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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8378/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal funzionario dott. Renzo Cavadi;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 giugno 2023 ha chiesto condannarsi il Parte_1
al pagamento di € 2.836,26, oltre interessi legali da Controparte_1 ciascun rateo fino al saldo, a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999 maturata negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché al pagamento di €
165,57 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute negli anni scolastici 2018/2019
1 2020/21. A sostegno della prima pretesa la ricorrente, premettendo di aver prestato servizio come docente in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato
(cfr. pagina due del ricorso), ha argomentato circa l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie (cfr. ricorso anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti); a sostegno della seconda pretesa, invece, ha dedotto che nel periodo indicato aveva prestato servizio come docente a tempo determinato, non usufruendo complessivamente di 3,08 giorni di ferie (cfr. prospetto a pagine 3 e 4 del ricorso), così calcolati sottraendo dai giorni di ferie maturati i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico della regione Siciliana.
Con la memoria di costituzione depositata il 4 giugno 2025 il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando circa la correttezza del suo
[...] operato;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente sussistenti (cfr. memoria).
Ciò detto, la prima pretesa della ricorrente, concernente la retribuzione professionale docenti, va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n.
20015 del 27 luglio 2018).
L'eccezione di prescrizione va respinta perché il decorso del termine quinquennale veniva interrotto con la pece del 3 febbraio 2023 ed il credito più risalente è del 4 febbraio
2018, cioè meno di cinque anni prima del predetto atto interruttivo (cfr. allegato n. 15 del ricorso ed allegato n. 4 delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 3 luglio 2025).
Anche la seconda pretesa, concernente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, poi, merita di trovare accoglimento, visto che, in ossequio agli insegnamenti della Corte di
2 Cassazione, il non ha dimostrato di essersi attivato al fine di assicurare CP_1
l'effettivo godimento delle ferie: diversamente da quanto in precedenza sostenuto da questo giudice, infatti, deve ritenersi definitivamente affermato in giurisprudenza il principio generale secondo cui il dipendente non perde il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare l'effettivo godimento delle ferie (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 29844 del 12 ottobre 2022, nonché Cass., sez. lav., sentenza n.
21780 dell'8 luglio 2022, secondo cui “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”).
L'eccezione di prescrizione, poi, va respinta perché la Corte di Cassazione ha stabilito che con riferimento all'indennità sostitutiva di ferie non godute trova applicazione l'ordinario termine decennale (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020:
“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”).
Anche la seconda domanda attorea, dunque, merita di trovare integrale accoglimento, visto che prendendo come riferimento la data di maturazione del diritto controverso più risalente (al termine dell'anno scolastico 2018/2019) neppure oggi è trascorso il termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che il resistente vada condannato CP_1 al pagamento della somma esattamente calcolata da parte ricorrente con metodologia immune da censure.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), infine, il
[...]
va condannato al pagamento delle spese di lite di parte Controparte_1
3 ricorrente, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
nel contradditorio delle parti, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 2.836,26, oltre interessi al tasso legale da ciascun Parte_1 rateo fino al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 165,57, oltre interessi al tasso legale da ciascun Parte_1 rateo fino al saldo, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute;
condanna il al pagamento in favore degli avv.ti Controparte_1
Walter Miceli e Fabio Ganci, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di
, delle spese di lite di quest'ultima, che si liquidano in € 1.000,00, per Parte_1
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 07/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8378/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal funzionario dott. Renzo Cavadi;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 giugno 2023 ha chiesto condannarsi il Parte_1
al pagamento di € 2.836,26, oltre interessi legali da Controparte_1 ciascun rateo fino al saldo, a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999 maturata negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché al pagamento di €
165,57 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute negli anni scolastici 2018/2019
1 2020/21. A sostegno della prima pretesa la ricorrente, premettendo di aver prestato servizio come docente in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato
(cfr. pagina due del ricorso), ha argomentato circa l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie (cfr. ricorso anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti); a sostegno della seconda pretesa, invece, ha dedotto che nel periodo indicato aveva prestato servizio come docente a tempo determinato, non usufruendo complessivamente di 3,08 giorni di ferie (cfr. prospetto a pagine 3 e 4 del ricorso), così calcolati sottraendo dai giorni di ferie maturati i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico della regione Siciliana.
Con la memoria di costituzione depositata il 4 giugno 2025 il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando circa la correttezza del suo
[...] operato;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente sussistenti (cfr. memoria).
Ciò detto, la prima pretesa della ricorrente, concernente la retribuzione professionale docenti, va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n.
20015 del 27 luglio 2018).
L'eccezione di prescrizione va respinta perché il decorso del termine quinquennale veniva interrotto con la pece del 3 febbraio 2023 ed il credito più risalente è del 4 febbraio
2018, cioè meno di cinque anni prima del predetto atto interruttivo (cfr. allegato n. 15 del ricorso ed allegato n. 4 delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 3 luglio 2025).
Anche la seconda pretesa, concernente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, poi, merita di trovare accoglimento, visto che, in ossequio agli insegnamenti della Corte di
2 Cassazione, il non ha dimostrato di essersi attivato al fine di assicurare CP_1
l'effettivo godimento delle ferie: diversamente da quanto in precedenza sostenuto da questo giudice, infatti, deve ritenersi definitivamente affermato in giurisprudenza il principio generale secondo cui il dipendente non perde il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare l'effettivo godimento delle ferie (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 29844 del 12 ottobre 2022, nonché Cass., sez. lav., sentenza n.
21780 dell'8 luglio 2022, secondo cui “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”).
L'eccezione di prescrizione, poi, va respinta perché la Corte di Cassazione ha stabilito che con riferimento all'indennità sostitutiva di ferie non godute trova applicazione l'ordinario termine decennale (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020:
“L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”).
Anche la seconda domanda attorea, dunque, merita di trovare integrale accoglimento, visto che prendendo come riferimento la data di maturazione del diritto controverso più risalente (al termine dell'anno scolastico 2018/2019) neppure oggi è trascorso il termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che il resistente vada condannato CP_1 al pagamento della somma esattamente calcolata da parte ricorrente con metodologia immune da censure.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), infine, il
[...]
va condannato al pagamento delle spese di lite di parte Controparte_1
3 ricorrente, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
nel contradditorio delle parti, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 2.836,26, oltre interessi al tasso legale da ciascun Parte_1 rateo fino al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 165,57, oltre interessi al tasso legale da ciascun Parte_1 rateo fino al saldo, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute;
condanna il al pagamento in favore degli avv.ti Controparte_1
Walter Miceli e Fabio Ganci, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di
, delle spese di lite di quest'ultima, che si liquidano in € 1.000,00, per Parte_1
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 07/07/2025
Il Giudice del Lavoro
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