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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tango ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17443/2024 R.G.L. tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Leone e Marco Lo Parte_1
Giudice.
- ricorrente -
e
, in persona del pro tempore. Controparte_1 CP_2
- contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di € 2.074,88, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, CP_1
a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 Agosto 1999. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, premettendo di aver prestato servizio come docente in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato, deduceva l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1 All'udienza del 3 aprile 2025, senza alcuna istruzione, la causa veniva discussa e decisa come in dispositivo, osservato quanto segue.
Il ricorso è fondato e appare meritevole d'accoglimento.
La pretesa della parte ricorrente, segnatamente, va ritenuta fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
Pertanto, rilevato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi (cfr. pag. 8 del ricorso), l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma richiesta dalla parte ricorrente.
In ossequio al principio della soccombenza, infine, il va condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.074,88, CP_1 oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo;
1 condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € CP_1
830,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, antistatari.
Così deciso in Palermo, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tango ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17443/2024 R.G.L. tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Leone e Marco Lo Parte_1
Giudice.
- ricorrente -
e
, in persona del pro tempore. Controparte_1 CP_2
- contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di € 2.074,88, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, CP_1
a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 Agosto 1999. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, premettendo di aver prestato servizio come docente in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato, deduceva l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1 All'udienza del 3 aprile 2025, senza alcuna istruzione, la causa veniva discussa e decisa come in dispositivo, osservato quanto segue.
Il ricorso è fondato e appare meritevole d'accoglimento.
La pretesa della parte ricorrente, segnatamente, va ritenuta fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
Pertanto, rilevato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi (cfr. pag. 8 del ricorso), l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma richiesta dalla parte ricorrente.
In ossequio al principio della soccombenza, infine, il va condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.074,88, CP_1 oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo;
1 condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € CP_1
830,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, antistatari.
Così deciso in Palermo, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
2