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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Marisa Attollino Presidente relatore
Enzo Davide Ruffo Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , data di nascita 01/01/1998, Parte_1 C.F._1
Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv. RIGILLO
ANTONIETTA;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 02/02/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 03/01/2024 e adottato dalla Questura, con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del Pubblico
Pag. 1 di 6 , che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative. CP_1
Con decreto del 14/02/2024, è stata fissata udienza per la trattazione della domanda cautelare. Successivamente, con decreto del 19/04/2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 02/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di essersi “ben integrato da tanti anni sul territorio italiano”.
DIRITTO
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli
Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
Pag. 2 di 6 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario1, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8 CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”2.
(Segue) Integrazione lavorativa. A dimostrazione del percorso di integrazione intrapreso il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
- Due modelli di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (modello Unilav) presso l'azienda agricola di Frascati Maurizio: il primo per il periodo dal 06/01/2023 al
31/12/2023 e il più recente per il periodo dal 09/01/2024 al 31/12/2024;
- Due modelli di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (modello Unilav) presso l'azienda agricola di il primo per il periodo dal 07/06/2022 al Controparte_2
31/07/2022 e il secondo per il periodo dal 06/04/2024 al 31/05/2024;
- Modello di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (modello Unilav) presso l'azienda agricola “Avi ” per il periodo dal 14/07/2023 al 30/08/2023, poi CP_3 prorogato sino al 31/10/2023;
- Cinque buste paga per i mesi di maggio 2023 e da luglio ad ottobre 2023, per un importo complessivo pari a circa 2.015 euro;
- Una busta paga per il mese di settembre 2024, per un importo pari a circa 1.350 euro.
Pag. 3 di 6 Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti3, è possibile ritenere che il ricorrente abbia efficacemente avviato un processo continuativo di integrazione lavorativa nel Paese ospitante, iniziato nel mese di gennaio 2023 e portato avanti in via continuativa e costante fino al mese di dicembre 2024, e che tanto gli abbia consentito, nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana4, lo svolgimento di attività volontariato5, i legami sociali e familiari6; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese 3 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 4 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 5 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 6 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01).
Pag. 4 di 6 ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute7.
Sul punto, a dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel
Paese ospitante, il ricorrente ha prodotto un contratto di locazione abitativa da lui stipulato in qualità di conduttore e regolarmente registrato, relativo ad un immobile sito in
Lucera (FG) alla Contrada Cruste s.n.c. decorrente dal 01/11/2021 al 31/10/2022, con previsione del rinnovo tacito alla scadenza.
Ebbene, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati in relazione al percorso di integrazione socioeconomica intrapreso nel Paese ospitante, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato8.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del
06/02/2024, sebbene non sia stata ancora avanzata dal difensore istanza di liquidazione dei compensi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
Pag. 5 di 6 2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato già disposto dal locale
COA con delibera del 06/02/2024, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 2 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 7 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 8 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Marisa Attollino Presidente relatore
Enzo Davide Ruffo Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , data di nascita 01/01/1998, Parte_1 C.F._1
Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv. RIGILLO
ANTONIETTA;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 02/02/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 03/01/2024 e adottato dalla Questura, con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del Pubblico
Pag. 1 di 6 , che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative. CP_1
Con decreto del 14/02/2024, è stata fissata udienza per la trattazione della domanda cautelare. Successivamente, con decreto del 19/04/2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 02/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di essersi “ben integrato da tanti anni sul territorio italiano”.
DIRITTO
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli
Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
Pag. 2 di 6 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario1, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8 CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”2.
(Segue) Integrazione lavorativa. A dimostrazione del percorso di integrazione intrapreso il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
- Due modelli di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (modello Unilav) presso l'azienda agricola di Frascati Maurizio: il primo per il periodo dal 06/01/2023 al
31/12/2023 e il più recente per il periodo dal 09/01/2024 al 31/12/2024;
- Due modelli di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (modello Unilav) presso l'azienda agricola di il primo per il periodo dal 07/06/2022 al Controparte_2
31/07/2022 e il secondo per il periodo dal 06/04/2024 al 31/05/2024;
- Modello di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (modello Unilav) presso l'azienda agricola “Avi ” per il periodo dal 14/07/2023 al 30/08/2023, poi CP_3 prorogato sino al 31/10/2023;
- Cinque buste paga per i mesi di maggio 2023 e da luglio ad ottobre 2023, per un importo complessivo pari a circa 2.015 euro;
- Una busta paga per il mese di settembre 2024, per un importo pari a circa 1.350 euro.
Pag. 3 di 6 Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti3, è possibile ritenere che il ricorrente abbia efficacemente avviato un processo continuativo di integrazione lavorativa nel Paese ospitante, iniziato nel mese di gennaio 2023 e portato avanti in via continuativa e costante fino al mese di dicembre 2024, e che tanto gli abbia consentito, nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana4, lo svolgimento di attività volontariato5, i legami sociali e familiari6; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese 3 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 4 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 5 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 6 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01).
Pag. 4 di 6 ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute7.
Sul punto, a dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel
Paese ospitante, il ricorrente ha prodotto un contratto di locazione abitativa da lui stipulato in qualità di conduttore e regolarmente registrato, relativo ad un immobile sito in
Lucera (FG) alla Contrada Cruste s.n.c. decorrente dal 01/11/2021 al 31/10/2022, con previsione del rinnovo tacito alla scadenza.
Ebbene, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati in relazione al percorso di integrazione socioeconomica intrapreso nel Paese ospitante, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato8.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del
06/02/2024, sebbene non sia stata ancora avanzata dal difensore istanza di liquidazione dei compensi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
Pag. 5 di 6 2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato già disposto dal locale
COA con delibera del 06/02/2024, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 2 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 7 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 8 Cass. S.U. 24413/2021.