Sentenza 26 febbraio 1987
Massime • 1
Lo spoglio in danno del privato, che un comune effettui con riguardo ad un immobile che assuma assegnatogli in proprietà in esito a liquidazione di Usi civici, non è riconducibile a poteri pubblicistici di autotutela, in considerazione della natura non demaniale del bene medesimo e, pertanto, rende proponibile l'Azione di reintegrazione davanti al giudice ordinario (non ricorrendo ipotesi di devoluzione della relativa domanda al Commissario regionale, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, riguardante il diverso caso di controversie sul possesso di Usi civici). ( V 3081/82, mass n 421006).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/1987, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1987 |
Testo completo
Lo spoglio in danno del privato, che un comune effettui con riguardo ad un immobile che assuma assegnatogli in proprietà in esito a liquidazione di Usi civici, non è riconducibile a poteri pubblicistici di autotutela, in considerazione della natura non demaniale del bene medesimo e, pertanto, rende proponibile l'Azione di reintegrazione davanti al giudice ordinario (non ricorrendo ipotesi di devoluzione della relativa domanda al Commissario regionale, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, riguardante il diverso caso di controversie sul possesso di Usi civici). ( V 3081/82, mass n 421006).*