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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1704 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato FABIANI VALERIA
e
MUNARI ELVIO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato CHESO ATTILIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Castellucchio (MN).
2. Confermare le condizioni della separazione, stabilendo quindi che i coniugi continueranno a vivere nelle rispettive abitazioni di proprietà e residenza e che, in considerazione delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, ovvero della loro indipendenza economica, non sono tenuti ad alcun contributo economico dell'uno nei confronti dell'altro, né nei confronti della figlia maggiorenne, giacché totalmente autonoma, indipendente ed economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 3 3. Dare atto che i coniugi hanno tra loro già definito ogni altro aspetto economico e patrimoniale riconnesso alla loro separazione e divorzio.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in
Castellucchio (MN) in data 09/08/1980.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 369/2024 pubblicata in data
02/09/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
369/2024 del 02/09/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
pagina 2 di 3 -le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da UN IO in Castellucchio Parte_1
(MN) il 09/08/1980 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castellucchio (MN) al n. 1, parte I, anno 1980;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1704 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato FABIANI VALERIA
e
MUNARI ELVIO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato CHESO ATTILIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Castellucchio (MN).
2. Confermare le condizioni della separazione, stabilendo quindi che i coniugi continueranno a vivere nelle rispettive abitazioni di proprietà e residenza e che, in considerazione delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, ovvero della loro indipendenza economica, non sono tenuti ad alcun contributo economico dell'uno nei confronti dell'altro, né nei confronti della figlia maggiorenne, giacché totalmente autonoma, indipendente ed economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 3 3. Dare atto che i coniugi hanno tra loro già definito ogni altro aspetto economico e patrimoniale riconnesso alla loro separazione e divorzio.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in
Castellucchio (MN) in data 09/08/1980.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 369/2024 pubblicata in data
02/09/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
369/2024 del 02/09/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
pagina 2 di 3 -le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da UN IO in Castellucchio Parte_1
(MN) il 09/08/1980 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castellucchio (MN) al n. 1, parte I, anno 1980;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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