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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2024, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 9.4.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3279 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. M.
Maddalena D'Onofrio e dall'avv. Enrica Sabatino, elettivamente domiciliato in
Montecorvino Rovella (SA), alla Via T. Lenza, n. 57/P, presso lo studio dei difensori;
PEC: Email_1
.salerno. ; Email_2 CP_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona dell'amministratore p.t., sig. Controparte_2 P.IVA_1
, con sede in Battipaglia (SA), alla Via S.S. n. 19, rappresentata Controparte_3
e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Vincenzo
1 Esposito, elettivamente domiciliata in Acerra (NA), alla Via Antonio De Curtis, n. 7, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_4
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16.6.2021 agiva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro, nei confronti della al fine di vedere accertato il Controparte_4
suo diritto ad ottenere l'importo complessivo di € 8.805,62, a titolo di differenze retributive per le mansioni svolte alle dipendenze della società resistente, come da conteggi allegati.
Nel dettaglio, la ricorrente deduceva in via di fatto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal 19.6.2017 al 24.11.2017 alle dipendenze della successivamente mutata, dal 22.1.2020, nella in CP_5 Controparte_2
assenza di copertura previdenziale ed assicurativa;
- di avere, in data 1.12.2017, a mezzo del proprio difensore, diffidato la a CP_5
corrispondere la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché
il trattamento di fine rapporto, evidenziando che il rapporto di lavoro era stato reso in assenza di copertura previdenziale ed assicurativa;
- di avere la società resistente, in riscontro alla predetta diffida, disconosciuto qualsiasi rapporto di subordinazione e/o parasubordinazione;
- di avere, in data 1.2.2021, diffidato nuovamente la senza ricevere un Controparte_2
riscontro positivo;
- di aver prestato, in maniera continuativa ed ininterrotta, in favore della resistente, la propria attività come contabile, e segnatamente:
2 -- si occupava della contabilità in generale;
-- curava i rapporti con i tecnici e i consulenti gestendo i pagamenti anche con i fornitori;
-- creava e gestiva i contenuti sui canali social, le pagine Facebook e Instagram, gli indirizzi mail della società, nonché le pratiche di accesso alla finanza agevolata;
-- quando necessario, si rendeva disponibile come aiuto cuoco in cucina e cameriera in sala;
- di avere svolto le proprie mansioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nonché il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- di aver percepito l'irrisoria cifra di € 500,00 mensili, pagati in contanti, senza ricevere alcunché per il lavoro straordinario, le ferie non godute, le festività e le indennità di fine rapporto.
Sulla scorta di tali argomentazioni fattuali, considerato che la retribuzione, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e gli orari di lavoro, venivano stabiliti dalla già riteneva sussistente un rapporto di lavoro subordinato e Controparte_2 CP_5
di non essere stata retribuita in misura adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato,
con conseguente diritto ad ottenere, a titolo di differenze retributive, l'importo di €
8.805,62, come dai conteggi allegati al ricorso.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Giudice del Lavoro di:
< a. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
b. Condannare in ogni modo, parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della
somma complessiva di € 8.805,62 come da conteggi allegati agli atti di causa, oltre
accessori di legge, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso
di causa, anche a mezzo di CTU, oltre i successivi interessi legali e rivalutazione
monetarie secondo gli indici ISTAT;
3 c. liquidare in favore dell'istante, a mente dell'art 423 cpc, il pagamento delle somme non
contestate, ovvero nei limiti della quantità per cui si sia raggiunta la prova o si ritenga
comunque accertato il diritto, oltre al danno da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art.
432 cpc;
d. Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il
22.2.2022, si costituiva in giudizio la la quale deduceva, in via Controparte_2
preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva, avendo la seppur CP_6
costituita il 21.7.2014, avviato la propria attività solamente il 18.10.2017, nel merito,
assumeva l'infondatezza della domanda, non avendo la ricorrente prestato attività
lavorativa né alle dipendenze della né alle dipendenze della CP_6 Controparte_2
In particolare, evidenziava l'insussistenza di documenti atti a dimostrare l'espletamento di attività lavorativa alle dipendenze della società, essendosi la limitata ad esibire dei Pt_1
documenti non attinenti alla contabilità aziendale, né il possesso da parte della stessa delle conoscenze e qualifiche per espletare l'attività di contabile, gestita da professionisti esterni.
Rappresentava, inoltre, che la nella prima missiva dell'1.12.2017, costituiva in Pt_1
mora la non convocata in giudizio, e la senza precisare in virtù CP_7 CP_5
di quale rapporto, trattandosi di società distinte ed autonome.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
< 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della resistente;
2) Rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata nel merito;
3) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite>>.
4 3. Con ordinanza del 25.2.2022 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti e nel corso del processo, effettuato il libero interrogatorio delle parti ed espletato negativamente il tentativo di conciliazione, venivano sentiti i testi , Testimone_1
, , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Testimone_6
4. Esaurita l'istruttoria, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione dell'8.11.2024
che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava,
mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, le quali hanno ricostruito nel modo che segue le connotazioni del rapporto dedotto in ricorso.
1.1 Il teste ha dichiarato di sapere che la ricorrente aveva lavorato Testimone_1
per un periodo di tempo presso il ristorante denominato “ ”, sito in Battipaglia CP_2
alla Via S.S. n. 18, ciò a partire dal mese di maggio o di giugno del 2017 e fino al mese di novembre del medesimo anno, e di essere andato con la ed altri amici Pt_1
all'inaugurazione del ristorante, periodo in cui la ricorrente già lavorava presso lo stesso.
Ha affermato, inoltre, di aver parlato con la in merito alla data di inizio del rapporto Pt_1
di lavoro;
di essersi recato, circa sette o dieci volte, a trovare la stessa presso il ristorante,
5 talvolta di pomeriggio, verso le ore 17.00, trovandola lavorare all'interno degli uffici siti al piano sottostante rispetto al livello della strada ove affacciava il ristorante, ed altre volte la sera, mentre il ristorante era in funzione, trovandola impegnata a dare una mano in cucina;
che, quando andava a trovarla in ufficio, la vedeva vicino al computer a curare, per quello che la medesima gli aveva riferito, la contabilità del ristorante, quando era in cucina,
invece, svolgeva le attività di tale settore;
che, quattro o cinque volte, aveva accompagnato, intorno alle ore 15.00, la al lavoro sino al ristorante, ed era andato Pt_1
a riprenderla quando aveva finito, verso le ore 18.00, avendogli la stessa chiesto un passaggio;
che, nelle occasioni in cui si era recato presso il ristorante aveva conosciuto un tale di nome , presentato dalla come il proprietario del ristorante e suo Tes_4 Pt_1
datore di lavoro;
che, quando si era recato presso il ristorante di sera, aveva visto la lavorare in cucina vero le 21.00-21.30, orario di apertura del ristorante, ciò era Pt_1
accaduto in estate;
che, un paio di volte, quando la ancora lavorava presso il Pt_1
ristorante, insieme ad un gruppo di amici del quale faceva parte anche la ricorrente, erano andati a cena presso il ristorante “ ”, ma in quelle occasioni la ricorrente non CP_2
lavorava.
Ha dichiarato, inoltre, di essere amico della da circa 17 o 18 anni;
di sapere che la Pt_1
stessa era diplomata, ma di non sapere che tipo di diploma avesse, né se fosse in possesso di una qualifica attinente al settore della contabilità.
1.2. Il teste , fratello del legale rappresentante della Testimone_2 CP_2
nonché lavoratore dipendente presso il ristorante dal 18.10.2017, data di apertura
[...]
dello stesso, ha dichiarato di aver contribuito ai lavori di ristrutturazione propedeutici all'apertura del ristorante e che, nel primo periodo di funzionamento del locale, lo stesso era gestito dalla della quale era socio il fratello, mentre la era CP_5 Parte_2
stata costituita solo in seguito.
6 Ha sostenuto, altresì, di conoscere la di vista, in quanto ella lavorava presso la Pt_1 [...]
i , un'attività commerciale di noleggio che si trovava alle spalle del CP_7 Testimone_4
ristorante, presso il quale la ricorrente non aveva mai lavorato;
che la già prima CP_7
dell'apertura del locale, aveva curato, dietro compenso, la pubblicità per l'avvio dello stesso, attivando i profili social del ristorante, che, durante i lavori di ristrutturazione, si appoggiava a detta società per l'effettuazione di fax, per l'uso del computer, per mandare e-mail, aggiornare le pagine, etc.; che presso il ristorante vi erano tre dipendenti in cucina,
due addetti al lavaggio, tre in pizzeria e tre in sala, tutti esperti nelle loro mansioni, non avendo lui e il fratello alcuna esperienza nel settore, mentre la contabilità veniva gestita,
sin da prima dell'apertura, dal commercialista;
che al momento Controparte_8
dell'apertura della pagina Facebook del ristorante furono caricate sul sito una serie di fotografie che rappresentavano i lavori in corso e la loro evoluzione;
che prima dell'apertura non furono effettuati acquisti di alimenti e di merce deperibile, in quanto il locale era oggetto di lavori di ristrutturazione;
che l'indirizzo e-mail del ristorante, riportato anche sui biglietti da visita, era , ed era gestito, prima Email_5
dell'apertura, dalla CP_7
1.3. Il teste ha dichiarato di essere stata lavoratrice dipendente della società Testimone_3
convenuta, in virtù di rapporto di lavoro formalmente dichiarato, per un periodo che non ha indicato con precisione, forse a partire dal mese di giugno del 2018, sin da circa una settimana prima dell'inaugurazione del ristorante, essendosi occupata anche della preparazione dello stesso per l'apertura, con mansioni di cameriera di sala.
In merito al ruolo della all'interno del ristorante, ha affermato di aver riscontrato, Pt_1
durante il suo rapporto di lavoro, la presenza frequente presso il locale della medesima,
che già conosceva per altre ragioni, la quale, già nella settimana precedente l'apertura del locale al pubblico, veniva spesso presso l'esercizio commerciale in fase di allestimento per
7 portare dei documenti, di cui non ha saputo specificare la natura, da firmare al
[...]
, socio della società , o per assistere alla consegna di merce Tes_4 CP_2
strumentale all'allestimento del ristorante, come vino o altro;
in pratica la ricorrente passava tutti i giorni in orari variabili.
Ha, inoltre, affermato che lei (la dichiarante), durante la settimana precedente l'apertura del ristorante aveva lavorato per l'allestimento dello stesso con un orario giornaliero molto dilatato, dalle ore 8.00-8.30 della mattina, sino alle ore 21.00 circa della sera;
che dopo l'apertura si recava al lavoro tutti i giorni compresa la domenica dalle ore 16.00 sino alla chiusura, che avveniva in orario variabile dall'1.00 alle 3.00; che, nei giorni precedenti l'apertura del ristorante la era solita passare sempre la mattina verso le 8.30, per Pt_1
poi tornare di solito verso mezzogiorno a seconda delle necessità e nuovamente in serata,
trattenendosi anche per dare una mano nello svolgimento dell'attività del ristorante;
che la inoltre, tutti i giorni, successivamente all'apertura al pubblico del ristorante, si Pt_1
recava presso il locale la sera dopo che, secondo quello che la stessa riferiva, aveva terminato di lavorare presso altro ufficio, e dava una mano sia in cucina che in sala,
sovente trattenendosi sino alla chiusura;
che, in una circostanza, sempre nei giorni antecedenti all'apertura del ristorante, si era recata, insieme allo chef dell'epoca, presso un ufficio probabilmente della società , che si trovava verso Eboli, il quale CP_2
apparentemente era strumentale ad un'attività di noleggio auto, in quanto dinanzi ad esso vi era un parcheggio con molte vetture in esposizione, ed all'interno del quale vi era la posizionata dietro una postazione di lavoro, che consegnò allo chef una carta di Pt_1
credito per consentirgli di effettuare degli acquisti di beni strumentali occorrenti per il ristorante, come padelle, cestini per il pane, etc.; la ricorrente era stata informata del loro arrivo e del fatto che avrebbe dovuto consegnare la carta, posto che immediatamente si attivò in tal senso;
di aver visto presso il ristorante, in diverse occasioni, la parlare Pt_1
8 con il circa la predisposizione di pagine social pubblicitarie per il ristorante;
che, Tes_4
per quello che le aveva riferito la ricorrente, la stessa lavorava presso l'ufficio di Eboli
suddetto, anche dopo l'inaugurazione del ristorante.
Infine, ha precisato che sia lei che la nel periodo in cui lavorava presso il ristorante, Pt_1
ricevevano le direttive lavorative del e di essere stata regolarmente Testimone_4
retribuita per il lavoro svolto presso la società.
1.4. Il teste ha dichiarato di aver in più occasioni, noleggiato auto Testimone_6
presso il noleggio PN Rentcar sito in Battipaglia, avente una sede presso lo stadio ed un'altra in località S. Lucia e di aver conosciuto, in tali circostanze, la che lavorava Pt_1
da sola presso entrambe le sedi come addetta al noleggio.
Il teste ha precisato di essersi recato presso entrambe le sedi dell'autonoleggio,
probabilmente quattro o cinque anni addietro, almeno un paio di volte, circostanze in cui aveva sempre incontrato la e di non aver visto la ricorrente lavorare in altri luoghi. Pt_1
1.5. Il teste , lavoratore dipendente della società convenuta Testimone_5
dal 2017, sin dall'apertura del ristorante, con mansioni di chef, ha dichiarato di aver cominciato a svolgere la sua attività già da prima dell'apertura al pubblico per organizzare la cucina e le attività di ristorazione, e di non conoscere la ricorrente, non avendo la stessa mai lavorato presso il locale . CP_2
Ha, inoltre, affermato che della pubblicità del locale si occupava la cui Testimone_4
agenzia era ubicata alle spalle del ristorante e svolgeva anche l'attività di autonoleggio.
1.6. Il teste ha affermato di conoscere la in quanto la stessa Testimone_4 Pt_1
aveva lavorato, per circa due o tre mesi, in un anno collocato tra il 2016 ed il 2017, come collaboratrice autonoma per la sua agenzia, la che si occupava di noleggio CP_7
auto e di pubblicità, ubicata in Battipaglia sulla SS 18, poi trasferita nello stesso stabile del ristorante e successivamente chiusa. CP_2
9 Il teste ha affermato di non sapere se la ricorrente avesse lavorato per altre persone e di non averla mai vista lavorare presso il ristorante;
di recarsi presso la sua CP_2
agenzia quotidianamente;
di non essere l'orario della ricorrente prefissato, in quanto la gestiva la contabilità dell'agenzia, sicché il suo orario poteva variare da due o tre Pt_1
volte alla settimana per un paio d'ore a di più o di meno a seconda delle necessità; di essersi occupato personalmente delle attività pubblicitarie legate all'inizio dell'attività del ristorante , pagate dalla società, ossia della cura delle pagine social del CP_2
ristorante e della realizzazione, a Salerno, del materiale pubblicitario, come le tele pubblicitarie, le magliette griffate con il logo del ristorante, etc.; di non avere la ricorrente svolto alcun ruolo in relazione a tale campagna pubblicitaria;
di non ricordare nulla in merito ai messaggi Whatsapp ricompresi nell'allegato n. 7 della produzione di parte ricorrente;
di non avere memorizzato la sul telefono con il nome di “ ; di non Pt_1 Per_1
aver mai avuto conversazioni con la in merito a forniture o acquisti di prodotti Pt_1
relativi al ristorante;
di essere stato gestore di un ristorante sito in Battipaglia CP_2
denominato “10 Cucina felice”.
2. Venendo, a questo punto, al merito della domanda, va in primo luogo rammentato, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, che senza dubbio la prova dell'esistenza della relazione lavorativa posta a base delle domande di parte attrice e della specifica natura di essa incombe a carico di quest'ultima.
E' utile rammentare, inoltre, che la prova della subordinazione non può quasi mai essere raggiunta in via diretta, poiché nemmeno le testimonianze, per quanto precise e dettagliate, possono assurgere a tale dignità, essendo del tutto evidente che non possa chiedersi al teste se un determinato lavoratore sia stato o meno assoggettato al vincolo della subordinazione, perché ciò equivarrebbe a chiedergli di esprimere una dichiarazione di giudizio e non di scienza.
10 Occorre, dunque, in prevalenza affidarsi ad elementi ulteriori, di tipo complementare e sussidiario per dimostrare l'esistenza del vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro il quale non sia apprezzabile in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto esaminato. Segnatamente è necessario vagliare l'esistenza di indici sintomatici come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, possono, tuttavia, essere globalmente valutati, anche se con cautela, quali indizi della natura subordinata del rapporto (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 22289 del
21/10/2014, Rv. 633045 – 01; Cass. Civ., Sez. Lav., 26 agosto 2013, n. 19568; 18 gennaio
2013, n. 1227; 21 marzo 2012, n. 4476; 19 aprile 1020, n. 9252; 15 giugno 2009, n.
13858; 14 maggio 2009, n. 11207; 29 maggio 2008, n. 14371; 14 aprile 2008, n. 9812; 30
gennaio 2007, n. 1893).
Orbene, fatta questa premessa, deve essere evidenziato che nella vicenda che ci occupa,
a seguito di attento esame delle risultanze istruttorie (di tipo essenzialmente dichiarativo,
non essendo stata allegata alcuna significativa prova di natura documentale), pur non essendovi elementi netti sul punto, può ritenersi, nondimeno, raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra la ricorrente e la società resistente.
Ed, infatti, sebbene siano risultate non persuasive le deposizioni dei testi Tes_2
(in quanto fratello del l.r. della società convenuta) e (in
[...] Testimone_5
quanto tuttora dipendente della società) e poco probanti sul tema quelle di
[...]
e , deve, tuttavia, reputarsi che in base alle testimonianze di Tes_4 Testimone_6
e possa affermarsi esservi stato un rapporto di lavoro Testimone_3 Testimone_1
11 dipendente della ricorrente con la società che gestisce il ristorante . E, infatti, CP_2
nessun'altra spiegazione logica potrebbe giustificare la circostanza che la sia stata Pt_1
vista lavorare come collaboratrice sia in sala che in cucina all'interno del ristorante in parola, subito prima ed anche dopo l'apertura del ristorante, nel periodo iniziale della sua attività, per un periodo continuativo che i testi non hanno saputo precisare ma che sicuramente si è protratto per qualche tempo.
Non è stata, però, raggiunta una prova sufficiente del fatto che la ricorrente prestasse la sua opera per la società convenuta anche come contabile e addetta all'amministrazione della società, soprattutto perché non è stata acquisita alcuna prova certa del fatto che,
allorché la è stata vista operare in ufficio, presso le diverse sedi della società di Pt_1
noleggio ella lavorasse per la società convenuta, essendo risultato, all'opposto, CP_7
assai più plausibile che in quella veste ella operasse per altro datore di lavoro, appunto costituito dalla società (come dichiarato dal teste e come CP_7 Testimone_4
parrebbe trarsi dalle dichiarazioni di ). Testimone_6
3. Ciò detto in punto di sussistenza del rapporto, occorre, nondimeno, dire che le prove acquisite non hanno consentito in alcun modo di quantificare con un minimo di attendibilità
quale sia stato l'esatto periodo per il quale la ricorrente ha lavorato per la soc. convenuta né quale sia stata l'entità del suo impegno orario, né tanto meno, se abbia o meno fruito delle ferie e delle festività.
E' noto, del resto, che in tema di maggiore orario di lavoro, di straordinari, di mancata fruizione delle ferie, delle festività soppresse e dei permessi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro suppletivo, feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute,
ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una
12 retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714; 25
maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389). Il Supremo
Collegio, inoltre, ha avuto modo di chiarire che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario e/o feriale, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario ovvero nel periodo coincidente con quello feriale per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, la sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
Ebbene, partendo dal presupposto che la stessa ricorrente ha ammesso di aver percepito,
nel periodo di lavoro nel quale afferma di aver lavorato, la somma netta di € 500,00
mensili, e tenuto conto del fatto che in questa sede non sono stati acquisiti elementi tali da consentire di determinare, neppure approssimativamente, quali fossero l'impegno lavorativo orario e le esatte mansioni lavorative della dipendente, non vi è alcuna possibilità di stabilire se ella abbia percepito, mediante detta dazione, una somma corrispondente o meno a quanto le sarebbe spettato mediante l'applicazione parametrica del CCNL richiamato in ricorso. E neppure può dirsi che la non abbia percepito il Pt_1
TFR – la cui entità, mancando gli elementi minimali per computarlo, non è in alcun modo quantificabile.
Dal che deriva la necessità di addivenire alla reiezione delle richieste attoree, non potendo affermarsi che la ricorrente abbia dimostrato di aver prestato attività lavorativa in misura
13 tale da aver maturato un diritto alla percezione di somme eccedenti gli importi già
dichiaratamente percepiti.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, tuttavia, facendo applicazione dei princìpi enunciati dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 77 del 19 aprile 2018,
deve rilevarsi come il mancato accoglimento della domanda di parte ricorrente non derivi da una radicale ed originaria infondatezza delle sue pretese, o dalla manifesta assenza di elementi a sostegno delle affermazioni della parte, bensì da una insufficienza, all'esito dell'istruttoria compiuta nel corso del giudizio, delle prove a sostegno degli assunti attorei.
Ne consegue che dette pretese non risultano geneticamente totalmente prive di fondamento, ma apparivano inizialmente assistite da elementi che, pur essendosi rivelati in concreto insufficienti per l'affermazione del diritto dell'attore, hanno lumeggiato il carattere non del tutto strumentale del ricorso, e tale da giustificare almeno l'inizio dell'azione giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. R.G. 3279/2021 del Ruolo Generale del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 25.11.2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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