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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2025 v.g. promossa da:
), Parte_1 C.F._1
E
( ), rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. DE VITO ROBERTO PAOLO
PARTE RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè gli accordi intervenuti vanno omologati: a) in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, entrambe le figlie sono affidate ad entrambi i genitori che la eserciteranno disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie;
b) in ordine all'affidamento delle figlie minorenni, lo stesso sarà condiviso con collocamento prevalente presso la madre nell'attuale casa familiare, ubicata in Latina alla Via G. F. Malipiero 6, con residenza presso la stessa;
c) in ordine ai tempi di permanenza e frequentazione del padre: - le minori pernotteranno e resteranno presso il padre a fine settimana alternati dal tardo pomeriggio del venerdì al mattino del lunedì con accompagnamento a scuola, oltre a un altro giorno infrasettimanale sempre dal tardo pomeriggio al mattino del giorno seguente con accompagnamento a scuola;
la permanenza presso il padre è estesa a due giorni alla settimana non consecutivi con i medesimi orari quando non spetta al padre il fine settimana;
- nel periodo estivo le figlie staranno con il padre almeno quindici giorni anche non consecutivi previo accordo tra i genitori con congruo anticipo;
- durante le vacanze natalizie, pasquali, altre festività e ponti infra- annuali, è garantita la frequentazione con entrambi i genitori in numero eguale di giorni previo accordo tra gli stessi con congruo anticipo;
Le modalità di frequentazione fin qui esposte sono suscettibili di modifica in ragione degli impegni di studio e delle esigenze delle figlie nonché degli impegni di lavoro dei genitori, previo accordo tra quest'ultimi. d) in ordine all'assegnazione della casa familiare, di proprietà per quote uguali di entrambi i coniugi, la stessa rimarrà nella piena disponibilità della sig.ra
, e continuerà ad essere il luogo di residenza della stessa e Parte_1
delle figlie. Il padre invece lascerà la casa coniugale entro il 31.07.2025 per trasferirsi in altra abitazione a Latina accollandosi le relative spese impegnandosi a trasferirvi la residenza. Lo stesso avrà l'uso esclusivo del garage acquistato in un secondo in comune tra i coniugi tempo accollandosi tutte le relative spese condominiali e di utenza e provvedendo al distacco di luce e acqua;
e) in ordine al mantenimento delle figlie, è previsto un contributo diretto della madre e del padre per il tempo in cui le stesse permangono con ciascuno di loro. E' altresì previsto un contributo perequativo al mantenimento di € 250,00 (duecentocinquanta/00) del padre alla madre per ciascuna delle due figlie. La somma complessiva di € 500,00 dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra e Parte_1
dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Quanto all'assegno unico e universale per le figlie, i ricorrenti dichiarano di confermare l'attuale regime di corresponsione in pari misura tra i genitori;
f) in ordine alle spese straordinarie, le stesse saranno suddivise e regolamentate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Latina noto ai genitori e allegato al presente atto;
g) quanto ai loro rapporti, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione patrimoniale e si danno reciprocamente atto di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in
CORI (LT) il 20/07/2002 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 26 atti di matrimonio, parte 2 serie A dell'anno 2002 omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge. Nulla sulle spese.
LATINA, 17/09/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2025 v.g. promossa da:
), Parte_1 C.F._1
E
( ), rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. DE VITO ROBERTO PAOLO
PARTE RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè gli accordi intervenuti vanno omologati: a) in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, entrambe le figlie sono affidate ad entrambi i genitori che la eserciteranno disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie;
b) in ordine all'affidamento delle figlie minorenni, lo stesso sarà condiviso con collocamento prevalente presso la madre nell'attuale casa familiare, ubicata in Latina alla Via G. F. Malipiero 6, con residenza presso la stessa;
c) in ordine ai tempi di permanenza e frequentazione del padre: - le minori pernotteranno e resteranno presso il padre a fine settimana alternati dal tardo pomeriggio del venerdì al mattino del lunedì con accompagnamento a scuola, oltre a un altro giorno infrasettimanale sempre dal tardo pomeriggio al mattino del giorno seguente con accompagnamento a scuola;
la permanenza presso il padre è estesa a due giorni alla settimana non consecutivi con i medesimi orari quando non spetta al padre il fine settimana;
- nel periodo estivo le figlie staranno con il padre almeno quindici giorni anche non consecutivi previo accordo tra i genitori con congruo anticipo;
- durante le vacanze natalizie, pasquali, altre festività e ponti infra- annuali, è garantita la frequentazione con entrambi i genitori in numero eguale di giorni previo accordo tra gli stessi con congruo anticipo;
Le modalità di frequentazione fin qui esposte sono suscettibili di modifica in ragione degli impegni di studio e delle esigenze delle figlie nonché degli impegni di lavoro dei genitori, previo accordo tra quest'ultimi. d) in ordine all'assegnazione della casa familiare, di proprietà per quote uguali di entrambi i coniugi, la stessa rimarrà nella piena disponibilità della sig.ra
, e continuerà ad essere il luogo di residenza della stessa e Parte_1
delle figlie. Il padre invece lascerà la casa coniugale entro il 31.07.2025 per trasferirsi in altra abitazione a Latina accollandosi le relative spese impegnandosi a trasferirvi la residenza. Lo stesso avrà l'uso esclusivo del garage acquistato in un secondo in comune tra i coniugi tempo accollandosi tutte le relative spese condominiali e di utenza e provvedendo al distacco di luce e acqua;
e) in ordine al mantenimento delle figlie, è previsto un contributo diretto della madre e del padre per il tempo in cui le stesse permangono con ciascuno di loro. E' altresì previsto un contributo perequativo al mantenimento di € 250,00 (duecentocinquanta/00) del padre alla madre per ciascuna delle due figlie. La somma complessiva di € 500,00 dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra e Parte_1
dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Quanto all'assegno unico e universale per le figlie, i ricorrenti dichiarano di confermare l'attuale regime di corresponsione in pari misura tra i genitori;
f) in ordine alle spese straordinarie, le stesse saranno suddivise e regolamentate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Latina noto ai genitori e allegato al presente atto;
g) quanto ai loro rapporti, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione patrimoniale e si danno reciprocamente atto di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in
CORI (LT) il 20/07/2002 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 26 atti di matrimonio, parte 2 serie A dell'anno 2002 omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge. Nulla sulle spese.
LATINA, 17/09/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Concetta Serino