Articolo 396 del Codice della navigazione
Articolo 395Articolo 397
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21 aprile 1942
Art. 396.
(Forma del contratto).

Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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