Decreto cautelare 1 giugno 2022
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Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00335/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00642/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di titolare e affittuaria dell’azienda denominata “-OMISSIS-”, esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande con sede in Gallipoli alla Via Riviera N. Sauro n. 7, rappresentate e difese dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare della -OMISSIS--, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Ferilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza dirigenziale di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Gallipoli n. -OMISSIS- dell'ordinanza dirigenziale di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Gallipoli n. -OMISSIS-, della determinazione dirigenziale del Comune di Gallipoli n. -OMISSIS-di sospensione temporanea, ex art. 21 - quater Legge n. 241/1990, dell'esecuzione dell'ordinanza n. -OMISSIS-;
di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo ivi incluso, ove occorra, il verbale della Polizia Municipale n. -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalle ricorrenti il 09/06/2022 e depositati in giudizio in pari data, per l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari,
degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalle ricorrenti il 22/06/2022 e depositati in giudizio il 30/06/2022, per l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari,
delle deliberazioni giuntali n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-e della nota prot. n. -OMISSIS-, unitamente all'annullamento degli altri atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 9.6.2022, nonché per l’accertamento del diritto delle ricorrenti ad occupare il suolo pubblico come da concessione -OMISSIS-fino alla data del 30.9.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visto l’atto di intervento ad opponendum ;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalle ricorrenti;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 290 del 22/06/2022 di questa Sezione:
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to O.M. Calsolaro, avv.to V. Mele, avv.to F. Zacà, e avv.to F. Ferilli;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso, integrato con i motivi aggiunti proposti in corso di causa, non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , atteso - essenzialmente - che:
- da un lato, le ricorrenti non hanno impugnato la menzionata concessione comunale stagionale di suolo pubblico n. -OMISSIS-del 20 Luglio 2021, nella parte contemplante la scadenza della stessa al 20 Novembre 2021 (“ La presente concessione scade il 20/11/2021. Entro tale termine deve essere effettuata la rimozione della occupazione ed il ripristino della situazione esistente ”), che si pone in contrasto con l’invocata norma dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e ss.mm. (contemplante la proroga dei titoli autorizzativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza), peraltro, non richiedendo all’A.C. nemmeno la proroga temporanea della stessa sino alla data del 31 Dicembre 2021 e facendo luogo, anzi, spontaneamente allo smontaggio della pedana in legno e delle ulteriori attrezzature collocate sul suolo pubblico; sicché non sembra potersi applicare alla concessione di suolo pubblico in questione neppure la successiva proroga ex lege fino alla data del 30.9.2022 di cui all’art. 10 ter del D.L. n. 21/2022, convertito dalla Legge n. 51/2022, poiché intervenuta allorquando era già divenuta inoppugnabile la scadenza (20 Novembre 2021) prevista in via provvedimentale dalla predetta concessione comunale n. -OMISSIS-;
- dall’altro lato, non sembra potersi applicare alla istanza di rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico n. -OMISSIS-, presentata in via amministrativa dall’interessata in data 30/03/2022, l’istituto del silenzio assenso, essendo stato quest’ultimo escluso dalla deliberazione di Giunta Municipale n.-OMISSIS-, la quale, benché pubblicata all’Albo Pretorio solo in data 23/06/2022, era stata dichiarata immediatamente esecutiva a far data dal 17.03.2022, ai sensi dell’art. 34, comma 3 ( rectius 4), del T.U. n. 267/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente proposta con il ricorso e i successivi motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.