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Decreto 19 aprile 2025
Decreto 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2205/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione persone, famiglia e protezione internazionale
udienza del 19/4/2025 aperta alle ore 9.30 in prosecuzione l'udienza si svolge con le modalità telematiche prescritte dall'art. 6 del d.lgs. 142/2015,
secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del 31 marzo 2022.
Il collegamento telematico è attivo.
Sono collegati in modalità remota dal C.P.R. di Ponte Galeria la Questura di Roma in persona dell' e il trattenuto nato il Controparte_1 Persona_1
21/11/1988 ER .
Sono presenti in aula con il Consigliere: il funzionario UPP Marina Grippo, l'interprete di lingua inglese nato in [...] il [...] ed il difensore di fiducia del trattenuto, C.F._1
Avv. Ivan Pupetti.
Il funzionario della Questura dà atto della presenza e dell'identità del trattenuto e redige il verbale che sarà depositato nel fascicolo telematico, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi II e VI del Decreto del Ministro della giustizia 21.2.2011, n. 44.
Il Consigliere
vista l'istanza pervenuta in data 18.4.2025 alle ore 12.10 con la quale la Questura di Roma,
Ufficio immigrazione, ha chiesto ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del d.lgs. nr. 25/08
modificato dal d.lgs. 18.08.2015 nr. 142 la convalida della misura del trattenimento applicata in data 18/4/2025 dal Questore di Roma;
preso atto che il cittadino extracomunitario nato il [...]in [...] C.U.I. Persona_1
risulta essere destinatario di un decreto di espulsione dal territorio dello Stato C.F._2
emesso in data 14/4/2025 dal prefetto di Roma;
premesso
che in data 14/04/2025 è stato disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs.
286/98 dal Questore di Roma;
che tale trattenimento è stato convalidato dal Giudice di pace di Roma il 17/4/2025;
che nel decreto si legge che verrà compiutamente formalizzata la domanda di protezione internazionale dal cittadino straniero attualmente trattenuto;
che il Questore – “per le circostanze di tempo e di luogo” - ha ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma
2 e 3, d.lgs. n. 286/1998, tale domanda pretestuosa e finalizzata unicamente a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione; che il trattenuto annovera a suo carico anche precedenti penali, e che risulta presente sul territorio nazionale dal 22/5/2017 come da riscontri Afis;
che è necessario determinare gli elementi su cui si basala domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere determinati senza il trattenimento e che vi è pericolo di fuga;
ricordato
ai fini di una più esplicita illustrazione del quadro normativo, che l'art. 28 bis, comma 2,
d.lgs. 25/2008 che disciplina le procedure accelerate prevede che nel caso in cui per il richiedente sia stato disposto il trattenimento “[l]a Questura provvede senza ritardo alla
trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due
giorni…”;
che le norme incidenti sulla libertà personale, la cui garanzia costituzionale ex art. 13 Cost.
è assistita da riserva assoluta di legge, impongono una stretta interpretazione e pertanto,
qualora nelle successive fasi della procedura accelerata i termini di legge risultino violati, il trattenimento deve considerarsi illegittimo e, pertanto, non convalidabile;
che ai sensi dell'art. 6 comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 “[a]l di fuori delle ipotesi di cui
al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai
sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono
fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione”;
ritenuto
che allo stato degli atti non si rinvengono violazioni delle prescrizioni imposte dal citato art. 28 bis per lo svolgimento della procedura accelerata che possano significativamente incidere sul trattenimento della parte richiedente asilo;
previo impegno dell'interprete, il Consigliere procede all'audizione del trattenuto che dichiara di chiamarsi conferma le proprie generalità e dichiara di Persona_1
provenire da Edo State. Ho lasciato l'Edo State nel 2015 e sono andato in Libia. Sono arrivato in Italia a Cagliari nel 2016. Ho vissuto in un centro di accoglienza vicino Sassari. Ho lasciato la Sardegna nel 2021 per andare a Roma. A Roma ho vissuto in Colleferro, in un appartamento per fatti miei con mia moglie. Vivo in questo appartamento a Colleferro con un contratto a nome di altro coinquilino.
In questo appartamento mi raggiungeva anche mia moglie il fine settimana. Mi sono sposato per procura, secondo un rito tradizionale nigeriano in assenza dei coniugi, tramite le nostre famiglie. Questo accadeva nel 2023 prima del mio arresto. Nel 2020 ho avuto i problemi con la giustizia sono stato arrestato con un gruppo di migranti perché stavo fumando mariuana.
Sono stato arrestato mentre stavo comprando Questo è stato il mio unico CP_2
problema che ho avuto con la giustizia.
ADR: facevo pulizie in un albergo e avevo un contratto regolare. Ho lavorato anche in prigione.
ADR: in ER lavoravo in una stazione di benzina. Ho una figlia adottiva, figlia biologica di mia moglie. Nata il 7/2/2021. Vive di fatto con me non ho regolarizzato la sua posizione adottiva con me;
avrei voluto regolarizzare anche la sua posizione. Ho lavorato sempre regolarmente. Ho avuto un permesso di soggiorno per soli sei mesi. Non ho passaporto.
ADR: quando stavo in ER ho anche lavorato nei campi e vivevo con i miei genitori adottivi. Un giorno mentre stavo andando a lavorare in un campo ho avuto un incidente io stavo in moto e lei stava in bicicletta;
lei ha avuto un brutto incidente non so se sia viva o morta ma la sua famiglia voleva uccidermi. Per non creare problemi anche ai miei genitori adottivi sono scappato. Io non ho soldi e allora nessuno ti può proteggere e la strategia ideale
è quella di scappare.
ADR. della difesa: si mia moglie e la mia figlia adottiva sono venute spesso a trovarmi quando ero in carcere. Lavoravo all'Ufficio del comandante e cinque ore di scuola. Ho
studiato lettura, scrittura e un podi design e come fare bene le pulizie.
ADR. mia moglie vive ancora a Venezia. Lavora a Venezia. Mia moglie si sta organizzando per lavorare nel mio stesso posto di lavoro (AB solution hotel).
La Questura insiste per la convalida del trattenimento.
La difesa si oppone alla convalida rilevando che nessuna delle ragioni addotte è sussistente.
Per quanto riguarda la strumentalità il trattenuto ha un rapporto effettivo e solido con la sua famiglia;
quanto alla pericolosità sociale neppure sussiste in ragione dell'unicità del reato,
della liberazione anticipato e di assenza di valutazioni negative da parte del magistrato di sorveglianza. In carcere è stato resipiscente avendo lavorato e studiato. In carcere il trattenuto ha lavorato e mandato soldi alla coniuge come dalla documentazione depositati in atti dalla difesa.
Contesta la difesa anche il titolo del pericolo di fuga.
Dato atto di quanto sopra, il Consigliere decide, senza soluzione di continuità, come da provvedimento in calce.
Il Consigliere
Cecilia Cavaceppi
Ritiene questa Corte di appello che il titolo della pericolosità sociale non sussista.
Si premette che la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale, anche ai fini del trattenimento ai sensi del comma 2 dell'art 6 del D.lvo n. 142/2015, va effettuata in concreto e all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della personalità del richiedente, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non essendo sufficiente da tale punto di vista nemmeno la sussistenza di condanne penali (Cass. 11 gennaio 2023 n. 498; Cass.27 luglio 2022, n. 23423).
Si osserva al riguardo che l'unico fatto penalmente rilevante (cessione continuata in concorso di sostanze stupefacenti) per il quale il cittadino extracomunitario ha patteggiato una pena ad anni due, mesi 8 e 22 giorni di reclusione, oltre alla multa di euro14 mila, risulta risalente al dicembre 2019 (contestato in quanto reato continuato fino al maggio 2020). Non
risultano altri fatti penalmente rilevanti o altre condotte censurabili (stando anche al certificato del casellario giudiziale) commessi dal cittadino extracomunitario durante la sua permanenza in Italia. Inoltre essendo stato in vinculis dal 14 gennaio 2023 sino all'aprile di questo anno, il trattenuto ha espiato la propria pena beneficiando anche della liberazione anticipata sicché deve ritenersi il trattenuto abbia avuto un comportamento corretto, ciò che
è desumibile anche dalla documentazione lavorativa intramuraria versata in atti dalla difesa. Non risultano essere state applicate misure di sicurezza, in particolare non risulta essere stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione da parte della magistratura di sorveglianza che evidentemente al momento della scarcerazione per espiazione della pena ha effettuato un giudizio di non pericolosità del trattenuto.
Alla luce di quanto sopra il titolo della pericolosità sociale non può essere ritenuto sussistere.
Nemmeno si motiva in alcun modo in ordine alla necessità del trattenimento per determinare gli elementi su cui si basa la domanda e sull'effettivo rischio di fuga che l'art 13
comma 4 bis del d.lvo n. 286/1998 esige che venga accertato caso per caso, limitandosi il provvedimento a riprodurre il testo della norma senza alcun riferimento al caso concreto.
Quanto al pericolo di fuga debba essere convalidato sussistendo sia il titolo della pericolosità sociale del trattenuto che della pretestuosità della domanda di protezione internazionale reiterata il 16 gennaio u.s. in occasione dell'udienza di convalida, innanzi al
Giudice di Pace, del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 comma del T.U.I.
Quanto alla strumentalità della domanda rispetto alla quale la norma di cui all'art. 6 comma
3 d.lvo. 142/2015 stabilisce che il trattenuto rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per
ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione si evidenzia che anche dal provvedimento di trattenimento si da atto che il trattenuto aveva già presentato istanza di protezione nel 2018, quindi poco tempo dopo il suo arrivo sul territorio nazionale e ancora un'altra volta nel 2022.
Conseguentemente non può ritenersi che la manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale il 18/4/2025 sia strumentale. Si osserva poi che l'odierno trattenuto ha una stabile relazione con una donna nigeriana, regolarmente soggiornante sul territorio, e con la figlia di lei alle quali ha dimostrato anche di provvedere versando denaro durante il periodo di detenzione carceraria.
Questo ulteriore profilo appare suscettibile di potere essere valutato nelle sedi competenti eventualmente per ottenere una qualche forma di protezione complementare.
In assenza anche del titolo della strumentalità il trattenimento non può essere convalidato
P.Q.M.
non convalida il trattenimento di nato il [...] ER Persona_1
C.U.I. resso il CPR di Ponte Galeria e pertanto ne ordina la liberazione. C.F._2
Il Consigliere
Cecilia Cavaceppi
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione persone, famiglia e protezione internazionale
udienza del 19/4/2025 aperta alle ore 9.30 in prosecuzione l'udienza si svolge con le modalità telematiche prescritte dall'art. 6 del d.lgs. 142/2015,
secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del 31 marzo 2022.
Il collegamento telematico è attivo.
Sono collegati in modalità remota dal C.P.R. di Ponte Galeria la Questura di Roma in persona dell' e il trattenuto nato il Controparte_1 Persona_1
21/11/1988 ER .
Sono presenti in aula con il Consigliere: il funzionario UPP Marina Grippo, l'interprete di lingua inglese nato in [...] il [...] ed il difensore di fiducia del trattenuto, C.F._1
Avv. Ivan Pupetti.
Il funzionario della Questura dà atto della presenza e dell'identità del trattenuto e redige il verbale che sarà depositato nel fascicolo telematico, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi II e VI del Decreto del Ministro della giustizia 21.2.2011, n. 44.
Il Consigliere
vista l'istanza pervenuta in data 18.4.2025 alle ore 12.10 con la quale la Questura di Roma,
Ufficio immigrazione, ha chiesto ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del d.lgs. nr. 25/08
modificato dal d.lgs. 18.08.2015 nr. 142 la convalida della misura del trattenimento applicata in data 18/4/2025 dal Questore di Roma;
preso atto che il cittadino extracomunitario nato il [...]in [...] C.U.I. Persona_1
risulta essere destinatario di un decreto di espulsione dal territorio dello Stato C.F._2
emesso in data 14/4/2025 dal prefetto di Roma;
premesso
che in data 14/04/2025 è stato disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs.
286/98 dal Questore di Roma;
che tale trattenimento è stato convalidato dal Giudice di pace di Roma il 17/4/2025;
che nel decreto si legge che verrà compiutamente formalizzata la domanda di protezione internazionale dal cittadino straniero attualmente trattenuto;
che il Questore – “per le circostanze di tempo e di luogo” - ha ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma
2 e 3, d.lgs. n. 286/1998, tale domanda pretestuosa e finalizzata unicamente a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione; che il trattenuto annovera a suo carico anche precedenti penali, e che risulta presente sul territorio nazionale dal 22/5/2017 come da riscontri Afis;
che è necessario determinare gli elementi su cui si basala domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere determinati senza il trattenimento e che vi è pericolo di fuga;
ricordato
ai fini di una più esplicita illustrazione del quadro normativo, che l'art. 28 bis, comma 2,
d.lgs. 25/2008 che disciplina le procedure accelerate prevede che nel caso in cui per il richiedente sia stato disposto il trattenimento “[l]a Questura provvede senza ritardo alla
trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due
giorni…”;
che le norme incidenti sulla libertà personale, la cui garanzia costituzionale ex art. 13 Cost.
è assistita da riserva assoluta di legge, impongono una stretta interpretazione e pertanto,
qualora nelle successive fasi della procedura accelerata i termini di legge risultino violati, il trattenimento deve considerarsi illegittimo e, pertanto, non convalidabile;
che ai sensi dell'art. 6 comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 “[a]l di fuori delle ipotesi di cui
al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai
sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono
fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione”;
ritenuto
che allo stato degli atti non si rinvengono violazioni delle prescrizioni imposte dal citato art. 28 bis per lo svolgimento della procedura accelerata che possano significativamente incidere sul trattenimento della parte richiedente asilo;
previo impegno dell'interprete, il Consigliere procede all'audizione del trattenuto che dichiara di chiamarsi conferma le proprie generalità e dichiara di Persona_1
provenire da Edo State. Ho lasciato l'Edo State nel 2015 e sono andato in Libia. Sono arrivato in Italia a Cagliari nel 2016. Ho vissuto in un centro di accoglienza vicino Sassari. Ho lasciato la Sardegna nel 2021 per andare a Roma. A Roma ho vissuto in Colleferro, in un appartamento per fatti miei con mia moglie. Vivo in questo appartamento a Colleferro con un contratto a nome di altro coinquilino.
In questo appartamento mi raggiungeva anche mia moglie il fine settimana. Mi sono sposato per procura, secondo un rito tradizionale nigeriano in assenza dei coniugi, tramite le nostre famiglie. Questo accadeva nel 2023 prima del mio arresto. Nel 2020 ho avuto i problemi con la giustizia sono stato arrestato con un gruppo di migranti perché stavo fumando mariuana.
Sono stato arrestato mentre stavo comprando Questo è stato il mio unico CP_2
problema che ho avuto con la giustizia.
ADR: facevo pulizie in un albergo e avevo un contratto regolare. Ho lavorato anche in prigione.
ADR: in ER lavoravo in una stazione di benzina. Ho una figlia adottiva, figlia biologica di mia moglie. Nata il 7/2/2021. Vive di fatto con me non ho regolarizzato la sua posizione adottiva con me;
avrei voluto regolarizzare anche la sua posizione. Ho lavorato sempre regolarmente. Ho avuto un permesso di soggiorno per soli sei mesi. Non ho passaporto.
ADR: quando stavo in ER ho anche lavorato nei campi e vivevo con i miei genitori adottivi. Un giorno mentre stavo andando a lavorare in un campo ho avuto un incidente io stavo in moto e lei stava in bicicletta;
lei ha avuto un brutto incidente non so se sia viva o morta ma la sua famiglia voleva uccidermi. Per non creare problemi anche ai miei genitori adottivi sono scappato. Io non ho soldi e allora nessuno ti può proteggere e la strategia ideale
è quella di scappare.
ADR. della difesa: si mia moglie e la mia figlia adottiva sono venute spesso a trovarmi quando ero in carcere. Lavoravo all'Ufficio del comandante e cinque ore di scuola. Ho
studiato lettura, scrittura e un podi design e come fare bene le pulizie.
ADR. mia moglie vive ancora a Venezia. Lavora a Venezia. Mia moglie si sta organizzando per lavorare nel mio stesso posto di lavoro (AB solution hotel).
La Questura insiste per la convalida del trattenimento.
La difesa si oppone alla convalida rilevando che nessuna delle ragioni addotte è sussistente.
Per quanto riguarda la strumentalità il trattenuto ha un rapporto effettivo e solido con la sua famiglia;
quanto alla pericolosità sociale neppure sussiste in ragione dell'unicità del reato,
della liberazione anticipato e di assenza di valutazioni negative da parte del magistrato di sorveglianza. In carcere è stato resipiscente avendo lavorato e studiato. In carcere il trattenuto ha lavorato e mandato soldi alla coniuge come dalla documentazione depositati in atti dalla difesa.
Contesta la difesa anche il titolo del pericolo di fuga.
Dato atto di quanto sopra, il Consigliere decide, senza soluzione di continuità, come da provvedimento in calce.
Il Consigliere
Cecilia Cavaceppi
Ritiene questa Corte di appello che il titolo della pericolosità sociale non sussista.
Si premette che la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale, anche ai fini del trattenimento ai sensi del comma 2 dell'art 6 del D.lvo n. 142/2015, va effettuata in concreto e all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della personalità del richiedente, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non essendo sufficiente da tale punto di vista nemmeno la sussistenza di condanne penali (Cass. 11 gennaio 2023 n. 498; Cass.27 luglio 2022, n. 23423).
Si osserva al riguardo che l'unico fatto penalmente rilevante (cessione continuata in concorso di sostanze stupefacenti) per il quale il cittadino extracomunitario ha patteggiato una pena ad anni due, mesi 8 e 22 giorni di reclusione, oltre alla multa di euro14 mila, risulta risalente al dicembre 2019 (contestato in quanto reato continuato fino al maggio 2020). Non
risultano altri fatti penalmente rilevanti o altre condotte censurabili (stando anche al certificato del casellario giudiziale) commessi dal cittadino extracomunitario durante la sua permanenza in Italia. Inoltre essendo stato in vinculis dal 14 gennaio 2023 sino all'aprile di questo anno, il trattenuto ha espiato la propria pena beneficiando anche della liberazione anticipata sicché deve ritenersi il trattenuto abbia avuto un comportamento corretto, ciò che
è desumibile anche dalla documentazione lavorativa intramuraria versata in atti dalla difesa. Non risultano essere state applicate misure di sicurezza, in particolare non risulta essere stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione da parte della magistratura di sorveglianza che evidentemente al momento della scarcerazione per espiazione della pena ha effettuato un giudizio di non pericolosità del trattenuto.
Alla luce di quanto sopra il titolo della pericolosità sociale non può essere ritenuto sussistere.
Nemmeno si motiva in alcun modo in ordine alla necessità del trattenimento per determinare gli elementi su cui si basa la domanda e sull'effettivo rischio di fuga che l'art 13
comma 4 bis del d.lvo n. 286/1998 esige che venga accertato caso per caso, limitandosi il provvedimento a riprodurre il testo della norma senza alcun riferimento al caso concreto.
Quanto al pericolo di fuga debba essere convalidato sussistendo sia il titolo della pericolosità sociale del trattenuto che della pretestuosità della domanda di protezione internazionale reiterata il 16 gennaio u.s. in occasione dell'udienza di convalida, innanzi al
Giudice di Pace, del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 comma del T.U.I.
Quanto alla strumentalità della domanda rispetto alla quale la norma di cui all'art. 6 comma
3 d.lvo. 142/2015 stabilisce che il trattenuto rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per
ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione si evidenzia che anche dal provvedimento di trattenimento si da atto che il trattenuto aveva già presentato istanza di protezione nel 2018, quindi poco tempo dopo il suo arrivo sul territorio nazionale e ancora un'altra volta nel 2022.
Conseguentemente non può ritenersi che la manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale il 18/4/2025 sia strumentale. Si osserva poi che l'odierno trattenuto ha una stabile relazione con una donna nigeriana, regolarmente soggiornante sul territorio, e con la figlia di lei alle quali ha dimostrato anche di provvedere versando denaro durante il periodo di detenzione carceraria.
Questo ulteriore profilo appare suscettibile di potere essere valutato nelle sedi competenti eventualmente per ottenere una qualche forma di protezione complementare.
In assenza anche del titolo della strumentalità il trattenimento non può essere convalidato
P.Q.M.
non convalida il trattenimento di nato il [...] ER Persona_1
C.U.I. resso il CPR di Ponte Galeria e pertanto ne ordina la liberazione. C.F._2
Il Consigliere
Cecilia Cavaceppi