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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
RG 512/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 13/7/2021 da Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Stanchi (C.F. ), Francesco Pedroni C.F._1
(C.F. ), Michela Martini ( ) e Andrea C.F._2 C.F._3
Bortoluzzi (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il studio di quest'ultimo sito C.F._4 in Venezia, via d Lybra Parte appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._5
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Dalla Baratta (C.F. ) elettivamente C.F._6 domiciliato presso il suo studio, sito in Padova, via Tommaseo 69 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 14.01.2021 e non notificata
In punto: retribuzione
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia la Corte d'Appello di Venezia, Giudice del lavoro d'appello, in accoglimento degli esposti motivi e in riforma della sentenza sui capi impugnati, - in via preliminare, sospendere ex art. 337 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio sul licenziamento promosso dal Sig. nei confronti di con chiamata in causa di CP_1 Controparte_2 Parte_1 pendente di ribunale di Pado 018) e/o del giudizio di i
[...] del trasferimento del rapporto di lavoro del Sig. da a (attualmente CP_1 Parte_1 Controparte_2
1 pendente davanti alla Corte di Appello di Venezia, R.G. n. 580/2019); - in via principale, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo la società appellante da ogni domanda, con ogni statuizione conseguente alla riforma della sentenza di primo grado comprendendovi le restituzioni degli importi liquidati per effetto della Sentenza e dell'ordinanza di assegnazione del 24.5.2021 del Tribunale di Milano (R.G.E. 2048/2021); - in via subordinata, in caso di condanna di al pagamento degli importi portati dal decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 operare la compensazione dell'aliunde perceptum, tra quanto da questa dovuto e quanto percepito dal Sig.
sia da parte di sia da terzi, dalla data del licenziamento a quella di CP_1 Controparte_2 emissione del decreto ingiuntivo opposto. Con il favore delle spese dei due gradi e restituzione del contributo unificato pagato in ragione dell'appello e di quello rimborsato per effetto della sentenza di primo grado impugnata.
Per parte appellata:
Rigettarsi integralmente l'appello proposto e conseguentemente confermarsi la sentenza n. 08/2021 del Tribunale di Padova, Sez. Lav., e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto. - Con rifusione di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, e distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione proposta da avverso al decreto ingiuntivo Parte_1
[n. 669/2019 del 20/6/2019] con il quale chiedeva il CP_1 pagamento delle retribuzioni dovutegli per il periodo dall'8/3/2018 al 31/5/2019.
1.1. Nello specifico, il rapporto di lavoro del [instaurato tra il CP_1
stesso ed era stato trasferito dall'odierna CP_1 Parte_1 appellante a in ragione di cessione di ramo d'azienda Controparte_2 avvenuta il 31/12/2015, cui era seguito il licenziamento dell'appellato in data 9/3/2018 [il , domanda infatti il pagamento della retribuzione a CP_1 decorrere da tale data].
A seguito di impugnazione giudiziale da parte del lavoratore, la cessione del ramo d'azienda era stata dichiarata inefficace dal Tribunale di Padova con sentenza [non oggetto di impugnazione nel presente giudizio] n. 96/2019 in data 1/2/2019 cosicchè il era stato reintegrato in CP_1 Parte_1
Questo il dispositivo della sentenza appena menzionata: <dichiara
[...] inefficace la cessione del contratto di lavoro di a e CP_1 Controparte_2 condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente _3 occupato o in altro equipollente>>.
2 1.2. Pertanto, il giudice di prime cure [evidentemente in linea con la sentenza n. 96/2019 in data 1/2/2019] ribadiva la prosecuzione del rapporto di lavoro del con l'inesistenza del rapporto con CP_1 Parte_1 [...]
e l'inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore da CP quest'ultima nei confronti di a ciò facendo conseguire la Parte_1 sussistenza del credito retributivo azionato dall'odierno appellato in via monitoria e, pertanto, il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 669/2019.
1.3. Le spese di lite seguivano il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la suddetta sentenza, con atto depositato in data 13/7/2021, proponeva cinque motivi d'appello Parte_1
2.1. Con il primo motivo d'appello la società rilevava la carenza di motivazione della sentenza del primo giudice, che si sarebbe limitato alla sola negazione dell'efficacia del licenziamento del nei confronti di CP_1 non esplicitando il ragionamento logico – giuridico e gli Parte_1 elementi posti a fondamento della propria decisione.
2.2. Con il secondo motivo di gravame evidenziava Parte_1 come il giudice di prime cure non si fosse pronunciato in merito alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., presentata dalla società in attesa dell'esito dell'impugnazione del licenziamento del . CP_1
Il presente giudizio sarebbe infatti connesso al procedimento inerente al licenziamento del lavoratore da parte di per il , CP CP_1 infatti, soltanto qualora venisse confermato il licenziamento, sarebbe possibile proseguire nella ricerca delle somme a lui asseritamente dovute.
In aggiunta a ciò, la società metteva in luce come il lavoratore avesse ottenuto allo stesso tempo un'ordinanza provvisoriamente esecutiva per essere reintegrato in e un risarcimento per il licenziamento illegittimo, CP oltre al pagamento delle retribuzioni a lui spettanti dal licenziamento (9.3.2018) al 31.5.2019; pertanto, l'appellato beneficerebbe di una doppia retribuzione riferita al medesimo periodo, pur non avendo avanzato la pretesa in questione.
In subordine, la società chiedeva di ricorrere all'istituto della sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. al fine di evitare la sovrapposizione dei giudizi.
3 2.3. Con il terzo motivo d'appello sottolineava Parte_1
l'illogicità della motivazione del primo giudice, che avrebbe travisato la causa petendi del giudizio e avrebbe ritenuto esistente un duplice rapporto di lavoro per il , ovverosia quello con in ragione CP_1 Parte_1 dell'annullamento della cessione del ramo d'azienda, e quello con CP
La società, allegando giurisprudenza di merito, evidenziava come il rapporto di lavoro andasse ricondotto esclusivamente alla cedente Parte_1 proprio per l'annullamento della cessione del ramo d'azienda disposta giudizialmente;
pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro con e nella successiva CP conferma del decreto ingiuntivo oggetto del presente appello.
2.4. Con il quarto motivo censurava la sentenza nella Parte_1 parte in cui richiamava la normativa inerente alla somministrazione irregolare, ritenuta non affine al giudizio. La società precisava infatti come l'operazione imprenditoriale avvenuta tra e dovesse essere Parte_1 CP inquadrata come un contratto complesso di outsourcing, essendosi verificata sia l'esternalizzazione dell'attività da svolgere, ovvero la stipulazione del contratto d'appalto tra le due società, sia il trasferimento del ramo d'azienda, avvenuta a beneficio di CP
Pertanto, nel caso di specie, secondo la società ne conseguiva che il licenziamento del , comunicatogli da avrebbe avuto CP_1 CP effetto anche nei confronti di in quanto committente nel Parte_1 contratto d'appalto.
2.5. Con il quinto motivo la società evidenziava l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, in merito alle eccezioni di compensazione e di aliunde perceptum.
Il , infatti, secondo l'appellante, sarebbe già in possesso di un CP_1 titolo esecutivo in relazione a somme riferite al periodo di causa;
pertanto, in virtù dell'unicità dei rapporti di lavoro già dedotta, la società chiedeva la compensazione delle somme percepite a titolo retributivo per il medesimo periodo, a prescindere dal soggetto che aveva provveduto alla corresponsione.
3. Si costituiva ritualmente , che contestava le difese CP_1 avverse e instava per la conferma della sentenza di primo grado.
4 3.1. In particolare, il richiamava giurisprudenza di legittimità e CP_1 di merito al fine di ribadire la natura retributiva dell'obbligazione nascente in capo a società cedente, e il proprio diritto a percepire la Parte_1 retribuzione per il periodo tra il 08.03.2018 e il 31.05.2019.
3.2. In aggiunta a ciò, il lavoratore richiamava la sentenza 269/2022 di questa Corte d'Appello, che confermava la decisione del Tribunale di Padova con cui veniva dichiarata l'inefficacia della cessione del contratto dell'appellato a favore di condannando pertanto a CP Parte_1 reintegrare il . Richiamava altresì la sentenza 239/2022 del CP_1
Tribunale di Padova, che invece statuiva l'illegittimità del licenziamento intimato al da condannando la società alla CP_1 CP reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Il , visto quanto già percepito in virtù del decreto ingiuntivo CP_1
669/2019, precisava di non aver richiesto nulla a titolo di risarcimento per le mancate retribuzioni e sottolineava come l'indennità sostitutiva della reintegra, scelta in virtù della sentenza 239/2022 del Tribunale di Padova, non potesse essere considerata “aliunde perceptum”.
Infine, l'appellato ribadiva come la sentenza del primo giudice rispettasse l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta negli anni.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 26/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 29/2/2024 e poi al 20/3/2025. Pochi gironi prima di tale udienza le parti hanno dato atto della sussistenza di trattative ed hanno chiesto breve rinvio. È stata quindi fissata altra udienza al 24/4/2025 nel corso della quale le parti hanno riferito di non essere pervenute ad accordo transattivo.
All'udienza di rinvio del 24/4/2025 la controversia è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
*
5. L'appello, per le dirimenti ed assorbenti ragioni che seguono, è infondato e, come tale, certamente essendo utile integrare – come di fatto si domanda con il primo motivo di appello - la scarna motivazione di cui alla sentenza di primo grado, deve essere rigettato.
6. Preme innanzitutto ricostruire, seppur sinteticamente ed in termini schematici, la vicenda così da consentire di comprendere se al caso in esame si
5 possano applicare i principii, di cui sempre in appresso, espressi in modo oramai costante dal Supremo collegio.
31/12/2015 Cessione ramo azienda da a Parte_1 CP
il viene quindi trasferito da
[...] CP_1 Parte_1
[...] Controparte_2
Anno 2016 impugna il suddetto trasferimento e, CP_1 nell'impugnarlo, evidentemente offre la propria prestazione ad (circostanza, questa, non oggetto di Parte_1
Il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del trasferimento si conclude con la sentenza n. 96 del 1/2/2019 che <dichiara inefficace la cessione del contratto di lavoro di a CP_1 [...]
e condanna e CP _3
; tale pronu confermata da CdA CP_1
Venezia con sentenza 269/22 (parte appellante non allega ). 9/3/2018 DI licenzia;
il Tribunale di Padova, CP CP_1 con n. 23 iara l'illegittimità del licenziamento, ordina la reintegra del e CP_1 condanna al risarcimento del danno (12 me a al riguardo il di non avere richiesto il pagamento CP_1 delle sudde proprio in ragione della percezione della portata dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel presente giudizio.
Nega quindi il – condivisibilmente, per quanto meglio in CP_1 appresso – che quanto percepito da a titolo di indennità Controparte_2 sostitutiva della reintegra possa (a titolo di aliunde perceptum) essere detratto da quanto gli è dovuto a titolo di retribuzione da la quale Parte_1 non ha, successivamente all'impugnazione del proprio trasferimento ad alla conseguente pronuncia, provveduto a reintegrarlo. Non sussistendo peraltro prova che l'appellato abbia in effetti conseguito somme a titolo risarcitorio/remunerativo da in relazione al periodo Controparte_2 comunque non lavorato successivo al 9/3/2018.
6.1. Posto quanto sopra in fatto, alla luce delle tesi sostenute dal CP_1 ed evidentemente fatte proprio dal giudice di primo grado, deve essere evidenziato come la Suprema Corte di cassazione abbia, in molteplici occasioni, affermato che <in caso di accertata nullità della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario (nella specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed esercizio del diritto di opzione per l'indennità
6 sostitutiva della reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970), in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione>> (cfr. Cass. civ. n. 5998/2019). Trattasi di principio poi ribadito, e reso ancor più chiaro con riferimento alle sorti della retribuzione dovuta al lavoratore ceduto dal datore di lavoro cedente azienda, dalla Corte di Cassazione allorquando ha sottolineato che <In tema di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'inefficacia, il rapporto di lavoro con il cessionario deve intendersi instaurato in via di fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive ad esso attinenti non sono idonee ad incidere sul diritto del lavoratore illegittimamente ceduto a ricevere le retribuzioni a lui spettanti in forza del rapporto con il cedente, che deve considerarsi ancora in essere, sebbene quiescente fino alla dichiarazione di inefficacia della cessione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo ad incidere sul rapporto lavorativo con il cedente la transazione intervenuta con il cessionario, ritenuta "res inter alios acta")>> (cfr. Cass. civ. 35982/2021). Ed ancora di recente, con ragionamento che l'odierna Corte giudicante in appello non ha motivo di disattendere anche perché l'appellante non ha fornito argomenti atti a scardinare l'iter logico seguito costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che <Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione Pt_2 retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni>> (cfr. Cass. civ. 14712/2024).
6.2. Ecco quindi come – non venuta meno la statuizione di illegittimità del trasferimento di azienda di cui si discute e di conseguente condanna di
[...]
a reintegrare il – non vi sia ragione alcuna per Parte_1 CP_1 detrarre da quanto dovuto all'appellato a titolo di retribuzione quanto a questi eventualmente corrisposto da dovendosi peraltro rilevare, Controparte_2 come sottolinea lo stesso , che le somme dallo stesso percepite CP_1 da per effetto dell'illegittimo licenziamento subito ad opera Controparte_2 di questa attengono alla mera indennità sostitutiva della reintegra e, quindi, a posta di carattere non retributivo bensì risarcitorio peraltro afferente a fatto verificatosi posteriormente al maturare della retribuzione di cui qui si discute.
7 7. Posta la suddetta ricostruzione, in fatto ed in diritto, si palesano del tutto infondati tutti i motivi di appello.
8. Quanto, infine, alle spese di giudizio, data la soccombenza dell'appellante, le stesse non possono che essere poste a carico di tenuto Parte_1 conto del complessivo valore di controversia (oltre € 48mila), venendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni (in ragione della non limitata complessità del contenzioso), senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando, con la distrazione in favore del difensore dell'appellato, la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 24/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 13/7/2021 da Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Stanchi (C.F. ), Francesco Pedroni C.F._1
(C.F. ), Michela Martini ( ) e Andrea C.F._2 C.F._3
Bortoluzzi (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il studio di quest'ultimo sito C.F._4 in Venezia, via d Lybra Parte appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._5
Rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Dalla Baratta (C.F. ) elettivamente C.F._6 domiciliato presso il suo studio, sito in Padova, via Tommaseo 69 Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 14.01.2021 e non notificata
In punto: retribuzione
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia la Corte d'Appello di Venezia, Giudice del lavoro d'appello, in accoglimento degli esposti motivi e in riforma della sentenza sui capi impugnati, - in via preliminare, sospendere ex art. 337 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio sul licenziamento promosso dal Sig. nei confronti di con chiamata in causa di CP_1 Controparte_2 Parte_1 pendente di ribunale di Pado 018) e/o del giudizio di i
[...] del trasferimento del rapporto di lavoro del Sig. da a (attualmente CP_1 Parte_1 Controparte_2
1 pendente davanti alla Corte di Appello di Venezia, R.G. n. 580/2019); - in via principale, previo ogni opportuno accertamento e con ogni declaratoria del caso, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la nullità/invalidità/illegittimità o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo la società appellante da ogni domanda, con ogni statuizione conseguente alla riforma della sentenza di primo grado comprendendovi le restituzioni degli importi liquidati per effetto della Sentenza e dell'ordinanza di assegnazione del 24.5.2021 del Tribunale di Milano (R.G.E. 2048/2021); - in via subordinata, in caso di condanna di al pagamento degli importi portati dal decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 operare la compensazione dell'aliunde perceptum, tra quanto da questa dovuto e quanto percepito dal Sig.
sia da parte di sia da terzi, dalla data del licenziamento a quella di CP_1 Controparte_2 emissione del decreto ingiuntivo opposto. Con il favore delle spese dei due gradi e restituzione del contributo unificato pagato in ragione dell'appello e di quello rimborsato per effetto della sentenza di primo grado impugnata.
Per parte appellata:
Rigettarsi integralmente l'appello proposto e conseguentemente confermarsi la sentenza n. 08/2021 del Tribunale di Padova, Sez. Lav., e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto. - Con rifusione di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, e distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione proposta da avverso al decreto ingiuntivo Parte_1
[n. 669/2019 del 20/6/2019] con il quale chiedeva il CP_1 pagamento delle retribuzioni dovutegli per il periodo dall'8/3/2018 al 31/5/2019.
1.1. Nello specifico, il rapporto di lavoro del [instaurato tra il CP_1
stesso ed era stato trasferito dall'odierna CP_1 Parte_1 appellante a in ragione di cessione di ramo d'azienda Controparte_2 avvenuta il 31/12/2015, cui era seguito il licenziamento dell'appellato in data 9/3/2018 [il , domanda infatti il pagamento della retribuzione a CP_1 decorrere da tale data].
A seguito di impugnazione giudiziale da parte del lavoratore, la cessione del ramo d'azienda era stata dichiarata inefficace dal Tribunale di Padova con sentenza [non oggetto di impugnazione nel presente giudizio] n. 96/2019 in data 1/2/2019 cosicchè il era stato reintegrato in CP_1 Parte_1
Questo il dispositivo della sentenza appena menzionata: <dichiara
[...] inefficace la cessione del contratto di lavoro di a e CP_1 Controparte_2 condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente _3 occupato o in altro equipollente>>.
2 1.2. Pertanto, il giudice di prime cure [evidentemente in linea con la sentenza n. 96/2019 in data 1/2/2019] ribadiva la prosecuzione del rapporto di lavoro del con l'inesistenza del rapporto con CP_1 Parte_1 [...]
e l'inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore da CP quest'ultima nei confronti di a ciò facendo conseguire la Parte_1 sussistenza del credito retributivo azionato dall'odierno appellato in via monitoria e, pertanto, il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 669/2019.
1.3. Le spese di lite seguivano il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la suddetta sentenza, con atto depositato in data 13/7/2021, proponeva cinque motivi d'appello Parte_1
2.1. Con il primo motivo d'appello la società rilevava la carenza di motivazione della sentenza del primo giudice, che si sarebbe limitato alla sola negazione dell'efficacia del licenziamento del nei confronti di CP_1 non esplicitando il ragionamento logico – giuridico e gli Parte_1 elementi posti a fondamento della propria decisione.
2.2. Con il secondo motivo di gravame evidenziava Parte_1 come il giudice di prime cure non si fosse pronunciato in merito alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., presentata dalla società in attesa dell'esito dell'impugnazione del licenziamento del . CP_1
Il presente giudizio sarebbe infatti connesso al procedimento inerente al licenziamento del lavoratore da parte di per il , CP CP_1 infatti, soltanto qualora venisse confermato il licenziamento, sarebbe possibile proseguire nella ricerca delle somme a lui asseritamente dovute.
In aggiunta a ciò, la società metteva in luce come il lavoratore avesse ottenuto allo stesso tempo un'ordinanza provvisoriamente esecutiva per essere reintegrato in e un risarcimento per il licenziamento illegittimo, CP oltre al pagamento delle retribuzioni a lui spettanti dal licenziamento (9.3.2018) al 31.5.2019; pertanto, l'appellato beneficerebbe di una doppia retribuzione riferita al medesimo periodo, pur non avendo avanzato la pretesa in questione.
In subordine, la società chiedeva di ricorrere all'istituto della sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. al fine di evitare la sovrapposizione dei giudizi.
3 2.3. Con il terzo motivo d'appello sottolineava Parte_1
l'illogicità della motivazione del primo giudice, che avrebbe travisato la causa petendi del giudizio e avrebbe ritenuto esistente un duplice rapporto di lavoro per il , ovverosia quello con in ragione CP_1 Parte_1 dell'annullamento della cessione del ramo d'azienda, e quello con CP
La società, allegando giurisprudenza di merito, evidenziava come il rapporto di lavoro andasse ricondotto esclusivamente alla cedente Parte_1 proprio per l'annullamento della cessione del ramo d'azienda disposta giudizialmente;
pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro con e nella successiva CP conferma del decreto ingiuntivo oggetto del presente appello.
2.4. Con il quarto motivo censurava la sentenza nella Parte_1 parte in cui richiamava la normativa inerente alla somministrazione irregolare, ritenuta non affine al giudizio. La società precisava infatti come l'operazione imprenditoriale avvenuta tra e dovesse essere Parte_1 CP inquadrata come un contratto complesso di outsourcing, essendosi verificata sia l'esternalizzazione dell'attività da svolgere, ovvero la stipulazione del contratto d'appalto tra le due società, sia il trasferimento del ramo d'azienda, avvenuta a beneficio di CP
Pertanto, nel caso di specie, secondo la società ne conseguiva che il licenziamento del , comunicatogli da avrebbe avuto CP_1 CP effetto anche nei confronti di in quanto committente nel Parte_1 contratto d'appalto.
2.5. Con il quinto motivo la società evidenziava l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, in merito alle eccezioni di compensazione e di aliunde perceptum.
Il , infatti, secondo l'appellante, sarebbe già in possesso di un CP_1 titolo esecutivo in relazione a somme riferite al periodo di causa;
pertanto, in virtù dell'unicità dei rapporti di lavoro già dedotta, la società chiedeva la compensazione delle somme percepite a titolo retributivo per il medesimo periodo, a prescindere dal soggetto che aveva provveduto alla corresponsione.
3. Si costituiva ritualmente , che contestava le difese CP_1 avverse e instava per la conferma della sentenza di primo grado.
4 3.1. In particolare, il richiamava giurisprudenza di legittimità e CP_1 di merito al fine di ribadire la natura retributiva dell'obbligazione nascente in capo a società cedente, e il proprio diritto a percepire la Parte_1 retribuzione per il periodo tra il 08.03.2018 e il 31.05.2019.
3.2. In aggiunta a ciò, il lavoratore richiamava la sentenza 269/2022 di questa Corte d'Appello, che confermava la decisione del Tribunale di Padova con cui veniva dichiarata l'inefficacia della cessione del contratto dell'appellato a favore di condannando pertanto a CP Parte_1 reintegrare il . Richiamava altresì la sentenza 239/2022 del CP_1
Tribunale di Padova, che invece statuiva l'illegittimità del licenziamento intimato al da condannando la società alla CP_1 CP reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Il , visto quanto già percepito in virtù del decreto ingiuntivo CP_1
669/2019, precisava di non aver richiesto nulla a titolo di risarcimento per le mancate retribuzioni e sottolineava come l'indennità sostitutiva della reintegra, scelta in virtù della sentenza 239/2022 del Tribunale di Padova, non potesse essere considerata “aliunde perceptum”.
Infine, l'appellato ribadiva come la sentenza del primo giudice rispettasse l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta negli anni.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 26/1/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 29/2/2024 e poi al 20/3/2025. Pochi gironi prima di tale udienza le parti hanno dato atto della sussistenza di trattative ed hanno chiesto breve rinvio. È stata quindi fissata altra udienza al 24/4/2025 nel corso della quale le parti hanno riferito di non essere pervenute ad accordo transattivo.
All'udienza di rinvio del 24/4/2025 la controversia è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
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5. L'appello, per le dirimenti ed assorbenti ragioni che seguono, è infondato e, come tale, certamente essendo utile integrare – come di fatto si domanda con il primo motivo di appello - la scarna motivazione di cui alla sentenza di primo grado, deve essere rigettato.
6. Preme innanzitutto ricostruire, seppur sinteticamente ed in termini schematici, la vicenda così da consentire di comprendere se al caso in esame si
5 possano applicare i principii, di cui sempre in appresso, espressi in modo oramai costante dal Supremo collegio.
31/12/2015 Cessione ramo azienda da a Parte_1 CP
il viene quindi trasferito da
[...] CP_1 Parte_1
[...] Controparte_2
Anno 2016 impugna il suddetto trasferimento e, CP_1 nell'impugnarlo, evidentemente offre la propria prestazione ad (circostanza, questa, non oggetto di Parte_1
Il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del trasferimento si conclude con la sentenza n. 96 del 1/2/2019 che <dichiara inefficace la cessione del contratto di lavoro di a CP_1 [...]
e condanna e CP _3
; tale pronu confermata da CdA CP_1
Venezia con sentenza 269/22 (parte appellante non allega ). 9/3/2018 DI licenzia;
il Tribunale di Padova, CP CP_1 con n. 23 iara l'illegittimità del licenziamento, ordina la reintegra del e CP_1 condanna al risarcimento del danno (12 me a al riguardo il di non avere richiesto il pagamento CP_1 delle sudde proprio in ragione della percezione della portata dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel presente giudizio.
Nega quindi il – condivisibilmente, per quanto meglio in CP_1 appresso – che quanto percepito da a titolo di indennità Controparte_2 sostitutiva della reintegra possa (a titolo di aliunde perceptum) essere detratto da quanto gli è dovuto a titolo di retribuzione da la quale Parte_1 non ha, successivamente all'impugnazione del proprio trasferimento ad alla conseguente pronuncia, provveduto a reintegrarlo. Non sussistendo peraltro prova che l'appellato abbia in effetti conseguito somme a titolo risarcitorio/remunerativo da in relazione al periodo Controparte_2 comunque non lavorato successivo al 9/3/2018.
6.1. Posto quanto sopra in fatto, alla luce delle tesi sostenute dal CP_1 ed evidentemente fatte proprio dal giudice di primo grado, deve essere evidenziato come la Suprema Corte di cassazione abbia, in molteplici occasioni, affermato che <in caso di accertata nullità della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario (nella specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed esercizio del diritto di opzione per l'indennità
6 sostitutiva della reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970), in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione>> (cfr. Cass. civ. n. 5998/2019). Trattasi di principio poi ribadito, e reso ancor più chiaro con riferimento alle sorti della retribuzione dovuta al lavoratore ceduto dal datore di lavoro cedente azienda, dalla Corte di Cassazione allorquando ha sottolineato che <In tema di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'inefficacia, il rapporto di lavoro con il cessionario deve intendersi instaurato in via di fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive ad esso attinenti non sono idonee ad incidere sul diritto del lavoratore illegittimamente ceduto a ricevere le retribuzioni a lui spettanti in forza del rapporto con il cedente, che deve considerarsi ancora in essere, sebbene quiescente fino alla dichiarazione di inefficacia della cessione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo ad incidere sul rapporto lavorativo con il cedente la transazione intervenuta con il cessionario, ritenuta "res inter alios acta")>> (cfr. Cass. civ. 35982/2021). Ed ancora di recente, con ragionamento che l'odierna Corte giudicante in appello non ha motivo di disattendere anche perché l'appellante non ha fornito argomenti atti a scardinare l'iter logico seguito costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che <Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione Pt_2 retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni>> (cfr. Cass. civ. 14712/2024).
6.2. Ecco quindi come – non venuta meno la statuizione di illegittimità del trasferimento di azienda di cui si discute e di conseguente condanna di
[...]
a reintegrare il – non vi sia ragione alcuna per Parte_1 CP_1 detrarre da quanto dovuto all'appellato a titolo di retribuzione quanto a questi eventualmente corrisposto da dovendosi peraltro rilevare, Controparte_2 come sottolinea lo stesso , che le somme dallo stesso percepite CP_1 da per effetto dell'illegittimo licenziamento subito ad opera Controparte_2 di questa attengono alla mera indennità sostitutiva della reintegra e, quindi, a posta di carattere non retributivo bensì risarcitorio peraltro afferente a fatto verificatosi posteriormente al maturare della retribuzione di cui qui si discute.
7 7. Posta la suddetta ricostruzione, in fatto ed in diritto, si palesano del tutto infondati tutti i motivi di appello.
8. Quanto, infine, alle spese di giudizio, data la soccombenza dell'appellante, le stesse non possono che essere poste a carico di tenuto Parte_1 conto del complessivo valore di controversia (oltre € 48mila), venendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni (in ragione della non limitata complessità del contenzioso), senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando, con la distrazione in favore del difensore dell'appellato, la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 24/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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