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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3316 dell'anno 2024
TRA
, C.F. , con l'Avv. STRAVATO MICHELE Parte_1 C.F._1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ), con l'avv. ROSBOCH AMEDEO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: promessa di pagamento e ricognizione del debito – restituzione somme rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 31 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 7449/2023, emesso dal
Tribunale di Torino il 18.12.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
57.490,00, oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di saldo dell'importo oggetto della scrittura di riconoscimento del debito e promessa di pagamento dal medesimo sottoscritta il 25.7.2022.
In particolare, ha esposto che:
Pagina 1 - il 24.2.2021 concludeva con la AN S.r.l., di cui era legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante, “un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione della durata di n.24 mesi, avente ad oggetto una prestazione d'opera ex artt. 2222 e
2229 c.c.” con “compenso pari ad € 105.000,00 …corrispondere al professionista in n. 24 rate mensili”;
- il suddetto compenso veniva corrisposto dalla società in via anticipata a con acconti per CP_1
l'importo complessivo di € 34.690,00, in attesa che lo stesso eseguisse le prestazioni così come pattuite che, tuttavia, rimanevano ineseguite;
- nonostante il perdurante inadempimento, adiva il Tribunale di Torino – sez. lavoro - CP_1 sostenendo di aver adempiuto alla propria prestazione e otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della AN S.r.l. per il pagamento degli ulteriori ratei scaduti, all'epoca pari a €
17.885,00;
- il 9.5.2022 la AN S.r.l. proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo sostenendo l'insussistenza del rapporto di lavoro e comunque l'inadempimento di al predetto CP_1
contratto, chiedendo di revocarsi il decreto ingiuntivo e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione dell'acconto di € 34.639,00;
- il 25.7.2022 la AN S.r.l. e sottoscrivevano una scrittura privata di Controparte_1
transazione con la quale si impegnavano ad abbandonare il predetto giudizio con integrale rinuncia alle rispettive pretese;
- in pari data, pur non essendo stata eseguita alcuna prestazione da parte di né aver CP_1
partecipato ad alcun accordo, personalmente si riconosceva debitore verso Parte_1
l'opposto della somma di € 71.490,00;
- nell'ambito del procedimento di opposizione, con verbale di conciliazione del 15.9.2022
[...]
rescindevano “consensualmente il contratto di Collaborazione Coordinata e Parte_2
Continuativa del 24.2.2021 e dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione, o causa, rinunciando irrevocabilmente ad ogni e qualsivoglia domanda o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di Co.Co.Co. intercorso, con corrispettiva accettazione delle reciproche rinunce”, nonché dichiarando “espressamente che con la presente transazione hanno inteso estinguere ogni reciproco diritto e/o obbligo derivante dal cessato rapporto di lavoro e riconoscono, pertanto, che essa è preclusiva di ogni ulteriore azione o pretesa.”.
Ciò premesso, ha dedotto che la promessa di pagamento azionata in via monitoria dall'opposto non ha ad oggetto alcun effettivo rapporto tra , non esistendo tra le parti alcun rapporto di Parte_3
tipo personale che abbia ad oggetto il credito azionato;
che non compare come parte - nè Pt_1
Pagina 2 avrebbe potuto comparire a pena di nullità della scrittura stessa ex art. 1966 c.c. – nella transazione intercorsa tra e AN s.r.l. CP_1
Ha precisato che: “se anche il riconoscimento di debito avesse avuto ad oggetto una presunta obbligazione della AN S.r.l., la stessa è stata dal sig. rinunciata con la transazione del CP_1
25/07/2022, venendo perciò meno l'eventuale titolo sottostante l'impugnato riconoscimento di debito”; inoltre, “…con la predetta transazione il sig. e la AN S.r.l. hanno CP_1
consensualmente sciolto il rapporto di Co.Co.Co., di guisa che lo stesso – in mancanza di una diversa pattuizione tra le parti – risulta venuto meno e con esso ogni conseguente valido rapporto eventualmente collegato.”
Ha, pertanto, eccepito la nullità della promessa di pagamento azionata poiché non fondata su alcun rapporto fondamentale tra le parti, sia di natura contrattuale si extra contrattuale, ha chiesto
“Accertare e dichiarare l'assenza e/o nullità e/o invalidità di qualsivoglia valido rapporto fondamentale sottostante la dichiarazione del 25.7.2022, e per l'effetto:
– revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7449/2023 del 18.12.2023 e comunque mandare assolto
l'attore da ogni e qualsiasi pretesa nei suoi confronti;
– condannare per le ragioni ed i titoli in atti, se del caso in via riconvenzionale, il Sig. alla CP_1 restituzione al Sig. di tutte le somme finora percepite dall'esponente”. Pt_1
si è costituito in giudizio eccependo l'insussistenza di alcun nesso tra il Controparte_1
procedimento di opposizione instaurato dalla società AN s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino in suo favore per l'importo di € 17.885,00, sulla base di fatture, e la presente azione monitoria, negando ogni connessione tra il riconoscimento del debito e la scrittura transattiva intercorsa tra le parti a definizione del predetto giudizio.
Ha rilevato che, ove l'attore “stia sostenendo di essere subentrato nelle obbligazioni a suo tempo assunte dalla AN s.r.l.”, tale ricostruzione sia del tutto sfornita di prova in quanto nè nella transazione, né nel riconoscimento di debito vi è la minima traccia di un accordo tra le parti in tal senso.
Ha dedotto che i due rapporti di debito – credito (quello derivante dalla transazione e quello oggetto del riconoscimento del debito) sono del tutto autonomi e distinti e che ogni riferimento alla AN, al contratto di collaborazione e alla successiva transazione è totalmente estraneo e inconferente rispetto al presente procedimento. Ha evidenziato che l'attore in opposizione non ha neanche indicato quale sarebbe il rapporto intercorrente tra lo stesso e la AN né il motivo per cui sarebbe subentrato nel rapporto tra la società e peraltro, destinato a estinguersi per espresso Pt_1
accordo tra le parti. Ha, dunque, affermato che i due rapporti di debito – credito sono del tutto distinti e autonomi, ribadendo la validità dell'accordo concluso con risultante anche CP_1
Pagina 3 dall'avvenuta esecuzione dello stesso con il pagamento (da parte di ) delle rate previste CP_1
fino al febbraio 2023.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata “accertare e dichiarare la sussistenza del credito del signor nei Controparte_1 confronti del signor al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo e/o Parte_1
della maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà dovuta alla convenuta opposta, oltre spese…in ogni caso condannare il signor a risarcire il signor i Parte_1 Controparte_1 danni subiti ex art. 96 comma 3 c.p.c….”
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In via generale va rilevato che sono oggetto di prova documentale e non sono contestati tra le parti i seguenti fatti:
- la stipula il 24.2.2021 tra e la AN S.r.l., di cui era Controparte_1 Parte_1 amministratore unico legale rappresentante, di “un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione della durata di n.24 mesi, avente ad oggetto una prestazione d'opera ex artt. 2222 e 2229 c.c.” con “compenso pari ad € 105.000,00 …da corrispondere al professionista in n. 24 rate mensili” (doc. n. 1);
- l'azione monitoria intentata da nei confronti della AN s.r.l. dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Torino, sez. lavoro, per ottenere il pagamento degli ulteriori ratei scaduti in forza del suddetto contratto, all'epoca pari a € 17.885,00 e la conseguente emissione del relativo decreto ingiuntivo (doc. n. 3, 4);
- l'opposizione proposta da AN s.r.l. avverso il suddetto decreto (doc. 5);
- la stipula il 25.7.2022 tra la AN S.r.l. e di una scrittura privata di Controparte_1
transazione con la quale le parti si impegnavano ad abbandonare il predetto giudizio con integrale rinuncia alle rispettive pretese e contestualmente la sottoscrizione da parte di in Parte_1
proprio della promessa di pagamento qui azionata (doc. n. 6, 7);
- l'avvenuta definizione del procedimento di opposizione dinanzi al giudice del lavoro con verbale di conciliazione del 15.9.2022 con risoluzione consensuale del contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa del 24.2.2021 e reciproca rinuncia alle pretese azionate e a ogni altro diritto da esso derivante (doc. n. 8).
Ciò posto, ha agito in via monitoria ponendo a fondamento della propria pretesa Controparte_1
creditoria il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento sottoscritta in proprio da il 25.7.2022 per l'importo di € 71.490,00, allegando l'omesso pagamento della Parte_1 somma residua di € 57.490,00.
Pagina 4 La sottoscrizione della predetta scrittura privata da entrambe le parti e il suo contenuto, come già esposto, sono oggetto di prova documentale e costituiscono circostanze non contestate e, quindi, da ritenersi provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (doc. n. 1 e 7).
Il convenuto sostanziale pur dichiarando espressamente di aver sottoscritto la predetta Pt_1
dichiarazione e pur non contestando di avervi anche dato parziale esecuzione attraverso il pagamento delle rate ivi previste dell'importo di € 2.000 mensili a decorrere dall'agosto 2022 e fino al febbraio 2023 (per l'importo complessivo di € 14.000, come risulta dal doc. n. 2), ha contestato la sussistenza di qualsivoglia rapporto sottostante con , lasciando intendere, senza tuttavia CP_1
esplicitarlo in maniera compiuta e senza indicarne il motivo, che tale riconoscimento del debito sia in qualche modo collegato al contenzioso all'epoca in atti tra e la AN s.r.l. di cui era CP_1
legale rappresentante.
In sostanza ha riconosciuto di aver sottoscritto il riconoscimento di debito e di aver anche Pt_1
iniziato a pagare le rate da esso previste ma non ha spiegato né perché abbia assunto in proprio il debito di € 71.490,00 (evidentemente corrispondente al debito vantato nei confronti della CP_1
AN in forza del contratto di co.co.co., per le motivazioni che si seguito si esporranno), né perché abbia iniziato a pagare le rate ivi pattuite all'esito della transazione stragiudiziale e anche dopo l'intervenuta conciliazione giudiziale.
A sua volta , da un lato ha espressamente affermato che il rapporto fondamentale CP_1
sottostante la promessa di pagamento azionata è del tutto autonomo e distinto da quello intercorso con la società AN e di cui al riportato contenzioso, escludendo recisamente la sussistenza di qualsivoglia nesso tra le due vicende, dall'altro lato, tuttavia, non ha in alcun modo allegato quale sia detto rapporto.
In definitiva, dunque, alcuna delle due parti ha chiarito o anche solo allegato quale sia la causa debendi del credito oggetto della scrittura di riconoscimento del debito e promessa di pagamento.
Occorre, pertanto, verificare, a fronte della contestazione svolta da parte opponente sulla insussistenza di qualsivoglia rapporto personale tra le parti da cui possa essere scaturito il credito azionato in via monitoria, quali siano le conseguenze sotto il profilo sostanziale e processuale, di tale eccezione in relazione alla disciplina dettata dall'art. 1988 c.c. e, in particolare, su quale parte debbano ricadere le conseguenze della mancata allegazione del rapporto fondamentale.
Sul punto, va premesso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., hanno un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, sono inidonee a costituire nuove obbligazioni. Esse hanno, infatti, come unico effetto
Pagina 5 la semplice relevatio ab onere probandi sotto il profilo processuale, dispensando il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento o dalla promessa (cfr. Cass 5478/2024 che richiama Cass. n. 31296 del 2023; Cass. n. 15097 del
2023; Cass. n. 2091 del 2022; Cass., SU, n. 6459 del 2020; Cass. n. 20689 del 2016, nonchè Cass.,
SU, n. 6459 del 2020; n. 7787/2010).
L'azione proposta ex art. 1988 c.c. pur determinando un'astrazione processuale in termini probatori rimane pur sempre un'azione causale, anche laddove sia fondata su una promessa di pagamento cd. pura o non titolata, per cui è assolutamente necessario e indefettibile che la parte che se ne avvalga indichi espressamente, nella sua domanda di pagamento, quale sia il rapporto causale azionato, a fronte della contestazione del promittente della sussistenza di qualsivoglia rapporto. (cfr. Cass. n.
13170/1999, secondo cui, in fattispecie equiparabile in cui il titolo di credito viene utilizzato come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ciò implica pur sempre da parte del creditore l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo).
La S.C. ha chiarito che il carattere processuale e non già sostanziale dell'astrazione insita nella promessa di pagamento pura o non titolata comporta che il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, essendo solo dispensato dall'onere di provarlo (Cass. n. 8891/2010 "in tema di promessa di pagamento, il carattere processuale, e non sostanziale, dell'astrazione insita nella stessa comporta che il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, pur essendo comunque assolto dall'onere di provarlo”).
La necessità che il promissario alleghi il rapporto sottostante per potersi avvalere della "relevatio ad onere probandi" conseguente all'astrazione della promessa di pagamento cd. pura essendo egli solo assolto dall'onere di provarlo, è stata recentemente ribadita con la pronuncia della S.C. n. 5827/2023 che ha ripercorso le varie impostazioni e i diversi arresti giurisprudenziali formatisi in relazione alla promessa di pagamento cd. pura e titolata.
L'astrattezza della promessa di pagamento e della ricognizione di debito, con la conseguente inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c. riguardano, difatti, la presunzione della sola esistenza di un rapporto fondamentale ma non anche la identificazione di tale rapporto.
(cfr. Cass. n. 3372/1969).
Pagina 6 I suddetti principi vanno coordinati con quelli in materia di riparto degli oneri probatori e di allegazione gravanti sulle parti nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo secondo cui l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n.
15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n.
21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, come già accennato, alcuna delle due parti in causa ha indicato in maniera chiara quale sia il rapporto fondamentale sotteso alla promessa di pagamento e ricognizione del debito azionata in via monitoria, essendosi la parte opposta limitata ad affermare, a fronte del riferimento dell'opponente a un pregresso rapporto tra e la società AN, la CP_1
totale estraneità del credito al suddetto rapporto.
Tale affermazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro, essendo emerso, piuttosto, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta in atti che, in realtà, il credito vantato da oggetto della CP_1
promessa di pagamento sia il medesimo o comunque sia riconducibile proprio al rapporto di lavoro intercorso tra quest'ultimo e la società AN.
Depongono in tal senso i seguenti indizi chiari univoci e concordanti:
- la medesima entità del credito oggetto del riconoscimento di debito con quello residuo vantato da nei confronti della AN al momento della sottoscrizione del riconoscimento stesso e CP_1
della stipula della transazione tra e AN;
nella scrittura transattiva, difatti, le parti CP_1
danno atto che il compenso complessivo pattuito nel contratto di collaborazione del 24.2.2021 era pari a € 105.000,00 di cui erano già stati versati € 33.510, con conseguente credito residuo a favore di di € 71.490,00, ossia il medesimo importo di cui si è riconosciuto CP_1 Parte_1
debitore, bensì in proprio;
- la contestualità delle due scritture (transazione e riconoscimento del debito) che sono redatte e sottoscritte entrambe il 25.7.2022, successivamente alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo dinanzi al giudice del lavoro;
- l'identità delle persone fisiche che hanno sottoscritto i due atti, benchè il riconoscimento di debito sia stato sottoscritto da in proprio e non quale legale rappresentante della AN Parte_1
s.r.l.;
Pagina 7 - l'omessa indicazione del titolo del rapporto nel riconoscimento di debito e, segnatamente, di altro rapporto diverso e autonomo rispetto a quello intercorso tra e la società AN;
CP_1
- l'assenza, o quanto meno la totale omessa indicazione nel presente giudizio, di eventuali (ulteriori) rapporti personali tra le parti da cui sia scaturito il credito azionato.
In definitiva, a fronte dell'unico rapporto indicato da parte opponente quale rapporto sottostante o comunque collegato a quello oggetto della promessa di pagamento, la parte opposta non ha fornito alcuna ulteriore indicazione, non allegando né specificando quale sia l'ulteriore diverso e autonomo rapporto su cui è fondato il credito.
Tale condotta processuale, unitamente ai su esposti indici oggettivi, induce a ritenere che l'unico credito vantato da sia fondato sul rapporto di lavoro intercorso con la AN, estinto CP_1
per effetto della intervenuta transazione e poi conciliazione giudiziale.
L'opposto, difatti, non ha mai allegato, né nel ricorso monitorio, né nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. né in alcun atto processuale quale sarebbe il titolo del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, ulteriore rispetto a quello indicato da parte opposta, seppur intercorso tra soggetti diversi.
La parte si è limitata a negare che il credito si riferisca al suddetto rapporto di collaborazione intercorso con la AN, ma ha omesso d'indicare ogni qualsivoglia rapporto causale alternativo e ciò non già per mera incompletezza della sua domanda ma, in quanto, secondo la sua prospettazione, la promessa di pagamento è sufficiente ad azionare il credito, potendosi prescindere da qualsiasi pregressa obbligazione tra le parti.
Tale impostazione, tuttavia, non è condivisa da questo Tribunale.
Nel nostro ordinamento, infatti, l'art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento - al pari della ricognizione di un debito - dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria;
tale atto unilaterale, non negoziale, è ricognitivo di un'obbligazione nascente da altra fonte e produce non già l'effetto di un'astrazione materiale, sul piano del rapporto sostanziale, bensì quello di mera "astrazione processuale" che non dispensa il promissario, laddove vi sia contestazione sul rapporto fondamentale nei termini anzi detti, dall'onere di allegazione del suddetto rapporto che ove assolto, fa nuovamente ricadere sul promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto.
Proprio in considerazione del fatto che la promessa di pagamento azionata non è titolata, ossia è priva dell'indicazione del rapporto giuridico che l'ha originata, gravava su , destinatario CP_1 della promessa, l'onere processuale di allegare detto rapporto, specificando la giustificazione causale dell'obbligo di pagamento assunto in proprio da Pt_1
Pagina 8 Il mancato assolvimento di quest'onere di allegazione comporta la caducazione del vantaggio probatorio che, per il disposto dell'art. 1988 c.c., consegue al fatto di essere destinatari di una dichiarazione recante una promessa di pagamento o una ricognizione di debito. (cfr. in fattispecie analoga sent. Corte d'Appello di Bolzano n. 23/2019).
Come già ampiamente esposto, l'obbligazione non sorge per effetto della promessa di pagamento, per cui il promittente che agisca in giudizio deve comunque allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall'onere di provarlo. (cfr. anche giurisprudenza di merito, Tribunale
Treviso 13/02/2018 n.311).
Se, difatti, in via monitoria è sufficiente l'allegazione della promessa di pagamento e la produzione della relativa prova scritta, nel giudizio a cognizione ordinaria, a fronte delle allegazione dell'opponente e della indicazione da parte di quest'ultimo dell'unico effettivo rapporto intercorso con la parte (sebbene con la società di cui il medesimo era legale rappresentante), sarebbe stato preciso onere del destinatario della promessa indicare l'ulteriore rapporto da cui è scaturita la promessa, stante l'esplicita affermazione della piena autonomia e diversità dei due rapporti.
L'anomalia che si è, invece, verificata nel presente giudizio sta nel fatto che l'opposto, pur affermando l'esistenza di altro rapporto con diverso e autonomo rispetto a quello di Pt_1
collaborazione intercorso con la AN, non lo ha affatto indicato, cosicché la promessa di pagamento azionata risulta, allo stato degli atti, priva di causa, o meglio, se una causa vi è, la stessa
è rimasta del tutto sconosciuta.
Secondo i principi dettati dalla S.C. “Una volta data la prova, da parte di chi ha promesso un pagamento (o riconosciuto un debito), della inesistenza dell'obbligazione in base alla causa cui
(anche solo) egli stesso colleghi la promessa (o la ricognizione del debito) in difetto di indicazione da parte del creditore, spetta a chi si afferma comunque creditore la indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa posto dall'art. 1988 cod. civ. (che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale) non può intendersi nel senso che al debitore compete la impossibile prova dell'assenza di "qualsiasi" altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza”. (cfr. Cass. n.
5245/2006 che richiama Cass. n. 2159/1987; n. 885/1991, nonché Cass. n. 17713/2016; n.
13215/2023).
Anche nel caso, come quello in esame, di promessa cd. pura o non titolata, data la prova da parte del debitore dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale che lo stesso debitore abbia indicato -essendone il creditore esentato (almeno in fase monitoria e finchè non insorgano
Pagina 9 contestazioni) non essendo la promessa titolata - compete al creditore l'indicazione di una diversa ragione di credito.
Il principio, prosegue la S.C. “è in linea con quello, assolutamente consolidato (cfr., ex multis, Cass. nn. 1571/2000, 14282/99, 4519/98, 12305/95, 6823/88, 7417/86) in ordine all'imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 cod. civ. ed alla distribuzione del relativo onere della prova, secondo il quale "nel caso in cui il debitore convenuto eccepisca il pagamento del debito ed il creditore opponga che tale pagamento debba imputarsi a diverso debito, il secondo ha
l'onere di provare l'esistenza dell'altro credito che afferma essere stato adempiuto".
Quanto all'assolvimento da parte del promittente dell'onere di provare la inesistenza o la invalidità
o l'estinzione del rapporto fondamentale, pur aderendo all'orientamento secondo cui sia a tal fine insufficiente che lo stesso alleghi e dimostri che 'altro' rapporto fondamentale è stato estinto, dovendo viceversa provare l'identità tra tale rapporto e quello presunto per effetto della ricognizione di debito, non bastando una mera 'compatibilità' astratta tra i due titoli” (cfr. Cass. n. 4019/2006; più di recente, Cass. n. 11766/2018, non massimata), va rilevato che nella fattispecie in esame, deve ritenersi presuntivamente provato ai sensi dell'art. 2729 c.c., che il credito oggetto della ricognizione del debito abbia origine dal medesimo rapporto intercorso tra e la AN CP_1
s.r.l., sia per gli elementi presuntivi sopra indicati sia per la assorbente motivazione della totale assenza di indicazione dell'esistenza di altro rapporto.
Per mera completezza espositiva, pare opportuno evidenziare che, laddove si volesse ritenere, sulla base delle ipotetiche allegazioni e deduzioni delle parti in ordine ai possibili rapporti intercorsi tra le stesse e la AN s.r.l., che abbia assunto in proprio il debito della AN, contestualmente Pt_1
liberandola come parrebbe desumersi dalla stipula contestuale della citata scrittura transattiva, non sarebbe comunque neanche configurabile un'espromissione, la cui causa è costituita puramente e semplicemente dall'assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente accordo con l'obbligato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza
n. 21102 del 22/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 22166 del 07/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24891 del
26/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 12/04/2006).
Difatti, “la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioè, del precedente debitore). Tale successione può, invero,
Pagina 10 avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ossia generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione, l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima….Ne discende che la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 26/11/1999;
Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975). E tanto perché la promessa di pagamento è un negozio causale (astratto solo processualmente), che presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario” (cfr. Cass. n. 31296/2023).
In altri termini, se con la promessa di pagamento azionata avesse voluto subentrare nel Pt_1
debito altrui (ossia nel debito della AN nei confronti di ), tale promessa sarebbe CP_1
comunque da considerarsi nulla in quanto nessuna norma nel nostro ordinamento prevede la possibilità di subentrare, con promessa unilaterale, nel debito altrui, e lo schema di cui all'art. 1988
c.c. ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.
Analogamente, ove si volesse configurare un accollo da parte di del debito della AN, il Pt_1
destinatario della promessa di pagamento non sarebbe legittimato a far valere il carattere astratto della stessa in quanto lo schema delineato dall'art. 1988 cod. civ. concerne l'esistenza del debito dello stesso promittente verso lo stesso promissario che è, pertanto, onerato della dimostrazione della esistenza del rapporto fondamentale in relazione al quale vanta il proprio credito. (cfr. Cass. n.
7556/1993).
In definitiva, non avendo l'opposto soddisfatto l'onere di allegazione posto a suo carico, il credito azionato non può ritenersi provato sulla base della allegata promessa di pagamento, essendo venuto meno l'effetto di inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Va, altresì, respinta la domanda di condanna al pagamento della somma azionata formulata in via subordinata poiché è rimasta del tutto sconosciuta la causa debendi con conseguente impossibilità di accertare la “sussistenza del credito”.
Deve essere, invece, accolta la domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_1
confronti di di restituzione delle somme finora versate in forza della promessa Controparte_1 di pagamento azionata, per l'importo dimostrato di € 14.000 (doc. n. 2) previa qualificazione della stessa come domanda di ripetizione di indebito oggettivo, risultando assolto l'onere della prova gravante sul creditore istante dell''avvenuto pagamento e della mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 17146/2003, n. 5896/2006, n. 2903/07, n. 7501/12 ed altre).
Pagina 11 La domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. va respinta in considerazione dell'accoglimento dell'opposizione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell'avvenuta esecuzione parziale del titolo azionato, nonché dei diversi orientamenti della giurisprudenza di merito sul riparto dell'onere di allegazione in tema di promessa di pagamento (cfr. Corte d'Appello di Venezia
n. 416/2017), si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7449/2023 emesso dal
Tribunale di Torino il 18.12.2023.
• Respinge la domanda di parte opposta.
• Respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
• Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna alla Controparte_1 restituzione in favore di della somma di € 14.000. Parte_1
• Compensa integralmente le spese di lite.
Torino, 31 marzo 2025
Il giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3316 dell'anno 2024
TRA
, C.F. , con l'Avv. STRAVATO MICHELE Parte_1 C.F._1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ), con l'avv. ROSBOCH AMEDEO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: promessa di pagamento e ricognizione del debito – restituzione somme rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 31 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 7449/2023, emesso dal
Tribunale di Torino il 18.12.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
57.490,00, oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di saldo dell'importo oggetto della scrittura di riconoscimento del debito e promessa di pagamento dal medesimo sottoscritta il 25.7.2022.
In particolare, ha esposto che:
Pagina 1 - il 24.2.2021 concludeva con la AN S.r.l., di cui era legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante, “un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione della durata di n.24 mesi, avente ad oggetto una prestazione d'opera ex artt. 2222 e
2229 c.c.” con “compenso pari ad € 105.000,00 …corrispondere al professionista in n. 24 rate mensili”;
- il suddetto compenso veniva corrisposto dalla società in via anticipata a con acconti per CP_1
l'importo complessivo di € 34.690,00, in attesa che lo stesso eseguisse le prestazioni così come pattuite che, tuttavia, rimanevano ineseguite;
- nonostante il perdurante inadempimento, adiva il Tribunale di Torino – sez. lavoro - CP_1 sostenendo di aver adempiuto alla propria prestazione e otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della AN S.r.l. per il pagamento degli ulteriori ratei scaduti, all'epoca pari a €
17.885,00;
- il 9.5.2022 la AN S.r.l. proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo sostenendo l'insussistenza del rapporto di lavoro e comunque l'inadempimento di al predetto CP_1
contratto, chiedendo di revocarsi il decreto ingiuntivo e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione dell'acconto di € 34.639,00;
- il 25.7.2022 la AN S.r.l. e sottoscrivevano una scrittura privata di Controparte_1
transazione con la quale si impegnavano ad abbandonare il predetto giudizio con integrale rinuncia alle rispettive pretese;
- in pari data, pur non essendo stata eseguita alcuna prestazione da parte di né aver CP_1
partecipato ad alcun accordo, personalmente si riconosceva debitore verso Parte_1
l'opposto della somma di € 71.490,00;
- nell'ambito del procedimento di opposizione, con verbale di conciliazione del 15.9.2022
[...]
rescindevano “consensualmente il contratto di Collaborazione Coordinata e Parte_2
Continuativa del 24.2.2021 e dichiarano di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione, o causa, rinunciando irrevocabilmente ad ogni e qualsivoglia domanda o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di Co.Co.Co. intercorso, con corrispettiva accettazione delle reciproche rinunce”, nonché dichiarando “espressamente che con la presente transazione hanno inteso estinguere ogni reciproco diritto e/o obbligo derivante dal cessato rapporto di lavoro e riconoscono, pertanto, che essa è preclusiva di ogni ulteriore azione o pretesa.”.
Ciò premesso, ha dedotto che la promessa di pagamento azionata in via monitoria dall'opposto non ha ad oggetto alcun effettivo rapporto tra , non esistendo tra le parti alcun rapporto di Parte_3
tipo personale che abbia ad oggetto il credito azionato;
che non compare come parte - nè Pt_1
Pagina 2 avrebbe potuto comparire a pena di nullità della scrittura stessa ex art. 1966 c.c. – nella transazione intercorsa tra e AN s.r.l. CP_1
Ha precisato che: “se anche il riconoscimento di debito avesse avuto ad oggetto una presunta obbligazione della AN S.r.l., la stessa è stata dal sig. rinunciata con la transazione del CP_1
25/07/2022, venendo perciò meno l'eventuale titolo sottostante l'impugnato riconoscimento di debito”; inoltre, “…con la predetta transazione il sig. e la AN S.r.l. hanno CP_1
consensualmente sciolto il rapporto di Co.Co.Co., di guisa che lo stesso – in mancanza di una diversa pattuizione tra le parti – risulta venuto meno e con esso ogni conseguente valido rapporto eventualmente collegato.”
Ha, pertanto, eccepito la nullità della promessa di pagamento azionata poiché non fondata su alcun rapporto fondamentale tra le parti, sia di natura contrattuale si extra contrattuale, ha chiesto
“Accertare e dichiarare l'assenza e/o nullità e/o invalidità di qualsivoglia valido rapporto fondamentale sottostante la dichiarazione del 25.7.2022, e per l'effetto:
– revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7449/2023 del 18.12.2023 e comunque mandare assolto
l'attore da ogni e qualsiasi pretesa nei suoi confronti;
– condannare per le ragioni ed i titoli in atti, se del caso in via riconvenzionale, il Sig. alla CP_1 restituzione al Sig. di tutte le somme finora percepite dall'esponente”. Pt_1
si è costituito in giudizio eccependo l'insussistenza di alcun nesso tra il Controparte_1
procedimento di opposizione instaurato dalla società AN s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino in suo favore per l'importo di € 17.885,00, sulla base di fatture, e la presente azione monitoria, negando ogni connessione tra il riconoscimento del debito e la scrittura transattiva intercorsa tra le parti a definizione del predetto giudizio.
Ha rilevato che, ove l'attore “stia sostenendo di essere subentrato nelle obbligazioni a suo tempo assunte dalla AN s.r.l.”, tale ricostruzione sia del tutto sfornita di prova in quanto nè nella transazione, né nel riconoscimento di debito vi è la minima traccia di un accordo tra le parti in tal senso.
Ha dedotto che i due rapporti di debito – credito (quello derivante dalla transazione e quello oggetto del riconoscimento del debito) sono del tutto autonomi e distinti e che ogni riferimento alla AN, al contratto di collaborazione e alla successiva transazione è totalmente estraneo e inconferente rispetto al presente procedimento. Ha evidenziato che l'attore in opposizione non ha neanche indicato quale sarebbe il rapporto intercorrente tra lo stesso e la AN né il motivo per cui sarebbe subentrato nel rapporto tra la società e peraltro, destinato a estinguersi per espresso Pt_1
accordo tra le parti. Ha, dunque, affermato che i due rapporti di debito – credito sono del tutto distinti e autonomi, ribadendo la validità dell'accordo concluso con risultante anche CP_1
Pagina 3 dall'avvenuta esecuzione dello stesso con il pagamento (da parte di ) delle rate previste CP_1
fino al febbraio 2023.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata “accertare e dichiarare la sussistenza del credito del signor nei Controparte_1 confronti del signor al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo e/o Parte_1
della maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà dovuta alla convenuta opposta, oltre spese…in ogni caso condannare il signor a risarcire il signor i Parte_1 Controparte_1 danni subiti ex art. 96 comma 3 c.p.c….”
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In via generale va rilevato che sono oggetto di prova documentale e non sono contestati tra le parti i seguenti fatti:
- la stipula il 24.2.2021 tra e la AN S.r.l., di cui era Controparte_1 Parte_1 amministratore unico legale rappresentante, di “un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione della durata di n.24 mesi, avente ad oggetto una prestazione d'opera ex artt. 2222 e 2229 c.c.” con “compenso pari ad € 105.000,00 …da corrispondere al professionista in n. 24 rate mensili” (doc. n. 1);
- l'azione monitoria intentata da nei confronti della AN s.r.l. dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Torino, sez. lavoro, per ottenere il pagamento degli ulteriori ratei scaduti in forza del suddetto contratto, all'epoca pari a € 17.885,00 e la conseguente emissione del relativo decreto ingiuntivo (doc. n. 3, 4);
- l'opposizione proposta da AN s.r.l. avverso il suddetto decreto (doc. 5);
- la stipula il 25.7.2022 tra la AN S.r.l. e di una scrittura privata di Controparte_1
transazione con la quale le parti si impegnavano ad abbandonare il predetto giudizio con integrale rinuncia alle rispettive pretese e contestualmente la sottoscrizione da parte di in Parte_1
proprio della promessa di pagamento qui azionata (doc. n. 6, 7);
- l'avvenuta definizione del procedimento di opposizione dinanzi al giudice del lavoro con verbale di conciliazione del 15.9.2022 con risoluzione consensuale del contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa del 24.2.2021 e reciproca rinuncia alle pretese azionate e a ogni altro diritto da esso derivante (doc. n. 8).
Ciò posto, ha agito in via monitoria ponendo a fondamento della propria pretesa Controparte_1
creditoria il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento sottoscritta in proprio da il 25.7.2022 per l'importo di € 71.490,00, allegando l'omesso pagamento della Parte_1 somma residua di € 57.490,00.
Pagina 4 La sottoscrizione della predetta scrittura privata da entrambe le parti e il suo contenuto, come già esposto, sono oggetto di prova documentale e costituiscono circostanze non contestate e, quindi, da ritenersi provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (doc. n. 1 e 7).
Il convenuto sostanziale pur dichiarando espressamente di aver sottoscritto la predetta Pt_1
dichiarazione e pur non contestando di avervi anche dato parziale esecuzione attraverso il pagamento delle rate ivi previste dell'importo di € 2.000 mensili a decorrere dall'agosto 2022 e fino al febbraio 2023 (per l'importo complessivo di € 14.000, come risulta dal doc. n. 2), ha contestato la sussistenza di qualsivoglia rapporto sottostante con , lasciando intendere, senza tuttavia CP_1
esplicitarlo in maniera compiuta e senza indicarne il motivo, che tale riconoscimento del debito sia in qualche modo collegato al contenzioso all'epoca in atti tra e la AN s.r.l. di cui era CP_1
legale rappresentante.
In sostanza ha riconosciuto di aver sottoscritto il riconoscimento di debito e di aver anche Pt_1
iniziato a pagare le rate da esso previste ma non ha spiegato né perché abbia assunto in proprio il debito di € 71.490,00 (evidentemente corrispondente al debito vantato nei confronti della CP_1
AN in forza del contratto di co.co.co., per le motivazioni che si seguito si esporranno), né perché abbia iniziato a pagare le rate ivi pattuite all'esito della transazione stragiudiziale e anche dopo l'intervenuta conciliazione giudiziale.
A sua volta , da un lato ha espressamente affermato che il rapporto fondamentale CP_1
sottostante la promessa di pagamento azionata è del tutto autonomo e distinto da quello intercorso con la società AN e di cui al riportato contenzioso, escludendo recisamente la sussistenza di qualsivoglia nesso tra le due vicende, dall'altro lato, tuttavia, non ha in alcun modo allegato quale sia detto rapporto.
In definitiva, dunque, alcuna delle due parti ha chiarito o anche solo allegato quale sia la causa debendi del credito oggetto della scrittura di riconoscimento del debito e promessa di pagamento.
Occorre, pertanto, verificare, a fronte della contestazione svolta da parte opponente sulla insussistenza di qualsivoglia rapporto personale tra le parti da cui possa essere scaturito il credito azionato in via monitoria, quali siano le conseguenze sotto il profilo sostanziale e processuale, di tale eccezione in relazione alla disciplina dettata dall'art. 1988 c.c. e, in particolare, su quale parte debbano ricadere le conseguenze della mancata allegazione del rapporto fondamentale.
Sul punto, va premesso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., hanno un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, sono inidonee a costituire nuove obbligazioni. Esse hanno, infatti, come unico effetto
Pagina 5 la semplice relevatio ab onere probandi sotto il profilo processuale, dispensando il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento o dalla promessa (cfr. Cass 5478/2024 che richiama Cass. n. 31296 del 2023; Cass. n. 15097 del
2023; Cass. n. 2091 del 2022; Cass., SU, n. 6459 del 2020; Cass. n. 20689 del 2016, nonchè Cass.,
SU, n. 6459 del 2020; n. 7787/2010).
L'azione proposta ex art. 1988 c.c. pur determinando un'astrazione processuale in termini probatori rimane pur sempre un'azione causale, anche laddove sia fondata su una promessa di pagamento cd. pura o non titolata, per cui è assolutamente necessario e indefettibile che la parte che se ne avvalga indichi espressamente, nella sua domanda di pagamento, quale sia il rapporto causale azionato, a fronte della contestazione del promittente della sussistenza di qualsivoglia rapporto. (cfr. Cass. n.
13170/1999, secondo cui, in fattispecie equiparabile in cui il titolo di credito viene utilizzato come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ciò implica pur sempre da parte del creditore l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo).
La S.C. ha chiarito che il carattere processuale e non già sostanziale dell'astrazione insita nella promessa di pagamento pura o non titolata comporta che il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, essendo solo dispensato dall'onere di provarlo (Cass. n. 8891/2010 "in tema di promessa di pagamento, il carattere processuale, e non sostanziale, dell'astrazione insita nella stessa comporta che il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, pur essendo comunque assolto dall'onere di provarlo”).
La necessità che il promissario alleghi il rapporto sottostante per potersi avvalere della "relevatio ad onere probandi" conseguente all'astrazione della promessa di pagamento cd. pura essendo egli solo assolto dall'onere di provarlo, è stata recentemente ribadita con la pronuncia della S.C. n. 5827/2023 che ha ripercorso le varie impostazioni e i diversi arresti giurisprudenziali formatisi in relazione alla promessa di pagamento cd. pura e titolata.
L'astrattezza della promessa di pagamento e della ricognizione di debito, con la conseguente inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c. riguardano, difatti, la presunzione della sola esistenza di un rapporto fondamentale ma non anche la identificazione di tale rapporto.
(cfr. Cass. n. 3372/1969).
Pagina 6 I suddetti principi vanno coordinati con quelli in materia di riparto degli oneri probatori e di allegazione gravanti sulle parti nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo secondo cui l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n.
15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n.
21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, come già accennato, alcuna delle due parti in causa ha indicato in maniera chiara quale sia il rapporto fondamentale sotteso alla promessa di pagamento e ricognizione del debito azionata in via monitoria, essendosi la parte opposta limitata ad affermare, a fronte del riferimento dell'opponente a un pregresso rapporto tra e la società AN, la CP_1
totale estraneità del credito al suddetto rapporto.
Tale affermazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro, essendo emerso, piuttosto, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta in atti che, in realtà, il credito vantato da oggetto della CP_1
promessa di pagamento sia il medesimo o comunque sia riconducibile proprio al rapporto di lavoro intercorso tra quest'ultimo e la società AN.
Depongono in tal senso i seguenti indizi chiari univoci e concordanti:
- la medesima entità del credito oggetto del riconoscimento di debito con quello residuo vantato da nei confronti della AN al momento della sottoscrizione del riconoscimento stesso e CP_1
della stipula della transazione tra e AN;
nella scrittura transattiva, difatti, le parti CP_1
danno atto che il compenso complessivo pattuito nel contratto di collaborazione del 24.2.2021 era pari a € 105.000,00 di cui erano già stati versati € 33.510, con conseguente credito residuo a favore di di € 71.490,00, ossia il medesimo importo di cui si è riconosciuto CP_1 Parte_1
debitore, bensì in proprio;
- la contestualità delle due scritture (transazione e riconoscimento del debito) che sono redatte e sottoscritte entrambe il 25.7.2022, successivamente alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo dinanzi al giudice del lavoro;
- l'identità delle persone fisiche che hanno sottoscritto i due atti, benchè il riconoscimento di debito sia stato sottoscritto da in proprio e non quale legale rappresentante della AN Parte_1
s.r.l.;
Pagina 7 - l'omessa indicazione del titolo del rapporto nel riconoscimento di debito e, segnatamente, di altro rapporto diverso e autonomo rispetto a quello intercorso tra e la società AN;
CP_1
- l'assenza, o quanto meno la totale omessa indicazione nel presente giudizio, di eventuali (ulteriori) rapporti personali tra le parti da cui sia scaturito il credito azionato.
In definitiva, a fronte dell'unico rapporto indicato da parte opponente quale rapporto sottostante o comunque collegato a quello oggetto della promessa di pagamento, la parte opposta non ha fornito alcuna ulteriore indicazione, non allegando né specificando quale sia l'ulteriore diverso e autonomo rapporto su cui è fondato il credito.
Tale condotta processuale, unitamente ai su esposti indici oggettivi, induce a ritenere che l'unico credito vantato da sia fondato sul rapporto di lavoro intercorso con la AN, estinto CP_1
per effetto della intervenuta transazione e poi conciliazione giudiziale.
L'opposto, difatti, non ha mai allegato, né nel ricorso monitorio, né nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. né in alcun atto processuale quale sarebbe il titolo del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, ulteriore rispetto a quello indicato da parte opposta, seppur intercorso tra soggetti diversi.
La parte si è limitata a negare che il credito si riferisca al suddetto rapporto di collaborazione intercorso con la AN, ma ha omesso d'indicare ogni qualsivoglia rapporto causale alternativo e ciò non già per mera incompletezza della sua domanda ma, in quanto, secondo la sua prospettazione, la promessa di pagamento è sufficiente ad azionare il credito, potendosi prescindere da qualsiasi pregressa obbligazione tra le parti.
Tale impostazione, tuttavia, non è condivisa da questo Tribunale.
Nel nostro ordinamento, infatti, l'art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento - al pari della ricognizione di un debito - dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria;
tale atto unilaterale, non negoziale, è ricognitivo di un'obbligazione nascente da altra fonte e produce non già l'effetto di un'astrazione materiale, sul piano del rapporto sostanziale, bensì quello di mera "astrazione processuale" che non dispensa il promissario, laddove vi sia contestazione sul rapporto fondamentale nei termini anzi detti, dall'onere di allegazione del suddetto rapporto che ove assolto, fa nuovamente ricadere sul promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto.
Proprio in considerazione del fatto che la promessa di pagamento azionata non è titolata, ossia è priva dell'indicazione del rapporto giuridico che l'ha originata, gravava su , destinatario CP_1 della promessa, l'onere processuale di allegare detto rapporto, specificando la giustificazione causale dell'obbligo di pagamento assunto in proprio da Pt_1
Pagina 8 Il mancato assolvimento di quest'onere di allegazione comporta la caducazione del vantaggio probatorio che, per il disposto dell'art. 1988 c.c., consegue al fatto di essere destinatari di una dichiarazione recante una promessa di pagamento o una ricognizione di debito. (cfr. in fattispecie analoga sent. Corte d'Appello di Bolzano n. 23/2019).
Come già ampiamente esposto, l'obbligazione non sorge per effetto della promessa di pagamento, per cui il promittente che agisca in giudizio deve comunque allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall'onere di provarlo. (cfr. anche giurisprudenza di merito, Tribunale
Treviso 13/02/2018 n.311).
Se, difatti, in via monitoria è sufficiente l'allegazione della promessa di pagamento e la produzione della relativa prova scritta, nel giudizio a cognizione ordinaria, a fronte delle allegazione dell'opponente e della indicazione da parte di quest'ultimo dell'unico effettivo rapporto intercorso con la parte (sebbene con la società di cui il medesimo era legale rappresentante), sarebbe stato preciso onere del destinatario della promessa indicare l'ulteriore rapporto da cui è scaturita la promessa, stante l'esplicita affermazione della piena autonomia e diversità dei due rapporti.
L'anomalia che si è, invece, verificata nel presente giudizio sta nel fatto che l'opposto, pur affermando l'esistenza di altro rapporto con diverso e autonomo rispetto a quello di Pt_1
collaborazione intercorso con la AN, non lo ha affatto indicato, cosicché la promessa di pagamento azionata risulta, allo stato degli atti, priva di causa, o meglio, se una causa vi è, la stessa
è rimasta del tutto sconosciuta.
Secondo i principi dettati dalla S.C. “Una volta data la prova, da parte di chi ha promesso un pagamento (o riconosciuto un debito), della inesistenza dell'obbligazione in base alla causa cui
(anche solo) egli stesso colleghi la promessa (o la ricognizione del debito) in difetto di indicazione da parte del creditore, spetta a chi si afferma comunque creditore la indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa posto dall'art. 1988 cod. civ. (che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale) non può intendersi nel senso che al debitore compete la impossibile prova dell'assenza di "qualsiasi" altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza”. (cfr. Cass. n.
5245/2006 che richiama Cass. n. 2159/1987; n. 885/1991, nonché Cass. n. 17713/2016; n.
13215/2023).
Anche nel caso, come quello in esame, di promessa cd. pura o non titolata, data la prova da parte del debitore dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale che lo stesso debitore abbia indicato -essendone il creditore esentato (almeno in fase monitoria e finchè non insorgano
Pagina 9 contestazioni) non essendo la promessa titolata - compete al creditore l'indicazione di una diversa ragione di credito.
Il principio, prosegue la S.C. “è in linea con quello, assolutamente consolidato (cfr., ex multis, Cass. nn. 1571/2000, 14282/99, 4519/98, 12305/95, 6823/88, 7417/86) in ordine all'imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 cod. civ. ed alla distribuzione del relativo onere della prova, secondo il quale "nel caso in cui il debitore convenuto eccepisca il pagamento del debito ed il creditore opponga che tale pagamento debba imputarsi a diverso debito, il secondo ha
l'onere di provare l'esistenza dell'altro credito che afferma essere stato adempiuto".
Quanto all'assolvimento da parte del promittente dell'onere di provare la inesistenza o la invalidità
o l'estinzione del rapporto fondamentale, pur aderendo all'orientamento secondo cui sia a tal fine insufficiente che lo stesso alleghi e dimostri che 'altro' rapporto fondamentale è stato estinto, dovendo viceversa provare l'identità tra tale rapporto e quello presunto per effetto della ricognizione di debito, non bastando una mera 'compatibilità' astratta tra i due titoli” (cfr. Cass. n. 4019/2006; più di recente, Cass. n. 11766/2018, non massimata), va rilevato che nella fattispecie in esame, deve ritenersi presuntivamente provato ai sensi dell'art. 2729 c.c., che il credito oggetto della ricognizione del debito abbia origine dal medesimo rapporto intercorso tra e la AN CP_1
s.r.l., sia per gli elementi presuntivi sopra indicati sia per la assorbente motivazione della totale assenza di indicazione dell'esistenza di altro rapporto.
Per mera completezza espositiva, pare opportuno evidenziare che, laddove si volesse ritenere, sulla base delle ipotetiche allegazioni e deduzioni delle parti in ordine ai possibili rapporti intercorsi tra le stesse e la AN s.r.l., che abbia assunto in proprio il debito della AN, contestualmente Pt_1
liberandola come parrebbe desumersi dalla stipula contestuale della citata scrittura transattiva, non sarebbe comunque neanche configurabile un'espromissione, la cui causa è costituita puramente e semplicemente dall'assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente accordo con l'obbligato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza
n. 21102 del 22/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 22166 del 07/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24891 del
26/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 12/04/2006).
Difatti, “la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioè, del precedente debitore). Tale successione può, invero,
Pagina 10 avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ossia generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione, l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima….Ne discende che la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 26/11/1999;
Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975). E tanto perché la promessa di pagamento è un negozio causale (astratto solo processualmente), che presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario” (cfr. Cass. n. 31296/2023).
In altri termini, se con la promessa di pagamento azionata avesse voluto subentrare nel Pt_1
debito altrui (ossia nel debito della AN nei confronti di ), tale promessa sarebbe CP_1
comunque da considerarsi nulla in quanto nessuna norma nel nostro ordinamento prevede la possibilità di subentrare, con promessa unilaterale, nel debito altrui, e lo schema di cui all'art. 1988
c.c. ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.
Analogamente, ove si volesse configurare un accollo da parte di del debito della AN, il Pt_1
destinatario della promessa di pagamento non sarebbe legittimato a far valere il carattere astratto della stessa in quanto lo schema delineato dall'art. 1988 cod. civ. concerne l'esistenza del debito dello stesso promittente verso lo stesso promissario che è, pertanto, onerato della dimostrazione della esistenza del rapporto fondamentale in relazione al quale vanta il proprio credito. (cfr. Cass. n.
7556/1993).
In definitiva, non avendo l'opposto soddisfatto l'onere di allegazione posto a suo carico, il credito azionato non può ritenersi provato sulla base della allegata promessa di pagamento, essendo venuto meno l'effetto di inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Va, altresì, respinta la domanda di condanna al pagamento della somma azionata formulata in via subordinata poiché è rimasta del tutto sconosciuta la causa debendi con conseguente impossibilità di accertare la “sussistenza del credito”.
Deve essere, invece, accolta la domanda riconvenzionale formulata da nei Parte_1
confronti di di restituzione delle somme finora versate in forza della promessa Controparte_1 di pagamento azionata, per l'importo dimostrato di € 14.000 (doc. n. 2) previa qualificazione della stessa come domanda di ripetizione di indebito oggettivo, risultando assolto l'onere della prova gravante sul creditore istante dell''avvenuto pagamento e della mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 17146/2003, n. 5896/2006, n. 2903/07, n. 7501/12 ed altre).
Pagina 11 La domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. va respinta in considerazione dell'accoglimento dell'opposizione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell'avvenuta esecuzione parziale del titolo azionato, nonché dei diversi orientamenti della giurisprudenza di merito sul riparto dell'onere di allegazione in tema di promessa di pagamento (cfr. Corte d'Appello di Venezia
n. 416/2017), si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7449/2023 emesso dal
Tribunale di Torino il 18.12.2023.
• Respinge la domanda di parte opposta.
• Respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
• Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna alla Controparte_1 restituzione in favore di della somma di € 14.000. Parte_1
• Compensa integralmente le spese di lite.
Torino, 31 marzo 2025
Il giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
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