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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/10/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
DE ha pronunziato all'udienza del 31.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12603 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Elisabetta Rizzi;
Ricorrente
E
1) , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Antonio Ciarambino;
2) Controparte_2 in persona del Direttore p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
3) in Controparte_3 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
4) in persona Controparte_4 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato Dott.ssa Luisa Carlone;
Resistenti
OGGETTO: intimazione di pagamento.
*******
Con ricorso depositato il 15.10.2024 la società ricorrente ha premesso di aver ricevuto, in data 09.09.2024 da parte dell' Controparte_1
, un'intimazione di pagamento (n. 014 2024 90251955 70/000),
[...]
facente riferimento a varie cartelle esattoriali ed avvisi di addebito – con oggetto somme per premi sanzioni amministrative, contributi CP_2 previdenziali - per la complessiva somma di € 270.612,87.
Ha allegato l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione di recupero delle sopracitate somme, da parte dell' , per Controparte_1 prescrizione del relativo credito, in seguito al decorso del termine quinquennale.
Ha conseguentemente lamentato, nell'ordine: la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti;
la violazione dell'art. 7 (difetto di motivazione) e 6 della L. n. 212/2000; la violazione dell'art. 10, L.
n. 212/2000 (collaborazione e buona fede); l'improponibilità ed inammissibilità delle avverse pretese contributive per decadenza;
la mancata preventiva notificazione di un avviso bonario.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, previa sospensione dell'esecutorietà dell'atto di intimazione, esso fosse dichiarato nullo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' Controparte_1
, l' , l' e l nel
[...] CP_3 Controparte_5 CP_2 costituirsi in giudizio, hanno preso posizione sui profili controversi, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto delle avverse domande.
In particolare, ha preliminarmente Controparte_6 eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, qualificando
Pag. 2 di 12 l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento come opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). Ha, inoltre, allegato l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse, avendo la società aderito, per tutte le cartelle esattoriali (ad esclusione della n.
01420230036557720001 e n. 014202300037450064000), alla Rottamazione quater con istanza presentata in data 27.06.2023 (prot. W-
2023062708071048).
L' , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuto CP_3 giudicato in relazione ad alcuni degli avvisi di addebito, oggi contestati dalla ricorrente, oltre che la pendenza di altro giudizio, in riassunzione da procedura esecutiva, avente ad oggetto i medesimi titoli.
Ha di seguito argomentato circa: la rituale notifica degli avvisi di addebito, non opposti nei termini perentori previsti dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, oltre che la presentazione da parte della società, in data 24.10.2018, di istanza di dilazione all' , con pagamenti parziali già Controparte_1 avvenuti in data 06.11.2018; l'infondatezza dell'invocata nullità degli avvisi di addebito per mancata notifica preventiva dell'avviso bonario, rappresentando una mera facoltà – e non un obbligo di legge –;
l'infondatezza della violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73; la non intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito indicati dal ricorrente - diversi da quelli oggetto di sentenza passata in giudicato - per adempimento della notifica nei termini di legge.
L ha eccepito: il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva in merito sia alla presunta intervenuta prescrizione - rimettendo all' la prova della notifica delle Controparte_1 cartelle esattoriali e di eventuali atti interruttivi - sia in relazione al sollevato difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
Pag. 3 di 12 Infine, l' ha sostenuto: l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2 superamento del termine previsto dall'art. 24 del D.lgs 46/99; la carenza di legittimazione passiva per le presunte violazione in merito alla notifica dell'intimazione di pagamento e cartelle esattoriali, così come invocate dal ricorrente, da imputare all' . Controparte_1
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, occorre premettere che, in tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento assolve alla funzione, equivalente a quella del precetto, di accertare il mancato pagamento del debito contributivo e disporre al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale,
e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale).
Svolta tale premessa, per nessuna cartella o avviso di addebito può condividersi la tesi attorea secondo la quale ne sarebbe stata omessa la rituale notificazione.
In primo luogo, la questione è inammissibile per ciò che riguarda le cartelle esattoriali n. 01420150037094788000, 01420160019396871000,
01420170020785079000, 01420170032653402000,
01420180029697391000 e gli avvisi di addebito n. 31420180001905245000,
31420180005111725000, 31420190003860450000,
31420190004193836000, 31420190008087405000, avendo essa già formato oggetto di altro giudizio, conclusosi in senso sfavorevole per la parte opponente.
Pag. 4 di 12 Per quanto invece riguarda le residue cartelle ed i restanti avvisi di addebito,
l' e l' hanno pienamente documentato Controparte_1 CP_3 di aver provveduto alla relativa notificazione.
Né, di certo, le risultanze documentali predette sono scalfite dal generico disconoscimento operato dalla difesa attorea, in occasione dell'udienza del
07.02.2025.
E' appena il caso, sul punto, di ricordare che l'onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omincomprensive (Cass. n. 14950/2018).
Ad ogni modo, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215
c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Di conseguenza, sono tardive tutte le – generiche - doglianze concernenti il difetto di prodromico avviso bonario e la dedotta violazione dell'art. 25
D.P.R. 602/1973 e degli artt. 7 e 10 L. 212/2000.
Tanto chiarito, neppure possono ritenersi spirati i termini di prescrizione.
Per ciò che riguarda le cartelle esattoriali n. 01420150037094788000,
01420160019396871000, 01420170020785079000,
01420170032653402000, 01420180029697391000 e gli avvisi di addebito n.
31420180001905245000, 31420180005111725000,
Pag. 5 di 12 31420190003860450000, 31420190004193836000,
31420190008087405000, occorre innanzitutto osservare che è preclusa ogni indagine sulla prescrizione asseritamente maturata anteriormente al deposito dell'opposizione già scrutinata dal Tribunale. Occorre peraltro aggiungere che la pendenza del giudizio ha determinato la sospensione della stessa prescrizione fino alla formazione del giudicato, che, con quest'ultimo, il termine si è trasformato in decennale ex art. 2953 c.c. e che, quindi, l'intimazione di pagamento per cui è causa ne ha nuovamente – e tempestivamente interrotto il decorso.
Quanto, poi:
- alla cartella esattoriale n. 01420190043136278000 (notificata il
05.06.2022), alla cartella esattoriale n. 01420200046360028000
(notificata il 16.08.2022), alla cartella esattoriale n.
01420210034090677000 (notificata il 03.07.2023), alla cartella esattoriale n. 01420220036999035000 (notificata il 04.05.2023), alla cartella esattoriale n. 01420230036455772001 (notificata il
21.09.2023), alla cartella esattoriale n. 01420230037450064000
(notificata il 21.09.2023), all'avviso di addebito n.
31420190008335669000 (notificato il 06.03.2020), all'avviso di addebito n. 31420220000442948000 (notificato il 22.12.2022) ed all'avviso di addebito n. 31420230000335169000 (notificato il
20.6.2023), oltre ai plurimi eventi interruttivi documentati dall'
[...]
ed alla sospensione prevista ex lege, la Controparte_1 prescrizione è stata tempestivamente interrotta dall'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420150000593903000 (notificato il
10.07.2015), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla
Pag. 6 di 12 notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420150004848447000 (notificato il
14.10.2015), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420150005643500000 (notificato il
17.12.2015), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
Pag. 7 di 12 - all'avviso di addebito n. 31420160000845887000 (notificato il
27.06.2016), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420160000845988000 (notificato il
26.06.2016), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420160003632554000 (notificato il
28.07.2016), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
Pag. 8 di 12 (13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420160005289772000 (notificato il
02.02.2017), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420160008566511000 (notificato il
16.02.2017), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420170000576574000 (notificato il
27.07.2017), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della
Pag. 9 di 12 normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420170000995781000 (notificato il
02.09.2017), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420170004533627000 (notificato il
23.01.2018), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla
Pag. 10 di 12 rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420170006083891000 (notificato il
02.02.2018), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Circa, poi, gli aspetti concernenti il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, essi si appalesano privi di consistenza giuridica, visto che l'atto oggetto di opposizione è stato predisposto in piena conformità rispetto ai dettami normativi e conteneva tutti gli elementi necessari per l'esplicitazione della pretesa.
In primo luogo, non può porsi un problema di legittimità dell'impugnato provvedimento per omessa allegazione di atti che erano comunque conosciuti dal contribuente (cfr. Cass. n. 10102/2017).
In secondo luogo, l'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato ed essa va redatta su modelli approvati dal Ministero delle Finanze, ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973.
L'obbligo di motivazione di tale atto, pertanto, in assenza di norme specifiche, si ritiene adempiuto con il richiamo all'atto presupposto.
In definitiva, l'opposizione dev'essere integralmente respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Pag. 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 12603 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali, che liquida
- in complessivi € 6.155,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, in favore dell'
[...]
; Controparte_1
- in complessivi € 6.155,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, in favore dell' ; CP_3
- in complessivi € 6.155,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, in favore dell' ; CP_2
- in complessivi € 2.156,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, in favore dell' . CP_7
Bari, 31.10.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria DE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
DE ha pronunziato all'udienza del 31.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12603 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Elisabetta Rizzi;
Ricorrente
E
1) , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Antonio Ciarambino;
2) Controparte_2 in persona del Direttore p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
3) in Controparte_3 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
4) in persona Controparte_4 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato Dott.ssa Luisa Carlone;
Resistenti
OGGETTO: intimazione di pagamento.
*******
Con ricorso depositato il 15.10.2024 la società ricorrente ha premesso di aver ricevuto, in data 09.09.2024 da parte dell' Controparte_1
, un'intimazione di pagamento (n. 014 2024 90251955 70/000),
[...]
facente riferimento a varie cartelle esattoriali ed avvisi di addebito – con oggetto somme per premi sanzioni amministrative, contributi CP_2 previdenziali - per la complessiva somma di € 270.612,87.
Ha allegato l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione di recupero delle sopracitate somme, da parte dell' , per Controparte_1 prescrizione del relativo credito, in seguito al decorso del termine quinquennale.
Ha conseguentemente lamentato, nell'ordine: la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti;
la violazione dell'art. 7 (difetto di motivazione) e 6 della L. n. 212/2000; la violazione dell'art. 10, L.
n. 212/2000 (collaborazione e buona fede); l'improponibilità ed inammissibilità delle avverse pretese contributive per decadenza;
la mancata preventiva notificazione di un avviso bonario.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, previa sospensione dell'esecutorietà dell'atto di intimazione, esso fosse dichiarato nullo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' Controparte_1
, l' , l' e l nel
[...] CP_3 Controparte_5 CP_2 costituirsi in giudizio, hanno preso posizione sui profili controversi, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto delle avverse domande.
In particolare, ha preliminarmente Controparte_6 eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, qualificando
Pag. 2 di 12 l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento come opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). Ha, inoltre, allegato l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse, avendo la società aderito, per tutte le cartelle esattoriali (ad esclusione della n.
01420230036557720001 e n. 014202300037450064000), alla Rottamazione quater con istanza presentata in data 27.06.2023 (prot. W-
2023062708071048).
L' , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuto CP_3 giudicato in relazione ad alcuni degli avvisi di addebito, oggi contestati dalla ricorrente, oltre che la pendenza di altro giudizio, in riassunzione da procedura esecutiva, avente ad oggetto i medesimi titoli.
Ha di seguito argomentato circa: la rituale notifica degli avvisi di addebito, non opposti nei termini perentori previsti dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, oltre che la presentazione da parte della società, in data 24.10.2018, di istanza di dilazione all' , con pagamenti parziali già Controparte_1 avvenuti in data 06.11.2018; l'infondatezza dell'invocata nullità degli avvisi di addebito per mancata notifica preventiva dell'avviso bonario, rappresentando una mera facoltà – e non un obbligo di legge –;
l'infondatezza della violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73; la non intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito indicati dal ricorrente - diversi da quelli oggetto di sentenza passata in giudicato - per adempimento della notifica nei termini di legge.
L ha eccepito: il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva in merito sia alla presunta intervenuta prescrizione - rimettendo all' la prova della notifica delle Controparte_1 cartelle esattoriali e di eventuali atti interruttivi - sia in relazione al sollevato difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
Pag. 3 di 12 Infine, l' ha sostenuto: l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2 superamento del termine previsto dall'art. 24 del D.lgs 46/99; la carenza di legittimazione passiva per le presunte violazione in merito alla notifica dell'intimazione di pagamento e cartelle esattoriali, così come invocate dal ricorrente, da imputare all' . Controparte_1
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, occorre premettere che, in tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento assolve alla funzione, equivalente a quella del precetto, di accertare il mancato pagamento del debito contributivo e disporre al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale,
e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale).
Svolta tale premessa, per nessuna cartella o avviso di addebito può condividersi la tesi attorea secondo la quale ne sarebbe stata omessa la rituale notificazione.
In primo luogo, la questione è inammissibile per ciò che riguarda le cartelle esattoriali n. 01420150037094788000, 01420160019396871000,
01420170020785079000, 01420170032653402000,
01420180029697391000 e gli avvisi di addebito n. 31420180001905245000,
31420180005111725000, 31420190003860450000,
31420190004193836000, 31420190008087405000, avendo essa già formato oggetto di altro giudizio, conclusosi in senso sfavorevole per la parte opponente.
Pag. 4 di 12 Per quanto invece riguarda le residue cartelle ed i restanti avvisi di addebito,
l' e l' hanno pienamente documentato Controparte_1 CP_3 di aver provveduto alla relativa notificazione.
Né, di certo, le risultanze documentali predette sono scalfite dal generico disconoscimento operato dalla difesa attorea, in occasione dell'udienza del
07.02.2025.
E' appena il caso, sul punto, di ricordare che l'onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omincomprensive (Cass. n. 14950/2018).
Ad ogni modo, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215
c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Di conseguenza, sono tardive tutte le – generiche - doglianze concernenti il difetto di prodromico avviso bonario e la dedotta violazione dell'art. 25
D.P.R. 602/1973 e degli artt. 7 e 10 L. 212/2000.
Tanto chiarito, neppure possono ritenersi spirati i termini di prescrizione.
Per ciò che riguarda le cartelle esattoriali n. 01420150037094788000,
01420160019396871000, 01420170020785079000,
01420170032653402000, 01420180029697391000 e gli avvisi di addebito n.
31420180001905245000, 31420180005111725000,
Pag. 5 di 12 31420190003860450000, 31420190004193836000,
31420190008087405000, occorre innanzitutto osservare che è preclusa ogni indagine sulla prescrizione asseritamente maturata anteriormente al deposito dell'opposizione già scrutinata dal Tribunale. Occorre peraltro aggiungere che la pendenza del giudizio ha determinato la sospensione della stessa prescrizione fino alla formazione del giudicato, che, con quest'ultimo, il termine si è trasformato in decennale ex art. 2953 c.c. e che, quindi, l'intimazione di pagamento per cui è causa ne ha nuovamente – e tempestivamente interrotto il decorso.
Quanto, poi:
- alla cartella esattoriale n. 01420190043136278000 (notificata il
05.06.2022), alla cartella esattoriale n. 01420200046360028000
(notificata il 16.08.2022), alla cartella esattoriale n.
01420210034090677000 (notificata il 03.07.2023), alla cartella esattoriale n. 01420220036999035000 (notificata il 04.05.2023), alla cartella esattoriale n. 01420230036455772001 (notificata il
21.09.2023), alla cartella esattoriale n. 01420230037450064000
(notificata il 21.09.2023), all'avviso di addebito n.
31420190008335669000 (notificato il 06.03.2020), all'avviso di addebito n. 31420220000442948000 (notificato il 22.12.2022) ed all'avviso di addebito n. 31420230000335169000 (notificato il
20.6.2023), oltre ai plurimi eventi interruttivi documentati dall'
[...]
ed alla sospensione prevista ex lege, la Controparte_1 prescrizione è stata tempestivamente interrotta dall'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420150000593903000 (notificato il
10.07.2015), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla
Pag. 6 di 12 notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420150004848447000 (notificato il
14.10.2015), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420150005643500000 (notificato il
17.12.2015), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
Pag. 7 di 12 - all'avviso di addebito n. 31420160000845887000 (notificato il
27.06.2016), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420160000845988000 (notificato il
26.06.2016), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420160003632554000 (notificato il
28.07.2016), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
Pag. 8 di 12 (13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420160005289772000 (notificato il
02.02.2017), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420160008566511000 (notificato il
16.02.2017), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420170000576574000 (notificato il
27.07.2017), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della
Pag. 9 di 12 normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420170000995781000 (notificato il
02.09.2017), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420170004533627000 (notificato il
23.01.2018), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla
Pag. 10 di 12 rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
- all'avviso di addebito n. 31420170006083891000 (notificato il
02.02.2018), la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di rateazione del 22.10.2018, è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale), è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.
01420229003897905000 (16.08.2022), dalla notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202300001084000
(13.04.2023), dalla notificazione del pignoramento presso terzi n.
01484202300001185001 (06.06.2023), dall'adesione alla rottamazione (27.06.2023) e dalla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Circa, poi, gli aspetti concernenti il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, essi si appalesano privi di consistenza giuridica, visto che l'atto oggetto di opposizione è stato predisposto in piena conformità rispetto ai dettami normativi e conteneva tutti gli elementi necessari per l'esplicitazione della pretesa.
In primo luogo, non può porsi un problema di legittimità dell'impugnato provvedimento per omessa allegazione di atti che erano comunque conosciuti dal contribuente (cfr. Cass. n. 10102/2017).
In secondo luogo, l'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato ed essa va redatta su modelli approvati dal Ministero delle Finanze, ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973.
L'obbligo di motivazione di tale atto, pertanto, in assenza di norme specifiche, si ritiene adempiuto con il richiamo all'atto presupposto.
In definitiva, l'opposizione dev'essere integralmente respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 12603 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali, che liquida
- in complessivi € 6.155,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, in favore dell'
[...]
; Controparte_1
- in complessivi € 6.155,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, in favore dell' ; CP_3
- in complessivi € 6.155,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, in favore dell' ; CP_2
- in complessivi € 2.156,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, in favore dell' . CP_7
Bari, 31.10.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria DE
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