Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
L'art. 145 cod. proc. civ. impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9813 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO UN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. VECCHI 11, presso il signor EL US COCOZZA, rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA CAPOBIANCO e LUCIO MARIO EPIFANIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FA ALESSANDRINA;
INPDAP DI ISERNIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 25977/01 proposto da:
FA ALESSANDRINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 63, presso l'avvocato MASSIMO TIRONE che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
D'NO UN;
INPDAP DI ISERNIA;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositato il 14/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Epifanio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale l'Avvocato Tirone che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale l'assorbimento dei restanti motivi;
l'assorbimento del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 agosto 1992 AS D'IN, ex coniuge divorziata di LE RE, il quale aveva contratto nuove nozze con SS NE ed era deceduto il 3 giugno 1992, chiedeva al Tribunale di Isernia di determinare la quota della pensione di reversibilità a sè spettante.
Con provvedimento del 5 ottobre 1992 detto Tribunale attribuiva all'istante la metà della pensione di reversibilità. Il reclamo proposto sia dalla NE che dalla D'IN era rigettato dalla Corte di Appello di Campobasso con provvedimento del 22 dicembre 1993.
La D'IN diffidava quindi il Ministero del Tesoro e la Direzione provinciale del Tesoro di Isernia a corrisponderle anche la quota della indennità integrativa prevista dalla legge n. 324 del 1959 e della tredicesima mensilità.
A seguito del rifiuto di detta Direzione provinciale di versare quanto non espressamente previsto nel provvedimento giudiziale la D'IN presentava alla stessa Corte di Appello istanza di correzione di errore materiale, che detta Corte rigettava, non ravvisando i necessari presupposti, con provvedimento del 29 giugno 1994.
Ed ancora il Tribunale di Isernia, adito sempre dalla D'IN con ricorso dell'8 marzo 1995, nel quale si deduceva il deterioramento delle sue condizioni e si chiedeva determinarsi la quota della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e di tutte le altre indennità ed assegni relativi alla pensione di reversibilità in oggetto, rigettava con provvedimento del 5 dicembre 1995 l'istanza di modifica delle precedenti statuizioni. La medesima D'IN chiedeva quindi alla Corte dei Conti di provvedere all'attribuzione della quota relativa agli emolumenti suindicati, ma detta Corte con sentenza del 12 settembre 2000 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Infine la D'IN con ricorso del 3 dicembre 2000 chiedeva al Tribunale di Isernia che le fosse riconosciuta la spettanza di tutti gli accessori relativi alla quota della pensione di reversibilità già attribuitale.
Con decreto del 23 febbraio - 23 marzo 2001 il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava spettare all'istante l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità relativi alla quota di pensione già riconosciutale nel limite del 50%.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la NE e con decreto del 12 - 19 giugno 2001 la Corte di Appello di Campobasso rigettava il gravame, fissando la decorrenza della corresponsione degli emolumenti in oggetto alla data del 23 marzo 2001. Osservava in motivazione la Corte di merito che l'assunto della reclamante diretto a sostenere l'inammissibilità della domanda della D'IN, per essere sul punto intervenute pronunce giurisdizionali definitive, doveva essere disatteso, in quanto il giudicato formatosi a seguito del provvedimento definitivo che aveva attribuito la metà della pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziata era da intendere limitato alla determinazione della quota di detta pensione, e non al contenuto che di tale quota la Direzione provinciale del Tesoro aveva individuato in base ad una interpretazione erratamente restrittiva.
Rilevava al riguardo che F art 9 della legge n. 898 del 1970 fa espresso riferimento alla quota della pensione e degli altri assegni spettanti, onde la relativa attribuzione deve necessariamente ricomprendere l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, che non hanno autonomia rispetto alla pensione stessa, ma concorrono a formare l'intero corrispettivo goduto in vita dal de cuius. Affermava pertanto che compito del giudice è solo quello di stabilire se il trattamento pensionistico di reversibilità debba essere attribuito al coniuge divorziato ed in quale misura, spettando per legge a detto coniuge anche gli altri emolumenti che costituiscono parte integrante ed inscindibile dell'unitaria prestazione previdenziale.
Osservava infine che, trattandosi di assegno destinato a soddisfare esigenze primarie di vita ed alimentari, come tale non ripetibile, la sua decorrenza andava fissata dalla data di deposito del provvedimento reclamato.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la D'IN deducendo due motivi. La NE ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Deve essere esaminato con precedenza rispetto agli altri, per la sua logica priorità, il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la NE, denunciando violazione degli artt. 102, 145 e 291 c.p.c. e dell'art. 46 c.c., deduce che il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, nel quale l'INPDAP era parte necessaria, fu notificato all'ente, in persona del legale rappresentante, presso la sede di Isernia, e non, come previsto dalla legge, presso la sede legale in Roma;
che la nullità di detta notifica, non sanata dalla costituzione dell'ente, avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della notifica stessa dinanzi al Tribunale;
che in difetto la Corte di Appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice;
che la nullità del procedimento per non essersi provveduto all'integrazione del contraddittorio impone in questa sede la remissione delle parti dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 383 ult. comma c.p.c.
Il motivo è fondato.
Risulta invero dall'esame diretto degli atti, consentito a questa Corte per essersi denunciato un error in procedendo, che la D'IN ebbe a notificare il ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale all'INPDAP, in persona del legale rappresentante, presso le sede di Isernia. Risulta altresì dall'intestazione del decreto emesso dal medesimo Tribunale il 23 febbraio - 23 marzo 2001 che l'ente previdenziale rimase in quella sede contumace: l'indicazione in tal senso contenuta in detto provvedimento appare pienamente sufficiente, pur mancando in atti il fascicolo di ufficio relativo a quel grado di giudizio, a dimostrare la mancata costituzione dell'ente.
La qualità dell'INPDAP di contraddittore necessario nel giudizio è resa evidente dalla specifica domanda proposta dalla D'IN nel suoi confronti, diretta ad ottenere la condanna al pagamento della quota della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale, della quale era in contestazione la spettanza in base ad una lettura restrittiva del decreto precedentemente emesso dallo stesso Tribunale: la materia del contendere investiva ed investe pertanto non soltanto il rapporto tra gli aventi causa del coniuge deceduto, ma anche quello con l'ente erogatore del trattamento pensionistico.
Ritenuto peraltro che ai sensi dell'art. 145 c.p.c. le notifiche alle persone giuridiche devono essere effettuate nel luogo in cui esse hanno la sede legale, onde deve ritenersi nulla la notifica effettuata in un luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta (v. per tutte Cass. 1995 n. 12215; 1990 n. 2992), non è a dubitarsi che notificando il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza camerale presso la sede di Isernia dell'INPDAP la D'IN ebbe ad effettuare una notifica nulla, della quale il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. A fronte dell'omissione del primo giudice la Corte di Appello avrebbe dovuto a sua volta avvedersi della nullità del giudizio di primo grado e rimettere gli atti al Tribunale, ai sensi dell'art. 354 comma 1^ c.p.c., anziché pronunciare nel merito con il decreto impugnato,
che deve essere pertanto cassato.
In forza del disposto dell'art. 383 ult. comma c.p.c. le parti vanno rimesse dinanzi al primo giudice per F integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPDAP.
Ogni ulteriore questione - ivi compresa quella sollevata nel secondo motivo del ricorso incidentale, relativa all'azionabilità con lo strumento processuale adottato della pretesa fatta valere dalla D'IN - resta logicamente assorbita.
Motivi di equità inducono a compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale,
dichiara assorbito il secondo motivo ed il ricorso principale. Cassa e rinvia al Tribunale di Isernia per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPDAP. Compensa le spese dell'Intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 25 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002