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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n.719/2024 RG promossa da
Parte_1
Parte_2
[...]
Avv.te Benedetta Marlia e Federica Raimondo
appellanti contro
Controparte_1
[...] distrettuale dello Stato CP_2
Controparte_3
Avv.ti Luca Cei, Matteo Orlandini e Silvia Carli
appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di IS – Sezione Lavoro n.247/2024, pubblicata il 25.5.2024
all'udienza dell'8.7.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
Con distinti ricorsi, poi riuniti, gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio dinanzi al giudice di primo grado l e Controparte_1
l per sentire condannare: Controparte_3
- l'Ente strumentale alla (già , in persona del legale Controparte_1 CP_4 rappresentante pro-tempore, alla stabilizzazione della ricorrente, anche mediante pagina 1 di 8 assunzione in mobilità della medesima ex art. 6, comma 7 del d. lgs. 178/2012, nonché al rilascio del necessario nulla osta, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti a seguito dei fatti per cui è causa, nella misura che risulterà di giustizia, ed al rimborso delle spese mediche derivanti;
- l' nord ovest, già di , in persona del legale Controparte_3 Parte_3 Pt_4 rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti della norma ex art. 6, comma 7 del d.lgs. 178/2012, all'assunzione della ricorrente a tempo indeterminato, così da consentire la realizzazione della stabilizzazione della medesima. Contr Come esposto e documentato, i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della allora ente pubblico, in regime di convenzione con l'Azienda Usl 5 di IS (divenuta
, inquadrati nell'area tecnico sanitaria A2 e con Controparte_3 mansioni di autista soccorritore a partire, rispettivamente, dal 1996 ( , dal 2004 Pt_1
( e dal 2002 ( . Hanno prestato la propria attività lavorativa presso la Pt_2 Pt_2
CRI-ente pubblico, con contratti di lavoro a tempo determinato fino al 14/06/2014 ( e e fino al 30/09/2014 ( . Pt_1 Pt_2 Pt_2
A partire dal 15/06/2014 ( e e dal 01/10/2014 ( , anche in virtù Pt_1 Pt_2 Pt_2 Contr del diritto di opzione riconosciuto al personale già in servizio presso la all'art.
1- bis, comma 3, del d.lgs. 178/2012 al momento della privatizzazione dell'Associazione, i ricorrenti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la
[...]
, divenuta ente di diritto privato (ovvero Controparte_5 associazione privata di rilevanza pubblica posta sotto l'alto patrocino della Presidenza Contr della Repubblica) a seguito della privatizzazione degli organismi della disposta dallo stesso d.lgs. n. 178/2012.
Coi ricorsi in primo grado hanno chiesto :
-la stabilizzazione del precedente rapporto di lavoro intercorso con la Controparte_6
“anche mediante assunzione in mobilità...ex art. 6, comma 7 del d.lgs. 178/2012”, quindi con condanna a carico dell'Ente strumentale alla (soggetto di Controparte_1 diritto pubblico che si occupa solo della gestione della liquidazione della CRI-ente pubblico, patrimonio e personale), sostenendo di avere già a suo tempo maturato il diritto alla stabilizzazione presso , in ragione della partecipazione alle Controparte_6 relative procedure avviate con bandi del 2007 e del 2008 e dell'inserimento nell'apposita graduatoria
-di conseguenza la condanna dell'Ente Strumentale alla C.R.I. alla loro stabilizzazione e dell all'assunzione a tempo indeterminato tramite la Controparte_3 procedura di mobilità di cui all'art. 6, comma 7 del d.lgs. 178/2012, così da realizzare la stabilizzazione
-la condanna (richiesta da e di entrambe le parti convenute al Pt_2 Pt_1 risarcimento dei danni subiti per effetto della situazione di perdurante precariato e del disagio psicologico sofferto, come dimostrato dalle perizie medico legali depositate (che attestano un danno biologico del 7% quanto a e del 6% quanto a . Pt_2 Pt_1
Entrambi i soggetti resistenti si sono costituiti chiedendo di rigettare i ricorsi perché Contr infondati. L'Ente strumentale alla ha inoltre eccepito l'improcedibilità della pagina 2 di 8 domanda risarcitoria trattandosi di ente in liquidazione coatta amministrativa.
Il Tribunale, respinte le istanze istruttorie (testi e ctu medico-legale) perché irrilevanti, ha deciso le cause riunite con rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute, liquidate in euro 4.000 per ciascuna, oltre accessori. Ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando le disposizioni in tema di privatizzazione della CRI di cui al d.lgs 178/2012 e in particolare la norma di cui all'art.1 bis comma 3 secondo cui al personale in servizio a tempo indeterminato presso i comitati locali e provinciali della CRI esistenti alla data del 31 dicembre 2013 era riconosciuto un diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Ha quindi così motivato: “I ricorrenti in applicazione di tale previsione hanno esercitato l'opzione scegliendo di essere assunti dalla nuova associazione CP_1 Controparte_5
stipulando conseguentemente i relativi contratti a tempo indeterminato,
[...] ne consegue che l'art. 6, comma 7, invocato dagli stessi, invece, non è applicabile nel caso di specie atteso che la suddetta previsione si applica esclusivamente al personale a tempo indeterminato che, in base a quello stesso esercizio dell'opzione, sia rimasto in Contr forza all'Ente strumentale alla Il suddetto articolo infatti prevedeva al comma 7 che “Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il Contr personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della e quindi dell'Ente
[strumentale, n.d.r.] con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni...” Ebbene nel caso di specie i ricorrenti hanno optato per l'assunzione a tempo indeterminato presso la nuova associazione divenuta ente privatistico, pertanto non possono invocare contestualmente una nuova assunzione con procedure di mobilità, opzione questa riservata al personale a tempo indeterminato rimasto a CRI che abbia i requisiti previsti. Ne consegue che il ricorso va integralmente rigettato”.
I ricorrenti hanno appellato la decisione con cinque motivi di impugnazione. Col primo sostengono che il giudice di prime cure ha mal interpretato l'art.6 comma 7 cit., credendo che la scelta di passare a CRI comitato locale abbia precluso loro di essere stabilizzati;
insistono che hanno diritto alla stabilizzazione già secondo le procedure bandite nel 2007 e 2008 essendo inseriti nelle relative graduatorie, e che l'art.6 comma 7 (fatto salvo dall'art.1 bis d.lgs 178/2012) va interpretato nel senso che anche in caso di esercizio del diritto di opzione e passaggio al comitato locale (ente privato) restava pagina 3 di 8 Contr fermo l'obbligo degli enti del SSN di assumere i dipendenti di
Col secondo denunciano l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria in violazione dell'art.112 c.p.c.
Col terzo censurano l'omessa motivazione sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie (prova per testi e ctu diretti a provare il danno subito dalle lavoratrici) e insistono per l'ammissione di un solo capitolo di prova di quelli già dedotti, oltre che della ctu.
Col quarto impugnano la condanna alle spese processuali, chiedendone l'integrale Contr compensazione per la loro condizione di buona fede, per l'inerzia di he non ha mai comunicato l'esito delle domande di stabilizzazione e non li ha mai stabilizzati pur esistendone i presupposti.
Col quinto eccepiscono la annullabilità e/o nullità della sentenza di primo grado perché resa a seguito di udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c., trattandosi di procedura incompatibile col rito del lavoro. Hanno formulato le seguenti conclusioni:
- nel merito, accogliere l'appello formulato dai ricorrenti e per l'effetto annullare/dichiarare nulla la sentenza di primo grado per le ragioni esposte in narrativa e/o riformare detta pronuncia e per l'effetto, accertato e dichiarato che i ricorrenti sono in possesso dei requisiti previsti ex lege al fine della stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, accertato e dichiarato che essi possiedono tutti i requisiti stabiliti ex lege per essere assunti presso l' di , accertato e Parte_5 Pt_4 dichiarato che le Sigg.re e hanno subito tutti quei danni Parte_1 Parte_2 descritti in narrativa per effetto della mancata stabilizzazione, condannare la
[...]
e la di IS, entrambe in persona Controparte_7 Parte_5 del legale rappresentante pro tempore e ciascuna secondo il rispettivo titolo, alla stabilizzazione dei ricorrenti e all'assunzione dei medesimi presso l' di , Parte_3 Pt_4 oltre al risarcimento del danno subito, nella misura che risulterà di giustizia ed al rimborso delle spese mediche derivanti. Il tutto con vittoria di spese e compensi della presente procedura e del primo grado;
- in subordine, in caso di mancato accoglimento dell'appello proposto, statuire per la compensazione delle spese. Hanno anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, istanza sulla quale la Corte all'udienza del 7.1.2025 ha dichiarato non luogo a provvedere a seguito dell'impegno delle parti appellate di non porre in esecuzione la condanna alle spese sino all'udienza fissata per la discussione nel merito.
Si sono costituite anche in questo grado le parti convenute, che hanno entrambe chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del grado, opponendosi all'ammissione delle prove, reiterando le difese svolte in primo grado e replicando ai singoli motivi di impugnazione. In particolare l'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa ha chiarito, quanto al diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione in base all pagina 4 di 8 *** L'appello è fondato quanto al motivo sub 4) relativo alle spese, mentre per il resto va respinto.
Il quinto motivo, da trattare per ordine logico in via preliminare, è infondato alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.17603/2025 resa a Sezioni Unite, ha ritenuto che l'art.127 ter c.p.c. sia applicabile al rito lavoristico disciplinato dall'art.409 e segg. c.p.c.
Il primo motivo, che costituisce il cuore della causa, non può essere accolto, essendo del tutto corretta la decisione del giudice di primo grado in ordine all'interpretazione delle disposizioni di riferimento, nel quadro normativo dettato dal d.lgvo 178/2012 circa la privatizzazione della CRI, ovvero
-l'art.1 bis comma 3, secondo cui “Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2,3,4,5,6,7 e 8”
-l'art.6 comma 7 secondo cui “Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con Contr rapporto di lavoro a tempo indeterminato della e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni”. I ricorrenti espongono di avere esercitato il diritto di opzione per il passaggio alle dipendenze della CRI comitato locale di (ente privato) con contratto a tempo Pt_4 indeterminato a partire dal 15.6.2014 (Amato in realtà dal 1.10.2014) e invocano Parte l'applicazione dell'art.6 comma 7, con assunzione quindi da parte dell sostenendo che non sarebbe preclusa dalla scelta di passare al comitato locale, considerato che gli stessi avevano comunque maturato il diritto alla stabilizzazione presso la CP_6
prima della privatizzazione, in base alle procedure bandite nel 2007 e 2008.
[...]
In proposito però si limitano a deduzioni generiche e vaghe, semplicemente sostenendo che avevano fatto domanda ed erano stati inseriti in graduatoria, ciò che sarebbe stato sufficiente per la stabilizzazione, pur mai attuata, senza riferire di alcuna contestazione o iniziativa (prima dell'introduzione delle cause nel 2018-2019) rispetto all'operato dell'allora di non procedere all'assunzione in organico. Controparte_8
Per contro la difesa dell'Ente strumentale alla CRI ha puntualmente dedotto – senza alcuna replica o specifica contestazione da parte dei lavoratori – che :
pagina 5 di 8 -la stabilizzazione doveva effettuarsi nei limiti della disponibilità finanziaria e nel rispetto della disponibilità delle piante organiche dell'Ente
-quanto al bando del 2007, al termine della procedura fu inserita al n.620 Parte_1 della graduatoria di cui al D.D. 72 (determinazione direttoriale prodotta nel giudizio relativo ad , fu inserita al n.380 della DD 73 (prodotta nello stesso Pt_2 Parte_2 giudizio) e ritenuta non stabilizzabile per mancanza dei requisiti temporali, Parte_2 fu inserito nella DD 72 tra coloro che avevano o avrebbero acquisito il requisito temporale (pag.6 e 9 memoria)
-quanto al bando 2008, i ricorrenti fecero domanda e il loro nome fu inserito nell'elenco di coloro che avevano presentato domanda di partecipazione (doc.8 prodotto nel giudizio
, ma per questo bando non fu elaborata alcuna graduatoria, ciò che comporta la Pt_2 mancata verifica dei requisiti per la stabilizzazione, mentre i ricorrenti non hanno fornito prova che, se fosse stata redatta una graduatoria, avrebbero avuto serie chances di stabilizzazione
-la stabilizzazione non era condizionata solo al possesso dei requisiti previsti dal bando, ma anche alla ricognizione dell'esigenza organica dell mai effettuata, mentre i CP_1 ricorrenti non hanno dimostrato che sarebbe stata in ogni caso sufficiente a garantire la loro assunzione (avendo fatto domanda ben 1.872 persone)
-non si sarebbe potuto procedere alla stabilizzazione in misura superiore alla pianta organica dell'Ente, che di fatto non ha dato ulteriore corso alla procedura perché non vi era un fabbisogno tale da giustificare ulteriori stabilizzazioni rispetto a quelle già attuate, anche sulla base di plurime sentenze che hanno accolto i ricorsi di numerosi lavoratori, con ciò assorbendo la disponibilità organica
-per contro i ricorrenti in quel momento non hanno adito le sedi opportune per rivendicare il loro diritto alla stabilizzazione (solo ha agito in giudizio nel 2012, Pt_2 ma per ottenere il risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine, pag.10 memoria), ma successivamente hanno esercitato l'opzione di essere assunti presso il Comitato provinciale di , ente di natura privatistica. Pt_4
Non è pertanto affatto provato il diritto dei ricorrenti ad essere stabilizzati in base alle Contr procedure in essere prima del processo di privatizzazione della Circa l'interpretazione delle norme, fermo restando che i lavoratori sostengono di avere esercitato nel giugno 2014 il diritto di opzione per l'assunzione da parte del comitato Contr provinciale della ente di natura privatistica), con ciò escludendo le altre possibilità, ovvero il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, oppure il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, non si vede come possano ora (rectius nel 2018-2019 quando hanno introdotto i giudizi) chiedere di passare in mobilità alle Parte dipendenze dell modificando la scelta all'epoca effettuata. L'art.6 comma 7 invocato in proposito dai ricorrenti, in correlazione all'art.1 bis comma 3, non può invece che essere interpretato come inteso dal primo giudice, ovvero nel senso che il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, per mobilità, può riguardare Contr solo coloro che siano rimasti in CRI-Ente pubblico (Ente strumentale alla , avendo Parte esercitato l'opzione in tal senso, con la prescrizione che, solo per tale personale, le pagina 6 di 8 sono tenute all'assunzione a tempo indeterminato “anche in soprannumero e ad esaurimento”, salvo il limite dei cinque anni di servizio in regime convenzionale con l'ente stesso. La mobilità, come si trae dalla norma, è possibile esclusivamente tra enti pubblici, Parte pertanto con assunzione da parte dell solo degli autisti soccorritori rimasti alle Contr dipendenze della (ed esclusione di quelli passati per esercizio CP_8 dell'opzione alle dipendenze dei comitati locali, di natura privatistica). Né in senso contrario può valere il ragionamento degli appellanti secondo cui l'intento del legislatore sarebbe stato quello di garantire la stabilizzazione a coloro che, lavorando nel pubblico impiego in forza di continui contratti a termine, non erano ancora riusciti ad essere assunti a tempo indeterminato. Gli appellanti richiamano infatti interventi normativi di ampia portata, tesi a ridurre il precariato nella pubblica amministrazione, che non possono come tali “porre nel nulla” le specifiche discipline dettate in tema di stabilizzazione nei diversi settori della PA laddove comunque stabiliscono criteri e procedure diretti a garantire il rispetto di ulteriori regole e principi di rilievo anche costituzionale, in relazione ad es. a vincoli di bilancio e di disponibilità di organico.
Il secondo motivo di appello è ugualmente da respingere. Il giudice di primo grado si è pronunciato sulla domanda risarcitoria, laddove -escluso il diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione per mobilità – ha concluso che il ricorso “va integralmente rigettato”. Infatti, manca proprio il presupposto di una condotta illecita delle parti convenute che possa fondare una richiesta di risarcimento di danni e la decisione di rigetto della relativa domanda è pertanto del tutto corretta. Di conseguenza va respinto pure il terzo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione delle prove (testi e ctu medico-legale) dirette all'accertamento e quantificazione del danno psichico patito dalle ricorrenti e Pt_1 Pt_7
E peraltro il giudice di primo grado ha espressamente motivato la mancata ammissione delle prove, con ordinanza del 27.12.2019, ritenendo le istanze istruttorie irrilevanti,
“atteso quanto emerge dal complesso delle rispettive allegazioni non specificamente contestate e dai documenti”.
La Corte reputa invece fondato il quarto motivo, ritenendo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti, che si desumono dalle incertezze che possono essere derivate in capo ai ricorrenti in assenza di una qualche “definizione” della procedura di stabilizzazione di cui al bando del 2008, rimasto senza seguito dopo la presentazione delle domande, unitamente alla complessità della normativa in materia e alla mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici.
La sentenza di primo grado va quindi riformata in punto spese, con applicazione della compensazione, confermata per il resto.
pagina 7 di 8 L'accoglimento pur parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese processuali del secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-in parziale accoglimento dell'appello, compensa tra le parti le spese processuali del primo grado, confermando per il resto la sentenza appellata;
-compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado.
Firenze, 8.7.2025 La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait
pagina 8 di 8