Ordinanza cautelare 29 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01756/2026REG.PROV.COLL.
N. 01780/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2024, proposto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Bari e dal Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Sbiroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 1486 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. VA LL e udita per la parte appellata l’Avvocato Sabrina Sbiroli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 1486 del 2023 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, ha accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- per l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. 49447/2023/SPA/ Area 1 O.P. del 20.09.2023, con cui "è fatto divieto alla Sig.ra -OMISSIS-di esercitare l'attività di noleggio veicoli senza conducente”.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dall’Ufficio terrioriale di Governo di Bari e dal Ministero dell’Interno.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la ricorrente in primo grado.
Con ordinanza n. 1186/2024 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026.
DIRITTO
2. Preliminarmente deve osservarsi che la parte appellata ha depositato in giudizio copia del provvedimento con cui è stato annullato l’originario diniego, oggetto del ricorso di primo grado.
Poiché tale ultimo provvedimento è stato adottato in dichiarata esecuzione della sentenza qui impugnata, lo stesso non incide sul profilo dell’interesse relativo al presente giudizio di appello.
3. Il T.A.R. ha accolto il ricorso di primo grado osservando anzitutto che “ decorso il termine di sessanta giorni dall’invio da parte del Comune (che a sua volta doveva provvedervi entro 5 giorni dal 4.10.2022, data di ricezione della s.c.i.a.), la Prefettura risulta aver posto a fondamento dell’irrogato divieto la ritenuta non affidabilità della ricorrente per fatti comunque non ascrivibili alla ricorrente, bensì al suo convivente, di per sé risalenti ad un periodo compreso tra il 2015 e il 2020 e al di lui padre per reati commessi tra il 2017 ed il 2018, senza nulla evidenziare in ordine alle sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza pregiudicate da un’attività già in corso da circa un anno. Deve in proposito ribadirsi che la non affidabilità in sé considerata può essere ragione di interdizione dell’attività nella sua fase genetica (ossia entro sessanta giorni dalla comunicazione della s.c.i.a.), ma non in seguito, quando occorre che l’Autorità espliciti le circostanze per cui l’attività è divenuta potenzialmente lesiva, eventualmente anche, se del caso, in considerazione del difetto di affidabilità, ma in base ad un corredo motivazionale che dia conto della valutazione di fatti sopravvenuti. Alla luce di quanto sin qui esposto, il decreto prefettizio impugnato è illegittimo per violazione dell’art. 3 del Regolamento e per difetto di motivazione ”.
Il provvedimento prefettizio impugnato è stato dunque ritenuto illegittimo perché motivato in relazioni a fatti collocati fra il 2015 ed il 2020 e dunque, a d avviso del T.A.R., non “successivi”: in questa prospettiva l’esercizio del potere dopo i sessanta giorni dalla comunicazione si giustifica solo in presenza dell’emersione di fatti nuovi, nel senso di successivi a tale termine (di consumazione del potere).
Dal che l’affermazione dell’illegittimità del provvedimento per essere stato adottato oltre il termine e per difetto di motivazione in merito ai presupposti legittimanti la sua adozione oltre il termine.
Il T.A.R., come si dirà, ha poi accolto anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla censura di difetto di istruttoria e motivazione in merito alla valutazione degli elementi di controindicazione.
4. Il ricorso in appello deduce “ Falsa applicazione dell’art.2 del D.P.R. n.481/2001 e dell’art. 11 del TULPS – carente valutazione della documentazione istruttoria ”.
Deduce anzitutto l’amministrazione appellante che “ Per quel che concerne il decorso del termine dei 60 giorni, va evidenziato che il Prefetto può esercitare il suo potere interdittivo sia in via ordinaria entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune, sia in via straordinaria oltre il termine dei 60 giorni per sopravvenute motivate esigenze di pubblica sicurezza ”.
5. Come chiarito dalla Sezione nella sentenza n. 9706/2024, “ a seguito della disciplina di semplificazione introdotta dal d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, l’esercizio dell’attività di autorimessa è soggetto a SCIA da presentare al Comune del luogo ove ha sede l’autorimessa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5306), ma l’articolo 3 del citato d.P.R., nel far salve – coordinandole con la nuova disciplina - le verifiche del Prefetto di cui all’articolo 11 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, richiama il regime di tale ultima norma, che afferisce certamente all’esistenza di pregiudizi in capo alla persona (fisica o giuridica) che ha presentato la segnalazione di inizio attività ”.
L’art. 3 del richiamato d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 ( “ Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse ”), stabilisce che “ Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza ”.
La questione oggetto del giudizio si appunta sull’interpretazione di tale disposizione, e in particolare sull’orizzonte temporale dei poteri prefettizi, in un caso peculiare, come quello oggetto della fattispecie dedotta nel presente giudizio, in cui l’adozione del provvedimento, pur essendo (versomilmente) intervenuta oltre i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione non è tardiva rispetto all’acquisizione degli elementi di controindicazione, che si collocano comunque in un arco temporale anteriore.
6. Nell’indagine di cui sopra occorre tener presente che la disposizione in questione subordina l’esercizio del potere ex art. 11 t.u.l.p.s., in presenza di esigenze connesse alla sicurezza pubblica tali da prevalere sull’esercizio della libera iniziativa economica, a due condizioni: una, di carattere generale, è che tali esigenze siano “motivate”; l’altra, relativa all’ipotesi in cui il potere in questione venga esercitato oltre il richiamato termine di sessanta giorni, è che esse siano “sopravvenute”.
Nel caso di specie si è avuto che, come dedotto in sede di ricorso in appello, le informazioni sfavorevoli sono state acquisite solo nel maggio 2023: “ La sopravvenienza, richiesta dalla legge, è da individuarsi nel caso di specie dalla circostanza che la Prefettura ha acquisito la documentazione fondante il provvedimento in data successiva al decorso del termine predetto. Ciò però non può ritenersi idoneo a fare venire meno il potere dell’Amministrazione di provvedere, in presenza di corretti presupposti fattuali adeguatamente documentati e documentabili ”.
7. Va osservato che dalla documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado, e dallo stesso contenuto di quest’ultimo, risulta che:
in data 6 maggio 2023, la Questura di Bari ha reso alla Prefettura le informazioni in questione;
in data 5 giugno 2023 la Prefettura di Bari ha notificato la comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 all’interessata, che ha in proposito formulato delle osservazioni (alle quali è estraneo ogni riferimento al profilo temporale dell’esercizio del potere);
in data 3 agosto 2023 la Questura di Bari ha reso ulteriori informazioni circa il contesto personale e gli elementi di controindicazione, in riscontro a quanto rappresentato dall’interessata nelle sue osservazioni endoprocedimentali;
in data 20 settembre 2023 è stato infine adottato il provvedimento impugnato in primo grado.
8. Non è ben chiaro quando il Comune abbia trasmesso alla Prefettura la s.c.i.a. della ricorrente: nel ricorso di primo grado si afferma dapprima (a pag. 2) che tale trasmissione è avvenuta in data 1° giugno 2023 (il che è incompatibile con le superiori risultanze: posto che la Questura ha reso i primi accertamenti in data anteriore); quindi (a pag. 5) si afferma che “Il Comune di Bitonto (Ba), con comunicazione recante data non resa nota nel provvedimento impugnato, ha trasmesso la documentazione ai competenti organi di polizia”.
Nella memoria depositata nel presente giudizio (pag. 3) l’appellata ribadisce che la trasmissione alla Prefettura è avvenuta in data 1° giugno 2023.
La sentenza qui impugnata afferma, in conformità ad una delle due affermazioni del ricorso di primo grado, che “A seguito della trasmissione della segnalazione da parte del Comune di Bitonto in data 1 giugno 2023, la Prefettura di Bari, con provvedimento prot. n. 49447, avviava il procedimento di divieto di esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente”.
Ma, come si è visto, tale data è incompatibile con gli stessi documenti versati nel fascicolo di primo grado, nonché con quanto ricostruito nel provvedimento impugnato.
La stessa sentenza richiama poi la comunicazione di avvio del procedimento in questi termini: “ Con atto consegnatole a mani il 6.06.2023 (oltre sei mesi dalla avvenuta comunicazione relativa alla s.c.i.a.) …. ”: ma in realtà, se così fosse, l’amministrazione avrebbe notificato il preavviso di rigetto dopo soli cinque giorni dalla comunicazione ricevuta dal Comune (e non dopo oltre sei mesi).
L’amministrazione appellante, per parte sua, afferma nel ricorso in appello che “ In data 6/04/2023 è pervenuta presso la Prefettura in epigrafe, dal Comune di Bitonto, la segnalazione certificata di inizio attività di noleggio veicoli senza conducente (….) ”: tale affermazione rinvia ad un allegato n. 1 che però non è dato rinvenire nel fascicolo digitale.
9. La perplessità della stessa prospettazione di parte ricorrente impedisce di identificare con sufficiente certezza il momento della comunicazione della s.c.i.a. alla Prefettura, dal quale la legge fa decorrere il termine per l’esaurimento del potere, posto a presidio di importanti interessi superindividuali, ex art. 11 t.u.l.p.s.
Il T.A.R. ha dunque accolto la censura relativa alla violazione del termine sulla base di una prospettazione della parte ricorrente quanto meno perplessa e contraddittoria, oltre che in parte smentita dalla documentazione presente nel fascicolo processuale.
Tale rilievo è sufficiente ad accogliere il motivo in esame, nella parte in cui deduce “carente valutazione della documentazione istruttoria”.
10. Il mezzo inoltre è fondato nella parte in cui deduce che nel caso di specie la sopravvenienza di esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica è emersa in sede di acquisizione dell’attività conoscitiva della Questura, che come si è riferito è stata sollecitata anche dalla necessità di verificare, nel contraddittorio endoprocedimentale, la diversa prospettazione rappresentata nelle proprie osservazioni dalla parte interessata circa l’assenza di elementi di controindicazione.
Né la norma di cui al citato art. 3 può essere letta nel senso di subordinare l’adozione del provvedimento intervenuto oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione (posto che ciò sia realmente avvenuto nel caso di specie, alla luce di quanto sopra esposto) solo ad elementi temporalmente collocati successivamente a tale data: l’aggettivo “successivi” si riferisce evidentemente al momento dell’emersione di essi, dunque all’acquisizione della relativa attività conoscitiva, e non certo alla realtà materiale e fenomenologica.
In presenza di tale quadro fattuale non è dato riconnettere l’esaurimento di un significativo potere di tutela della sicurezza pubblica quale quello di cui all’art. 11 t.u.l.p.s. ad un’interpretazione formalistica della norma attributiva del potere, che impedisca di considerare come “sopravvenuti” elementi (relativi a circostanze fattuali pregresse, su cui si fonda il giudizio prognostico) acquisiti oltre il sessantesimo giorno, ove tale scansione temporale dell’attività di acquisizione sia conseguenza della necessità di riscontrare – in un’ottica di amministrazione effettivamente partecipata - quanto rappresentato dall’interessato in sede di contraddittorio endoprocedimentale.
Il ricorso in appello è dunque, per questa parte, fondato.
11. Come accennato, la sentenza qui impugnata ha affermato che “ nell’ambito del proposto gravame, si è altresì correttamente evidenziato il difetto di istruttoria e di motivazione che ha caratterizzato l’attività provvedimentale fatta oggetto di impugnativa, non essendo stata data alcuna rilevanza alla condizione di incensuratezza della ricorrente, al suo status di madre di una figlia minore e, più in generale, all’esigenza di calibrare le valutazioni svolte rispetto ad un contesto periferico e non semplice quale quello del Comune di Bitonto. Ne consegue, anche sotto ulteriore profilo, l’accoglimento del ricorso ”.
Anche questa parte della motivazione è oggetto del ricorso in appello, che contesta la falsa applicazione dell’art. 11 t.u.l.p.s. da parte del primo giudice.
La parte appellante deduce l’insussistenza di “ un difetto di istruttoria né un contrasto con le informazioni acquisite e con il parere espresso dai competenti Organi tecnici, in quanto il giudizio di inaffidabilità del ricorrente, si fonda sulla presenza di numerosi e circostanziati elementi di fatto giudicati ostativi all’esito di una valutazione esente da vizi ”.
12. Il mezzo è fondato.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che “ nella materia delle autorizzazioni di polizia l’affidabilità e la buona condotta dell’istante possono esser desunti da sue condotte comunque significative, ma soprattutto collegate e coerenti con il tipo d’attività soggetta a tali titoli di polizia, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all’attività e, da qui, l’abuso del titolo stesso (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2018, n. 3154; Cons. Stato, sez. III, 4 dicembre 2015, n. 5522; Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2013, n. 1867) ” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19 luglio 2024, n. 6530).
L’applicazione del canone sopra richiamato alla fattispecie oggetto del giudizio conduce al rigetto della censura formulata in primo grado.
Come riporta la stessa sentenza impugnata, “ a seguito delle verifiche espletate, i competenti organi avevano fornito informazioni sfavorevoli in quanto la AP risultava convivente con -OMISSIS--OMISSIS-, ritenuto persona socialmente pericolosa per condanne nel 2015 e nel 2020 e a conferma dell’attualità di tale relazione emergeva un controllo a bordo auto della stessa il 15.04.2023 in compagnia di -OMISSIS- (padre di -OMISSIS-), destinatario di un avviso orale nel 2018 e gravato da procedimenti penali tra il 2017 ed il 2018. Tali informazioni incidevano sfavorevolmente sul possesso dei prescritti requisiti soggettivi richiesti dall’art. 11 del T.U.L.P.S. nei confronti di coloro che risultavano titolari della licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio veicoli senza conducente. (….) All’esito delle memorie presentate dall’esponente e degli approfondimenti disposto dalla Prefettura, la Questura di Bari, con nota del 3 agosto 2023, riferiva che -OMISSIS- non svolgeva attività lavorativa e il figlio -OMISSIS-, pur avendo dichiarato reddito da lavoro dipendente, risultava svolgere un ruolo significativo nell’amministrazione della ditta M.V. Car di -OMISSIS-in quanto ne promuoveva i servizi offerti sulla propria pagina facebook ”.
Tale quadro fattuale rende non illogico od irragionevole il giudizio prognostico posto a fondamento del provvedimento impugnato: rispetto al quale non hanno alcun rilievo contrario gli elementi rappresentati dall’interessata e non ritenuti dall’amministrazione tali da neutralizzare il collegamento rilevante.
La sostanziale riconducibilità dell’attività in questione agli indicati -OMISSIS- e -OMISSIS-giustifica infatti l’adozione del provvedimento prefettizio impugnato, indipendentemente dal rilievo delle circostanze soggettive allegate dall’interessata: le quali hanno certamente rilievo in assoluto, ma se confliggono con esigenze correlate all’espletamento di un’attività soggetta ad autorizzazione di polizia diventano recessive (dovendo esplicarsi le facoltà e i diritti dell’interessata in attività meno sensibili quanto a potenziale conflitto con la sicurezza pubblica).
Altrettanto è a dirsi, evidentemente, per il riferimento al dato territoriale.
Dunque la mancata valorizzazione da parte dell’amministrazione di tali dati non configura alcun difetto di istruttoria o di motivazione.
13. Dalle superiori considerazioni discende la fondatezza dell’appello e, in accoglimento dello stesso, la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA CA, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
VA LL, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LL | VA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.