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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 405/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BARGONI ALESSANDRO elett. dom.to Parte_1 in VIALE DELLA CARRIERA N. 24 63900 FERMO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA e dall'avv. MAZZAFERRI CP_1
SUSANNA elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 23 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n.290/2024, depositata il 14 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la sua domanda di accertamento negativo di sussistenza dell'indebito richiesto dall' a seguito della revoca dell'Assegno Sociale corrisposto per l'anno CP_1
2018, condannandolo al pagamento di euro 1999,14 quale indebito residuo, oltre spese legali.
pagina 1 di 5 L'appellante ha articolato i motivi di gravame sotto i seguenti profili: erroneità della decisione nella parte in cui non ha considerato che la mancata notifica del preavviso di sospensione e revoca della prestazione assistenziale da parte dell'Ente ha impedito al ricorrente di chiedere nei termini dei 60 giorni la ricostituzione dell'Assegno Sociale;
violazione dell'art. 52 L.88/1989 che esclude la ripetibilità dei ratei erogati in assenza del dolo dell'accipiens.
Nel giudizio di appello si è costituito l' , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'ambito di indagine della presente controversia è limitato alla revoca della prestazione assistenziale erogata dall' all'odierno appellato relativa all'anno Controparte_2
2018 per mancata indicazione dei redditi di riferimento, mentre gli eventi successivi alla ricostituzione della prestazione, dall'anno 2020 in poi, non sono oggetto di contestazione in questa sede.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto ininfluente l'inesatta comunicazione del preavviso di sospensione della prestazione assistenziale, inviata dall'Ente ad un indirizzo sbagliato, benchè limitrofo, rispetto al domicilio del sig. e Pt_1 dunque da questi asseritamente mai ricevuta. La mancata comunicazione avrebbe causato l'impossibilità di regolarizzare entro i termini di legge la posizione amministrativa ripristinando l'erogazione della prestazione.
La doglianza non ha pregio.
Risulta agli atti che il provvedimento di revoca dell'Assegno Sociale è stato notificato all'odierno appellante in data 12.07.2023 nonostante l'indicazione errata del domicilio dello stesso (via Monte
Gabbiano n.19 anziché n.23). Mentre non vi è prova del recapito all'odierno appellato del preavviso di sospensione e revoca della pensione sociale.
Tuttavia, come ha già avuto modo di esprimere questa Corte (s. 56/2024) “l'art. 35, comma 10 bis, d.l.n. 207/2008, è intervenuto espressamente a dettare la disciplina di “…razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412…”, stabilendo a tal fine che
“… i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in CP_ godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 pagina 2 di 5 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Il precedente ottavo comma della disposizione citata recita:
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
Dal surriferito quadro normativo emerge che il legislatore del 2008 è intervenuto a modificare sensibilmente il sistema delle erogazioni degli emolumenti spettanti a determinati soggetti in ragione della loro condizione reddituale, ponendo a carico di costoro precisi ed imprescindibili oneri di informazione e di comunicazione periodica all'ente erogatore, il cui mancato assolvimento comporta la perdita definitiva del beneficio rispetto al periodo per il quale la comunicazione informativa sia stata omessa”.
L'assetto normativo così delineatosi non prevede obblighi informativi a carico dell'Ente previdenziale tesi all'integrazione istruttoria entro i termini dei 60 giorni, potendo disporre ex se, nell'ambito dei controlli annuali di cui all'art. 13 L.412/1992, la sospensione della prestazione in caso di riscontro negativo sull'indicazione dei redditi.
Pertanto, anche qualora si ritenesse irregolare la comunicazione del preavviso di sospensione e revoca del beneficio assistenziale, non ne sarebbe escluso l'effetto decadenziale dal beneficio, derivante dall'omessa comunicazione dei redditi del soggetto richiedente, onere espressamente posto tout court a carico di quest'ultimo.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con il quale l'appellante invoca l'art 52
L.88/1989 come autenticamente interpretato dall'13 L.412/1991, deducendo, che secondo i disposti normativi, la mancanza di dolo dell'accipiens rende irripetibili gli indebiti erogati dall'Ente assistenziale. Invero l'art. 52 L.88/1989 non può trovare applicazione nella fattispecie in esame in quanto non si versa in ipotesi di indebito oggettivo determinato da errore del solvens, bensì in ipotesi di decadenza dal beneficio per difetto dei presupposti oggettivi, indipendentemente dall'elemento psichico (buona o mala fede) che abbia accompagnato l'omessa comunicazione della situazione pagina 3 di 5 reddituale, con conseguente obbligo di restituzione dei ratei percepiti e di cui l' si avveda CP_1 nell'ambito dei controlli annuali di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n.412/1992 (L CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza).
In punto al quantum debeatur l'appellante non deduce le ragioni per le quali non sarebbe corretto l'importo dell'indebito oggettivo riconosciuto dal Tribunale, né indica un diverso criterio di calcolo.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l' ha evidenziato che il credito di CP_1 euro euro 4.012,52 è in realtà un credito fittizio generatosi a seguito di indicazioni reddituali errate da parte dell'appellante, il quale, successivamente alla revoca della prestazione per il 2018, aveva trasmesso in data 17/03/2023 i dati reddituali relativi al 2020, indicando tuttavia redditi da immobili inferiori a quelli reali;
precisamente aveva dichiarato redditi da fabbricati pari a € 286,00 anziché il reale importo di € 724,00. Sulla base di tale comunicazione, l' aveva quindi ricalcolato la CP_1 prestazione, con il conseguente prodursi di un fittizio credito a favore del pensionato.
Soltanto nel dicembre 2023, il ricorrente aveva effettivamente inviato il prospetto corretto di tutti i redditi dell'intero periodo 2018/2023, ivi incluso il reddito presuntivo 2024, chiedendo la ricostituzione dell'Assegno Sociale che l'Ente disponeva in data 08.03.2024.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'appello nel merito è infondato.
Per quanto attiene alle spese di lite, il ricorrente ha dichiarato di essere esente per motivi di reddito ai sensi dell'art. 152 disp att., tuttavia ha omesso di impugnare espressamente il capo della sentenza del Tribunale che dispone sul punto, con conseguente passaggio in giudicato della condanna alle spese.
Tuttavia, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe liquidato le spese in misura superiore al valore della domanda.
In effetti, si ricorda che ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c. “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”. Nel caso in esame, sebbene il ricorrente avesse agito in accertamento negativo per la somma di euro 7.072,00 inizialmente richiesta dall' , tuttavia, costituendosi in CP_1 giudizio, l' aveva precisato che, ad un conteggio più aggiornato e corretto, l'importo dovuto dal CP_4
ammontasse alla diversa, minor somma di euro 1999,14, importo che, poi, ha costituito Pt_1 oggetto di condanna in sentenza. Deve, dunque, ritenersi che le spese non potessero superare tale soglia del disputatum (v. da ultimo Cass. n. 10957/2024), sicché, applicandosi lo scaglione di valore pagina 4 di 5 corrispondente, stante la modesta complessità del giudizio, le spese possono liquidarsi al minimo pari ad euro 886,00.
Stante il residuale accoglimento dell'appello, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, conferma, liquida le spese di primo grado al cui pagamento
è stato condannato in favore dell' in euro 886,00 per compenso professionale, Parte_1 CP_1 oltre IVA e CPA come per legge;
3) compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare, addetta UPP di questa Corte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 405/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BARGONI ALESSANDRO elett. dom.to Parte_1 in VIALE DELLA CARRIERA N. 24 63900 FERMO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA e dall'avv. MAZZAFERRI CP_1
SUSANNA elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 23 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n.290/2024, depositata il 14 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la sua domanda di accertamento negativo di sussistenza dell'indebito richiesto dall' a seguito della revoca dell'Assegno Sociale corrisposto per l'anno CP_1
2018, condannandolo al pagamento di euro 1999,14 quale indebito residuo, oltre spese legali.
pagina 1 di 5 L'appellante ha articolato i motivi di gravame sotto i seguenti profili: erroneità della decisione nella parte in cui non ha considerato che la mancata notifica del preavviso di sospensione e revoca della prestazione assistenziale da parte dell'Ente ha impedito al ricorrente di chiedere nei termini dei 60 giorni la ricostituzione dell'Assegno Sociale;
violazione dell'art. 52 L.88/1989 che esclude la ripetibilità dei ratei erogati in assenza del dolo dell'accipiens.
Nel giudizio di appello si è costituito l' , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'ambito di indagine della presente controversia è limitato alla revoca della prestazione assistenziale erogata dall' all'odierno appellato relativa all'anno Controparte_2
2018 per mancata indicazione dei redditi di riferimento, mentre gli eventi successivi alla ricostituzione della prestazione, dall'anno 2020 in poi, non sono oggetto di contestazione in questa sede.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto ininfluente l'inesatta comunicazione del preavviso di sospensione della prestazione assistenziale, inviata dall'Ente ad un indirizzo sbagliato, benchè limitrofo, rispetto al domicilio del sig. e Pt_1 dunque da questi asseritamente mai ricevuta. La mancata comunicazione avrebbe causato l'impossibilità di regolarizzare entro i termini di legge la posizione amministrativa ripristinando l'erogazione della prestazione.
La doglianza non ha pregio.
Risulta agli atti che il provvedimento di revoca dell'Assegno Sociale è stato notificato all'odierno appellante in data 12.07.2023 nonostante l'indicazione errata del domicilio dello stesso (via Monte
Gabbiano n.19 anziché n.23). Mentre non vi è prova del recapito all'odierno appellato del preavviso di sospensione e revoca della pensione sociale.
Tuttavia, come ha già avuto modo di esprimere questa Corte (s. 56/2024) “l'art. 35, comma 10 bis, d.l.n. 207/2008, è intervenuto espressamente a dettare la disciplina di “…razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412…”, stabilendo a tal fine che
“… i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in CP_ godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 pagina 2 di 5 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Il precedente ottavo comma della disposizione citata recita:
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
Dal surriferito quadro normativo emerge che il legislatore del 2008 è intervenuto a modificare sensibilmente il sistema delle erogazioni degli emolumenti spettanti a determinati soggetti in ragione della loro condizione reddituale, ponendo a carico di costoro precisi ed imprescindibili oneri di informazione e di comunicazione periodica all'ente erogatore, il cui mancato assolvimento comporta la perdita definitiva del beneficio rispetto al periodo per il quale la comunicazione informativa sia stata omessa”.
L'assetto normativo così delineatosi non prevede obblighi informativi a carico dell'Ente previdenziale tesi all'integrazione istruttoria entro i termini dei 60 giorni, potendo disporre ex se, nell'ambito dei controlli annuali di cui all'art. 13 L.412/1992, la sospensione della prestazione in caso di riscontro negativo sull'indicazione dei redditi.
Pertanto, anche qualora si ritenesse irregolare la comunicazione del preavviso di sospensione e revoca del beneficio assistenziale, non ne sarebbe escluso l'effetto decadenziale dal beneficio, derivante dall'omessa comunicazione dei redditi del soggetto richiedente, onere espressamente posto tout court a carico di quest'ultimo.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con il quale l'appellante invoca l'art 52
L.88/1989 come autenticamente interpretato dall'13 L.412/1991, deducendo, che secondo i disposti normativi, la mancanza di dolo dell'accipiens rende irripetibili gli indebiti erogati dall'Ente assistenziale. Invero l'art. 52 L.88/1989 non può trovare applicazione nella fattispecie in esame in quanto non si versa in ipotesi di indebito oggettivo determinato da errore del solvens, bensì in ipotesi di decadenza dal beneficio per difetto dei presupposti oggettivi, indipendentemente dall'elemento psichico (buona o mala fede) che abbia accompagnato l'omessa comunicazione della situazione pagina 3 di 5 reddituale, con conseguente obbligo di restituzione dei ratei percepiti e di cui l' si avveda CP_1 nell'ambito dei controlli annuali di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n.412/1992 (L CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza).
In punto al quantum debeatur l'appellante non deduce le ragioni per le quali non sarebbe corretto l'importo dell'indebito oggettivo riconosciuto dal Tribunale, né indica un diverso criterio di calcolo.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l' ha evidenziato che il credito di CP_1 euro euro 4.012,52 è in realtà un credito fittizio generatosi a seguito di indicazioni reddituali errate da parte dell'appellante, il quale, successivamente alla revoca della prestazione per il 2018, aveva trasmesso in data 17/03/2023 i dati reddituali relativi al 2020, indicando tuttavia redditi da immobili inferiori a quelli reali;
precisamente aveva dichiarato redditi da fabbricati pari a € 286,00 anziché il reale importo di € 724,00. Sulla base di tale comunicazione, l' aveva quindi ricalcolato la CP_1 prestazione, con il conseguente prodursi di un fittizio credito a favore del pensionato.
Soltanto nel dicembre 2023, il ricorrente aveva effettivamente inviato il prospetto corretto di tutti i redditi dell'intero periodo 2018/2023, ivi incluso il reddito presuntivo 2024, chiedendo la ricostituzione dell'Assegno Sociale che l'Ente disponeva in data 08.03.2024.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'appello nel merito è infondato.
Per quanto attiene alle spese di lite, il ricorrente ha dichiarato di essere esente per motivi di reddito ai sensi dell'art. 152 disp att., tuttavia ha omesso di impugnare espressamente il capo della sentenza del Tribunale che dispone sul punto, con conseguente passaggio in giudicato della condanna alle spese.
Tuttavia, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe liquidato le spese in misura superiore al valore della domanda.
In effetti, si ricorda che ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c. “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”. Nel caso in esame, sebbene il ricorrente avesse agito in accertamento negativo per la somma di euro 7.072,00 inizialmente richiesta dall' , tuttavia, costituendosi in CP_1 giudizio, l' aveva precisato che, ad un conteggio più aggiornato e corretto, l'importo dovuto dal CP_4
ammontasse alla diversa, minor somma di euro 1999,14, importo che, poi, ha costituito Pt_1 oggetto di condanna in sentenza. Deve, dunque, ritenersi che le spese non potessero superare tale soglia del disputatum (v. da ultimo Cass. n. 10957/2024), sicché, applicandosi lo scaglione di valore pagina 4 di 5 corrispondente, stante la modesta complessità del giudizio, le spese possono liquidarsi al minimo pari ad euro 886,00.
Stante il residuale accoglimento dell'appello, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, conferma, liquida le spese di primo grado al cui pagamento
è stato condannato in favore dell' in euro 886,00 per compenso professionale, Parte_1 CP_1 oltre IVA e CPA come per legge;
3) compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare, addetta UPP di questa Corte
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