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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2855/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Fusco Teresa, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., anche quale mandatario della rappresentato e difeso Controparte_2
dagli avv.ti Paola Forgione, Eminio Capasso e Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv.to Davide De Luca, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.03.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 071 2024 90081359 78 000, notificata in data 22.02.2024, avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito per omesso versamento di contributi
IVS per gli anni 2017, 2018 e 2019, per l'importo di € 7.148,46:
1) n. 371 2018 0001724951 000, presuntivamente notificato in data 19.06.2018, avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi all' anno 2017 e somme aggiuntive, per l'importo di €
2.707,62;
1 2) n. 371 2018 0021033569 000, presuntivamente notificato in data 15.02.2019, avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi agli anni 2017/2018 e somme aggiuntive, per l'importo di € 1.810,35;
3) n. 371 2019 0007508423 000, presuntivamente notificato in data 18.10.2019, avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi agli anni 2018/2019 e somme aggiuntive, per l'importo di € 1.772,43;
4) n. 371 2019 0019501678 000, presuntivamente notificato in data 10.03.2020, avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi agli anni 2018/2019 e somme aggiuntive, per l'importo di € 858,06.
Tanto premesso, ha eccepito l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3, L. 335/95 per omessa notifica dei predetti avvisi, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica degli stessi, chiedendone, pertanto, l'annullamento, con condanna di parte resistente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica della cartella indicata nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica degli avvisi nelle date indicate CP_1 nell'intimazione di pagamento opposta.
Nello specifico, l'avviso n. 371 2018 0001724951 000 risulta regolarmente notificato a mezzo pec, come da ricevuta di consegna e messaggio allegato in file “.eml” alla memoria dell' , CP_1
con conseguente infondatezza delle eccezioni svolte dalla difesa della ricorrente circa l'omesso deposito delle ricevute nel formato file citato (cfr. allegato alla memoria).
Gli altri avvisi risultano regolarmente inviati tramite raccomandata a/r con notifica perfezionatasi per ritiro o per compiuta giacenza.
2 Sul punto, deve disattendersi l'eccezione relativa alla mancanza di attestazione di conformità delle cartoline versate in atti.
Sul punto giova, infatti, osservare che, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione - condiviso dalla scrivente - in base all'art. 2719 c.c. le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero se non è espressamente disconosciuta.
Nello specifico, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia sotto un determinato profilo, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così
Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13).
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr.
Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).
Questo giudice, infatti, oltre ad avvalersi delle copie fotostatiche delle relate di notifica versate in atti, ha valutato le risultanze dell'intimazione impugnata attribuendo rilevanza al fatto che vi fosse stata annotata la data della notificazione degli avvisi con il relativo numero e che questa fosse corrispondente alla data desumibile dalla copia delle relate di notificazione.
A ciò si aggiunga che nella fattispecie parte ricorrente non ha svolto specifiche censure circa gli specifici profili di difformità delle copie prodotte agli originali, non avendo in realtà neppure posto in essere un disconoscimento, seppur generico, ed essendosi limitata a contestare l'omessa attestazione di conformità.
Per tali ragioni, non vi sono dubbi circa la regolarità del procedimento notificatorio posto in essere dai resistenti.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per
3 l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, e ciò sia con riferimento alla prescrizione che alla fondatezza della pretesa.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del
2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di CP_ un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell'
l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha CP_1
4 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_1
del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU
n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ebbene, nel caso di specie sicuramente non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto ex lege tra la notifica degli avvisi, perfezionatasi nelle date indicate, e la notifica dell'intimazione.
Quanto all'avviso n. 371 2018 0001724951 000, l' ha provato di aver CP_3 CP_3
notificato al ricorrente relativo atto di pignoramento presso terzi a mezzo pec in data
26.10.2018 (cfr. ricevuta di consegna in file “.eml” e messaggio pec allegati alla memoria), con conseguente nuovo dies a quo del termine di prescrizione da tale momento.
Ad ogni modo, e anche con riferimento agli ulteriori avvisi, deve tenersi conto dei periodi di sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del
2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n.
183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni.
Ne discende che, tenuto conto della data di notifica dei predetti avvisi, il termine quinquennale non era ancora spirato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, intervenuta in data 22.02.2024.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2855/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Fusco Teresa, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., anche quale mandatario della rappresentato e difeso Controparte_2
dagli avv.ti Paola Forgione, Eminio Capasso e Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv.to Davide De Luca, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.03.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 071 2024 90081359 78 000, notificata in data 22.02.2024, avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito per omesso versamento di contributi
IVS per gli anni 2017, 2018 e 2019, per l'importo di € 7.148,46:
1) n. 371 2018 0001724951 000, presuntivamente notificato in data 19.06.2018, avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi all' anno 2017 e somme aggiuntive, per l'importo di €
2.707,62;
1 2) n. 371 2018 0021033569 000, presuntivamente notificato in data 15.02.2019, avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi agli anni 2017/2018 e somme aggiuntive, per l'importo di € 1.810,35;
3) n. 371 2019 0007508423 000, presuntivamente notificato in data 18.10.2019, avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi agli anni 2018/2019 e somme aggiuntive, per l'importo di € 1.772,43;
4) n. 371 2019 0019501678 000, presuntivamente notificato in data 10.03.2020, avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi agli anni 2018/2019 e somme aggiuntive, per l'importo di € 858,06.
Tanto premesso, ha eccepito l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3, L. 335/95 per omessa notifica dei predetti avvisi, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica degli stessi, chiedendone, pertanto, l'annullamento, con condanna di parte resistente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica della cartella indicata nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica degli avvisi nelle date indicate CP_1 nell'intimazione di pagamento opposta.
Nello specifico, l'avviso n. 371 2018 0001724951 000 risulta regolarmente notificato a mezzo pec, come da ricevuta di consegna e messaggio allegato in file “.eml” alla memoria dell' , CP_1
con conseguente infondatezza delle eccezioni svolte dalla difesa della ricorrente circa l'omesso deposito delle ricevute nel formato file citato (cfr. allegato alla memoria).
Gli altri avvisi risultano regolarmente inviati tramite raccomandata a/r con notifica perfezionatasi per ritiro o per compiuta giacenza.
2 Sul punto, deve disattendersi l'eccezione relativa alla mancanza di attestazione di conformità delle cartoline versate in atti.
Sul punto giova, infatti, osservare che, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione - condiviso dalla scrivente - in base all'art. 2719 c.c. le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero se non è espressamente disconosciuta.
Nello specifico, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia sotto un determinato profilo, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così
Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13).
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr.
Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).
Questo giudice, infatti, oltre ad avvalersi delle copie fotostatiche delle relate di notifica versate in atti, ha valutato le risultanze dell'intimazione impugnata attribuendo rilevanza al fatto che vi fosse stata annotata la data della notificazione degli avvisi con il relativo numero e che questa fosse corrispondente alla data desumibile dalla copia delle relate di notificazione.
A ciò si aggiunga che nella fattispecie parte ricorrente non ha svolto specifiche censure circa gli specifici profili di difformità delle copie prodotte agli originali, non avendo in realtà neppure posto in essere un disconoscimento, seppur generico, ed essendosi limitata a contestare l'omessa attestazione di conformità.
Per tali ragioni, non vi sono dubbi circa la regolarità del procedimento notificatorio posto in essere dai resistenti.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per
3 l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, e ciò sia con riferimento alla prescrizione che alla fondatezza della pretesa.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del
2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di CP_ un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell'
l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie si sia verificata la prescrizione dei crediti contributivi invocata dall'opponente.
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha CP_1
4 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_1
del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU
n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ebbene, nel caso di specie sicuramente non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto ex lege tra la notifica degli avvisi, perfezionatasi nelle date indicate, e la notifica dell'intimazione.
Quanto all'avviso n. 371 2018 0001724951 000, l' ha provato di aver CP_3 CP_3
notificato al ricorrente relativo atto di pignoramento presso terzi a mezzo pec in data
26.10.2018 (cfr. ricevuta di consegna in file “.eml” e messaggio pec allegati alla memoria), con conseguente nuovo dies a quo del termine di prescrizione da tale momento.
Ad ogni modo, e anche con riferimento agli ulteriori avvisi, deve tenersi conto dei periodi di sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del
2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n.
183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni.
Ne discende che, tenuto conto della data di notifica dei predetti avvisi, il termine quinquennale non era ancora spirato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, intervenuta in data 22.02.2024.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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