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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dottoressa Marianna Molinario, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 4939 del 2024 (cui sono riuniti i giudizi nn. 4948/2024, 4949/2024,
4950/2024, 4951/2024, 4952/2024), promossa DA
(CF: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; Parte_2
(CF: ), nata a [...] il [...] e C.F._2 residente in [...]; (CF: CP_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...] alla C.F._3
Via Nazionale delle Puglie n.231; (CF: ), nata a [...] Parte_3 C.F._4
(NA) il 01/01/1962 e residente in [...];
[...]
(CF: ,) nata a [...] il Pt_4 C.F._5
08/08/1988 e residente in [...]; Parte_5
(CF: ), nata a [...] il
[...] C.F._6
21/08/1976 e residente in [...], rappresentate e difese, dall'avv. Francesco Scala e dall'abogado Raffaele Margiotta, unitamente ai quali elettivamente domiciliano, in Nola, alla Via Tansillo, n.11
RICORRENTI CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l' C.F._7 Controparte_2
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, le ricorrenti in epigrafe adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di avere lavorato, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici e presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, concludevano per il riconoscimento del predetto beneficio, per gli anni scolastici, di cui al rispettivo ricorso.
Solo nel giudizio n. 4952 del 2024 si costituivano il Controparte_2
e l' , eccependo, in via preliminare, il difetto di
[...] Controparte_2 giurisdizione e nel merito l'infondatezza della domanda, nonché la prescrizione. Negli altri giudizi, la parte convenuta restava contumace.
1 Venivano riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione, come imposto dall'art. 274 c.p.c.. Letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ex art. 429 c.p.c.. ********
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Invero, sussiste la giurisdizione dell'AGO (“la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione), bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento, erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario”, neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio. Ciò posto, i ricorsi meritano accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la
Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27/10/2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
2 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Deve ritenersi necessario che l'incarico fino al termine delle attività didattiche sia stato reso per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera, non rilevando l'eventuale pluralità dei contratti a termine ma solo la continuità (nella misura sopra indicata) dell'attività didattica.
Del resto, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione è da considerare del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Nello svolgimento di attività per un periodo inferiore a 180 giorni, invece, non si riscontra il necessario nesso tra la formazione del docente, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. È ravvisabile, infatti, un bisogno formativo parziale, non rientrante nel limite del riconoscimento del diritto, di cui alla decisione del Supremo Collegio.
Ebbene, in relazione alla specifica posizione della ricorrente , Parte_1 risulta che la stessa è attualmente docente precaria nella scuola primaria presso I.C. Bosco – S. Villa – Somma Ves. 3 di Somma Vesuviana (NA) (cfr. contratto prodotto in data 11.3.2025.); in precedenza, ella ha lavorato alle dipendenze del , Controparte_2 quale docente di scuola primaria, in virtù del seguente contratto: A.S. 2023/2024 contratto prot. n. 7934 del 15.12.2023 presso I.C. “SAURO MORELLI” di Torre del Greco (NA) dal
15.12.2023 al 30.06.2024 per 12h sett. (cfr. doc 1).
Con riferimento alla posizione della ricorrente , risulta Parte_2 l'iscrizione della stessa alle GPS, con domanda del 02.08.2024 (cfr. doc. all.), ed ha precedentemente lavorato alle dipendenze del , quale docente di Controparte_2 scuola secondaria di II grado, in virtù dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato e negli anni scolastici: A.S. 2020/2021 contratto prot. 4060 del 23.09.2020 presso Ist. Prof. dei Servizi Alberghieri e Ristorazione IPSSEOA “Raffaele Viviani” in Castellammare di Stabia (NA) dal 23.09.2020 al 30.06.2021 per 18h sett. (cfr. doc 2); A.S. 2021/2022 contratto prot. 3577 del 07.09.2021 presso Ist. Superiore ” in Castellammare di Controparte_3
Stabia (NA) dal 07.09.2021 al 30.06.2022 per 18h sett. (cfr. doc. 2); A.S. 2022/2023 contratto prot. 7721 del 12.09.2022 presso Liceo Classico Statale “Plinio Seniore” in Castellammare di Stabia (NA) dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per 18h sett. (cfr. doc. 2); A.S. 2023/2024 contratto dell'11.09.2023, presso ITI “R. Elia” in Castellammare di Stabia (NA) dal 11.09.2023 al 30.06.2024 per 18h sett. (cfr. doc 1).
Con riferimento alla posizione della ricorrente attualmente CP_1 docente precaria (cfr. doc. all.), ha precedentemente lavorato alle dipendenze del
[...]
, quale docente di scuola secondaria di I grado, in virtù dei seguenti contratti Controparte_2 di lavoro a tempo determinato e negli anni scolastici: A.S. 2022/2023 contratto prot. 3615 del 28.09.2022 presso I.C. 3 in Boscoreale (NA) dal 28.09.2022 al Controparte_4 30.06.2023 per 18 h sett. (cfr. doc. 1); A.S. 2023/2024 contratto prot. 2920 dell'11.09.2023 presso I.C. 3 “Castaldi – Rodari” in Boscoreale (NA) dal 11.09.2023 al 30.06.2024 per 18h sett. (cfr. doc. 1).
3 Con riferimento alla posizione della ricorrente , attualmente docente Parte_3 precaria di scuola primaria I.C. D'Angiò – Via Vesuvio in Trecase (NA) nonché presso I.C. 3 “Ceschelli” in San Giuseppe NO (NA) (cfr. doc. all.), in precedenza, ha lavorato alle dipendenze del , in virtù dei seguenti contratti di lavoro a tempo Controparte_2 determinato e negli anni scolastici: A.S. 2022/2023 contratto prot. 6481 del 14.11.2022 presso I.C. D'Angiò – Via Vesuvio in Trecase (NA) dal 15.11.2022 al 30.06.2023 per 12h sett. quale docente di scuola primaria (cfr. all. 2); A.S. 2023/2024 c presso I.C. D'Angiò – Via Vesuvio in Trecase (NA) dal 16.11.2023 al 30.06.2024 per 25 h sett., quale docente di scuola d'infanzia (cfr. all. 1).
Con riferimento alla posizione della ricorrente , attualmente inserita Parte_4
Graduatorie Provinciali e di istituto di supplenza AA.SS. 2024/25 e 2025/26, con domanda del 09.06.2024, ha precedentemente lavorato alle dipendenze del , Controparte_2 quale docente di scuola secondaria di II grado, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato e negli scolastici: A.S. 2022/2023 contratto prot. 9368 del 28.09.2022 presso Liceo Artistico Statale “G. De Chirico” in Torre Annunziata (NA) dal 28.09.2022 al 30.06.2023 per 18h sett. (cfr. doc. 2), A.S. 2023/2024 contratto prot. 11309 del 11.09.2022 Ist. in Sorrento (NA) dal 11.09.2023 al 30.06.2024 per 9h Controparte_5 sett. (cfr. doc. 1).
Con riferimento alla posizione della ricorrente , Parte_5 attualmente in servizio, quale docente precaria di scuola primaria presso I.C. “Karol Wojtyla” in Castellammare di Stabia (NA) risulta che, in precedenza, ha lavorato alle dipendenze del , quale docente di scuola primaria, in virtù di Controparte_2 contratti di lavoro a tempo determinato e negli anni scolastici: A.S. 2019/2020 presso I.C.
“Paride del Pozzo” in Pimonte (NA), contratto prot. 1680 del 13.09.2019, dal 13.09.2019 al 04.11.2019 per 24 h sett., contratto prot. 2126 del 05.11.2019 dal 05.11.2019 al 01.02.2019 per 24h sett., contratto prot. 320 del 02.02.2020 dal 02.02.2020 al 04.02.2020 per 24 h sett., contratto prot. 367 del 05.02.2020 dal 05.02.2020 al 03.06.2020 per 24h sett., contratto prot.
970 del 04.06.2020 dal 04.06.2020 al 06.06.2020 per 24h sett.; A.S. 2022/2023 contratto prot. 3248 del 12.09.2022 presso I.C. “Denza” Castellammare di Stabia (NA), dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per 24 h sett. (cfr. doc. 1).
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro
500 annui per gli anni di seguito specificati, tenuto conto che le predette sono all'attualità presenti nel sistema scolastico;
, e Parte_1 CP_1 Parte_3 Parte_5
con contratto a tempo determinato, mentre e
[...] Parte_2 Parte_4 con inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza, sicché permane anche l'esigenza formativa, posta a fondamento del beneficio per cui è causa. A tal fine, si ribadisce che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
4 La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a CP_2 costituire in favore delle ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e
8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
È opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e, per l'effetto, il convenuto va CP_2 condannato ad erogare, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 in favore di: per l'anno Parte_1 scolastico 2023/24; , per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023 e 2023/2024; per gli anni scolastici: 2022/2023 e CP_1
2023/2024; per gli anni scolastici: 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3 Parte_4 per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni Parte_5 scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024.
Per alcuna prescrizione è maturata, essendoci diffida in atti del 18.7.2024 Parte_5 prima del decorso del quinquennio dal contratto anno scolastico 2019/2020, stipulato il
13.9.2019.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto della riunione dei giudizi, sono poste a carico del convenuto e liquidate in base al valore CP_2 dei giudizi e della marcata serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, in favore di per l'anno scolastico 2023/24; Parte_1 Parte_2 per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_1 per gli anni scolastici: 2022/2023 e 2023/2024; per gli anni scolastici: Parte_3 2022/2023 e 2023/2024; per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
per gli anni scolastici scolastico 2019/2020, 2022/2023 Parte_5
2023/2024; condanna il convenuto all'erogazione, in favore delle ricorrenti, di un buono CP_2 elettronico di importo di € 500,00 per le citate annualità; condanna il al pagamento, in favore delle ricorrenti Controparte_2 delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.600, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 3.4.2025 Il Giudice del lavoro dott. ssa Marianna Molinario
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