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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/09/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 11/9/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2922 dell'anno 2023
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 CodiceFiscale_1
De Angelis, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Andria, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli e dall'avv. Raffaella
Notarpietro, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza dell'11/9/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023 il ricorrente, dopo aver premesso di essere dipendente della con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, Pt_2 inquadrato nella categoria D, posizione economica D2 CCNL Comparto Sanità Pubblica, e di prestare la propria attività professionale presso il M.C.A.U. Pronto Soccorso del P.O di Barletta, ha dedotto: di svolgere la propria attività su tre turni, h 24, venendo impegnato a rotazione anche nelle domeniche o in turni festivi, a cavallo della domenica, con entrata il sabato sera (prefestivo) ed uscita la domenica (festivo) o con entrata la domenica (festivo) ed uscita il lunedì mattina (giorno feriale successivo), oltre che nelle festività infrasettimanali con entrata nel giorno coincidente con
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una di esse ed uscita il giorno feriale successivo, o con entrata nel giorno prefestivo ed uscita nel giorno della festività infrasettimanale;
che, in base a quanto disposto dall'art. 86, comma 13, del
CCNL Comparto Sanità del 2016/2018 la ha erogato, per tutti i turni notturni festivi, con Pt_2 entrata la domenica (festivo) ed uscita il lunedì (giorno feriale successivo) o con entrata il giorno coincidente con la festività infrasettimanale ed uscita il giorno feriale successivo, un'indennità in misura dimezzata di € 8,91 rispetto a quella effettivamente dovuta di € 17,82, facendo erroneamente fa riferimento al numero delle ore prestate nel giorno festivo, ossia a dire 2 ore (dalle 22:00 alle
23:59 ), e non alla nozione di turno festivo che, come previsto dall'art. 86 comma 13 CCNL
Comparto Sanità Pubblica 2016 -2018, che espressamente dispone che “Per turno notturno -festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno festivo e dalle ore 22:00 del giorno festivo alle ore 06:00 del giorno successivo”; che, quindi, con riferimento al periodo compreso dal 29/4/2018 al 25/4/2022 (avendo prestato 33 turni festivi, con entrata nel giorno festivo ed uscita nel giorno feriale successivo) vanta nei confronti dell' un credito dell'importo di € 294,03 (pari a € 8,91 per 33 turni). Pt_3
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari che la ha sempre Pt_3 corrisposto negli ultimi cinque anni al ricorrente un importo pari al 50% (€ 8.91) dell'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità pubblica e pari;
che accerti e dichiari l'illegittimità di tale condotta e conseguentemente condanni l' a corrispondere la Pt_3 somma complessiva di € 294,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione Pt_3 quinquennale del credito azionato dal ricorrente. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della pretesa per errata interpretazione dell'art. 86 comma 13 del CCNL Comparto Sanità Pubblica, evidenziando la correttezza della ricostruzione operata dall' . Controparte_1
Alla luce di ciò ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
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In via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente.
Sul punto deve osservarsi che il credito azionato da parte ricorrente per differenze retributive si riferisce a turni prestati nel periodo che va dal 29/4/2018 al 25/4/2022, con la conseguenza che non è maturata la prescrizione quinquennale, considerato che parte ricorrente ha depositato lettera di costituzione in mora che risulta ricevuta a mezzo pec dall' il 7.07.2022 e che ha interrotto Pt_2 la prescrizione, anche con riferimento all'anno 2018.
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Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
In primo luogo, deve premettersi che i fatti principali oggetto del giudizio (rapporto lavorativo tra le parti ed espletamento dei turni come prospettato in ricorso) non risultano specificamente contestati e comunque suffragati dalla documentazione in atti.
La questione oggetto del contendere ha ad oggetto l'accertamento del diritto del lavoratore, che presti servizio nel turno cd. notturno-festivo, con entrata nel giorno festivo e uscita nel giorno feriale successivo, alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 86 comma 13 CCNL Comparto
Sanità Pubblica 2016 -2018 in misura piena (€ 17.82 lordi), e quindi con sostanziale equiparazione di tale turno a quello prestato per il giorno festivo, o, diversamente, come prospetta l' , in Pt_3 misura dimezzata (€ 8.91), in quanto si dovrebbero considerare soltanto le ore di servizio espletate nella giornata festiva vera e propria.
Più specificatamente, nel caso in esame la norma oggetto di interpretazione è l'art. 86, comma 13, CCNL del 21.05.2018 che riprende e amplia con l'aggiunta del terzo periodo relativo al turno c.d. notturno-festivo, quanto già previsto dall'art. 44, comma 12 CCNL del 1995, i cui importi di indennità spettanti per il servizio di turno prestato per il giorno festivo erano stati convertiti in euro dall'art. 25 del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2002-2005.
La ricostruzione della previsione contenuta nel CCNL operata da parte ricorrente appare condivisibile.
Sul punto, occorre, in particolare, prendere le mosse dalla disciplina della maggiorazione per il turno festivo tout court, ossia per il turno che inizia e si esaurisce all'interno delle 24 ore festive.
Al riguardo la disposizione contrattuale disciplina le ipotesi in cui le prestazioni lavorative rese nel giorno festivo abbiano una durata superiore o inferiore alla metà dell'orario di turno, prevedendo rispettivamente la maggiorazione intera ovvero dimezzata, fermo il limite minimo di due ore, con conseguente dimezzamento dell'indennità per adeguare dell'indennità per adeguare la maggiorazione alla quantità del lavoro svolto nel giorno festivo.
La disposizione precisa poi cosa debba intendersi per turno notturno-festivo al comma 13 dell'art. 86 del CCNL Comparto sanità pubblica 2016/2018, che recita pedissequamente: “per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 6:00 del giorno successivo”. Tale ultima disposizione, infatti, per poter essere considerata effettivamente rilevante e produttive di effetti, non può che essere intesa nel senso che nell'ipotesi in cui il turno cada a cavallo delle giornate festive, debba trovare applicazione la disciplina del giorno festivo, con conseguente applicazione dell'indennità nella misura piena.
Detta opzione interpretativa infatti muove dal fatto che, non dettando una disciplina specifica per la maggiorazione da riconoscersi in detta ipotesi, deve ritenersi che anche in tal caso occorra avere riguardo alla durata della prestazione resa durante il turno in questione (che deve
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ritenersi ricompreso tra le 22:00 e le 6:00), con la conseguenza che se la prestazione resa sarà inferiore alle due ore non spetterà alcuna indennità, se sarà pari o inferiore alla durata del turno spetterà quella dimezzata (€ 8,91), se si protrarrà per l'intero turno spetterà l'indennità nella misura intera pari ad € 17,82.
In sostanza, la clausola disciplina in modo identico il trattamento del turno festivo e del turno notturno-festivo, pertanto anche nel turno notturno-festivo, se il lavoratore opera per l'intero turno, l'indennità sarà riconosciuta nella misura intera. Ciò che rileva è se la prestazione involge l'intero orario di turno, od un numero inferiore di ore, e non se le ore prestate nel turno notturno- festivo ricadano nel giorno festivo piuttosto che feriale.
Diversamente opinando, infatti, la specificazione non avrebbe avuto alcun senso, in quanto sarebbe bastato fare riferimento alla prima parte della clausola contrattuale, che prevede che per le prestazioni di durata inferiore alla metà del turno va corrisposta l'indennità in misura dimezzata, senza alcuna ulteriore specificazione.
Risulta quindi condivisibile l'interpretazione proposta da parte ricorrente in quanto risulta conforme al disposto di cui all'art. 1363 c.c., secondo cui “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuno il significato che risulta dal complesso dell'atto”
e all'art. 1367 c.c., secondo cui “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
La scelta di introdurre la nozione di turno notturno festivo, infatti, ha senso se si ritiene che le parti abbiano inteso disciplinare il caso in cui detto turno capiti a cavallo tra il giorno festivo e quello non festivo o viceversa.
Né può condividersi la prospettazione dell' secondo cui l'utilizzo di due espressioni Pt_3 diverse (“turno prestato per il giorno festivo e turno notturno festivo”) implicherebbe una differenziazione di disciplina tra i due turni e secondo cui l'indennità da corrispondere al lavoratore andrebbe parametrata sulla base delle sole ore lavorate nel giorno propriamente festivo.
Tale interpretazione, infatti, appare in contrasto con la lettera della disposizione che non detta una distinzione tra il turno festivo che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo oppure dalle ore 22 del giorno festivo e le ore 6 del giorno successivo, e con la scelta di collocare tale disposizione proprio nella disposizione che disciplina l'indennità per il turno prestato in giornata festiva.
È evidente, infatti, che le parti contraenti, anche con riguardo al turno notturno festivo, abbiano tenuto conto del sacrificio imposto al lavoratore, andando a parametrare la quantificazione dell'indennità sulla base dell'estensione temporale di tale sacrificio, così che sarà riconosciuta
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l'indennità piena o dimezzata a seconda che le prestazioni fornite dal lavoratore siano di durata superiore o inferiore alla metà dell'orario del turno lavorativo.
Parimenti non è condivisibile il rilievo di parte resistente secondo cui “Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva”.
Tale previsione, infatti, opera tanto se il turno notturno festivo risulta a cavallo tra un giorno feriale seguito da un festivo che nell'ipotesi di turno a cavallo tra giorno festivo e giorno feriale, ove il dipendente operasse altresì anche per l'intero turno nel giorno festivo. Ed è proprio a quest'ultimo aspetti che risulta circoscritto il parere dell' a cui si fa riferimento, ma che non si attaglia al CP_2 caso di specie, in quanto in esso si afferma che là dove il lavoratore presti la propria attività lavorativa sia nel giorno festivo che nel turno notturno festivo comprendente talune ore del giorno propriamente festivo, l'indennità prevista dal primo periodo della norma (€ 17,82 o € 8,91 a seconda della durata delle prestazioni fornite rispetto all'orario del turno) non sarà duplicata, bensì non corrisposta una sola volta.
In questo senso, peraltro, si registrano precedenti di merito del Tribunale di Milano , del
Tribunale di Ascoli, del Tribunale di Cremona, nonché recenti precedenti del Tribunale di Trani
(allegate), con le quali, in linea con la ricostruzione fin qui esplicitata, è stata riconosciuta al lavoratore che presti attività lavorativa nel turno cd. notturno-festivo, con entrata nel giorno festivo e uscita nel giorno feriale successivo, l'indennità di cui all'art. 86 comma 13, applicata in misura piena (€ 17.82 lordi).
Infine, in merito al quantum, la contestazione della resistente è da ritenersi generica, a fronte dei calcoli operati dalla parte ricorrente, che risultano sufficientemente specifici ed elaborati sulla base di quanto risultante dalla documentazione in atti.
Alla luce di ciò, considerato che nel caso de quo il ricorrente dal 29/4/2018 al 25/4/2022 ha prestato 33 turni notturni festivi, con entrata nel giorno festivo ed uscita nel giorno feriale successivo, come da tabella allegata, lo stesso è creditore nei confronti dell' Controparte_1 dell'importo di € 294,03 pari a € 8.91 per i 33 turni.
Pertanto, la in persona del direttore generale pro tempore, va condannata a Pt_3 corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 294,03, a titolo di indennità residua ancora dovuta, stante la liquidazione in misura dimezzata, per ogni turno notturno festivo svolto come precisato innanzi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge - e quindi senza cumulo tra di essi - dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M.
55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della
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decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Domenico de Angelis che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
18/4/2023 da nei confronti della rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 Pt_3 provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica relativamente ai turni notturni- festivi con entrata nel giorno festivo e uscita il giorno feriale successivo nella misura piena in relazione ai turni indicati in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, l' in persona del direttore generale pro tempore, al Pt_3 pagamento in favore di parte ricorrente di € 294,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge - e quindi senza cumulo tra di essi - dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna l' in persona del direttore generale pro tempore, al pagamento al Pt_3 pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 21,50 per esborsi ed
€ 500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Domenico de Angelis.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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