere eseguito all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese o dall'INI-PEC. L'art. 40 c. VII CCII prevede che, qualora la notifica a mezzo PEC non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto debbano essere notificati mediante inserimento nel portale dei servizi telematici (PST) gestito dal Ministero della Giustizia e che la notifica si deve intendere perfezionata al decorso di tre giorni da detto inserimento. Ciò posto, premesso brevemente che, spettando al giudice secondo i principi generali (art. 101 c.p.c.) la verifica della regolarità dell'instaurazione del contradditorio, anche in sede di impugnazione e di ufficio quando sul punto - come nel caso in esame - non si è formato il giudicato, al giudice spetta anche l'accertamento dell'imputabilità o meno al destinatario della causa dell'omessa notifica a mezzo PEC in quanto questa è una verifica che attiene alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, si ritiene che dagli atti di causa non risulti la mancata notifica a mezzo PEC essere dipesa da causa imputabile alla e neppure a quale indirizzo PEC sia stata Controparte_1 tentata la notifica a mezzo PEC alla Controparte_1
Si rileva infatti che non è stato prodotto l'avviso di mancata consegna (del ricorso e del decreto di convocazione delle parti) alla dall'art. 8 DPR 11.02.2005 n. 68 Parte_1
e contenente secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 17 DPR 11.02.2005 n. 68 l'indicazione della causa della mancata consegna e il destinatario della notifica, l'omesso deposito di detto avviso nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale della non Controparte_1 consente di verificare l'indirizzo PEC presso cui è stata tentata la notifica, né che la mancata notifica sia conseguenza della condotta imputabile alla società destinataria della notifica, né che legittima sia stata la notifica con le modalità di cui all'art. 40 c. VII CCII.
Nessuna acquisizione del detto avviso, peraltro, è stata possibile a cura di questa Corte, che l'ha disposta nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, non essendo stato detto avviso rinvenuto nel fascicolo di primo grado e non essendo stato inviato dalla Cancelleria del Tribunale. Nessuna informativa è infine giunta al riguardo dalla Cancelleria del Tribunale a cui questa Corte, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, pure aveva chiesto detta informativa. Alla mancanza dell'avviso di mancata consegna non può sopperire l'attestazione in atti della Cancelleria del Tribunale circa l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 40 c. VII CCII perché in essa non specificati l'indirizzo PEC a cui è stata tentata la notifica e la causa della mancata notifica, perché comunque non spettante alla Cancelleria (ma al Giudice) l'accertamento dell'esistenza o meno di una causa di mancata consegna imputabile al destinatario della notifica, perché in essa si richiama una dichiarazione “allegata” sulla sussistenza dei “presupposti” della notifica ex art. 40 c. VII CCII che in realtà non è in atti.
Si rileva altresì dal fascicolo telematico (nella sezione comunicazioni/notifiche della Cancelleria) del procedimento di primo grado che la notifica è stata eseguita mediante inserimento in una non meglio precisata “Areaweb”, nonostante l'Areaweb riservata di cui all'art. 359 CCII non più utilizzabile a seguito dell'abrogazione nel 2024 dell'art. 359 CCII e la previsione nell'art. 40 c. VII CCII, come modificato nel 2024 con l'ultimo correttivo al CCII, dell'inserimento in area riservata del PST del collegata al codice fiscale del destinatario. In sintesi, non risulta che la Controparte_5 notifica sia stata eseguita presso tale area del PST Giustizia come prescritto dall'attuale art. 40 c. VII CCII qui applicabile ratione temporis.
Dall'acquisizione documentale disposta d'ufficio risulta infine che l'indirizzo PEC della
[...] è stato cancellato d'ufficio dal Registro delle Imprese, perché inattivo, con decreto del CP_1
Giudice delegato al Registro delle Imprese del 23.05.2028 (v. copia acquisita). Tralasciando la questione dell'attribuzione di tale potere all'Ufficio del Registro delle Imprese e non al Giudice delegato (v. art. 16 D.L. 29.11.2008 n. 185), si rileva che alla cancellazione non ha fatto seguito la attribuzione d'ufficio di altro indirizzo PEC, come prevista dall'art. 16 c. 6 bis e 6 ter D.L. 185/2008 per ricevere le comunicazioni e le notifiche (v. art. 16 c. 6 bis DL 185/2008). Tale omissione dell'ufficio del Registro delle Imprese è stata causa dell'omessa notifica a mezzo PEC del ricorso e del decreto di convocazione, un fattore causale che toglie efficacia causale, rispetto alla mancata notifica a mezzo PEC, all'inattività della PEC della iscritta, prima della Controparte_1 cancellazione, nel Registro delle Imprese. Se infatti il Registro delle Imprese avesse attribuito il nuovo indirizzo PEC alla la notifica a mezzo PEC sarebbe stata possibile a Controparte_1 detto nuovo indirizzo. L'attribuzione d'ufficio del nuovo indirizzo PEC ha infatti proprio lo scopo di consentire e facilitare (si ribadisce) le comunicazioni e le notifiche all'imprenditore.
La mancata produzione dell'avviso di mancata consegna da cui desumere sia l'indirizzo PEC a cui la notifica è stata tentata che la causa della mancata consegna al destinatario, la mancata dimostrazione dell'inserimento degli atti da notificare nell'area riservata del PST Giustizia come prescritto dallo attuale art. 40 c. VII CCII e l'omessa attribuzione d'ufficio di un indirizzo PEC dal Registro delle Imprese inducono ad escludere che la causa della mancata notifica a mezzo PEC sia imputabile alla e a ritenere comunque la nullità della notifica del ricorso e del decreto di Controparte_1 convocazione delle parti per la violazione delle modalità di notifica prescritte dall'art. 40 c. VII su citato. Con la precisazione che non si tratta di inesistenza della notifica, ipotesi che ricorre nel caso, diverso da quello in esame, di totale mancanza materiale dell'atto e in quello in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Cass. civ. sez. un. 20.07.2016 n. 14916), ipotesi che qui non ricorre perché comunque vi è stata un'attività materiale riconducibile ad un procedimento di notifica.
Alla nullità della notifica consegue la dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice.
Restano assorbiti gli altri motivi di appello e ogni altra questione, compresa l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla reclamante. Essendo la nullità riconducibile ad errore dell'ufficio giudiziario che ha curato le notifiche ex art. 40 c. VI CCII ed essendo state alcune delle ragioni della nullità della notifica (l'omessa acquisizione dell'avviso di mancata consegna da cui desumere l'indirizzo PEC a cui è stata tentata la notifica e la causa della mancata notifica) dedotte d'ufficio, è giustificata la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese di questo reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sul reclamo avverso la sentenza n. 43/2025 del Tribunale di Taranto con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della proposto dalla Controparte_1 Controparte_1 nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale e della con Controparte_6 ricorso depositato il 26.08.2025, accoglie il reclamo e per l'effetto così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al giudice di primo grado;
2) compensa le spese di lite del reclamo fra tutte le parti in causa.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore estensore
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28/2025 R.G. di reclamo avverso la sentenza n. 43/2025 del Tribunale di Taranto con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
pendente Controparte_1
tra
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso Controparte_1 l'Avv. Francesco Caroli Casavola, dal quale è rappresentata e difesa;
- reclamante - e
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso l'avv. Adiutrice Barretta dalla quale
[...] è rappresentata e difesa;
- reclamata -
nonchè
Curatela della liquidazione giudiziale CP_4 CP_1 Controparte_1
- reclamata contumace -
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello,
- interventore ex lege -
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da atto di reclamo, comparsa di risposta e verbale di udienza ai quali si rinvia e qui da intendersi richiamati.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 26.08.2025 la ha proposto reclamo avverso la Controparte_1 sentenza n. 43/2025 del Tribunale di Taranto pubblicata il 21.05.2025 e notificatale il 29.07.2025 con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Rimasta Controparte_1 contumace la Curatela, si è costituita la (soggetto che ha chiesto l'apertura della CP_2 liquidazione giudiziale della contestandone la fondatezza. La Procura Controparte_1 Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Con il primo motivo di reclamo la allega la nullità della sentenza per la Controparte_1 inesistenza o comunque la nullità della notifica alla dell'avviso di Controparte_1 convocazione per l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, notifica eseguita dalla Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 40 c. VII D.Lg. 12.01.2019 n. 14 (in seguito, per brevità, CCII). Premesso che la notifica ai sensi dell'art. 40 c. VII CCII può essere eseguita nel caso in cui la notifica mezzo PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario, deduce la reclamante che l'omessa notifica a mezzo PEC non sarebbe ad essa imputabile essendo inattiva dal 2010 ed essendo stato il suo indirizzo PEC “cancellato d'ufficio” con decreto del Giudice Delegato al Registro delle Imprese del 23.05.2016, che per tali ragioni la notifica avrebbe dovuto essere eseguita a mezzo di Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'art. 40 c. VIII CCII. Aggiunge la reclamante che la notifica sarebbe stata eseguita “mediante inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'art. 359 C.C.I.I.” non più esistente essendo stato l'art. 359 C.C.I.I. abrogato dal D.Lg. 13.09.2024 n. 136.
Il motivo di appello è condivisibile.
L'art. 40 c. VI CCII prevede che la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione delle parti debba essere eseguito all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese o dall'INI-PEC. L'art. 40 c. VII CCII prevede che, qualora la notifica a mezzo PEC non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto debbano essere notificati mediante inserimento nel portale dei servizi telematici (PST) gestito dal Ministero della Giustizia e che la notifica si deve intendere perfezionata al decorso di tre giorni da detto inserimento. Ciò posto, premesso brevemente che, spettando al giudice secondo i principi generali (art. 101 c.p.c.) la verifica della regolarità dell'instaurazione del contradditorio, anche in sede di impugnazione e di ufficio quando sul punto - come nel caso in esame - non si è formato il giudicato, al giudice spetta anche l'accertamento dell'imputabilità o meno al destinatario della causa dell'omessa notifica a mezzo PEC in quanto questa è una verifica che attiene alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, si ritiene che dagli atti di causa non risulti la mancata notifica a mezzo PEC essere dipesa da causa imputabile alla e neppure a quale indirizzo PEC sia stata Controparte_1 tentata la notifica a mezzo PEC alla Controparte_1
Si rileva infatti che non è stato prodotto l'avviso di mancata consegna (del ricorso e del decreto di convocazione delle parti) alla dall'art. 8 DPR 11.02.2005 n. 68 Parte_1
e contenente secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 17 DPR 11.02.2005 n. 68 l'indicazione della causa della mancata consegna e il destinatario della notifica, l'omesso deposito di detto avviso nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale della non Controparte_1 consente di verificare l'indirizzo PEC presso cui è stata tentata la notifica, né che la mancata notifica sia conseguenza della condotta imputabile alla società destinataria della notifica, né che legittima sia stata la notifica con le modalità di cui all'art. 40 c. VII CCII.
Nessuna acquisizione del detto avviso, peraltro, è stata possibile a cura di questa Corte, che l'ha disposta nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, non essendo stato detto avviso rinvenuto nel fascicolo di primo grado e non essendo stato inviato dalla Cancelleria del Tribunale. Nessuna informativa è infine giunta al riguardo dalla Cancelleria del Tribunale a cui questa Corte, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, pure aveva chiesto detta informativa. Alla mancanza dell'avviso di mancata consegna non può sopperire l'attestazione in atti della Cancelleria del Tribunale circa l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 40 c. VII CCII perché in essa non specificati l'indirizzo PEC a cui è stata tentata la notifica e la causa della mancata notifica, perché comunque non spettante alla Cancelleria (ma al Giudice) l'accertamento dell'esistenza o meno di una causa di mancata consegna imputabile al destinatario della notifica, perché in essa si richiama una dichiarazione “allegata” sulla sussistenza dei “presupposti” della notifica ex art. 40 c. VII CCII che in realtà non è in atti.
Si rileva altresì dal fascicolo telematico (nella sezione comunicazioni/notifiche della Cancelleria) del procedimento di primo grado che la notifica è stata eseguita mediante inserimento in una non meglio precisata “Areaweb”, nonostante l'Areaweb riservata di cui all'art. 359 CCII non più utilizzabile a seguito dell'abrogazione nel 2024 dell'art. 359 CCII e la previsione nell'art. 40 c. VII CCII, come modificato nel 2024 con l'ultimo correttivo al CCII, dell'inserimento in area riservata del PST del collegata al codice fiscale del destinatario. In sintesi, non risulta che la Controparte_5 notifica sia stata eseguita presso tale area del PST Giustizia come prescritto dall'attuale art. 40 c. VII CCII qui applicabile ratione temporis.
Dall'acquisizione documentale disposta d'ufficio risulta infine che l'indirizzo PEC della
[...] è stato cancellato d'ufficio dal Registro delle Imprese, perché inattivo, con decreto del CP_1
Giudice delegato al Registro delle Imprese del 23.05.2028 (v. copia acquisita). Tralasciando la questione dell'attribuzione di tale potere all'Ufficio del Registro delle Imprese e non al Giudice delegato (v. art. 16 D.L. 29.11.2008 n. 185), si rileva che alla cancellazione non ha fatto seguito la attribuzione d'ufficio di altro indirizzo PEC, come prevista dall'art. 16 c. 6 bis e 6 ter D.L. 185/2008 per ricevere le comunicazioni e le notifiche (v. art. 16 c. 6 bis DL 185/2008). Tale omissione dell'ufficio del Registro delle Imprese è stata causa dell'omessa notifica a mezzo PEC del ricorso e del decreto di convocazione, un fattore causale che toglie efficacia causale, rispetto alla mancata notifica a mezzo PEC, all'inattività della PEC della iscritta, prima della Controparte_1 cancellazione, nel Registro delle Imprese. Se infatti il Registro delle Imprese avesse attribuito il nuovo indirizzo PEC alla la notifica a mezzo PEC sarebbe stata possibile a Controparte_1 detto nuovo indirizzo. L'attribuzione d'ufficio del nuovo indirizzo PEC ha infatti proprio lo scopo di consentire e facilitare (si ribadisce) le comunicazioni e le notifiche all'imprenditore.
La mancata produzione dell'avviso di mancata consegna da cui desumere sia l'indirizzo PEC a cui la notifica è stata tentata che la causa della mancata consegna al destinatario, la mancata dimostrazione dell'inserimento degli atti da notificare nell'area riservata del PST Giustizia come prescritto dallo attuale art. 40 c. VII CCII e l'omessa attribuzione d'ufficio di un indirizzo PEC dal Registro delle Imprese inducono ad escludere che la causa della mancata notifica a mezzo PEC sia imputabile alla e a ritenere comunque la nullità della notifica del ricorso e del decreto di Controparte_1 convocazione delle parti per la violazione delle modalità di notifica prescritte dall'art. 40 c. VII su citato. Con la precisazione che non si tratta di inesistenza della notifica, ipotesi che ricorre nel caso, diverso da quello in esame, di totale mancanza materiale dell'atto e in quello in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Cass. civ. sez. un. 20.07.2016 n. 14916), ipotesi che qui non ricorre perché comunque vi è stata un'attività materiale riconducibile ad un procedimento di notifica.
Alla nullità della notifica consegue la dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice.
Restano assorbiti gli altri motivi di appello e ogni altra questione, compresa l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla reclamante. Essendo la nullità riconducibile ad errore dell'ufficio giudiziario che ha curato le notifiche ex art. 40 c. VI CCII ed essendo state alcune delle ragioni della nullità della notifica (l'omessa acquisizione dell'avviso di mancata consegna da cui desumere l'indirizzo PEC a cui è stata tentata la notifica e la causa della mancata notifica) dedotte d'ufficio, è giustificata la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese di questo reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sul reclamo avverso la sentenza n. 43/2025 del Tribunale di Taranto con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della proposto dalla Controparte_1 Controparte_1 nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale e della con Controparte_6 ricorso depositato il 26.08.2025, accoglie il reclamo e per l'effetto così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al giudice di primo grado;
2) compensa le spese di lite del reclamo fra tutte le parti in causa.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)