TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 31.03.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 334/2024.
Per gli opponenti è presente l'Avv. De Santo, che si riporta al ricorso e alle note per la discussione e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
richiama gli allegati alle note. Per la capitaneria di porto di Napoli è presente il luogotenente , che, nel Persona_1 riportarsi alle difese in atti, conclude per il rigetto dell'opposizione e sottolinea che il comandante era munito di ordinaria patente nautica, che non può essere Persona_2 impiegata nel noleggio. I difensori discutono la causa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 334/2024, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 della d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa iscritta al n. di r.g. in epigrafe indicato introdotta con ricorso depositato in data
08.01.2024
DA
partita IVA – , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig.ra , , nato a [...] [...], Parte_2 Persona_2 Pt_1 elettivamente domiciliati in Napoli, via Cardinale G. Sanfelice n. 8, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe De Santo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, piazzale
[...]
Pisacane n. 1, rappresentata e difesa dal funzionario delegato
OPPOSTA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
1088/2023, emessa in data 05.12.2023 e notificata in data 11.12.2023, con cui il Ministero delle infrastrutture - capitaneria di porto di Napoli ha ingiunto a , in qualità Persona_2 di trasgressore, e alla quale obbligata in solido, di pagare € 3.672,33 (oltre Parte_1
€ 11,70 per spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171 del 18/07/2005, sanzionata dall'art. 55, comma 1, del medesimo corpus normativo. La Capitaneria ha anche disposto la sospensione per mesi 1 della patente nautica del , secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 171 del Per_2
2005.
L'illecito è stato accertato con verbale n. 31/2023, elevato dalla Guardia di Finanza in data
1 11.08.2023, ed è consistito nella seguente condotta: «in località specchio acqueo del porto turistico di veniva accertato che utilizzava l'imbarcazione da diporto denominata “Leon” Pt_1 sigla 1MZ458DX per attività diversa da quella a cui è adibita ovvero trasporto di persone a titolo oneroso». In particolare, durante un controllo eseguito nella mattina dell'11.08.2023, i militari della tenenza di colsero il sig. , comandante dell'unità da Pt_1 Persona_2 diporto “Leon”, mentre era intento ad imbarcare n. 8 passeggeri, con bagagli al seguito, diretti a Napoli.
A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto che: - nel corso del controllo, il comandante aveva esibito il contratto di noleggio intercorso con i passeggeri;
- la barca era stata noleggiata “per un'escursione in mare e successivo rilascio a Napoli”; - i verbalizzanti non avevano indicato in che modo erano arrivati alla conclusione che tra le parti fosse intercorso un contratto di trasporto;
- il verbale, privo di motivazione, era quindi nullo;
- la condotta contestata era inesistente, perché l'attività da essi svolta era consistita nel noleggio dell'imbarcazione e non nel trasporto marittimo di persone;
- nella fattispecie del trasporto era l'armatore a stabilire il tragitto, gli orari del servizio e le relative tariffe, condizioni non negoziabili dal cliente;
- invece, nelle ipotesi di noleggio era il noleggiatore a stabilire destinazione, orari e a negoziare il corrispettivo;
- tale distinzione trovava immediato riscontro nella circolazione del Ministero dei trasporti del 06.08.2015; - nel verbale mancava un qualsivoglia “riferimento alla natura o al contenuto o alle condizioni con cui gli esponenti stavano utilizzando l'unità”; - agli atti era presente un valido contratto di noleggio, con il quale l'imbarcazione era stata presa a noleggio “per poche ore per una breve escursione in mare prima del rientro con aereo da Napoli e, pertanto, con rilascio a Napoli e con bagagli al seguito”;
- ogni diversa configurazione dei fatti non risultava supportata da alcuna attività di verifica e restava pertanto una pura deduzione degli accertatori;
- l'ordinanza ingiunzione si fondava sulle controdeduzioni dei verbalizzanti, che, in base a una pregressa consultazione delle fonti aperte, avevano verificato che una delle attività pubblicizzate dalla società era proprio il trasferimento di passeggeri da e per - tale prassi era illegittima, in quanto la decisione Pt_1 dell'Autorità non poteva essere supportata da ulteriori atti istruttori, dovendosi basare sulle indagini già svolte;
- l'ordinanza era quindi nulla, perché motivata sulla scorta di controdeduzioni degli accertatori illegittimamente acquisite. Ciò dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: «Annullarsi l'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento n. 1088 2023 relativa al Verbale di Accertamento e Contestazione di Illecito Amministrativo n. 31/2023 elevato dalla Guardia di Finanza, Tenenza di – recante ingiunzione di pagamento di Euro Pt_1
3.684,03 oltre a sospensione della patente nautica nei confronti del Sig. , Persona_2
Comandante della unità da diporto denominata “Leon” con sigla di identificazione 1MZ458/DX nonché della società armatrice della unità, quale obbligato in solido con Parte_1 conseguente annullamento del citato verbale n. 31/2023».
La capitaneria di porto organo periferico del che ha emesso l'ordinanza CP_1 CP_1 ingiunzione, si è costituita, replicando alle deduzioni di controparte e concludendo per il rigetto
2 dell'opposizione.
*****
§ 2. L'opposizione è infondata.
Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, n. 1, del d.lgs. n. 171/2005, “l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio”. Il successivo art. 55, comma 1, stabilisce che “chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.775 euro a 11.017 euro”. Il comma 3 dell'art. 55 prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente nautica da uno a tre mesi nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso.
La violazione contestata riguarda l'impiego di un'unità da diporto al fine di effettuare un trasporto di persone a titolo oneroso.
I ricorrenti si sono difesi, negando di aver stipulato un contratto di trasporto e sostenendo di aver stipulato un contratto di noleggio dell'imbarcazione “per un'escursione in mare e successivo rilascio a Napoli”. Entrambe le parti hanno prodotto il contratto di noleggio che fu esibito dal nel corso della verifica. Per_2
L'art. 47 del d.lgs. n. 171/2005 ha tipizzato il contratto di noleggio di unità da diporto, dandone una precisa definizione e imponendo la forma scritta a pena di nullità (vedi comma
3). In particolare, secondo quanto previsto dal primo comma, “il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente,
l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”.
Come si può agevolmente notare, il contratto è contraddistinto da una specifica prestazione, consistente nel mettere il natante a disposizione del noleggiatore, per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne. Elemento essenziale del noleggio è quindi lo scopo ricreativo, che, trattandosi di contratto da stipulare in forma scritta, deve emergere dal documento contrattuale. In caso contrario, infatti, non vi sarebbero elementi per distinguere il noleggio da un contratto di trasporto, quando, come avvenuto nel caso in esame, il contratto si limiti a prevedere uno spostamento da un porto ad un altro. Non basta, quindi, l'impiego del termine noleggio per evitare le sanzioni previste dall'art. 55 laddove la prestazione in concreto pattuita consista nel mero trasporto dei passeggeri da un luogo ad un altro. È quindi al contenuto effettivo del contratto che occorre guardare per stabilire se tra
3 le parti sia intercorso un noleggio o un trasporto.
Orbene, nel contratto intercorso tra la e i passeggeri imbarcati in data Parte_1
11.08.2023 non vi è alcuna indicazione della finalità ricreativa per la quale sarebbe stata noleggiata l'imbarcazione, né è prevista l'effettuazione di un'escursione turistica nel golfo di
Napoli. Il contratto si limita a riportare: - il porto di partenza ( ; - il porto di sbarco Pt_1
(Napoli); - la durata del noleggio (2 ore); - l'orario di partenenza (“departure time”); - l'orario di ritorno (“estimated time of return”); - il corrispettivo dovuto dai passeggeri. Pertanto, è proprio il contratto esibito dal ai militari della Guardia di Finanza a dimostrare come Per_2 il servizio offerto non fosse un noleggio, bensì un mero trasporto a titolo oneroso da a Pt_1
Napoli. Ad avvalorare tale tesi vi è il fatto che la tratta risulta ben specificata nel contratto, mentre in caso di noleggio la destinazione sarebbe rimasta nell'esclusiva disponibilità del cliente, libero di stabilire ove dirigersi per soddisfare i propri scopi ricreativi. È quindi il contenuto contrattuale a confermare che la prestazione offerta dalla Parte_1 consisteva nel trasporto dei passeggeri da un luogo ad un altro. Del resto, nessuna prova è stata offerta dai ricorrenti per dimostrare che la barca era stata noleggiata per un'escursione turistica.
Sulla base di quanto precede deve essere respinta la tesi di parte opponente secondo cui l'illecito non sarebbe provato: il contratto esibito alla Guardia di Finanza dimostra che tra le parti non intercorse un noleggio, ma un contratto di trasporto a titolo oneroso dal porto di Pt_1
a quello di Napoli.
§ 3. Ciò posto, occorre ora affrontare gli altri motivi di opposizione.
Il motivo che fa leva sulla nullità del verbale per mancanza di motivazione è infondato.
In primo luogo, nel compilare il verbale di contestazione, gli agenti non devono spiegare per quale motivo ritengono che un determinato illecito sia stato commesso, ma devono indicare le operazioni da essi compiute e i fatti accertati, riportare le eventuali dichiarazioni del trasgressore o di terzi e, soprattutto, individuare la condotta contestata in modo da consentire al trasgressore di capire quali accuse gli sono rivolte.
La motivazione alla base della sanzione deve invece essere espressa nell'ordinanza ingiunzione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981.
Il contenuto dell'obbligo imposto dalla suddetta norma, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, l'obbligo di motivare deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione
"per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n.
17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Inoltre, con riferimento alle deduzioni difensive del trasgressore, le Sezioni unite della Corte
4 di Cassazione hanno osservato che “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi
l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., sez. un., n. 1786 del 28/01/2010; in senso conforme Cass., sez. II, n. 12503 del 21/05/2018).
Ora, il verbale di contestazione è conforme a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, in quanto indica gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, riporta le dichiarazioni del e descrive la condotta illecita contestata. Per_2
Altro discorso riguarda l'idoneità probatoria del verbale in ordine alla commissione della violazione, ma sul punto si è già spiegato per quale motivo la condotta illecita contestata ai ricorrenti risulta provata.
Quanto all'ordinanza, essa è motivata mediante la descrizione dell'illecito e la descrizione del contenuto del contratto, che come in precedenza evidenziato, è di per sé dimostrativo della stipula di un trasporto, essendo privo del contenuto necessario per essere qualificato come noleggio di imbarcazione da diporto.
Il riferimento alle controdeduzioni non è poi causa di nullità del provvedimento, perché nel caso in esame non siamo in presenza di nuovi atti di indagine, atteso che i verbalizzanti si sono limitati a riportare il contenuto del contratto e a richiamare una pregressa consultazione di
“fonti aperte”, da cui era emerso che, tra le attività pubblicizzate dalla , vi era Parte_1 quella di trasferimento di passeggeri da e per (cfr. doc. 6 resistente). Le note
contro
- Pt_1 deduttive di cui si discute, pertanto, non sono altro che un'esplicitazione dei motivi per cui i militari hanno ritenuto sussistente l'illecito. Il ragionamento seguito nelle note è riportato nel corpo dell'ordinanza ingiunzione, venendo a far parte della motivazione del provvedimento;
ne consegue che l'opponente è stato messo in grado di conoscere le ragioni alla base della sanzione, con conseguente possibilità di ribaltarle in sede processuale. Il riferimento alle pregresse consultazioni di fonti aperte è poi irrilevante ai fini della prova dell'illecito.
Non si comprende, infine, per quale motivo i ricorrenti si lamentino dell'applicazione della sanzione accessoria. Quest'ultima è prevista dalla legge e non poteva certo essere irrogata con il verbale, mero atto endoprocedimentale il cui scopo non è quello di applicare le sanzioni.
In conclusione, nessuno dei vizi lamentati dai ricorrenti è in concreto esistente, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Nulla sulle spese di lite, in quanto la Capitaneria si è difesa attraverso un proprio funzionario e non ha depositato la nota delle spese vive sostenute per la difesa.
P. Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione X, definitivamente pronunziando, così provvede:
5 a) rigetta l'opposizione proposta dalla e da avverso Parte_1 Persona_2
l'ordinanza ingiunzione n. 1088/2023, emessa dalla capitaneria di porto di Napoli in data
05.12.2023;
b) nulla sulle spese di lite.
Napoli, 31/03/2025 Il Giudice
6
Per gli opponenti è presente l'Avv. De Santo, che si riporta al ricorso e alle note per la discussione e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
richiama gli allegati alle note. Per la capitaneria di porto di Napoli è presente il luogotenente , che, nel Persona_1 riportarsi alle difese in atti, conclude per il rigetto dell'opposizione e sottolinea che il comandante era munito di ordinaria patente nautica, che non può essere Persona_2 impiegata nel noleggio. I difensori discutono la causa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 334/2024, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 della d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa iscritta al n. di r.g. in epigrafe indicato introdotta con ricorso depositato in data
08.01.2024
DA
partita IVA – , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig.ra , , nato a [...] [...], Parte_2 Persona_2 Pt_1 elettivamente domiciliati in Napoli, via Cardinale G. Sanfelice n. 8, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe De Santo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, piazzale
[...]
Pisacane n. 1, rappresentata e difesa dal funzionario delegato
OPPOSTA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
1088/2023, emessa in data 05.12.2023 e notificata in data 11.12.2023, con cui il Ministero delle infrastrutture - capitaneria di porto di Napoli ha ingiunto a , in qualità Persona_2 di trasgressore, e alla quale obbligata in solido, di pagare € 3.672,33 (oltre Parte_1
€ 11,70 per spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171 del 18/07/2005, sanzionata dall'art. 55, comma 1, del medesimo corpus normativo. La Capitaneria ha anche disposto la sospensione per mesi 1 della patente nautica del , secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 171 del Per_2
2005.
L'illecito è stato accertato con verbale n. 31/2023, elevato dalla Guardia di Finanza in data
1 11.08.2023, ed è consistito nella seguente condotta: «in località specchio acqueo del porto turistico di veniva accertato che utilizzava l'imbarcazione da diporto denominata “Leon” Pt_1 sigla 1MZ458DX per attività diversa da quella a cui è adibita ovvero trasporto di persone a titolo oneroso». In particolare, durante un controllo eseguito nella mattina dell'11.08.2023, i militari della tenenza di colsero il sig. , comandante dell'unità da Pt_1 Persona_2 diporto “Leon”, mentre era intento ad imbarcare n. 8 passeggeri, con bagagli al seguito, diretti a Napoli.
A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto che: - nel corso del controllo, il comandante aveva esibito il contratto di noleggio intercorso con i passeggeri;
- la barca era stata noleggiata “per un'escursione in mare e successivo rilascio a Napoli”; - i verbalizzanti non avevano indicato in che modo erano arrivati alla conclusione che tra le parti fosse intercorso un contratto di trasporto;
- il verbale, privo di motivazione, era quindi nullo;
- la condotta contestata era inesistente, perché l'attività da essi svolta era consistita nel noleggio dell'imbarcazione e non nel trasporto marittimo di persone;
- nella fattispecie del trasporto era l'armatore a stabilire il tragitto, gli orari del servizio e le relative tariffe, condizioni non negoziabili dal cliente;
- invece, nelle ipotesi di noleggio era il noleggiatore a stabilire destinazione, orari e a negoziare il corrispettivo;
- tale distinzione trovava immediato riscontro nella circolazione del Ministero dei trasporti del 06.08.2015; - nel verbale mancava un qualsivoglia “riferimento alla natura o al contenuto o alle condizioni con cui gli esponenti stavano utilizzando l'unità”; - agli atti era presente un valido contratto di noleggio, con il quale l'imbarcazione era stata presa a noleggio “per poche ore per una breve escursione in mare prima del rientro con aereo da Napoli e, pertanto, con rilascio a Napoli e con bagagli al seguito”;
- ogni diversa configurazione dei fatti non risultava supportata da alcuna attività di verifica e restava pertanto una pura deduzione degli accertatori;
- l'ordinanza ingiunzione si fondava sulle controdeduzioni dei verbalizzanti, che, in base a una pregressa consultazione delle fonti aperte, avevano verificato che una delle attività pubblicizzate dalla società era proprio il trasferimento di passeggeri da e per - tale prassi era illegittima, in quanto la decisione Pt_1 dell'Autorità non poteva essere supportata da ulteriori atti istruttori, dovendosi basare sulle indagini già svolte;
- l'ordinanza era quindi nulla, perché motivata sulla scorta di controdeduzioni degli accertatori illegittimamente acquisite. Ciò dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: «Annullarsi l'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento n. 1088 2023 relativa al Verbale di Accertamento e Contestazione di Illecito Amministrativo n. 31/2023 elevato dalla Guardia di Finanza, Tenenza di – recante ingiunzione di pagamento di Euro Pt_1
3.684,03 oltre a sospensione della patente nautica nei confronti del Sig. , Persona_2
Comandante della unità da diporto denominata “Leon” con sigla di identificazione 1MZ458/DX nonché della società armatrice della unità, quale obbligato in solido con Parte_1 conseguente annullamento del citato verbale n. 31/2023».
La capitaneria di porto organo periferico del che ha emesso l'ordinanza CP_1 CP_1 ingiunzione, si è costituita, replicando alle deduzioni di controparte e concludendo per il rigetto
2 dell'opposizione.
*****
§ 2. L'opposizione è infondata.
Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, n. 1, del d.lgs. n. 171/2005, “l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio”. Il successivo art. 55, comma 1, stabilisce che “chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.775 euro a 11.017 euro”. Il comma 3 dell'art. 55 prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente nautica da uno a tre mesi nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso.
La violazione contestata riguarda l'impiego di un'unità da diporto al fine di effettuare un trasporto di persone a titolo oneroso.
I ricorrenti si sono difesi, negando di aver stipulato un contratto di trasporto e sostenendo di aver stipulato un contratto di noleggio dell'imbarcazione “per un'escursione in mare e successivo rilascio a Napoli”. Entrambe le parti hanno prodotto il contratto di noleggio che fu esibito dal nel corso della verifica. Per_2
L'art. 47 del d.lgs. n. 171/2005 ha tipizzato il contratto di noleggio di unità da diporto, dandone una precisa definizione e imponendo la forma scritta a pena di nullità (vedi comma
3). In particolare, secondo quanto previsto dal primo comma, “il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente,
l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio”.
Come si può agevolmente notare, il contratto è contraddistinto da una specifica prestazione, consistente nel mettere il natante a disposizione del noleggiatore, per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne. Elemento essenziale del noleggio è quindi lo scopo ricreativo, che, trattandosi di contratto da stipulare in forma scritta, deve emergere dal documento contrattuale. In caso contrario, infatti, non vi sarebbero elementi per distinguere il noleggio da un contratto di trasporto, quando, come avvenuto nel caso in esame, il contratto si limiti a prevedere uno spostamento da un porto ad un altro. Non basta, quindi, l'impiego del termine noleggio per evitare le sanzioni previste dall'art. 55 laddove la prestazione in concreto pattuita consista nel mero trasporto dei passeggeri da un luogo ad un altro. È quindi al contenuto effettivo del contratto che occorre guardare per stabilire se tra
3 le parti sia intercorso un noleggio o un trasporto.
Orbene, nel contratto intercorso tra la e i passeggeri imbarcati in data Parte_1
11.08.2023 non vi è alcuna indicazione della finalità ricreativa per la quale sarebbe stata noleggiata l'imbarcazione, né è prevista l'effettuazione di un'escursione turistica nel golfo di
Napoli. Il contratto si limita a riportare: - il porto di partenza ( ; - il porto di sbarco Pt_1
(Napoli); - la durata del noleggio (2 ore); - l'orario di partenenza (“departure time”); - l'orario di ritorno (“estimated time of return”); - il corrispettivo dovuto dai passeggeri. Pertanto, è proprio il contratto esibito dal ai militari della Guardia di Finanza a dimostrare come Per_2 il servizio offerto non fosse un noleggio, bensì un mero trasporto a titolo oneroso da a Pt_1
Napoli. Ad avvalorare tale tesi vi è il fatto che la tratta risulta ben specificata nel contratto, mentre in caso di noleggio la destinazione sarebbe rimasta nell'esclusiva disponibilità del cliente, libero di stabilire ove dirigersi per soddisfare i propri scopi ricreativi. È quindi il contenuto contrattuale a confermare che la prestazione offerta dalla Parte_1 consisteva nel trasporto dei passeggeri da un luogo ad un altro. Del resto, nessuna prova è stata offerta dai ricorrenti per dimostrare che la barca era stata noleggiata per un'escursione turistica.
Sulla base di quanto precede deve essere respinta la tesi di parte opponente secondo cui l'illecito non sarebbe provato: il contratto esibito alla Guardia di Finanza dimostra che tra le parti non intercorse un noleggio, ma un contratto di trasporto a titolo oneroso dal porto di Pt_1
a quello di Napoli.
§ 3. Ciò posto, occorre ora affrontare gli altri motivi di opposizione.
Il motivo che fa leva sulla nullità del verbale per mancanza di motivazione è infondato.
In primo luogo, nel compilare il verbale di contestazione, gli agenti non devono spiegare per quale motivo ritengono che un determinato illecito sia stato commesso, ma devono indicare le operazioni da essi compiute e i fatti accertati, riportare le eventuali dichiarazioni del trasgressore o di terzi e, soprattutto, individuare la condotta contestata in modo da consentire al trasgressore di capire quali accuse gli sono rivolte.
La motivazione alla base della sanzione deve invece essere espressa nell'ordinanza ingiunzione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981.
Il contenuto dell'obbligo imposto dalla suddetta norma, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, l'obbligo di motivare deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione
"per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n.
17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Inoltre, con riferimento alle deduzioni difensive del trasgressore, le Sezioni unite della Corte
4 di Cassazione hanno osservato che “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi
l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., sez. un., n. 1786 del 28/01/2010; in senso conforme Cass., sez. II, n. 12503 del 21/05/2018).
Ora, il verbale di contestazione è conforme a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, in quanto indica gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, riporta le dichiarazioni del e descrive la condotta illecita contestata. Per_2
Altro discorso riguarda l'idoneità probatoria del verbale in ordine alla commissione della violazione, ma sul punto si è già spiegato per quale motivo la condotta illecita contestata ai ricorrenti risulta provata.
Quanto all'ordinanza, essa è motivata mediante la descrizione dell'illecito e la descrizione del contenuto del contratto, che come in precedenza evidenziato, è di per sé dimostrativo della stipula di un trasporto, essendo privo del contenuto necessario per essere qualificato come noleggio di imbarcazione da diporto.
Il riferimento alle controdeduzioni non è poi causa di nullità del provvedimento, perché nel caso in esame non siamo in presenza di nuovi atti di indagine, atteso che i verbalizzanti si sono limitati a riportare il contenuto del contratto e a richiamare una pregressa consultazione di
“fonti aperte”, da cui era emerso che, tra le attività pubblicizzate dalla , vi era Parte_1 quella di trasferimento di passeggeri da e per (cfr. doc. 6 resistente). Le note
contro
- Pt_1 deduttive di cui si discute, pertanto, non sono altro che un'esplicitazione dei motivi per cui i militari hanno ritenuto sussistente l'illecito. Il ragionamento seguito nelle note è riportato nel corpo dell'ordinanza ingiunzione, venendo a far parte della motivazione del provvedimento;
ne consegue che l'opponente è stato messo in grado di conoscere le ragioni alla base della sanzione, con conseguente possibilità di ribaltarle in sede processuale. Il riferimento alle pregresse consultazioni di fonti aperte è poi irrilevante ai fini della prova dell'illecito.
Non si comprende, infine, per quale motivo i ricorrenti si lamentino dell'applicazione della sanzione accessoria. Quest'ultima è prevista dalla legge e non poteva certo essere irrogata con il verbale, mero atto endoprocedimentale il cui scopo non è quello di applicare le sanzioni.
In conclusione, nessuno dei vizi lamentati dai ricorrenti è in concreto esistente, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Nulla sulle spese di lite, in quanto la Capitaneria si è difesa attraverso un proprio funzionario e non ha depositato la nota delle spese vive sostenute per la difesa.
P. Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione X, definitivamente pronunziando, così provvede:
5 a) rigetta l'opposizione proposta dalla e da avverso Parte_1 Persona_2
l'ordinanza ingiunzione n. 1088/2023, emessa dalla capitaneria di porto di Napoli in data
05.12.2023;
b) nulla sulle spese di lite.
Napoli, 31/03/2025 Il Giudice
6